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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2680/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2680/2021 promossa da:
(C.F.: ), NELLA QUALITÀ DI Controparte_1 C.F._1
TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE ANTICA FARMACIA ORTIGIA DEL DOTT. SEBASTIANO
INSIRELLO (P.IVA: , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. ETTORE RIZZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Siracusa, via Roma nn. 79/81, elettivamente domiciliata in Catania, via Pietro
Toselli n. 23, presso lo studio dell'avv. DARIO SANFILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del maggio 2021 il fallimento della impresa individuale Antica Farmacia Ortigia del dott. ha chiesto la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti con cui quest'ultimo Controparte_1
imprenditore – poi dichiarato fallito con sentenza n. 57/2019 del Tribunale di Siracusa pubblicata il
21.11.2019 – aveva alienato alla società nei giorni 5.7.2018 e Controparte_2
24.7.2018, l'azienda commerciale ubicata in Siracusa, via Roma nn. 79-81, esercente attività di farmacia, meglio individuata negli articoli nn. 1 e 2 del contratto di cessione. La curatela attrice ha inoltre chiesto la corresponsione in proprio favore dei frutti civili del complesso aziendale oggetto degli atti dispositivi da revocarsi – in misura pari quantomeno al suo valore locativo
-, dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
[...]
Con sentenza n. 1347/2024 emessa da questo Tribunale in data 2.6.2024, sono stati revocati gli atti redatti dal notaio dott. in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. Persona_1
4105 e in data 24.7.2018 n. rep. 5609 e n. racc. 4153.
La causa è stata con contestuale ordinanza rimessa sul ruolo allo scopo di istruire compiutamente la domanda con cui la curatela attrice ha chiesto la corresponsione dei frutti civili ritraibili dal complesso aziendale oggetto degli atti resi inefficaci.
Completate le disposte operazioni peritali, il procedimento è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anche la domanda con cui la curatela attrice ha chiesto la corresponsione dei frutti civili ritraibili dal complesso aziendale oggetto degli atti revocati è fondata e va accolta.
Va anzitutto ricordato che, come recentemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, l'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione; la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori dell'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare (Cass. Civ. Sez.
III 18.9.2025, n. 25605).
In coerenza con il tratteggiato effetto lato sensu restitutorio della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare, la Corte di cassazione ha già da epoca risalente sostenuto che, allorché ad essere revocato sia un atto traslativo, a far data dalla domanda giudiziale spettano alla parte vittoriosa i frutti ritraibili dal bene oggetto di disposizione.
In particolare, in una controversia nella quale i giudici di merito avevano reso inefficace il “contratto di vendita di un immobile ad uso commerciale” e condannato la “società convenuta alla restituzione dei frutti dell'immobile a decorrere dalla data della domanda”, il Supremo Collegio ha respinto i motivi di ricorso articolati osservando, da un lato, che “l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare”, e, da un altro lato, che, “essendo indubitabile che i canoni di locazione costituiscano
i frutti dell'immobile (Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19323, m. 585526), ne consegue che correttamente i ricorrenti sono stati condannati a restituirli con decorrenza dalla data della domanda
(Cass., Sez. I, 24 aprile 1978, n. 1920, m. 391277)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 22.3.2007,
n. 6991; v., per analoghi principi di diritto, Cass. Civ. Sez. I 12.3.2024, n. 6446).
Nel caso di specie, in ossequio alle superiori indicazioni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'importo percepibile mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto dei negozi dispositivi revocati (v., sulla possibilità di porre a carico della parte soccombente rispetto all'azione revocatoria esercitata dalla curatela fallimentare i frutti normalmente percepibili, la già citata Cass. Civ. Sez. I 24.4.1978, n. 1920).
Si osserva preliminarmente che la ricostruzione dei frutti ricavabili in via indiretta mediante una azienda impone, a monte, la valutazione di quest'ultima.
Secondo la più condivisibile opinione formatasi in proposito, a tal fine occorre avere riguardo alle elaborazioni ed alle tecniche proprie della dottrina aziendalistica.
Com'è noto, quest'ultima ha proposto, per la valutazione dell'azienda, sia metodi analitici sia metodi sintetici.
Tra i primi, riveste particolare importanza il c.d. metodo patrimoniale, basato sulla esposizione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi del complesso da valutare e sulla rettifica dei risultati emergenti dalla mera applicazione dei principi contabili civilistici.
Rientra tra i metodi analitici anche il c.d. metodo reddituale, fondato sulla individuazione del reddito atteso normalizzato – ossia realizzabile in condizioni normali di mercato senza considerazione degli eventi eccezionali o estranei alla gestione – e sulla sua attualizzazione secondo un tasso idoneo a rappresentare il rendimento dell'investimento alla luce del rischio esistente.
Sempre nell'ambito di tale metodica, la dottrina aziendalistica ha precisato che la previsione dei redditi – e, dunque, la elaborazione del c.d. reddito atteso – può basarsi su risultati storici, sulle loro proiezioni e sui risultati programmati.
Ancora, il metodo patrimoniale ed il metodo reddituale vengono spesso coniugati (c.d. metodo misto), in modo da assumere quale valore minimo del capitale economico il valore del patrimonio netto rettificato e procedere, una volta determinato il possibile rendimento, con la quantificazione dell'eventuale sovra-reddito (c.d. goodwill) da capitalizzare (o, in caso contrario, con la riduzione del valore del patrimonio netto alla luce del c.d. badwill, ossia del sotto-reddito risultante dalla differenza negativa tra reddito atteso e rendimento del patrimonio netto stesso). La categoria dei metodi analitici comprende altresì il c.d. metodo finanziario, con cui il valore potenziale dell'azienda è stimato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali secondo il costo medio ponderato del capitale.
L'impiego di siffatta metodica – si è evidenziato – risente delle politiche aziendali, frutto di soggettive scelte imprenditoriali, e la sua efficacia dipende dalla disponibilità e dalla attendibilità dei dati relativi alle entrate ed uscite monetarie e dal livello di sviluppo dei mercati mobiliari del sistema economico di appartenenza dell'azienda.
Quanto ai metodi sintetici, essi assumono come riferimento essenzialmente il prezzo delle azioni quotate in borsa o si fondano sulla metodologia dei moltiplicatori ed, infine, sul ricorso a indici rilevanti per particolari settori (come la testata per le aziende editrici o il portafoglio premi per le compagnie assicurative).
In altri termini, tali metodiche si basano su parametri di mercato e vengono sovente utilizzate al fine di riscontrare le valutazioni ottenute con i metodi analitici.
Come ancora è stato precisato sia dalla dottrina aziendalistica sia da quella civilistica formatasi in proposito, la scelta della metodologia da seguire per la valutazione dell'azienda presenta sempre un certo margine di discrezionalità e dipende dalle caratteristiche del complesso da valutare e dai dati disponibili nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez. II 20.8.2014, n. 18080, da cui emerge – nell'ambito della selezione del criterio di valutazione dell'azienda e dei documenti da esaminare – la necessità di prestare affidamento alle risultanze più affidabili e fedeli nonché di valorizzare, al fine di validare queste ultime, l'eventuale assenza di adeguati dati di segno diverso;
per il medesimo ordine di idee v. anche App. Catania Sez. II 27.7.2023, n. 1458, in cui si legge che “le critiche dell'appellante si appuntano principalmente sul metodo di stima adottato dal C.T.U. per l'azienda … osserva il
Collegio che il C.T.U. nominato in primo grado … ha, con argomentazioni ampie ed esaustive, immuni da vizi logici, esposto … le ragioni per cui ha scelto di utilizzare, tra i vari possibili metodi di stima, il metodo diretto sintetico – comparativo, invece che quello reddituale …, e ciò … per
l'insufficienza della documentazione per un approccio di stima reddituale … assenza agli atti di documentazione contabile utile e di dichiarazioni di redditi acquisite presso l'Agenzia delle Entrate con dati altalenanti”).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha preliminarmente chiarito
– in linea con le considerazioni sopra illustrate - che, “al fine di valutare la congruità dei canoni di un affitto d'azienda, è necessario avviare un'azione comparativa tra il risultato atteso della gestione diretta con quello derivante dall'incasso dei canoni di locazione;
tale attività consentirà di determinare un “congruo” canone locativo che possa rappresentare una valida soluzione sia per il locatore che per l'affittuario. L'affitto di azienda, rappresenta, in sostanza, una suddivisione della redditività complessiva dell'azienda (o di un suo ramo) tra locatore ed affittuario. La dottrina ha individuato diversi criteri di calcolo di un “congruo” valore locativo: - in base ad un metodo, il canone congruo può essere calcolato come prodotto tra il valore del capitale economico e un tasso di remunerazione del capitale investito nell'azienda locata. Il valore del capitale economico in tal caso è determinato facendo ricorso a grandezze stock in quanto i flussi attesi rappresenterebbero
l'incognita da determinare producendo problemi di circolarità. Per tale motivazione, risulta preferibile stimare il valore economico con metodi patrimoniali complessi ossia addizionando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabilizzati. Circa il tasso di remunerazione, esso viene calcolato utilizzando il Capital Asset Pricing Model (C.A.P.M.) oppure la regola empirica di Stoccarda. In caso di fallimento, si sostiene che occorre sottrarre dal valore,
l'ammontare di una correzione reddituale, quantificata attualizzando i differenziali tra redditi congrui e redditi normalizzati realizzabili nei successivi 3-5 esercizi;
- in base ad altra metodologia, il canone congruo, nel caso di un affitto nell'ambito di una procedura fallimentare, può essere quantificato calcolando il prodotto tra il valore dell'azienda determinato secondo il metodo patrimoniale e una percentuale inversamente proporzionale alla deperibilità delle componenti immateriali d'azienda determinata in un intervallo compreso tra zero e la redditività normale di settore;
- il canone congruo può essere altresì determinato come prodotto tra il valore d'uso del patrimonio locato e un tasso di remunerazione dell'investimento effettuato. Il valore d'uso viene quantificato in tale caso attualizzando i flussi attesi dal capitale dell'azienda oggetto del contratto di affitto. Circa il tasso di congrua remunerazione, esso viene essere determinato considerando il rischio di insolvenza del conduttore;
il che dipende, da un lato, dalla situazione economico- finanziaria dell'affittuario, dall'altro, dalle garanzie che assistono il contratto. Inoltre, qualora le differenze inventariali che si manifestano dall'inizio alla fine del contratto non vengano determinate con riferimento alla variazione di capitale economico, ma solamente in relazione alle modifiche nelle consistenze patrimoniali, il locatore sopporta anche un rischio derivante dalla possibile riduzione del valore dell'avviamento. Anch'esso viene considerato nel tasso impiegato per determinare il canone di locazione” (“Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili …
La determinazione del canone congruo di locazione d'azienda nelle procedure concorsuali”, Roma, marzo 2016.”). “Tali criteri, pur presentando differenze nelle modalità di rilevazione dei singoli coefficienti di calcolo, sono di fatto concordi nel sostenere che il valore del canone “congruo” di affitto è pari al prodotto tra il valore del capitale economico dell'azienda o ramo d'azienda dato in locazione e un tasso di remunerazione del capitale investito nell'azienda locata. […] La determinazione del valore del capitale economico può avvenire: - ricorrendo ai metodi fondati su grandezze flusso (metodi finanziari, reddituali e misti) con evidenti limiti legati proprio ai flussi attesi, in quanto trattasi di incognita non facile da determinare;
- ricorrendo ai metodi patrimoniali semplici o complessi, ovvero sommando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabilizzati. Quanto al tasso di remunerazione, esso è dato dalla somma algebrica di un tasso risk free e di un risk premium rappresentativo del rischio economico d'impresa utilizzando il Capital
Asset Pricing Model (C.A.P.M.) oppure la regola empirica di Stoccarda” (“Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili … La determinazione del canone congruo di locazione d'azienda nelle procedure concorsuali”, Roma, marzo 2016.”). “Per completezza di analisi, il sottoscritto C.T.U. rappresenta che esiste anche un ulteriore approccio alla materia consistente nell'individuazione non di un canone “congruo” […] bensì di un canone “minimo” di break even ovvero un risultato che possa equiparare il valore attuale dei canoni di locazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dalla gestione diretta. […] In tale ipotesi il locatore preferirà
l'affitto solo se il canone locativo è superiore al canone “minimo” di break even;
l'affittuario, di contro, dovrà confidare nelle proprie capacità gestionali per sviluppare flussi maggiori rispetto a quelli attesi dal locatore nel caso di gestione diretta” (v. pagg.
8-10 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, l'ausiliario del Tribunale ha rilevato che “è noto che per la stima del valore di un'azienda, ed in questo caso del congruo canone locativo, il C.T.U. non è obbligato ad adottare un criterio piuttosto che un altro ma deve indicare le ragioni per le quali ritiene più appropriato un metodo valutativo. Nel caso di specie, anche in considerazione della tipologia di azienda, dell'ubicazione territoriale, della particolare circostanza legata alla evidente crisi d'impresa, al fine di giungere alla determinazione di un “congruo” canone locativo di azienda, il sottoscritto CTU – coerentemente con quanto suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - ha ritenuto di far ricorso al prodotto tra il valore del capitale economico stimato del ramo d'azienda concesso in affitto ed un overall risk rate ovvero un “tasso di rischio complessivo” remunerativo del capitale investito. Per quel che concerne, poi, il calcolo del valore del capitale economico (che costituisce uno dei valori della formula adottata) si è fatto ricorso alla media tra i risultati ottenuti con i due criteri in precedenza descritti, ovvero: - metodo patrimoniale semplice, consistente nella determinazione del patrimonio netto rettificato inteso come differenza tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio;
- metodo reddituale, consistente nella determinazione del valora aziendale in funzione della redditività attesa. Il metodo patrimoniale semplice consente, infatti, di evitare i margini di discrezionalità che i metodi dei flussi concedono al consulente;
il metodo reddituale, invece, permette di cogliere la tipicità commerciale dell'azienda. La media tra i due valori consente di mitigare ogni ulteriore incertezza” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio). Alla luce delle ampie giustificazioni fornite, condivisibile si mostra dunque la scelta del consulente tecnico d'ufficio del metodo impiegato per la valutazione aziendale.
Quanto alla determinazione del valore economico dell'azienda secondo il metodo patrimoniale semplice, l'ausiliario del Tribunale è pervenuto all'importo di €. 507.056,00, dopo aver esaminato le principali voci di bilancio ed aver provveduto a rettificare quella dei “debiti verso altri finanziatori” mediante riconduzione delle erogazioni effettuate da ed ai Parte_1 Parte_2
conferimenti dei soci, vista la natura e la destinazione di tali somme (v. pagg. 12-13 della consulenza tecnica d'ufficio).
In relazione al metodo reddituale, invece, il consulente tecnico d'ufficio ha fatto ricorso ai risultati storici – in quanto condivisibilmente idonei ad esprimere la media di più esercizi realizzati in passato
-, espungendo il 2018 per essere l'attività stata avviata solo nel secondo semestre ed adottando per gli esercizi successivi la scelta di determinare la media del valore di produzione, tenuto conto degli accadimenti – tra i quali, segnatamente, l'insorgenza della pandemia del Covid-19 – che hanno imposto alla società costi straordinari ed imprevisti, per poi stimare la redditività netta media della farmacia secondo la percentuale del 10,5% ricavabile alla luce dei dati statistici di (v. Parte_3
pagg. 13-14-15 della consulenza tecnica d'ufficio).
In virtù di tali premesse, l'ausiliario del Tribunale è addivenuto al risultato di €. 61.313,00 che, con l'applicazione del tasso di valutazione del 10,90% corrispondente all'EBITDA medio delle farmacie italiane pubblicato nel documento “Il settore delle farmacie” dell' nel Parte_4 settembre 2022, ha determinato l'attribuzione all'azienda del valore di €. 562.504,58 (v. pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ricostruito il valore economico del capitale, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato il tasso di remunerazione per sommatoria di un tasso risk free – individuato nel tasso dei B.T.P. ufficiale effettivo lordo del maggio del 2021 e pari allo 0,98446% secondo le indicazioni di Banca d'Italia – e di un risk premium – calcolato mediante il metodo Capital Asset Pricing Model e pari al 5,056% -, giungendo alla percentuale del 6,042% (v. pagg. 16-17-18 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'ausiliario del Tribunale ha infine calcolato il canone percepibile per la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, attraverso la “formula:
FR = W * R. E quindi, ricorrendo al valore del capitale economico determinato secondo il metodo patrimoniale, avremo: FR = 507.056,00 (W) * 6,042% (R) = €. 30.636,32 che arrotondato è pari ad euro 30.636,00. Ricorrendo, invece, al valore del capitale economico determinato secondo il metodo reddituale, avremo: FR = 562.504,58 (W) * 6,042% (R) = €. 33.986,52 che arrotondato è pari ad €.
33.986,00. Utilizzando i criteri descritti in narrativa e adoperando i documenti disponibili agli atti di causa, il sottoscritto C.T.U. può affermare che il congruo canone di locazione per l'azienda in esame può essere determinato nella media dei valori risultanti dall'applicazione dei due differenti criteri metodologici: Valore Canone Annuale Congruo €. 30.636,32 + €. 33.986,52 = €. 64.622,84 /
2 = €. 32.311,42 che arrotondato, per difetto, è pari ad euro 32.000,00 annuali. Considerato il periodo di riferimento di 36 mesi dal 31.5.2021 al 2.6.2024 il canone congruo è pari complessivamente ad €. 96.000,00” (v. pagg. 18-19 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le superiori conclusioni, ampiamente motivate e frutto del logico sviluppo delle premesse testé individuate, appaiono pienamente condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre fornito adeguata risposta alle osservazioni articolate dal perito di parte convenuta.
Quest'ultimo ha sostenuto, facendo leva sui risultati economici negativi registrati nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023, che “non avendo beneficiato di alcuna Controparte_2 utilità dalla gestione dell'azienda, non dovrebbe e non potrebbe restituire alcunché a parte attrice”
(v. pag. 2 delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio articolate dal perito di parte convenuta).
A fronte di ciò, il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “la superiore osservazione non può essere condivisa né tanto meno accolta;
la prospettiva insita nel mandato conferito al sottoscritto
C.T.U. non è quella di una gestione diretta della curatela (in un ipotetico esercizio provvisorio), bensì quello dell'affitto di azienda e per tale ragione si chiede di stimare il valore locativo. Prospettiva che elimina quindi qualsiasi rischio d'impresa e si basa sull'incasso di un canone fissato preventivamente in virtù di un accordo contrattuale, di norma assistito da garanzie. Risulta quindi viziata e strutturalmente incompatibile con il mandato conferito l'affermazione di parte convenuta che “il
C.T.U. avrebbe, comunque, dovuto tener conto dei risultati concretamente maturati dalla gestione posta in essere dalla convenuta”. Il valore cui perviene il C.T.P. di parte convenuta non può pertanto essere preso in considerazione poiché in luogo di una valutazione ex ante, si fonda su una disamina ex post, utilizzando dati di periodi successivi non conoscibili al momento della ipotetica sottoscrizione del contratto di affitto. Di converso, in un tale scenario, i dati di riferimento di una accreditata associazione di categoria quale integrati con quelli di un'istituzione Parte_3
finanziaria come (entrambi utilizzati dal C.T.U.), costituiscono una valida e congruente Parte_4
base di calcolo. La previsione di una redditività netta del 10,5% negli anni 2021-2022 appare del tutto plausibile, anche con riferimento agli incrementi di fatturato riportati nel documento
, citato anche dalla parte convenuta. I dati reddituali stimati dal C.T.U. per l' Parte_3 [...]
, basati sulle stime , portano a risultati concreti del tutto plausibili con Controparte_2 Parte_3
la previsione di una redditività di circa 60 mila euro annui. Di conseguenza anche il canone di affitto, stimato in una misura pari al 50% circa di tale valore risponde in pieno alla logica della suddivisione dei margini di profitto tra il concedente e l'affittuario” (v. pagg.
6-7 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha puntualizzato come il suo accertamento si sia risolto nella quantificazione del canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, ipotizzando una adeguata gestione di quest'ultimo, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla già citata giurisprudenza di legittimità (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 24.4.1978,
n. 1920, per cui, a seguito di vittorioso esperimento di revocatoria di vendita effettuata dal fallito,
l'obbligo dell'acquirente soccombente di restituire alla massa i frutti successivi alla domanda giudiziale può essere esteso ai frutti normalmente percepibili, anziché a quelli minori in concreto percepiti, ove emerga che una adeguata gestione del bene avrebbe consentito di ottenere i primi e che i secondi sono invece ascrivibili ad una censurabile attività gestoria dell'acquirente).
Infine, condivisibile si mostra anche la scelta dell'ausiliario del Tribunale di confermare l'impiego del metodo reddituale – in combinazione con quello patrimoniale -, in quanto “rinunciare […] ad una stima reddituale tutte le volte in cui non vi sono serie storiche disponibili vorrebbe dire frustrare la gran parte dei metodi di valutazione aziendalistici sui quali si costruiscono piani d'impresa, accordi di ristrutturazione, concordati, progetti di investimento, tutti basati su stime reddituali future incentrate su documenti statistici, studi di categoria, ricerche di mercato. In tale ottica, il sottoscritto ha applicato i metodi operativi contemplati dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi professionale.
Secondo il metodo reddituale, l'analisi dell'azienda deve avvenire alla data di inizio del periodo valutativo (nel nostro caso al 31.05.2021) adottando: a) le informazioni previsionali rese disponibili da fonti istituzionali, di categoria e/o comunque di riferimento adeguatamente riconosciute ed accreditate dai principali operatori del settore;
b) verificando i dati contabili consuntivi dei periodi pregressi, provvedendone alla relativa “normalizzazione”. L'obiettivo del processo di normalizzazione è depurare i dati da tutte le componenti straordinarie esprimendo, in termini
“normali” e non eccezionali, la capacità commerciale e reddituale dell'azienda, ripetibile in un futuro prossimo. La sintesi delle superiori attività consente di giungere ad un valore congruo non condizionato da eventi straordinari e/o da valutazioni di natura discrezionale da parte del tecnico estimatore” (v. pag. 5 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
In conclusione, va condannata a corrispondere al fallimento della Controparte_2 impresa individuale del dott. la somma di €. 144.000,00, Controparte_2 Controparte_1
a titolo di frutti percepibili per il periodo compreso tra il 31.5.2021 e la data odierna (€. 32.000,00 per
7/12 del 2021, per intero per gli anni 2022-2023-2024 e per 11/12 del 2025) mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto degli atti redatti dal notaio dott. in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. 4105 e in data 24.7.2018 Persona_1
n. rep. 5609 e n. racc. 4153.
Sul superiore importo spettano gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo.
Non va invece riconosciuta la rivalutazione.
Ed invero, “costituisce […] orientamento ormai consolidato” nella giurisprudenza di legittimità “che
l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda L. Fall., ex art.
67, svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 12850/2018, Cass. 6575/2018, Cass. 27084/2011, Cass. 12736/2011, Cass.
6538/2010, Cass. 6991/2007). Vero è che le pronunce appena citate si riferiscono all'obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell'atto dichiarato inefficace
(bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate) e non anche alle obbligazioni accessorie (quale quella di rimborso dei frutti indebitamente percepiti) eventualmente sorte in capo ai soccombenti a seguito dall'accoglimento della domanda: pare tuttavia evidente che
a queste ultime non può essere attribuita natura diversa da quella dell'obbligazione principale.
Peraltro, analoga natura, di debito di valuta, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, ha anche l'obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 5776/2006, Cass. 3466/2010, Cass. 21906/2021)” (così Cass. Civ. Sez.
I 18.2.2022, n. 5495).
Per altro verso, nessuna prova sussiste di danni maggiori rispetto a quelli ristorati con gli interessi legali (cfr. Cass. Civ. Sez. II 4.11.2022, n. 32536, per cui, ove il debito sia di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – rispetto a quello ristorato con gli interessi legali -, che va comunque provato dal creditore).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_2
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00; cfr. Cass. Civ. Sez. VI 22.6.2020, n. 12043, per cui, “in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni”, con la specificazione che, nel caso esaminato, “il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all'esito della istruzione, non autorizzava il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile”; v. pag. 2 della comparsa conclusionale depositata da parte attrice il 10.9.2025, ove si fa menzione dell'importo di €. 96.000,00 e di quello di €. 2.667,00 per le mensilità successive al giugno del 2024; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 4.5.2012, n. 6765, in cui si legge che “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato” – con cui, nel caso di specie, parte attrice ha richiamato le cause di valore indeterminabile a pag. 9 della citazione – “è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda”).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come in atti già liquidati, vanno del pari posti a carico di in ragione della soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2680/2021:
- condanna a pagare in favore del fallimento della impresa individuale Controparte_2
del dott. la somma di €. 144.000,00, a titolo di frutti Controparte_2 Controparte_1
percepibili per il periodo compreso tra il 31.5.2021 e la data odierna mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto degli atti redatti dal notaio dott.
in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. 4105 e in data 24.7.2018 Persona_1
n. rep. 5609 e n. racc. 4153, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore del fallimento della impresa individuale Controparte_2
del dott. le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per Controparte_2 Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2680/2021 promossa da:
(C.F.: ), NELLA QUALITÀ DI Controparte_1 C.F._1
TITOLARE DELLA IMPRESA INDIVIDUALE ANTICA FARMACIA ORTIGIA DEL DOTT. SEBASTIANO
INSIRELLO (P.IVA: , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. ETTORE RIZZA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE contro
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Siracusa, via Roma nn. 79/81, elettivamente domiciliata in Catania, via Pietro
Toselli n. 23, presso lo studio dell'avv. DARIO SANFILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del maggio 2021 il fallimento della impresa individuale Antica Farmacia Ortigia del dott. ha chiesto la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti con cui quest'ultimo Controparte_1
imprenditore – poi dichiarato fallito con sentenza n. 57/2019 del Tribunale di Siracusa pubblicata il
21.11.2019 – aveva alienato alla società nei giorni 5.7.2018 e Controparte_2
24.7.2018, l'azienda commerciale ubicata in Siracusa, via Roma nn. 79-81, esercente attività di farmacia, meglio individuata negli articoli nn. 1 e 2 del contratto di cessione. La curatela attrice ha inoltre chiesto la corresponsione in proprio favore dei frutti civili del complesso aziendale oggetto degli atti dispositivi da revocarsi – in misura pari quantomeno al suo valore locativo
-, dalla data della domanda sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
[...]
Con sentenza n. 1347/2024 emessa da questo Tribunale in data 2.6.2024, sono stati revocati gli atti redatti dal notaio dott. in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. Persona_1
4105 e in data 24.7.2018 n. rep. 5609 e n. racc. 4153.
La causa è stata con contestuale ordinanza rimessa sul ruolo allo scopo di istruire compiutamente la domanda con cui la curatela attrice ha chiesto la corresponsione dei frutti civili ritraibili dal complesso aziendale oggetto degli atti resi inefficaci.
Completate le disposte operazioni peritali, il procedimento è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anche la domanda con cui la curatela attrice ha chiesto la corresponsione dei frutti civili ritraibili dal complesso aziendale oggetto degli atti revocati è fondata e va accolta.
Va anzitutto ricordato che, come recentemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, l'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione; la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori dell'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare (Cass. Civ. Sez.
III 18.9.2025, n. 25605).
In coerenza con il tratteggiato effetto lato sensu restitutorio della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare, la Corte di cassazione ha già da epoca risalente sostenuto che, allorché ad essere revocato sia un atto traslativo, a far data dalla domanda giudiziale spettano alla parte vittoriosa i frutti ritraibili dal bene oggetto di disposizione.
In particolare, in una controversia nella quale i giudici di merito avevano reso inefficace il “contratto di vendita di un immobile ad uso commerciale” e condannato la “società convenuta alla restituzione dei frutti dell'immobile a decorrere dalla data della domanda”, il Supremo Collegio ha respinto i motivi di ricorso articolati osservando, da un lato, che “l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare”, e, da un altro lato, che, “essendo indubitabile che i canoni di locazione costituiscano
i frutti dell'immobile (Cass., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19323, m. 585526), ne consegue che correttamente i ricorrenti sono stati condannati a restituirli con decorrenza dalla data della domanda
(Cass., Sez. I, 24 aprile 1978, n. 1920, m. 391277)” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I 22.3.2007,
n. 6991; v., per analoghi principi di diritto, Cass. Civ. Sez. I 12.3.2024, n. 6446).
Nel caso di specie, in ossequio alle superiori indicazioni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'importo percepibile mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto dei negozi dispositivi revocati (v., sulla possibilità di porre a carico della parte soccombente rispetto all'azione revocatoria esercitata dalla curatela fallimentare i frutti normalmente percepibili, la già citata Cass. Civ. Sez. I 24.4.1978, n. 1920).
Si osserva preliminarmente che la ricostruzione dei frutti ricavabili in via indiretta mediante una azienda impone, a monte, la valutazione di quest'ultima.
Secondo la più condivisibile opinione formatasi in proposito, a tal fine occorre avere riguardo alle elaborazioni ed alle tecniche proprie della dottrina aziendalistica.
Com'è noto, quest'ultima ha proposto, per la valutazione dell'azienda, sia metodi analitici sia metodi sintetici.
Tra i primi, riveste particolare importanza il c.d. metodo patrimoniale, basato sulla esposizione a valori correnti dei singoli componenti attivi e passivi del complesso da valutare e sulla rettifica dei risultati emergenti dalla mera applicazione dei principi contabili civilistici.
Rientra tra i metodi analitici anche il c.d. metodo reddituale, fondato sulla individuazione del reddito atteso normalizzato – ossia realizzabile in condizioni normali di mercato senza considerazione degli eventi eccezionali o estranei alla gestione – e sulla sua attualizzazione secondo un tasso idoneo a rappresentare il rendimento dell'investimento alla luce del rischio esistente.
Sempre nell'ambito di tale metodica, la dottrina aziendalistica ha precisato che la previsione dei redditi – e, dunque, la elaborazione del c.d. reddito atteso – può basarsi su risultati storici, sulle loro proiezioni e sui risultati programmati.
Ancora, il metodo patrimoniale ed il metodo reddituale vengono spesso coniugati (c.d. metodo misto), in modo da assumere quale valore minimo del capitale economico il valore del patrimonio netto rettificato e procedere, una volta determinato il possibile rendimento, con la quantificazione dell'eventuale sovra-reddito (c.d. goodwill) da capitalizzare (o, in caso contrario, con la riduzione del valore del patrimonio netto alla luce del c.d. badwill, ossia del sotto-reddito risultante dalla differenza negativa tra reddito atteso e rendimento del patrimonio netto stesso). La categoria dei metodi analitici comprende altresì il c.d. metodo finanziario, con cui il valore potenziale dell'azienda è stimato attraverso l'attualizzazione dei flussi di cassa previsionali secondo il costo medio ponderato del capitale.
L'impiego di siffatta metodica – si è evidenziato – risente delle politiche aziendali, frutto di soggettive scelte imprenditoriali, e la sua efficacia dipende dalla disponibilità e dalla attendibilità dei dati relativi alle entrate ed uscite monetarie e dal livello di sviluppo dei mercati mobiliari del sistema economico di appartenenza dell'azienda.
Quanto ai metodi sintetici, essi assumono come riferimento essenzialmente il prezzo delle azioni quotate in borsa o si fondano sulla metodologia dei moltiplicatori ed, infine, sul ricorso a indici rilevanti per particolari settori (come la testata per le aziende editrici o il portafoglio premi per le compagnie assicurative).
In altri termini, tali metodiche si basano su parametri di mercato e vengono sovente utilizzate al fine di riscontrare le valutazioni ottenute con i metodi analitici.
Come ancora è stato precisato sia dalla dottrina aziendalistica sia da quella civilistica formatasi in proposito, la scelta della metodologia da seguire per la valutazione dell'azienda presenta sempre un certo margine di discrezionalità e dipende dalle caratteristiche del complesso da valutare e dai dati disponibili nel caso di specie (cfr. Cass. Civ. Sez. II 20.8.2014, n. 18080, da cui emerge – nell'ambito della selezione del criterio di valutazione dell'azienda e dei documenti da esaminare – la necessità di prestare affidamento alle risultanze più affidabili e fedeli nonché di valorizzare, al fine di validare queste ultime, l'eventuale assenza di adeguati dati di segno diverso;
per il medesimo ordine di idee v. anche App. Catania Sez. II 27.7.2023, n. 1458, in cui si legge che “le critiche dell'appellante si appuntano principalmente sul metodo di stima adottato dal C.T.U. per l'azienda … osserva il
Collegio che il C.T.U. nominato in primo grado … ha, con argomentazioni ampie ed esaustive, immuni da vizi logici, esposto … le ragioni per cui ha scelto di utilizzare, tra i vari possibili metodi di stima, il metodo diretto sintetico – comparativo, invece che quello reddituale …, e ciò … per
l'insufficienza della documentazione per un approccio di stima reddituale … assenza agli atti di documentazione contabile utile e di dichiarazioni di redditi acquisite presso l'Agenzia delle Entrate con dati altalenanti”).
Premesso quanto sopra, nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha preliminarmente chiarito
– in linea con le considerazioni sopra illustrate - che, “al fine di valutare la congruità dei canoni di un affitto d'azienda, è necessario avviare un'azione comparativa tra il risultato atteso della gestione diretta con quello derivante dall'incasso dei canoni di locazione;
tale attività consentirà di determinare un “congruo” canone locativo che possa rappresentare una valida soluzione sia per il locatore che per l'affittuario. L'affitto di azienda, rappresenta, in sostanza, una suddivisione della redditività complessiva dell'azienda (o di un suo ramo) tra locatore ed affittuario. La dottrina ha individuato diversi criteri di calcolo di un “congruo” valore locativo: - in base ad un metodo, il canone congruo può essere calcolato come prodotto tra il valore del capitale economico e un tasso di remunerazione del capitale investito nell'azienda locata. Il valore del capitale economico in tal caso è determinato facendo ricorso a grandezze stock in quanto i flussi attesi rappresenterebbero
l'incognita da determinare producendo problemi di circolarità. Per tale motivazione, risulta preferibile stimare il valore economico con metodi patrimoniali complessi ossia addizionando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabilizzati. Circa il tasso di remunerazione, esso viene calcolato utilizzando il Capital Asset Pricing Model (C.A.P.M.) oppure la regola empirica di Stoccarda. In caso di fallimento, si sostiene che occorre sottrarre dal valore,
l'ammontare di una correzione reddituale, quantificata attualizzando i differenziali tra redditi congrui e redditi normalizzati realizzabili nei successivi 3-5 esercizi;
- in base ad altra metodologia, il canone congruo, nel caso di un affitto nell'ambito di una procedura fallimentare, può essere quantificato calcolando il prodotto tra il valore dell'azienda determinato secondo il metodo patrimoniale e una percentuale inversamente proporzionale alla deperibilità delle componenti immateriali d'azienda determinata in un intervallo compreso tra zero e la redditività normale di settore;
- il canone congruo può essere altresì determinato come prodotto tra il valore d'uso del patrimonio locato e un tasso di remunerazione dell'investimento effettuato. Il valore d'uso viene quantificato in tale caso attualizzando i flussi attesi dal capitale dell'azienda oggetto del contratto di affitto. Circa il tasso di congrua remunerazione, esso viene essere determinato considerando il rischio di insolvenza del conduttore;
il che dipende, da un lato, dalla situazione economico- finanziaria dell'affittuario, dall'altro, dalle garanzie che assistono il contratto. Inoltre, qualora le differenze inventariali che si manifestano dall'inizio alla fine del contratto non vengano determinate con riferimento alla variazione di capitale economico, ma solamente in relazione alle modifiche nelle consistenze patrimoniali, il locatore sopporta anche un rischio derivante dalla possibile riduzione del valore dell'avviamento. Anch'esso viene considerato nel tasso impiegato per determinare il canone di locazione” (“Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili …
La determinazione del canone congruo di locazione d'azienda nelle procedure concorsuali”, Roma, marzo 2016.”). “Tali criteri, pur presentando differenze nelle modalità di rilevazione dei singoli coefficienti di calcolo, sono di fatto concordi nel sostenere che il valore del canone “congruo” di affitto è pari al prodotto tra il valore del capitale economico dell'azienda o ramo d'azienda dato in locazione e un tasso di remunerazione del capitale investito nell'azienda locata. […] La determinazione del valore del capitale economico può avvenire: - ricorrendo ai metodi fondati su grandezze flusso (metodi finanziari, reddituali e misti) con evidenti limiti legati proprio ai flussi attesi, in quanto trattasi di incognita non facile da determinare;
- ricorrendo ai metodi patrimoniali semplici o complessi, ovvero sommando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabilizzati. Quanto al tasso di remunerazione, esso è dato dalla somma algebrica di un tasso risk free e di un risk premium rappresentativo del rischio economico d'impresa utilizzando il Capital
Asset Pricing Model (C.A.P.M.) oppure la regola empirica di Stoccarda” (“Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili … La determinazione del canone congruo di locazione d'azienda nelle procedure concorsuali”, Roma, marzo 2016.”). “Per completezza di analisi, il sottoscritto C.T.U. rappresenta che esiste anche un ulteriore approccio alla materia consistente nell'individuazione non di un canone “congruo” […] bensì di un canone “minimo” di break even ovvero un risultato che possa equiparare il valore attuale dei canoni di locazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dalla gestione diretta. […] In tale ipotesi il locatore preferirà
l'affitto solo se il canone locativo è superiore al canone “minimo” di break even;
l'affittuario, di contro, dovrà confidare nelle proprie capacità gestionali per sviluppare flussi maggiori rispetto a quelli attesi dal locatore nel caso di gestione diretta” (v. pagg.
8-10 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ancora, l'ausiliario del Tribunale ha rilevato che “è noto che per la stima del valore di un'azienda, ed in questo caso del congruo canone locativo, il C.T.U. non è obbligato ad adottare un criterio piuttosto che un altro ma deve indicare le ragioni per le quali ritiene più appropriato un metodo valutativo. Nel caso di specie, anche in considerazione della tipologia di azienda, dell'ubicazione territoriale, della particolare circostanza legata alla evidente crisi d'impresa, al fine di giungere alla determinazione di un “congruo” canone locativo di azienda, il sottoscritto CTU – coerentemente con quanto suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - ha ritenuto di far ricorso al prodotto tra il valore del capitale economico stimato del ramo d'azienda concesso in affitto ed un overall risk rate ovvero un “tasso di rischio complessivo” remunerativo del capitale investito. Per quel che concerne, poi, il calcolo del valore del capitale economico (che costituisce uno dei valori della formula adottata) si è fatto ricorso alla media tra i risultati ottenuti con i due criteri in precedenza descritti, ovvero: - metodo patrimoniale semplice, consistente nella determinazione del patrimonio netto rettificato inteso come differenza tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio;
- metodo reddituale, consistente nella determinazione del valora aziendale in funzione della redditività attesa. Il metodo patrimoniale semplice consente, infatti, di evitare i margini di discrezionalità che i metodi dei flussi concedono al consulente;
il metodo reddituale, invece, permette di cogliere la tipicità commerciale dell'azienda. La media tra i due valori consente di mitigare ogni ulteriore incertezza” (v. pag. 11 della consulenza tecnica d'ufficio). Alla luce delle ampie giustificazioni fornite, condivisibile si mostra dunque la scelta del consulente tecnico d'ufficio del metodo impiegato per la valutazione aziendale.
Quanto alla determinazione del valore economico dell'azienda secondo il metodo patrimoniale semplice, l'ausiliario del Tribunale è pervenuto all'importo di €. 507.056,00, dopo aver esaminato le principali voci di bilancio ed aver provveduto a rettificare quella dei “debiti verso altri finanziatori” mediante riconduzione delle erogazioni effettuate da ed ai Parte_1 Parte_2
conferimenti dei soci, vista la natura e la destinazione di tali somme (v. pagg. 12-13 della consulenza tecnica d'ufficio).
In relazione al metodo reddituale, invece, il consulente tecnico d'ufficio ha fatto ricorso ai risultati storici – in quanto condivisibilmente idonei ad esprimere la media di più esercizi realizzati in passato
-, espungendo il 2018 per essere l'attività stata avviata solo nel secondo semestre ed adottando per gli esercizi successivi la scelta di determinare la media del valore di produzione, tenuto conto degli accadimenti – tra i quali, segnatamente, l'insorgenza della pandemia del Covid-19 – che hanno imposto alla società costi straordinari ed imprevisti, per poi stimare la redditività netta media della farmacia secondo la percentuale del 10,5% ricavabile alla luce dei dati statistici di (v. Parte_3
pagg. 13-14-15 della consulenza tecnica d'ufficio).
In virtù di tali premesse, l'ausiliario del Tribunale è addivenuto al risultato di €. 61.313,00 che, con l'applicazione del tasso di valutazione del 10,90% corrispondente all'EBITDA medio delle farmacie italiane pubblicato nel documento “Il settore delle farmacie” dell' nel Parte_4 settembre 2022, ha determinato l'attribuzione all'azienda del valore di €. 562.504,58 (v. pagg. 15-16 della consulenza tecnica d'ufficio).
Ricostruito il valore economico del capitale, il consulente tecnico d'ufficio ha individuato il tasso di remunerazione per sommatoria di un tasso risk free – individuato nel tasso dei B.T.P. ufficiale effettivo lordo del maggio del 2021 e pari allo 0,98446% secondo le indicazioni di Banca d'Italia – e di un risk premium – calcolato mediante il metodo Capital Asset Pricing Model e pari al 5,056% -, giungendo alla percentuale del 6,042% (v. pagg. 16-17-18 della consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'ausiliario del Tribunale ha infine calcolato il canone percepibile per la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, attraverso la “formula:
FR = W * R. E quindi, ricorrendo al valore del capitale economico determinato secondo il metodo patrimoniale, avremo: FR = 507.056,00 (W) * 6,042% (R) = €. 30.636,32 che arrotondato è pari ad euro 30.636,00. Ricorrendo, invece, al valore del capitale economico determinato secondo il metodo reddituale, avremo: FR = 562.504,58 (W) * 6,042% (R) = €. 33.986,52 che arrotondato è pari ad €.
33.986,00. Utilizzando i criteri descritti in narrativa e adoperando i documenti disponibili agli atti di causa, il sottoscritto C.T.U. può affermare che il congruo canone di locazione per l'azienda in esame può essere determinato nella media dei valori risultanti dall'applicazione dei due differenti criteri metodologici: Valore Canone Annuale Congruo €. 30.636,32 + €. 33.986,52 = €. 64.622,84 /
2 = €. 32.311,42 che arrotondato, per difetto, è pari ad euro 32.000,00 annuali. Considerato il periodo di riferimento di 36 mesi dal 31.5.2021 al 2.6.2024 il canone congruo è pari complessivamente ad €. 96.000,00” (v. pagg. 18-19 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le superiori conclusioni, ampiamente motivate e frutto del logico sviluppo delle premesse testé individuate, appaiono pienamente condivisibili.
Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre fornito adeguata risposta alle osservazioni articolate dal perito di parte convenuta.
Quest'ultimo ha sostenuto, facendo leva sui risultati economici negativi registrati nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023, che “non avendo beneficiato di alcuna Controparte_2 utilità dalla gestione dell'azienda, non dovrebbe e non potrebbe restituire alcunché a parte attrice”
(v. pag. 2 delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio articolate dal perito di parte convenuta).
A fronte di ciò, il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che “la superiore osservazione non può essere condivisa né tanto meno accolta;
la prospettiva insita nel mandato conferito al sottoscritto
C.T.U. non è quella di una gestione diretta della curatela (in un ipotetico esercizio provvisorio), bensì quello dell'affitto di azienda e per tale ragione si chiede di stimare il valore locativo. Prospettiva che elimina quindi qualsiasi rischio d'impresa e si basa sull'incasso di un canone fissato preventivamente in virtù di un accordo contrattuale, di norma assistito da garanzie. Risulta quindi viziata e strutturalmente incompatibile con il mandato conferito l'affermazione di parte convenuta che “il
C.T.U. avrebbe, comunque, dovuto tener conto dei risultati concretamente maturati dalla gestione posta in essere dalla convenuta”. Il valore cui perviene il C.T.P. di parte convenuta non può pertanto essere preso in considerazione poiché in luogo di una valutazione ex ante, si fonda su una disamina ex post, utilizzando dati di periodi successivi non conoscibili al momento della ipotetica sottoscrizione del contratto di affitto. Di converso, in un tale scenario, i dati di riferimento di una accreditata associazione di categoria quale integrati con quelli di un'istituzione Parte_3
finanziaria come (entrambi utilizzati dal C.T.U.), costituiscono una valida e congruente Parte_4
base di calcolo. La previsione di una redditività netta del 10,5% negli anni 2021-2022 appare del tutto plausibile, anche con riferimento agli incrementi di fatturato riportati nel documento
, citato anche dalla parte convenuta. I dati reddituali stimati dal C.T.U. per l' Parte_3 [...]
, basati sulle stime , portano a risultati concreti del tutto plausibili con Controparte_2 Parte_3
la previsione di una redditività di circa 60 mila euro annui. Di conseguenza anche il canone di affitto, stimato in una misura pari al 50% circa di tale valore risponde in pieno alla logica della suddivisione dei margini di profitto tra il concedente e l'affittuario” (v. pagg.
6-7 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha puntualizzato come il suo accertamento si sia risolto nella quantificazione del canone percepibile attraverso la concessione in godimento a terzi del complesso aziendale, ipotizzando una adeguata gestione di quest'ultimo, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla già citata giurisprudenza di legittimità (v. ancora Cass. Civ. Sez. I 24.4.1978,
n. 1920, per cui, a seguito di vittorioso esperimento di revocatoria di vendita effettuata dal fallito,
l'obbligo dell'acquirente soccombente di restituire alla massa i frutti successivi alla domanda giudiziale può essere esteso ai frutti normalmente percepibili, anziché a quelli minori in concreto percepiti, ove emerga che una adeguata gestione del bene avrebbe consentito di ottenere i primi e che i secondi sono invece ascrivibili ad una censurabile attività gestoria dell'acquirente).
Infine, condivisibile si mostra anche la scelta dell'ausiliario del Tribunale di confermare l'impiego del metodo reddituale – in combinazione con quello patrimoniale -, in quanto “rinunciare […] ad una stima reddituale tutte le volte in cui non vi sono serie storiche disponibili vorrebbe dire frustrare la gran parte dei metodi di valutazione aziendalistici sui quali si costruiscono piani d'impresa, accordi di ristrutturazione, concordati, progetti di investimento, tutti basati su stime reddituali future incentrate su documenti statistici, studi di categoria, ricerche di mercato. In tale ottica, il sottoscritto ha applicato i metodi operativi contemplati dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi professionale.
Secondo il metodo reddituale, l'analisi dell'azienda deve avvenire alla data di inizio del periodo valutativo (nel nostro caso al 31.05.2021) adottando: a) le informazioni previsionali rese disponibili da fonti istituzionali, di categoria e/o comunque di riferimento adeguatamente riconosciute ed accreditate dai principali operatori del settore;
b) verificando i dati contabili consuntivi dei periodi pregressi, provvedendone alla relativa “normalizzazione”. L'obiettivo del processo di normalizzazione è depurare i dati da tutte le componenti straordinarie esprimendo, in termini
“normali” e non eccezionali, la capacità commerciale e reddituale dell'azienda, ripetibile in un futuro prossimo. La sintesi delle superiori attività consente di giungere ad un valore congruo non condizionato da eventi straordinari e/o da valutazioni di natura discrezionale da parte del tecnico estimatore” (v. pag. 5 delle risposte fornite dal consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni delle parti).
In conclusione, va condannata a corrispondere al fallimento della Controparte_2 impresa individuale del dott. la somma di €. 144.000,00, Controparte_2 Controparte_1
a titolo di frutti percepibili per il periodo compreso tra il 31.5.2021 e la data odierna (€. 32.000,00 per
7/12 del 2021, per intero per gli anni 2022-2023-2024 e per 11/12 del 2025) mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto degli atti redatti dal notaio dott. in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. 4105 e in data 24.7.2018 Persona_1
n. rep. 5609 e n. racc. 4153.
Sul superiore importo spettano gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo.
Non va invece riconosciuta la rivalutazione.
Ed invero, “costituisce […] orientamento ormai consolidato” nella giurisprudenza di legittimità “che
l'obbligazione restitutoria dell'accipiens, rimasto soccombente rispetto alla domanda L. Fall., ex art.
67, svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 12850/2018, Cass. 6575/2018, Cass. 27084/2011, Cass. 12736/2011, Cass.
6538/2010, Cass. 6991/2007). Vero è che le pronunce appena citate si riferiscono all'obbligo di restituzione del bene fuoriuscito dal patrimonio del fallito per effetto dell'atto dichiarato inefficace
(bene costituito, nella specie, dagli immobili oggetto delle compravendite revocate) e non anche alle obbligazioni accessorie (quale quella di rimborso dei frutti indebitamente percepiti) eventualmente sorte in capo ai soccombenti a seguito dall'accoglimento della domanda: pare tuttavia evidente che
a queste ultime non può essere attribuita natura diversa da quella dell'obbligazione principale.
Peraltro, analoga natura, di debito di valuta, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'accipiens, ha anche l'obbligo di restituzione dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (Cass. 5776/2006, Cass. 3466/2010, Cass. 21906/2021)” (così Cass. Civ. Sez.
I 18.2.2022, n. 5495).
Per altro verso, nessuna prova sussiste di danni maggiori rispetto a quelli ristorati con gli interessi legali (cfr. Cass. Civ. Sez. II 4.11.2022, n. 32536, per cui, ove il debito sia di valuta, esso non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – rispetto a quello ristorato con gli interessi legali -, che va comunque provato dal creditore).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di Controparte_2
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €.
260.000,00; cfr. Cass. Civ. Sez. VI 22.6.2020, n. 12043, per cui, “in tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni”, con la specificazione che, nel caso esaminato, “il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all'esito della istruzione, non autorizzava il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile”; v. pag. 2 della comparsa conclusionale depositata da parte attrice il 10.9.2025, ove si fa menzione dell'importo di €. 96.000,00 e di quello di €. 2.667,00 per le mensilità successive al giugno del 2024; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II 4.5.2012, n. 6765, in cui si legge che “la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato” – con cui, nel caso di specie, parte attrice ha richiamato le cause di valore indeterminabile a pag. 9 della citazione – “è indirizzata al funzionario di cancelleria al quale compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda”).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come in atti già liquidati, vanno del pari posti a carico di in ragione della soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2680/2021:
- condanna a pagare in favore del fallimento della impresa individuale Controparte_2
del dott. la somma di €. 144.000,00, a titolo di frutti Controparte_2 Controparte_1
percepibili per il periodo compreso tra il 31.5.2021 e la data odierna mediante concessione in godimento a terzi del complesso aziendale costituente l'oggetto degli atti redatti dal notaio dott.
in data 5.7.2018 n. rep. 5545 e n. racc. 4105 e in data 24.7.2018 Persona_1
n. rep. 5609 e n. racc. 4153, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore del fallimento della impresa individuale Controparte_2
del dott. le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per Controparte_2 Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti