Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2025, proposto da
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corap, Regione Calabria, Settore Gestione Demanio Fluviale e Laucale Regionale, Arpacal, non costituiti in giudizio;
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Silvana Tassone e Marina Cizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto dirigenziale n. 10285 del 14 luglio 2025 pubblicato in Burc n. 141 del 18 luglio 2025, con il quale è stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento positivo di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 13946 del 6 ottobre 2010 in favore della Società A2A Ambiente s.p.a.;
- del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale DDG n. 13946 del 6 ottobre 2010;
- del parere favorevole al rilascio dell’AIA, prot. n.793981 del 18 dicembre 2024 della
STV, ove lesivo;
- del nulla-osta del CORAP, con attestazione di coerenza alle NTA, prot. n. 2022 del 18 marzo 2024, ove lesivo;
- del parere favorevole dell’Amministrazione provinciale di Crotone Settore 4 (Ambiente), prot. n. 1188 del 22 gennaio 2025, ove lesivo;
- del parere prot. n. 5317 del 12 febbraio 2025 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, ove lesivo;
- del nulla osta idraulico e parere favorevole al rilascio della concessione demaniale per l’utilizzo delle aree demaniali intercluse, prot. n.252800 del 15 aprile 2025 del Settore Gestione Demanio fluviale e lacuale regionale;
- del Piano di monitoraggio e controllo vidimato ed approvato da Arpacal prot. n. 14426 del 28 aprile 2025, ove lesivo per la ricorrente;
- di tutti gli altri atti connessi e consequenziali, tra i quali atti documenti e pareri confluiti nell’istruttoria della conferenza dei servizi nella parte da intendersi lesiva per le esigenze del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A2a Ambiente Spa, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Regione Calabria e Provincia di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale la Regione Calabria ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento positivo di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2010 in favore della Società A2A Ambiente s.p.a., nonché avverso gli atti ad essa presupposti.
1.1. In fatto, ha riferito che:
- l’impianto di termovalorizzazione, cui afferiscono i provvedimenti impugnati, è esistente e autorizzato sin dal 2001 ed ha ottenuto Autorizzazione integrata ambientale (AIA) mediante decreto n. 13946 del 6 ottobre 2010, in favore dell’allora gestore MIDA Tecnologie Ambientali s.r.l., per l’esercizio del termovalorizzatore di rifiuti pericolosi e non pericolosi per una capacità di 22.000 ton/anno;
- nel corso degli anni l’autorizzazione ha subito diverse modifiche: con DDG n. 307 del 22 gennaio 2014 è stato integrato l’elenco dei codici di rifiuti accettabili in ingresso; con DDG n. 14966 del 15 dicembre 2015 è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale (VIA) per l’ampliamento dei quantitativi massimi annui trattabili fino a 65.000 ton/anno;
- a seguito dell’emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, la società MIDA Tecnologie Ambientali s.r.l., con nota prot. n. 158 del 23 giugno 2021, ha richiesto una modifica non sostanziale per adeguamento dell’impianto alle BAT C;
- con nota prot. n. 51 del 6 aprile 2022, la società Tecnoa s.r.l., subentrata nella gestione dell’impianto, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art. 29 -octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente) in scadenza al 6 ottobre 2022;
- nell’ambito di tale procedimento, con nota prot. n. 201161 del 4 maggio 2023, la Regione Calabria ha trasmesso il nuovo Piano di monitoraggio e controllo vidimato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal), con il quale si è in particolare prescritto, sempre ai fini dell’adeguamento alle riferite BAT, che lo stoccaggio ed il confinamento dei rifiuti avvenga “ in edificio di confinamento sotto pressione sub-atmosferica controllata ed utilizzare l'aria estratta come aria di combustione per l'incenerimento oppure inviarla a un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di rischio di esplosione; cfr. BAT 21 ”;
- alla luce di tale parere, con istanza n. 90 acquisita al prot. n. 272331 del 15 giugno 2023, la Tecnoa s.r.l. ha trasmesso, quindi, istanza per la valutazione preliminare sul progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, richiesto ai fini dell'adeguamento alle BAT C nonché alle prescrizioni di ARPACAL;
- con parere prot. n. 377009 del 30 agosto 2023, la Struttura tecnica di valutazione (STV) ha escluso la necessità di sottoporre la “ proposta di layout migliorativo ” ad ulteriore procedura di valutazione ambientale, qualificando tale modifica come “ variante non sostanziale, non soggetta ai criteri di localizzazione vigenti per la necessaria ed implicita estensione superficiale ”, subordinandola all'aggiornamento delle schede AIA e all'acquisizione di tutti i pareri necessari;
- nel 2024, alla Tecnoa s.r.l. è subentrata, nella gestione nell’impianto e quindi nel procedimento in esame, la A2A Ambiente s.p.a., odierna controinteressata, a seguito di fusione per incorporazione fra le due società;
- nell’ambito della conferenza di servizi indetta per l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, il Comune ricorrente ha espresso parere negativo, rilevando che: (i) l’area oggetto d’intervento ricade nella pianificazione del PAI in classe di pericolosità R3; (ii) le opere in progetto si configurano come intervento di nuova costruzione mediante un insieme sistematico di opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso; (iii) i nuovi manufatti edilizi raddoppiano la superficie esistente dell’impianto con l’aggiunta di circa 5.200 mq di superficie coperta; (iv) non risulta completato l’idoneo iter amministrativo per la riclassificazione del rischio;
- nonostante tali rilievi, la Conferenza di servizi si è conclusa favorevolmente ed è stato adottato il decreto dirigenziale gravato, di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA.
1.2. Il ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento e degli atti ad esso presupposti, deducendo “ 1. Violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 26 sexies e 29 octies del D.lgs. 152/2006. 2. Violazione e/ o falsa applicazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 23.01.2024 ed approvato con Deliberazione di Consiglio n. 269 del 12.03.2024. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006. 4. Violazione e/o falsa applicazione del punto 32 della Relazione di Piano Sezione Rifiuti Urbani allegata al Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 5. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti. 6. Violazione e/o falsa applicazione del PAI Calabria. 7. Violazione del principio di prevenzione ambientale. 8. Violazione degli artt. 9, 32, 41 97 della Costituzione. 9. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. 10. Travisamento dei fatti e presupposti. 11. Motivazione falsa e/o apparente ”.
1.3. Oltre alla domanda caducatoria, il Comune istante ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio dell’autorizzazione, “ derivanti dall’alterazione dell’assetto territoriale e ambientale del proprio territorio ” e “ dalla compromissione degli interessi della collettività amministrata ”.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, instando per la reiezione del ricorso.
Si è altresì costituita la Provincia di Crotone, al fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è poi costituita in giudizio l’Autorità di bacino, che, oltre a resistere al ricorso, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della impugnazione del parere da essa reso, in quanto atto endoprocedimentale, non lesivo.
Si è infine costituita la A2A, controinteressata, la quale, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per: (i) la mancata impugnazione della nota del 15 settembre 2021 e del parere della STV dell’8 settembre 2021; (ii) la mancata impugnazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti; (iii) per assoluta genericità del motivo impugnazione rispetto alla violazione e/o la falsa applicazione del PAI Calabria. Nel merito, ha sostenuto la infondatezza del mezzo.
3. All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ed il Collegio, presone atto, ha fissato l’udienza per la discussione del merito.
4. Il ricorso è stato infine mandato in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere accolta l’eccezione formulata dalla Provincia di Crotone e, conseguentemente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto alle domande formulate con il ricorso. Nell’ambito del procedimento de quo , la Provincia non è, infatti, amministrazione procedente, cui possa imputarsi l’azione amministrativa contestata, avendo essa solamente espresso un parere, che, peraltro, in quanto tale, è atto endoprocedimentale, non dotato di forza autonomamente lesiva.
2. Può invece prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Autorità di bacino e dalla controinteressata, giacché il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
3. Con una prima censura, il Comune di Crotone lamenta che l’intervento oggetto del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA avrebbe dovuto essere correttamente qualificato quale nuovo impianto e, in quanto tale, sottoposto alla disciplina recata dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006.
In particolare, l’intervento autorizzato presenterebbe inequivocabilmente le caratteristiche di un nuovo impianto, in quanto comporta un consistente aumento della superficie, con consumo di nuovo suolo per circa 5.200 mq., la realizzazione di nuove strutture con caratteristiche tipologiche e planivolumetriche completamente diverse, la modifica sostanziale del ciclo produttivo con nuove sezioni impiantistiche.
3.1. La censura non può essere condivisa.
Deve infatti escludersi che la proposta progettuale oggetto del provvedimento possa qualificarsi quale “ nuovo impianto di smaltimento o di recupero rifiuti ” ai sensi dell’art.208 d.lgs. n.152/2006.
Come rilevato dalla Regione resistente, il progetto presentato dalla controinteressata riguarda un impianto esistente ed in esercizio sin dal 2001, già autorizzato, all’interno del quale sono state proposte modifiche strutturali da parte gestore, imposte dalla necessità di adeguare l’impianto esistente alle migliori tecniche disponibili (nel linguaggio tecnico, BAT, “ best available technology ”), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019.
In particolare, proprio ai fini dell’adeguamento alle nuove BAT, nel Piano di monitoraggio è di controllo (PMeC), l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) ha prescritto che il deposito dei “ rifiuti pastosi solidi odorigeni /e/o inclini a liberare sostanze volatili ” sia effettuato “ in edifici di confinamento sotto pressione sub-atmosferica controllata e utilizzare l’aria estratta come aria di combustione per l’incenerimento oppure inviarla a un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di rischio di esplosione ”.
Per adeguarsi a tale prescrizione, la controinteressata ha quindi presentato il progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, qui contestato.
Ciò che qui rileva, al netto delle ragioni per le quali tale progetto è stato proposto, è che questo non comporta la realizzazione di un nuovo impianto quanto piuttosto la modifica di quello esistente.
Basti, peraltro, osservare che sebbene esso preveda la realizzazione di nuove strutture, nemmeno comporta un aumento dei quantitativi di rifiuti rispetto ai quali l’impianto è stato autorizzato, sicché l’impatto ambientale, sotto questo profilo, rimane, comunque, immutato.
4. Il Comune contesta, inoltre, carenza di motivazione e vizio di istruttoria, laddove, a fondamento del provvedimento gravato, la Regione ha posto il parere prot. n.793981 del 18.12.2024 della STV, che, tuttavia, non si era espresso “ sull’ampliamento/costruzione del nuovo impianto, manifestandosi così del tutto illogica ed inveritiera l’acquisizione del predetto parere da parte della Regione con la seguente formula “Con parere prot. n.793981 del 18/12/2024 la STV ha espresso parere favorevole per il rilascio del provvedimento di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con valenza di rinnovo, con prescrizioni, dettagliando le procedure previste per la gestione dei rifiuti nelle tre fasi previste per i lavori di adeguamento: (Fase 1 – Attuale; Fase 2 – Transitorio; Fase 3 – Finale, da monitorare secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio di Arpacal e relativi allegati)”.
4.1. La censura è infondata.
Dall’esame del provvedimento, risulta, infatti, che la Regione abbia correttamente riferito del parere reso dalla STV, ove si consideri, peraltro, che in quest’ultimo, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, ha preso in considerazione e descritto puntualmente le opere di cui al progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, esprimendo poi il parere nei sensi riferiti nell’atto oggi gravato.
5. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente deduce il contrasto del provvedimento con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con delibera di Giunta regionale n. 5 del 23 gennaio 2024 ed approvato con deliberazione del Consiglio n. 269 del 12 marzo 2024 e della Relazione di Piano.
Segnatamente, osserva che al punto 32 della Relazione di Piano, ove sono stabiliti criteri localizzativi vincolanti per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti, la tabella 32.4 individua chiaramente che nelle aree a rischio frane e inondazione R3, quale quella ove è ubicato il termovalorizzatore, sussiste un livello di tutela “ escludente per tutte le tipologie impiantistiche della tabella 32.1 ”, fra le quali gli impianti di “ incenerimento ”, che si traduce, nel caso di specie, nell’esclusione della possibilità di realizzare nuovi impianti o modifiche degli impianti esistenti.
Giacché, infatti, l’area di intervento ricade in zona classificata R3 secondo il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) Calabria, ciò avrebbe imposto l’applicazione del criterio escludente previsto dal Piano Regionale.
Il ricorrente estende, inoltre, la censura in esame al parere reso, nell’ambito del procedimento, dall’Autorità di bacino, che, al pari della Regione, avrebbe omesso di applicare le vigenti norme dettate dal nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e dalla Relazione di piano.
5.1. Le argomentazioni difensive non possono essere condivise.
5.1.1. Come osservato dalla difesa regionale, i criteri localizzativi invocati non possono applicarsi al caso di specie, ratione temporis . Nella Relazione di piano, al paragrafo 32.1, è infatti precisato che “ I criteri localizzativi indicati nel presente capitolo si applicano alle istanze di autorizzazione di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all’entrata in vigore del presente aggiornamento, coincidente con la pubblicazione sul BUR Calabria della delibera di approvazione dell’aggiornamento del piano. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore sopra richiamata e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell’istanza ”.
Invero, l’istanza di valutazione preliminare sul progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti è stata presentata il 15 giugno 2023, quindi in data anteriore alla entrata in vigore dei nuovi criteri localizzativi introdotti con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato il 23 gennaio 2024 ed approvato il 12 marzo 2024.
5.1.2. In ogni caso, anche ove applicabili, i nuovi criteri non si rivelano ostativi al progetto de quo .
Invero, sempre al paragrafo 31.1 della Reazione di piano è precisato che i nuovi criteri localizzativi si applicano “ alla realizzazione di nuovi impianti ”, alla “ modifica di impianti esistenti ” e “ alla modifica dell’attività di gestione preesistente che origina una nuova “tipologia impiantistica ”.
Il progetto in argomento non rientra in alcune delle ipotesi ivi contemplate.
SS infatti non realizza un “ nuovo impianto ”, ove si osservi che, con tale espressione, nel Piano è precisato che si intendono: (i) “ nuove attività di gestione dei rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture ”; (ii) “ nuove attività di gestione dei rifiuti da avviarsi all’interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l’insediamento stesso ”; (iii) “ cambiamento della localizzazione di un impianto esistente ”. Lo stoccaggio di rifiuti è il medesimo di quello già autorizzato e non v’è una nuova localizzazione dell’impianto.
Nemmeno può ascriversi alla fattispecie di “ modifica di impianti esistenti ”, che il medesimo atto regionale qualifica come “ modifica di un’autorizzazione esistente che implica consumo di suolo ”, con la precisazione che per “ consumo di suolo ” deve intendersi la “ variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato) ”. Nel caso di specie, infatti, le modifiche interessano un’area già occupata dall’impianto e, come rilevato dalla Regione, “ già tutta zona industriale, in buona parte già impermeabilizzata e in piccola parte impiegata a parcheggi ”.
Né, infine, consiste in una “ modifica dell’attività di gestione preesistente che origina una nuova “tipologia impiantistica ”, laddove si osservi che, per definire la categoria, nella Relazione sono indicati, a titolo di “ esempio: da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, […] etc. ”. Evidente che, nel caso in esame, la tipologia impiantistica rimarrebbe la medesima.
5.1.3. Da ultimo, nemmeno condivisibili si rivelano le censure avverso il parere reso dall’Autorità di bacino.
Questa, invero, risulta aver fatto corretta applicazione delle norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI (Piano per l’assetto idrogeologico) del 2001, aggiornate nel 2011, richiamate dall’art.2 della delibera di adozione del “ Progetto di piano di stralcio di badino del distretto idrografico dell’Appennino meridionale per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni – Calabria/Lao ” del 24 ottobre 2024.
Segnatamente, come precisato nel parere, risulta che:
- “ l’intervento […] ricade in un’area con […] rischio idraulico R3 del PAI ”;
- l’art.22 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R3) delle citate norme di attuazione, al comma 2, lett. a), consente “ tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4 ”;
- l’art.21 (disciplina delle aree a rischio d’inondazione R4), al co. 2, lett. g), consente “ ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell’attuale capacità d’invaso ”;
- a tal fine, i commi 4 e 5 del medesimo articolo prescrivono che sia prodotto “ uno studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida del PAI e che non è previsto il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ”;
- nel procedimento in esame, l’istante ha prodotto il riferito studio, con ciò realizzando la condizione posta dalla normativa citata, e, alla luce di ciò, l’Autorità di bacino ha ritenuto di non dover rendere il parere.
Deve, pertanto, ritenersi corretto l’operato di quest’ultima.
6. Con un’ultima censura, il Comune si duole della mancata considerazione delle posizioni da esso espresse nell’ambito della conferenza di servizi.
In merito deve osservarsi che, sebbene sia condivisibile l’assunto difensivo secondo cui il Comune, quale ente “ più vicino ai cittadini ” ed “ espressione diretta del territorio ”, sia portatore di interesse particolarmente qualificato nell’ambito di una conferenza di servizi chiamata ad occuparsi della materia dei rifiuti, per le “ ricadute ambientali, sanitarie e socio-economiche che l’impianto comporta per la propria comunità amministrata ”, va cionondimeno rilevato che, nel caso di specie, la Regione ha dato conto, nel provvedimento, del parere negativo espresso dal ricorrente, evidenziando altresì le ragioni per le quali lo stesso non è stato ritenuto rilevante per gli esiti del procedimento amministrativo e adottando la determinazione conclusiva sulla base delle “ posizioni prevalenti ” espresse da tutte le amministrazioni partecipanti.
7. Al rigetto della domanda di annullamento consegue il rigetto di quella risarcitoria, in quanto fondata sui danni conseguenti alla illegittimità del provvedimento, che si è, come visto, esclusa, in relazione alle censure dedotte.
8. Per le ragioni sin qui esposte, previa estromissione dal giudizio della Provincia di Crotone, il ricorso deve essere respinto.
9. La peculiarità e la complessità della vicenda giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Provincia di Crotone, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RE, Presidente
NI IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | GE RE |
IL SEGRETARIO