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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR NE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2021 depositato il 04/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 15/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32798 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. (C.F.1 e P. I. P.IVA_1), propone appello avverso la sentenza n. 430/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, la quale aveva respinto il ricorso originario proposto contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016, relativo ad aree edificabili site nel territorio del Comune di QUARTUCCIU.
L'Appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado e dell'atto impositivo per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, con particolare riguardo ai criteri di determinazione del valore delle aree;
2) erronea determinazione del valore di mercato delle aree, ritenuto eccessivo e non rispondente alla reale capacità edificatoria e alle condizioni di mercato del periodo;
3. mancata applicazione del "Decreto Floris" e dei vincoli urbanistici che avrebbero dovuto comportare un abbattimento del valore imponibile.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Radicatosi il contradditorio, si è costituito il Comune di Quartucciu, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando, in particolare, come l'accertamento sia stato emesso in conformità ai valori medi di mercato approvati con delibera di Giunta Comunale, nonché la correttezza della decisione di primo grado.
L'Ente ha inoltre eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni difensive in quanto introdotte per la prima volta in appello.
Cponclude l'appellata con al richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti, che costituiscono la ragione più liquida per la decisione, che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271.
Sulla motivazione dell'atto impositivo. L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. Risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, che l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Il richiamo alla delibera di Giunta Comunale n.
86/2011, che stabilisce i valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili, costituisce motivazione per relationem legittima nel diritto tributario, essendo l'atto generale accessibile al contribuente.
Sul valore delle aree e sulla documentazione prodotta. Nel merito, la Società appellante contesta il valore attribuito alle aree fabbricabili ma non fornisce elementi probatori idonei a superare la presunzione di legittimità dei valori medi indicati dal Comune.
Nel processo tributario, a fronte di un valore predeterminato dall'Ente su basi statistiche e zonali, l'onere di provare la sussistenza di un valore di mercato inferiore grava sul contribuente. La documentazione prodotta in atti dall'Appellante non appare idonea a dimostrare un deprezzamento tale da giustificare l'annullamento dell'atto, né è stata prodotta una perizia tecnica di parte che confutasse analiticamente i parametri comunali per lo specifico anno 2016.
3. Sul "Decreto Floris" e i vincoli urbanistici. In merito all'applicabilità di riduzioni legate a vincoli urbanistici o al cosiddetto "Decreto Floris", si osserva che tali profili appaiono in parte tardivi e in parte non conferenti con la fattispecie impositiva in esame (IMU 2016). La qualificazione di un'area come "edificabile" ai fini IMU prescinde dall'effettiva edificazione, essendo sufficiente l'inserimento dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi.
Contrariamente a quanto sostiene l'Appellante, la decisione gravata è sufficientemente argomentata e deve ritenersi corretta anche nel merito, posto che dagli atti di causa, non è revocabile in dubbio che la Società non abbia dato prova dell'asserita inedificabilità dei terreni distinti al dato catastale_1 e del fatto che gli stessi non possano esprimere alcuna volumetria.
In conclusione, la sentenza di primo grado appare immune da vizi logico-giuridici, avendo correttamente valutato la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in € .8.000, oltre oneri accessori legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
UR NE, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2021 depositato il 04/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 430/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 15/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32798 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. (C.F.1 e P. I. P.IVA_1), propone appello avverso la sentenza n. 430/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, la quale aveva respinto il ricorso originario proposto contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016, relativo ad aree edificabili site nel territorio del Comune di QUARTUCCIU.
L'Appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado e dell'atto impositivo per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, con particolare riguardo ai criteri di determinazione del valore delle aree;
2) erronea determinazione del valore di mercato delle aree, ritenuto eccessivo e non rispondente alla reale capacità edificatoria e alle condizioni di mercato del periodo;
3. mancata applicazione del "Decreto Floris" e dei vincoli urbanistici che avrebbero dovuto comportare un abbattimento del valore imponibile.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Radicatosi il contradditorio, si è costituito il Comune di Quartucciu, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e rilevando, in particolare, come l'accertamento sia stato emesso in conformità ai valori medi di mercato approvati con delibera di Giunta Comunale, nonché la correttezza della decisione di primo grado.
L'Ente ha inoltre eccepito l'inammissibilità di alcune deduzioni difensive in quanto introdotte per la prima volta in appello.
Cponclude l'appellata con al richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti, che costituiscono la ragione più liquida per la decisione, che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass 2019 nr 271.
Sulla motivazione dell'atto impositivo. L'eccezione di difetto di motivazione è infondata. Risulta dalla documentazione versata agli atti di causa, che l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Il richiamo alla delibera di Giunta Comunale n.
86/2011, che stabilisce i valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili, costituisce motivazione per relationem legittima nel diritto tributario, essendo l'atto generale accessibile al contribuente.
Sul valore delle aree e sulla documentazione prodotta. Nel merito, la Società appellante contesta il valore attribuito alle aree fabbricabili ma non fornisce elementi probatori idonei a superare la presunzione di legittimità dei valori medi indicati dal Comune.
Nel processo tributario, a fronte di un valore predeterminato dall'Ente su basi statistiche e zonali, l'onere di provare la sussistenza di un valore di mercato inferiore grava sul contribuente. La documentazione prodotta in atti dall'Appellante non appare idonea a dimostrare un deprezzamento tale da giustificare l'annullamento dell'atto, né è stata prodotta una perizia tecnica di parte che confutasse analiticamente i parametri comunali per lo specifico anno 2016.
3. Sul "Decreto Floris" e i vincoli urbanistici. In merito all'applicabilità di riduzioni legate a vincoli urbanistici o al cosiddetto "Decreto Floris", si osserva che tali profili appaiono in parte tardivi e in parte non conferenti con la fattispecie impositiva in esame (IMU 2016). La qualificazione di un'area come "edificabile" ai fini IMU prescinde dall'effettiva edificazione, essendo sufficiente l'inserimento dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi.
Contrariamente a quanto sostiene l'Appellante, la decisione gravata è sufficientemente argomentata e deve ritenersi corretta anche nel merito, posto che dagli atti di causa, non è revocabile in dubbio che la Società non abbia dato prova dell'asserita inedificabilità dei terreni distinti al dato catastale_1 e del fatto che gli stessi non possano esprimere alcuna volumetria.
In conclusione, la sentenza di primo grado appare immune da vizi logico-giuridici, avendo correttamente valutato la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, che si liquidano in € .8.000, oltre oneri accessori legge, se dovuti.