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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
− dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
− dr. IM GL Giudice est.
− dr. ssa Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1614/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Domenico Della Parte_1 C.F._1 Corte;
- ricorrente -
E
, (cod. fisc. ), difesa dall'Avv. Michele Fino;
CP_1 C.F._2
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8/04/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di è Parte_1 CP_1 fondata e va accolta.
Infatti, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in AN FO (BR) in data 23/01/1986, si sono separati con decreto di omologa del 13/07/2021.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine di legge, riconfermata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione dell'originaria comunione materiale e spirituale tra loro.
Consegue la declartoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 dell'1/12/1970 e successive modificazioni.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese processuali va riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
1 Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
a) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN FO (BR) in data 23/01/1986 da (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e da (c.f.: ), trascritto nei registri dello Stato civile del CP_1 C.F._2
Comune di AN FO dell'anno 1986 (atto n.8, p. II, serie A).
b) ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
c) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
d) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel.
dr. IM GL
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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