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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/01/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REP UB B LICA IT ALI AN A
IN NO ME D EL P O P O LO I TA LIA NO
Il T ri bunal e di Bari , se zi one 1a ci vi l e, r i uni t o i n ca mer a di consi gl i o i n per sona dei si gnor i ma gi st rat i :
1. dot t . Sa veri o U. de Si mone - Pr esi dent e
2. dot t . Al essandro Carra - Gi udi ce
3. dot t . V al eri a Guara gn el l a - Gi udi ce r el at or e ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE N ZA non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e de gl i a f f ar i c ont enzi osi per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 12105, avente per oggetto separazione giudiziale dei coni u gi , vert ent e
t ra
(a vv. F. Met t a) Parte_1
– Ricorrente–
e
(avv. D. D'Alessandro) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 18 -12-2023 il G.I., preso atto della r i nunci a del l e part i ai t er mi ni ex ar t . 190 c. p. c., ha a ut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi oni prel i mi nar men t e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui nd i r i messa di r et t a ment e al Col l egi o pr e vi a t r a s mi ssi one degl i at t i al P .M., i l q ual e ha concl uso per l a separ azi o ne gi udi zi a l e.
La do manda di se para zi one è f ondat a e per t ant o mer i t a acco gl i me n t o.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/ 1975), l a se para zi one gi udi zi al e dei con i ugi p uò esser e pr on u nci at a quando si ver i f i cano, a nche i ndi pendent e ment e dal l a vol ont à di uno o di ent r a mbi i coni u gi ,
f at t i t al i da rendere i ntol l erabi l e l a pr osecuzi one del l a con vi ven za o da r ecar e gr a ve pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di speci e, che l a pr osecu zi one del l a convi ve n za si a di ven ut a i nsopport abi l e ri sul t a non sol o dal l a ci r cost anza che i l t ent at i vo di conci l i azi one esper i t o dal Presi dent e del T ri bunal e è f al l i t o, ma anche dal f at t o che, n onost ant e il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la co muni one mat eri al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver ge n ze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Conse gue a t ant o che va pr o nunci at a l a sepa r azi one per so nal e t r a i coni u gi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di ri spet t i va co m pet en za.
In pro posi t o appare o ppor t uno r i mar car e c he l a pr onunci a no n def i ni t i va l i mi t at a al l a s ol a sep arazi one per sonal e è ben possi bi l e ( i n app l i cazi one del l a disposizione di cui all'art. 277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del
Supre mo Col l e g i o1 che i ndi vi dua un gener al e appr ezzabi l e i nt er esse dei coni u gi al l a deci si one pre vent i va l i mi t at a al l a sol a sepa r azi one, secondo un a r go ment ar e che pri vi l e gi a mot i vi di op port uni t à soci al e r i spe t t o a r a gi oni di e cono mi a pr ocess ual e.
T al ché, i n at t esa di dar cor so al l ' ul t er i or e i st r ut t or i a sul l e al t r e quest i oni , deve ravvisarsi nel caso in esame quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla deci si one pre vent i va l i mi t at a al l a sol a separ a zi one.
La causa do vr à qui ndi pr osegui r e, co me da se par at a or di nan za col l e gi al e.
La re gol a ment a zi on e d el l e spese è r i messa al pr o vvedi me nt o def i ni t i vo.
P .Q .M.
non def i ni t i va ment e pr onunci ando, di chi ara l a separa zi one per sonal e t r a i coni u gi Parte_1 CP_1
gi à uni t i i n mat ri moni o i n Bar i i l gi or no 4 -8 -19 88 ( at t o n. 1173 , Par t e
[...]
II, serie A, 1988); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separat a or d i nanza;
spes e al def i ni t i vo . Così deci so i n Bari , n el l a Ca mer a di C onsi gl i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
T r i bunal e, i l gi orno 9 - 1 -20 24.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
V al eri a Guaragnel l a Sa ver i o U. de Si mone
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.
IN NO ME D EL P O P O LO I TA LIA NO
Il T ri bunal e di Bari , se zi one 1a ci vi l e, r i uni t o i n ca mer a di consi gl i o i n per sona dei si gnor i ma gi st rat i :
1. dot t . Sa veri o U. de Si mone - Pr esi dent e
2. dot t . Al essandro Carra - Gi udi ce
3. dot t . V al eri a Guara gn el l a - Gi udi ce r el at or e ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente
SEN TE N ZA non defi ni t i va nel l a causa ci vi l e i scr i t t a nel Ruol o Gener al e de gl i a f f ar i c ont enzi osi per l'anno 2017 sotto il numero d'ordine 12105, avente per oggetto separazione giudiziale dei coni u gi , vert ent e
t ra
(a vv. F. Met t a) Parte_1
– Ricorrente–
e
(avv. D. D'Alessandro) Controparte_1
- Resi st ent e -
Ragi oni i n f at t o e i n di ri t t o del l a deci si on e
Su richiesta di parte, all'udienza del 18 -12-2023 il G.I., preso atto della r i nunci a del l e part i ai t er mi ni ex ar t . 190 c. p. c., ha a ut or i zzat o l a pr eci sazi one del l e concl usi oni prel i mi nar men t e sul l a quest i one di st at o.
La causa è st at a qui nd i r i messa di r et t a ment e al Col l egi o pr e vi a t r a s mi ssi one degl i at t i al P .M., i l q ual e ha concl uso per l a separ azi o ne gi udi zi a l e.
La do manda di se para zi one è f ondat a e per t ant o mer i t a acco gl i me n t o.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n.
151/ 1975), l a se para zi one gi udi zi al e dei con i ugi p uò esser e pr on u nci at a quando si ver i f i cano, a nche i ndi pendent e ment e dal l a vol ont à di uno o di ent r a mbi i coni u gi ,
f at t i t al i da rendere i ntol l erabi l e l a pr osecuzi one del l a con vi ven za o da r ecar e gr a ve pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di speci e, che l a pr osecu zi one del l a convi ve n za si a di ven ut a i nsopport abi l e ri sul t a non sol o dal l a ci r cost anza che i l t ent at i vo di conci l i azi one esper i t o dal Presi dent e del T ri bunal e è f al l i t o, ma anche dal f at t o che, n onost ant e il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la co muni one mat eri al e e spi ri t ual e a causa del l e i nsanabi l i di ver ge n ze t r a l a r i cor r ent e e i l r esi st ent e.
Conse gue a t ant o che va pr o nunci at a l a sepa r azi one per so nal e t r a i coni u gi , mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di ri spet t i va co m pet en za.
In pro posi t o appare o ppor t uno r i mar car e c he l a pr onunci a no n def i ni t i va l i mi t at a al l a s ol a sep arazi one per sonal e è ben possi bi l e ( i n app l i cazi one del l a disposizione di cui all'art. 277 co. 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del
Supre mo Col l e g i o1 che i ndi vi dua un gener al e appr ezzabi l e i nt er esse dei coni u gi al l a deci si one pre vent i va l i mi t at a al l a sol a sepa r azi one, secondo un a r go ment ar e che pri vi l e gi a mot i vi di op port uni t à soci al e r i spe t t o a r a gi oni di e cono mi a pr ocess ual e.
T al ché, i n at t esa di dar cor so al l ' ul t er i or e i st r ut t or i a sul l e al t r e quest i oni , deve ravvisarsi nel caso in esame quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla deci si one pre vent i va l i mi t at a al l a sol a separ a zi one.
La causa do vr à qui ndi pr osegui r e, co me da se par at a or di nan za col l e gi al e.
La re gol a ment a zi on e d el l e spese è r i messa al pr o vvedi me nt o def i ni t i vo.
P .Q .M.
non def i ni t i va ment e pr onunci ando, di chi ara l a separa zi one per sonal e t r a i coni u gi Parte_1 CP_1
gi à uni t i i n mat ri moni o i n Bar i i l gi or no 4 -8 -19 88 ( at t o n. 1173 , Par t e
[...]
II, serie A, 1988); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
provvede per l'ulteriore istruzione della causa con separat a or d i nanza;
spes e al def i ni t i vo . Così deci so i n Bari , n el l a Ca mer a di C onsi gl i o del l a Sezi one 1^ C i vi l e del
T r i bunal e, i l gi orno 9 - 1 -20 24.
Il Gi u di ce est ensore I l Pr esi dent e
V al eri a Guaragnel l a Sa ver i o U. de Si mone
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass., sez. un., n. 15248/2001, che dopo avere precisato che “nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebitabilità della separazione ha natura di domanda autonoma, pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, priva di riflessi su questa e dotata di propri effetti di natura patrimoniale”, ha sancito che “pertanto... il giudice del merito (in applicazione dell'art. 277 comma 2 c.p.c.) può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda a un apprezzabile interesse della parte e se non sussista per la domanda stessa la necessità di ulteriore istruzione, con conseguente formazione del giudicato sulla pronunzia parziale di separazione non impugnata e proponibilità, in tale ipotesi, della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonostante il protrarsi della contesa sull'addebito” (con tale pronuncia le sezioni unite si sono poste nel solco già tracciato da Cass., n. 13312/1999, che aveva affermato che “la disposizione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 898 del 1970, nella formulazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 74 del 1987, in tema di procedimento di divorzio, secondo la quale il tribunale può emettere sentenza non definitiva, immediatamente appellabile, in ordine alla pronuncia relativa allo status, con remissione alla sentenza definitiva di ogni altra decisione sui provvedimenti accessori, si rende applicabile anche ai giudizi di separazione personale, in forza del disposto di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge”). Nel medesimo senso, più di recente, Cass., n. 15157/2005.