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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L 511/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. MA IA CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN IN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 511 del 2024 avverso la sentenza n. 645 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Palmisani), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
ON BO (c.f. – fax 030 2479628 – pec: C.F._2
, con studio in via Aldo Moro n. 48 – Email_1 Email_2
25124 - Brescia, per procura allegata al ricorso di I grado – Appellante nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla MA Omodei Zorini (c.f.
– pec: t – C.F._3 Email_3
Fax: 02/87099099) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 nell'Ufficio legale dell presso l'Avvocato Carla MA Omodei Zorini – Appellato. CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello depositato in data 07 Parte_1
maggio 2024:” Tanto premesso, l'appellante chiede pertanto che la Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta e in riforma della sentenza impugnata, voglia: pagina 1 di 6 a) disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art.1, comma 309 L.197/22; b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla data della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
c) con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2 D.M.55/14 e D.M. 147/22 e distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 c.p.c”;
Per l'appellato come da Comparsa Controparte_1
di Costituzione e Risposta Memoria difensiva datata 13 giugno 2024:” Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza Tribunale di Milano n. 645/24 con ogni conseguente provvedimento. Si richiamano le conclusioni tratte in primo grado e qui ritrascritte: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso
e le domande ivi svolte. Nel merito respingere il ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente/appellante chiede di sollevare;
dichiarare l'insussistenza del diritto reclamato, per l'effetto rigettare il ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Salvis iuribus”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 645 del 2024 ha respinto il ricorso con cui aveva chiesto - previa rimessione di questione di legittimità Parte_1
costituzionale – di accertare il diritto all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con pagina 2 di 6 rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'articolo 1 comma 309 della legge n. 197 del 2022.
Spese del grado interamente compensate attesa la particolarità e la delicatezza delle questioni trattate.
In motivazione il Tribunale di Milano - declinata la richiesta di rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale sollecitata dal ricorrente non ritenendo sussistenti elementi idonei a superare la verifica di ragionevolezza imposta dalla Corte
Costituzionale - nel merito, dando continuità alla giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte d'Appello, ha rigettato il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, in cui vi è il riconoscimento, per il trattamento pensionistico del ricorrente, dell'85% della rivalutazione del 7,3%, non si ravvisa una violazione dei canoni costituzionali evocati in ricorso, trattandosi di misura non simbolica ma anzi assolutamente congrua e limitata ad un biennio risultando, inoltre, rispettati i canoni di interpretazione della Consulta circa le misure adottate pur sempre nell'ambito della previdenza pubblica che vengono alimentate anche in forza della previsione del comma
309 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico articolato Parte_1
motivo dolendosi del fatto che la stessa si è “appiattita sulla motivazione di alcuni colleghi”.
In particolare – deducendo che secondo la Corte Costituzionale la “logica di stabilità”, le “misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata”, e la “frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo” costituirebbero limiti costituzionali alla riduzione dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in quanto ha limitato la propria prospettiva all'orizzonte temporale del comma 309 dell'articolo 1 della legge n.
197 del 2022, omettendo ogni considerazione sui parametri di costituzionalità della norma dopo che l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, già limitato per gli pagina 3 di 6 anni 2019-20-21, è stato ulteriormente limitato anche per gli anni 2023-24 e, quindi, per cinque anni quasi consecutivi, eccettuato solo il 2022.
L'appellante ha dedotto, inoltre, che alla sentenza impugnata sfugge che - anche con una decurtazione del “solo” 15% annuo dell'adeguamento all'inflazione - il ricorrente ha subito una perdita, per effetto dell'interesse composto, del 56% dell'adeguamento della pensione alla perdita del potere d'acquisto della moneta.
All'interposto appello ha resistito l' chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1
appellata, reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale formulata come sindacato diretto e non incidentale di costituzionalità ed eccependo l'infondatezza della pretesa di parte appellante.
Rilevata all'udienza del 17 Settembre 2024 la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della normativa avente ad oggetto l'articolo 1 comma 309 della legge n.
197 del 2022, la Corte differiva la decisione all'udienza del 27 maggio 2025 in attesa della decisione della Corte costituzionale.
All'udienza del 27 maggio 2025, preso atto della decisione, nel frattempo intervenuta, della Corte Costituzionale, parte appellante ha rinunciato all'appello chiedendo la compensazione delle spese e parte appellata, accettando la rinuncia all'appello, ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
La Corte, preso atto della intervenuta rinuncia all'appello da parte dell'appellante e alla conseguente accettazione alla rinuncia da parte dell'appellato, dichiara la cessata materia del contendere tra le parti.
Per quanto concerne la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte appellata la
Corte rileva quanto segue.
La questione dedotta in giudizio – già risolta da Questa Corte Territoriale (cfr. Appello
Milano n. 1013 del 2023) – oltre ad avere una rilevanza concreta cogente per tutti i pagina 4 di 6 pensionati, appare particolarmente complessa come dimostra il fatto che sulla stessa sono intervenute diverse Sentenze della Corte Costituzionale (cfr. Sentenza n.234 del
2020 e, da ultimo, Sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025).
A conferma della complessità delle questioni trattate è sufficiente richiamare l'evoluzione degli interventi legislativi in materia richiamati proprio dalla citata
Sentenza n. 19 del 2025 della Corte Costituzionale che, per quanto qui rileva, ha evidenziato che:”… per il solo anno 2008, l'art. 1, comma 19, della L. n. 247 del 2007 escluse la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo, superando indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale (sentenza n.
316 del 2010).Ancora, per il biennio 2012-2013, l'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del
2011, come convertito, riconobbe la rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a tre volte quello minimo, escludendola per tutti quelli di importo superiore. Sopravvenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale di tale esclusione per effetto della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, il D.L. n. 65 del 2015, come convertito, sostituì il citato comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo, secondo un meccanismo - scrutinato positivamente dalla sentenza n. 250 del 2017 - decrescente in relazione inversa rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore”.
Per quanto sopra richiamato ritiene il Collegio di disporre, anche per questo grado di giudizio, l'integrale compensazione delle spese ricorrendo giusti motivi (cfr. Corte
Costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. pagina 5 di 6 Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN IN MA IA CU
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. MA IA CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. AN IN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 511 del 2024 avverso la sentenza n. 645 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano (Palmisani), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
ON BO (c.f. – fax 030 2479628 – pec: C.F._2
, con studio in via Aldo Moro n. 48 – Email_1 Email_2
25124 - Brescia, per procura allegata al ricorso di I grado – Appellante nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla MA Omodei Zorini (c.f.
– pec: t – C.F._3 Email_3
Fax: 02/87099099) elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 nell'Ufficio legale dell presso l'Avvocato Carla MA Omodei Zorini – Appellato. CP_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da ricorso in appello depositato in data 07 Parte_1
maggio 2024:” Tanto premesso, l'appellante chiede pertanto che la Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta e in riforma della sentenza impugnata, voglia: pagina 1 di 6 a) disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'art.1, comma 309 L.197/22; b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto a corrispondere al ricorrente il relativo importo, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla data della maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo;
c) con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2 D.M.55/14 e D.M. 147/22 e distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 c.p.c”;
Per l'appellato come da Comparsa Controparte_1
di Costituzione e Risposta Memoria difensiva datata 13 giugno 2024:” Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto con la conseguente conferma della sentenza Tribunale di Milano n. 645/24 con ogni conseguente provvedimento. Si richiamano le conclusioni tratte in primo grado e qui ritrascritte: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso
e le domande ivi svolte. Nel merito respingere il ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente/appellante chiede di sollevare;
dichiarare l'insussistenza del diritto reclamato, per l'effetto rigettare il ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Salvis iuribus”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 645 del 2024 ha respinto il ricorso con cui aveva chiesto - previa rimessione di questione di legittimità Parte_1
costituzionale – di accertare il diritto all'adeguamento del trattamento pensionistico in corso all'incremento del costo della vita nella misura del 7,3% per il 2023, e dunque con pagina 2 di 6 rivalutazione integrale, e non secondo la percentuale di defalcazione statuita dall'articolo 1 comma 309 della legge n. 197 del 2022.
Spese del grado interamente compensate attesa la particolarità e la delicatezza delle questioni trattate.
In motivazione il Tribunale di Milano - declinata la richiesta di rimessione della questione di legittimità alla Corte Costituzionale sollecitata dal ricorrente non ritenendo sussistenti elementi idonei a superare la verifica di ragionevolezza imposta dalla Corte
Costituzionale - nel merito, dando continuità alla giurisprudenza del proprio Ufficio, confermata dalla Corte d'Appello, ha rigettato il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, in cui vi è il riconoscimento, per il trattamento pensionistico del ricorrente, dell'85% della rivalutazione del 7,3%, non si ravvisa una violazione dei canoni costituzionali evocati in ricorso, trattandosi di misura non simbolica ma anzi assolutamente congrua e limitata ad un biennio risultando, inoltre, rispettati i canoni di interpretazione della Consulta circa le misure adottate pur sempre nell'ambito della previdenza pubblica che vengono alimentate anche in forza della previsione del comma
309 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
Avverso detta decisione ha interposto appello con un unico articolato Parte_1
motivo dolendosi del fatto che la stessa si è “appiattita sulla motivazione di alcuni colleghi”.
In particolare – deducendo che secondo la Corte Costituzionale la “logica di stabilità”, le “misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata”, e la “frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo” costituirebbero limiti costituzionali alla riduzione dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici – l'appellante ha censurato la sentenza impugnata in quanto ha limitato la propria prospettiva all'orizzonte temporale del comma 309 dell'articolo 1 della legge n.
197 del 2022, omettendo ogni considerazione sui parametri di costituzionalità della norma dopo che l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, già limitato per gli pagina 3 di 6 anni 2019-20-21, è stato ulteriormente limitato anche per gli anni 2023-24 e, quindi, per cinque anni quasi consecutivi, eccettuato solo il 2022.
L'appellante ha dedotto, inoltre, che alla sentenza impugnata sfugge che - anche con una decurtazione del “solo” 15% annuo dell'adeguamento all'inflazione - il ricorrente ha subito una perdita, per effetto dell'interesse composto, del 56% dell'adeguamento della pensione alla perdita del potere d'acquisto della moneta.
All'interposto appello ha resistito l' chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1
appellata, reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale formulata come sindacato diretto e non incidentale di costituzionalità ed eccependo l'infondatezza della pretesa di parte appellante.
Rilevata all'udienza del 17 Settembre 2024 la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della normativa avente ad oggetto l'articolo 1 comma 309 della legge n.
197 del 2022, la Corte differiva la decisione all'udienza del 27 maggio 2025 in attesa della decisione della Corte costituzionale.
All'udienza del 27 maggio 2025, preso atto della decisione, nel frattempo intervenuta, della Corte Costituzionale, parte appellante ha rinunciato all'appello chiedendo la compensazione delle spese e parte appellata, accettando la rinuncia all'appello, ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
La Corte, preso atto della intervenuta rinuncia all'appello da parte dell'appellante e alla conseguente accettazione alla rinuncia da parte dell'appellato, dichiara la cessata materia del contendere tra le parti.
Per quanto concerne la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte appellata la
Corte rileva quanto segue.
La questione dedotta in giudizio – già risolta da Questa Corte Territoriale (cfr. Appello
Milano n. 1013 del 2023) – oltre ad avere una rilevanza concreta cogente per tutti i pagina 4 di 6 pensionati, appare particolarmente complessa come dimostra il fatto che sulla stessa sono intervenute diverse Sentenze della Corte Costituzionale (cfr. Sentenza n.234 del
2020 e, da ultimo, Sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025).
A conferma della complessità delle questioni trattate è sufficiente richiamare l'evoluzione degli interventi legislativi in materia richiamati proprio dalla citata
Sentenza n. 19 del 2025 della Corte Costituzionale che, per quanto qui rileva, ha evidenziato che:”… per il solo anno 2008, l'art. 1, comma 19, della L. n. 247 del 2007 escluse la rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte quello minimo, superando indenne lo scrutinio di legittimità costituzionale (sentenza n.
316 del 2010).Ancora, per il biennio 2012-2013, l'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del
2011, come convertito, riconobbe la rivalutazione automatica per i soli trattamenti pensionistici fino a tre volte quello minimo, escludendola per tutti quelli di importo superiore. Sopravvenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale di tale esclusione per effetto della sentenza di questa Corte n. 70 del 2015, il D.L. n. 65 del 2015, come convertito, sostituì il citato comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, riconoscendo, per il biennio 2012-2013, la rivalutazione automatica anche in favore dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte e pari o inferiori a sei volte quello minimo, secondo un meccanismo - scrutinato positivamente dalla sentenza n. 250 del 2017 - decrescente in relazione inversa rispetto alla misura delle pensioni, ma confermando il blocco totale della perequazione per i trattamenti di ammontare superiore”.
Per quanto sopra richiamato ritiene il Collegio di disporre, anche per questo grado di giudizio, l'integrale compensazione delle spese ricorrendo giusti motivi (cfr. Corte
Costituzionale n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado. pagina 5 di 6 Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AN IN MA IA CU
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