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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 291/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 291/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato a San Severo (FG) il 20.01.1992
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Foggia (FG) il 25.09.1993
Cittadino: italiana Cod. Fisc. ( ) C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 23.08.2021 in San Severo (FG) risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di San Severo Atto n. 18 parte I anno 2021;
□ separati con sentenza n. 183/2025 del Tribunale di Busto Arsizio Dall'unione è nata in [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente Persona_1 presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Gallarate alla Via Palestro n. 1 viene assegnata con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze al signor già titolare del contratto del contratto di Parte_2 locazione. La signora ha rilasciato l'immobile coniugale;
Pt_1
3) Il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati dal venerdì quando si recherà a prendere al nido per poi riaccompagnarla presso la residenza materna la domenica Per_1 alle ore 20.30;
4) Infrasettimanalmente il padre terrà seco due giorni alla settimana con pernottamento Per_1 quando non tiene con sé la minore nel week end ed un giorno alla settimana quando tiene seco la minore nel week end;
5) Nel periodo estivo le parti trascorreranno con la minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da comunicare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno od anche prima quando hanno la disponibilità del piano ferie;
6) Durante il periodo natalizio le parti suddivideranno il relativo periodo alternativamente dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, avendo cura di accordarsi per trascorrere con la figlia i giorni di festa 24, 25 e 26 dicembre 31 1 e 6 gennaio. Ogni genitore si farà carico di riaccompagnare la minore presso il luogo dove si trova il genitore che deve esercitare il diritto di visita.
7) Festività pasquali ad anni alterni;
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
Pag. 2 di 5 9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore
(malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non
Pag. 3 di 5 rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuto stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
10) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento del minore Parte_2 la somma complessiva di euro 200 ,00 entro il giorno 1 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla signora IBAN [...]. La signora Pt_1
ha diritto a percepire l'intera somma relativa all'assegno unico;
Pt_1
11) quanto alle spese straordinarie, suddivise in ragione del 50%, le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano;
12) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
13) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
14) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda:
15) I coniugi richiedono la trattazione scritta del presente procedimento;
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 23.08.2021 in San Severo (FG) risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di San Severo Atto n. 18 parte I anno 2021; alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____5.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 291/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 291/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato a San Severo (FG) il 20.01.1992
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Foggia (FG) il 25.09.1993
Cittadino: italiana Cod. Fisc. ( ) C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 23.08.2021 in San Severo (FG) risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di San Severo Atto n. 18 parte I anno 2021;
□ separati con sentenza n. 183/2025 del Tribunale di Busto Arsizio Dall'unione è nata in [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente Persona_1 presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Gallarate alla Via Palestro n. 1 viene assegnata con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze al signor già titolare del contratto del contratto di Parte_2 locazione. La signora ha rilasciato l'immobile coniugale;
Pt_1
3) Il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati dal venerdì quando si recherà a prendere al nido per poi riaccompagnarla presso la residenza materna la domenica Per_1 alle ore 20.30;
4) Infrasettimanalmente il padre terrà seco due giorni alla settimana con pernottamento Per_1 quando non tiene con sé la minore nel week end ed un giorno alla settimana quando tiene seco la minore nel week end;
5) Nel periodo estivo le parti trascorreranno con la minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da comunicare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno od anche prima quando hanno la disponibilità del piano ferie;
6) Durante il periodo natalizio le parti suddivideranno il relativo periodo alternativamente dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, avendo cura di accordarsi per trascorrere con la figlia i giorni di festa 24, 25 e 26 dicembre 31 1 e 6 gennaio. Ogni genitore si farà carico di riaccompagnare la minore presso il luogo dove si trova il genitore che deve esercitare il diritto di visita.
7) Festività pasquali ad anni alterni;
8) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
Pag. 2 di 5 9) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore
(malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non
Pag. 3 di 5 rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuto stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
10) il signor si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento del minore Parte_2 la somma complessiva di euro 200 ,00 entro il giorno 1 di ogni mese presso il conto corrente intestato alla signora IBAN [...]. La signora Pt_1
ha diritto a percepire l'intera somma relativa all'assegno unico;
Pt_1
11) quanto alle spese straordinarie, suddivise in ragione del 50%, le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano;
12) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
13) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
14) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda:
15) I coniugi richiedono la trattazione scritta del presente procedimento;
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 23.08.2021 in San Severo (FG) risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di San Severo Atto n. 18 parte I anno 2021; alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____5.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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