Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/1979, n. 3995
CASS
Sentenza 11 luglio 1979

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I termini previsti per l'Esercizio dell'Azione cambiaria dall'art 94 RD 14 dicembre 1933 n 1669, hanno natura di termini di prescrizione, e, pertanto, vengono validamente interrotti non solo da Atti di Esercizio del credito, ma anche dalla Costituzione in mora o dal riconoscimento del credito da parte del debitore, Atti che possono essere desunti anche da documenti distinti dalla cambiale, purche chiari e univoci nel loro contenuto. (nella specie, alla stregua del suesposto principio, si e ritenuta la interruzione della prescrizione dell'Azione cambiaria per effetto del riconoscimento del debito da parte dell'ultimo girante, risultante da una lettera dal medesimo inviata alla portatrice degli effetti al fine di ottenere una dilazione del pagamento).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/07/1979, n. 3995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3995
    Data del deposito : 11 luglio 1979

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