Art. 17. (Retribuzione pensionabile)
Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f).
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera d), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonche' le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.
Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato 4 al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, e' quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.
L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni privilegiate di invalidita' per causa di servizio.
Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f).
Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5 sono considerati nell'importo complessivo effettivamente percepito negli ultimi dodici mesi di servizio, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del presente articolo; gli elementi di cui alla lettera d), percepiti negli ultimi dodici mesi di servizio sono computati invece nella retribuzione pensionabile sino ad un massimo del 40 per cento di quelli complessivamente percepiti dall'agente ed assoggettati a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.
Sono in ogni caso escluse dal computo, ai fini della determinazione della misura della pensione, le variazioni della retribuzione dovute a promozioni deliberate, aventi effetto o, comunque, attribuite nel biennio precedente la data di cessazione dal servizio, nonche' le variazioni delle retribuzioni conseguenti a declassamenti o ad altre cause di carattere straordinario intervenuti nello stesso periodo.
Per le promozioni deliberate a seguito della reggenza conferita ai sensi dell'articolo 18 dell'allegato 4 al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la data alla quale deve farsi riferimento, ai fini dell'esclusione di cui al precedente comma, e' quella di conferimento della reggenza deliberata dal direttore dell'azienda ai sensi del citato articolo 18.
L'esclusione prevista nel terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di variazioni della retribuzione dovute a promozione, non si applica per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attivita' di servizio o di pensioni privilegiate di invalidita' per causa di servizio.