Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto di credito

    La Corte ha ritenuto fondata la eccezione di prescrizione quinquennale, dato che l'imposta TARI relativa all'anno 2013 avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2018, mentre la notifica è avvenuta in data successiva.

  • Accolto
    Nullità per omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per difetto di legittimazione attiva

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per omessa indicazione dei termini per il ricorso

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per inesistenza della notifica

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per mancanza di visto di esecutorietà e sottoscrizione

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per mancanza di firma autografa e/o digitale

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

  • Accolto
    Nullità per inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha accolto il ricorso anche sulla base della mancata costituzione dell'ente locale, che non ha fornito alcuna prova contraria né argomentazione difensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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