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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO LF, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 951/2022 depositato il 20/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2214 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21/7/2022, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2214 del 16/11/2021, comunicata in data 9/2/2022, relativa a TARI, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.069,31.
La ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica in quanto comunicata a persona diversa dal destinatario;
b) nullità per omessa indicazione del termini per proporre eventuale ricorso;
c) nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
d) nullità dell'atto impugnato perché privo del visto di esecutorietà e della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
e) nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva;
f) nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
h) nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria;
i) nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione/decadenza.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 23/8/2022, la Commissione Tributaria adita rigettava la chiesta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta TARI è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2013, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2018 e non, invece, come accaduto in data 17/2/2022.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Inoltre, deve osservarsi che nessuna necessaria e documentata argomentazione di segno opposto è stata rassegnata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
Ciò premesso, preso atto della regolare convocazione in giudizio, non può non evidenziarsi la mancata costituzione del comune di Canicattì (AG) nei termini di legge e la conseguente mancata formale contestazione in giudizio delle argomentazioni poste dalla parte ricorrente a sostegno del proprio ricorso nonché della mancata produzione di prova contraria.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, CC. n. 1540/2007; CC. n.
12636/2005; CC. n. 3245/2003), ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di confutare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
c.d. principio generale di non contestazione applicabile anche al processo tributario (cfr. CC. n. 2393/2009).
Ne discende, pertanto, che il ricorso – in assenza di tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e, quindi, di alcun argomento difensivo e probatorio a confutazione delle ragioni avanzate dalla ricorrente – deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Infatti, è opportuno a tal'uopo ribadire che la mancata interlocuzione relativamente alle doglianze espresse in ricorso impedisce di verificare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la conseguenza di ciò, tenuto conto della natura impugnatoria del processo tributario, non può che essere, per l'appunto,
l'accoglimento del ricorso (cfr. CC. Civile, Sez. Trib,, n. 21509 del 20/10/2020).
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 11 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ON MA AU NT
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO LF, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 951/2022 depositato il 20/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2214 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 21/7/2022, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2214 del 16/11/2021, comunicata in data 9/2/2022, relativa a TARI, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.069,31.
La ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica in quanto comunicata a persona diversa dal destinatario;
b) nullità per omessa indicazione del termini per proporre eventuale ricorso;
c) nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
d) nullità dell'atto impugnato perché privo del visto di esecutorietà e della sottoscrizione da parte del funzionario responsabile dell'ente locale creditore;
e) nullità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione attiva;
f) nullità dell'atto impugnato per mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
h) nullità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria;
i) nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione/decadenza.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 23/8/2022, la Commissione Tributaria adita rigettava la chiesta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta TARI è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2013, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2018 e non, invece, come accaduto in data 17/2/2022.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Inoltre, deve osservarsi che nessuna necessaria e documentata argomentazione di segno opposto è stata rassegnata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
Ciò premesso, preso atto della regolare convocazione in giudizio, non può non evidenziarsi la mancata costituzione del comune di Canicattì (AG) nei termini di legge e la conseguente mancata formale contestazione in giudizio delle argomentazioni poste dalla parte ricorrente a sostegno del proprio ricorso nonché della mancata produzione di prova contraria.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, CC. n. 1540/2007; CC. n.
12636/2005; CC. n. 3245/2003), ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di confutare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
c.d. principio generale di non contestazione applicabile anche al processo tributario (cfr. CC. n. 2393/2009).
Ne discende, pertanto, che il ricorso – in assenza di tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e, quindi, di alcun argomento difensivo e probatorio a confutazione delle ragioni avanzate dalla ricorrente – deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Infatti, è opportuno a tal'uopo ribadire che la mancata interlocuzione relativamente alle doglianze espresse in ricorso impedisce di verificare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la conseguenza di ciò, tenuto conto della natura impugnatoria del processo tributario, non può che essere, per l'appunto,
l'accoglimento del ricorso (cfr. CC. Civile, Sez. Trib,, n. 21509 del 20/10/2020).
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 300,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 11 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ON MA AU NT