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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 48/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Papale Gennaro presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall' avv.to Asprone Maddalena presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo depositato in atti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato in data 27.12.2017, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico di Caserta in data 08.10.2011 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 22.07.2012. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale R.G. n. 4341/2016, conclusosi con decreto di omologa n. 14588/2016 emesso in data
23.09.2016, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, modificarsi il diritto di visita nei confronti della figlia minore rispetto a quanto statuito nell'ambito della separazione consensuale;
chiedeva inoltre disporsi a proprio carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari a euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al
50% delle spese straordinarie, ovvero, laddove fosse stata confermata la misura di euro 350,00 mensili, come previsto in sede di separazione personale dei coniugi, per l'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, ribadirsi la partecipazione alle spese straordinarie al 50% a carico di parte resistente. Infine, chiedeva non corrispondersi alcunché a titolo di assegno divorzile in favore di parte resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo confermarsi quanto statuito in sede di separazione consensuale in relazione al diritto di visita da parte del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 500,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie
All'udienza del 14.06.2018, Presidente del Tribunale, preso atto della richiesta di rinvio al fine di intraprendere un percorso di mediazione familiare, rinviava in prosieguo all'udienza del 18.10.2018.
Nel corso della predetta udienza, atteso il mancato inizio del percorso di mediazione da parte di entrambi i coniugi e preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento, il Presidente rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 08.11.2018.
Successivamente, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 08.11.2018, il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione in atti, e revocava l'assegno di mantenimento in favore di parte resistente.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e disposto il deposito di una relazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed al deposito della visita psichiatrica della minore da parte del servizio di neuropsichiatria infantile.
All'udienza del 05.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che veniva sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2016.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 05.12.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio si riportavano all' accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Portico di Caserta (CE) tra il Sig.
e la Sig.ra in data 08.10.2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1
Comune al n. 21, parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale Civile di annotare la emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio, con ogni altro provvedimento conseguenziale.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, e diritto per il padre Per_1 di prendere e tenere la figlia con sé nei termini di seguito indicati: salvo diversi accordi tra le parti e fermi i week-end alternati, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 17.00 alle ore 21.30 tre giorni infrasettimanali, e specificamente il lunedì, mercoledì e giovedì, durante il week-end di spettanza della madre;
ovvero due giorni infrasettimanali, e specificamente il lunedì e venerdì, durante il week-end di sua spettanza, con la precisazione che, quando prende la figlia il venerdì, il padre la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle
21.30
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minorenne, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al tempo libero, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà sulla figlia minore la potestà Per_1 separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per
l'educazione ed i suoi bisogni.
4) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio e per quelle Pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis sino al mercoledì successivo, che coincide con il primo giorno di scuola dopo le vacanze Pasquali. Durante l'estate la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile. Infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre per il compleanno e l'onomastico della figlia ogni anno ciascuno dei genitori festeggerà con la stessa o l'onomastico o il compleanno, secondo gli accordi che liberamente le parti raggiungeranno sul punto. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre e ciò a prescindere dalla cadenza Per_1 dei giorni di esercizio del diritto di prelievo.
5) Il ricorrente corrisponderà, per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00).
Tale contributo, verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie.
6) Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate e successivamente documentate.
7) L'assegno unico andrà interamente a favore della resistente, nella misura del 100%.
8) Ciascun coniuge, si obbliga a prestare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atti del 10.9.2025.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.10.2011 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI CASERTA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 21, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2011);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D' Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 48 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Papale Gennaro presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall' avv.to Asprone Maddalena presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo depositato in atti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato in data 27.12.2017, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Portico di Caserta in data 08.10.2011 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 22.07.2012. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale R.G. n. 4341/2016, conclusosi con decreto di omologa n. 14588/2016 emesso in data
23.09.2016, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, modificarsi il diritto di visita nei confronti della figlia minore rispetto a quanto statuito nell'ambito della separazione consensuale;
chiedeva inoltre disporsi a proprio carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari a euro 250,00 mensili, oltre alla partecipazione al
50% delle spese straordinarie, ovvero, laddove fosse stata confermata la misura di euro 350,00 mensili, come previsto in sede di separazione personale dei coniugi, per l'assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, ribadirsi la partecipazione alle spese straordinarie al 50% a carico di parte resistente. Infine, chiedeva non corrispondersi alcunché a titolo di assegno divorzile in favore di parte resistente.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedendo confermarsi quanto statuito in sede di separazione consensuale in relazione al diritto di visita da parte del genitore non collocatario nei confronti della figlia minore. Chiedeva, inoltre, disporsi a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 500,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie
All'udienza del 14.06.2018, Presidente del Tribunale, preso atto della richiesta di rinvio al fine di intraprendere un percorso di mediazione familiare, rinviava in prosieguo all'udienza del 18.10.2018.
Nel corso della predetta udienza, atteso il mancato inizio del percorso di mediazione da parte di entrambi i coniugi e preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento, il Presidente rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 08.11.2018.
Successivamente, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 08.11.2018, il Presidente, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione in atti, e revocava l'assegno di mantenimento in favore di parte resistente.
Veniva nominato il G.I. ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio e disposto il deposito di una relazione da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed al deposito della visita psichiatrica della minore da parte del servizio di neuropsichiatria infantile.
All'udienza del 05.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che veniva sottoscritto dalle parti e dai procuratori costituiti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2016.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 05.12.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio si riportavano all' accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Portico di Caserta (CE) tra il Sig.
e la Sig.ra in data 08.10.2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 CP_1
Comune al n. 21, parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale Civile di annotare la emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio, con ogni altro provvedimento conseguenziale.
2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, e diritto per il padre Per_1 di prendere e tenere la figlia con sé nei termini di seguito indicati: salvo diversi accordi tra le parti e fermi i week-end alternati, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 17.00 alle ore 21.30 tre giorni infrasettimanali, e specificamente il lunedì, mercoledì e giovedì, durante il week-end di spettanza della madre;
ovvero due giorni infrasettimanali, e specificamente il lunedì e venerdì, durante il week-end di sua spettanza, con la precisazione che, quando prende la figlia il venerdì, il padre la riaccompagnerà a casa della madre la domenica sera alle
21.30
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minorenne, relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute ed al tempo libero, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà sulla figlia minore la potestà Per_1 separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore episodi importanti per
l'educazione ed i suoi bisogni.
4) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio e per quelle Pasquali, ad anni alterni, dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì in Albis sino al mercoledì successivo, che coincide con il primo giorno di scuola dopo le vacanze Pasquali. Durante l'estate la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile. Infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre per il compleanno e l'onomastico della figlia ogni anno ciascuno dei genitori festeggerà con la stessa o l'onomastico o il compleanno, secondo gli accordi che liberamente le parti raggiungeranno sul punto. trascorrerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre e ciò a prescindere dalla cadenza Per_1 dei giorni di esercizio del diritto di prelievo.
5) Il ricorrente corrisponderà, per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00).
Tale contributo, verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie.
6) Il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate e successivamente documentate.
7) L'assegno unico andrà interamente a favore della resistente, nella misura del 100%.
8) Ciascun coniuge, si obbliga a prestare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore alla luce della relazione dei Servizi Sociali in atti del 10.9.2025.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.10.2011 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI CASERTA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 21, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2011);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D' Onofrio