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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8482 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 7564/2023, avente ad oggetto: accertamento esistenza vizi di bene venduto e vertente tra
(cod. fisc. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della (p.i. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Maria Crescenzo e dall'Avv. Massimiliano
Forte
Attori
(C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., sig. con sede legale in Napoli Controparte_3 alla Via E. Nicolardi n. 52
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accoglimento della domanda e condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9300,00 oltre interessi e spese del giudizio con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 CP_2
ha premesso di avere acquistato dalla convenuta l'imbarcazione
“Bavaria Cruiser 34 “Antonia” DE – BAVN34 B3E616” dalla società per il prezzo di € 90.000,00, integralmente CP_2 corrisposto;
che in data 21.01.2022 aveva alato la barca ed aveva riscontrato nella la zona di prua e di poppa decine di bolle del diametro superiore ad 1 cm;
che il 24.01.2022, portata a secco ed ispezionata l'imbarcazione, era stata confermata la presenza di decine di bolle con all'interno liquido con odore acetico;
che quanto rilevato costituiva un vizio di costruzione del natante;
che i suddetti vizi erano stati contestati alla venditrice e contestualmente era stata richiesta la loro eliminazione e il risarcimento del danno.
Non si è costituita la convenuta.
Ciò premesso la domanda è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Dai documenti 3 e 4 della produzione dell'attore si ricava la conferma che la ha acquistato dalla convenuta Controparte_1 la barca indicata in citazione.
Dalla ctu svolta dall'Ing. è emerso: che il Persona_1 natante acquistato dalla convenuta è in buono stato manutentivo;
che il natante presenta fenomeni di osmosi (bolle) sulla superfice esterna;
che la presenza delle bolle non è dovuta ad un difetto di manutenzione o di utilizzo dell'imbarcazione; che la presenza delle bolle dipende da un difetto di costruzione;
che al momento della laminazione degli strati di vetroresina e del geal coat si sono create delle microbolle non eliminate con la corretta rollatura degli strati;
che tali vesciche con il passare del tempo sono divenute permeabili all'acqua; che per eliminare tali vizi è necessario un esborso di euro 9300,00.
Alla luce delle conclusioni a cui è prevenuto il CTU deve affermarsi la responsabilità della convenuta ex artt. 1490 e 1494
c.c.; la presenza delle bolle integra un vizio della cosa venduta che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Consegue che la convenuta va condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 9300,00.
Non sono provati gli altri danni denunciati dagli attori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00- valori medi per la fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
nei confronti della società ogni Controparte_1 CP_2 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che il natante venduto dalla convenuta presenta i vizi indicati in citazione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento della somma di euro di euro 9.300,00, oltre interessi al tasso legale dal 28.2.2023 al saldo;
2) Condanna la società al pagamento delle spese CP_2 del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a.
i.v.a. con attribuzione agli Avv. Maria Crescenzo e
Massimiliano Forte.
Napoli, 29.9.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 7564/2023, avente ad oggetto: accertamento esistenza vizi di bene venduto e vertente tra
(cod. fisc. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della (p.i. Controparte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Maria Crescenzo e dall'Avv. Massimiliano
Forte
Attori
(C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rapp.te p.t., sig. con sede legale in Napoli Controparte_3 alla Via E. Nicolardi n. 52
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) Accoglimento della domanda e condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9300,00 oltre interessi e spese del giudizio con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 CP_2
ha premesso di avere acquistato dalla convenuta l'imbarcazione
“Bavaria Cruiser 34 “Antonia” DE – BAVN34 B3E616” dalla società per il prezzo di € 90.000,00, integralmente CP_2 corrisposto;
che in data 21.01.2022 aveva alato la barca ed aveva riscontrato nella la zona di prua e di poppa decine di bolle del diametro superiore ad 1 cm;
che il 24.01.2022, portata a secco ed ispezionata l'imbarcazione, era stata confermata la presenza di decine di bolle con all'interno liquido con odore acetico;
che quanto rilevato costituiva un vizio di costruzione del natante;
che i suddetti vizi erano stati contestati alla venditrice e contestualmente era stata richiesta la loro eliminazione e il risarcimento del danno.
Non si è costituita la convenuta.
Ciò premesso la domanda è fondata entro i limiti di seguito indicati.
Dai documenti 3 e 4 della produzione dell'attore si ricava la conferma che la ha acquistato dalla convenuta Controparte_1 la barca indicata in citazione.
Dalla ctu svolta dall'Ing. è emerso: che il Persona_1 natante acquistato dalla convenuta è in buono stato manutentivo;
che il natante presenta fenomeni di osmosi (bolle) sulla superfice esterna;
che la presenza delle bolle non è dovuta ad un difetto di manutenzione o di utilizzo dell'imbarcazione; che la presenza delle bolle dipende da un difetto di costruzione;
che al momento della laminazione degli strati di vetroresina e del geal coat si sono create delle microbolle non eliminate con la corretta rollatura degli strati;
che tali vesciche con il passare del tempo sono divenute permeabili all'acqua; che per eliminare tali vizi è necessario un esborso di euro 9300,00.
Alla luce delle conclusioni a cui è prevenuto il CTU deve affermarsi la responsabilità della convenuta ex artt. 1490 e 1494
c.c.; la presenza delle bolle integra un vizio della cosa venduta che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Consegue che la convenuta va condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 9300,00.
Non sono provati gli altri danni denunciati dagli attori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro
26000,00- valori medi per la fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...] [...]
nei confronti della società ogni Controparte_1 CP_2 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che il natante venduto dalla convenuta presenta i vizi indicati in citazione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento della somma di euro di euro 9.300,00, oltre interessi al tasso legale dal 28.2.2023 al saldo;
2) Condanna la società al pagamento delle spese CP_2 del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a.
i.v.a. con attribuzione agli Avv. Maria Crescenzo e
Massimiliano Forte.
Napoli, 29.9.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa