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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 562/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 562/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 21 maggio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1
(art. 615 1° comma difeso dall'avv. Alex Del Cero (PEC
c.p.c.)
del Foro di Verona con domicilio Email_1
cod.: 100001 eletto all'indirizzo telematico del Procuratore giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello che è stata unitamente a quest'ultimo su copia del relativo primo foglio
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Natale Callipari (PEC Email_2
con domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2404/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2404 del
19.11.2020 del Tribunale di Brescia, Sez. IV, pubblicata in data
19.11.2020, rep. n. 6397/20, a conclusione del giudizio civile r.g. n.
3811/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui
si riportano:
1. Previa indagine dei fatti come indicati nella narrativa del presente atto,
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità dell'atto di precetto del 15.01.2018 a mezzo del quale la
IG.ra , qualificandosi erede testamentaria di Controparte_2 [...]
, ha intimato al padre il pagamento delle Persona_1 CP_1
somme derivanti dalla sentenza n. 1185/11 resa dal Tribunale di Brescia
2 all'esito della causa iscritta con R.G. 11084/07, per l'inesistenza del
diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata;
per l'effetto,
dichiarare che nulla deve a in forza CP_1 Persona_1
del predetto titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni
dedotte in narrativa;
2. Con condanna della convenuta IG.ra al pagamento Controparte_2
delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria:
Si chiede, per le ragioni esposte nel presente atto, qualora l'adita Corte
d'Appello non ritenesse le circostanze già provate e/o pacifiche, e senza
inversione dell'onere probatorio, ammettere la prova per testimoni sui
seguenti capitoli:
1. Vero che in data 27 aprile 2017, in Desenzano del
GA, presso il Centro commerciale denominato “Le Vele”, si
incontravano i IGg. , , CP_1 Controparte_2 Parte_1
, , e Parte_2 CP_3 Parte_3 Per_2 [...]
? 2. Vero che l'appuntamento era stato fissato dopo alcune Parte_4
telefonate ed incontri tenutisi tra la stessa IG.ra ed il Controparte_2
fratello , con la presenza in alcuni di questi anche di Parte_1
finalizzati a definire il contenuto dell'accordo Parte_2
rinunciatario? 3. Vero che e convenivano Controparte_2 Parte_1
che fosse quest'ultimo ad occuparsi della predisposizione della
dichiarazione di rinuncia da sottoporre alla firma? 4. Vero che Pt_1
redigeva la dichiarazione in contestazione ponendola in visione
[...]
alle due sorelle, alle quali consegnava una copia trattenendo per sé
3 l'originale? 5. Vero che in occasione dei colloqui propedeutici all'incontro
del 27.04.17, aveva precisato ai due fratelli che avrebbe Controparte_2
firmato lei stessa la dichiarazione per conto della zia in quanto Per_1
sua procuratrice? 6. Vero che il 27.04.2017, incontrava i Parte_1
genitori e consegnava loro l'originale del documento che, qualche ora più
tardi, sarebbe stato sottoposto ai presenti per la firma? 7. Vero che per
volere del padre, e la sorella Parte_1 Parte_2
accompagnavano personalmente i genitori presso il centro “Le Vele”? 8.
Vero che chiedeva al figlio di completare la CP_1 Pt_1
dichiarazione di rinuncia con i riferimenti delle due cause (quindi i numeri
di registro generale delle vertenze in essere tra i ), nonché di CP_2
rilasciargli, su separato foglio, una dichiarazione di presenza? 9. Vero che
all'ora concordata per l'incontro, sedevano al tavolo del bar del centro
commerciale i IGg. , , , CP_1 CP_3 Controparte_2
e 10. Vero che, sempre al tavolo, ma in Parte_2 Parte_1
disparte rispetto ai IGg. , avendo note le questioni da trattare, si CP_2
collocavano i IGg. e ? 11. Persona_3 Parte_3
Vero che alla presenza dei famigliari seduti al tavolo, Parte_1
completava la dichiarazione di rinuncia inserendo, con propria penna e
di proprio pugno, il nome “ ” nonché i Persona_1
riferimenti delle vertenze “RG 4457/2011 E RG 11084/2007 E
SENTENZA”, infine il numero “1185/11”, provvedendovi prima
dell'apposizione della firma da parte dei diretti interessati? 12. Vero che
la dichiarazione testé menzionata veniva quindi firmata da CP_2
4 , con propria penna, la quale vi aggiungeva la nota “per procura CP_2
”? 13. Vero che il documento veniva in seguito Persona_1
firmato, con propria penna, da , seduta al fianco della CP_3
figlia? 14. Vero che firmava infine, ancora con propria penna, CP_1
? 15. “Vero che la IG.ra , in data 27 aprile 2017, in
[...] Controparte_2
Desenzano del GA, ha sottoscritto di proprio pugno la dichiarazione
con cui ha esplicitato la volontà di rinunciare agli atti all'azione e agli
effetti della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia a conclusione del
giudizio avente rg n. 11084/2007”? Si indicano a testi i IGnori: CP_3
, , ,
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su Persona_3
quanto eventualmente ex adverso capitolato opponendosi sin d'ora
all'ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova avversari. Si chiede,
in ipotesi di contestazione, C.T.U. finalizzata a verificare se il
completamento a penna delle parole “ ” Persona_1
nonché dei riferimenti delle vertenze “RG 4457/2011 E RG 11084/2007 E
SENTENZA”, infine del numero “1185/11” e della data “27/04/2017
”, riportati nell'atto di rinuncia agli atti e all'azione, Parte_5
siano riconducibili alla mano del IG. .” Parte_1
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito,
A) confermare in toto la sentenza gravata, respingendo l'impugnazione
avversaria e/o le domande proposte dall'appellante per i motivi esposti in 5 primo grado ed in questa sede, in quanto nulle, inammissibili e,
comunque, infondate in fatto e diritto;
B) in ogni caso, respingere il gravame avversario sulla scorta delle
domande già rassegnate in primo grado, ossia
I) reiterandosi quanto già ventilato in sede di discussione ex art. 281
sexies c.p.c.: - qualora denegatamente necessario all'accoglimento delle
relative difese, concedere termine per la comparizione personale della
IG.ra al fine di procedere a querela di falso ex art. 221 c.p.c. sul CP_2
documento sub n. 3, così come già disconosciuto, dando atto che gli
elementi e le prove della falsità vengono quivi anticipati con richiamo alle
deduzioni anche testimoniali e produzioni documentali acquisite nel
fascicolo, fatta riserva di relativo ampliamento;
II) ai fini del decisum: i. preliminarmente, - dare atto del disconoscimento
della firma, della conformità, del riempimento e/o di ogni altro aspetto
inerente il documento prodotto al numero 3 di controparte, assumendo
comunque tutti i dovuti provvedimenti di legge;
- di conseguenza, dare atto
che si riservano la verificazione e/o la querela di falso sul medesimo doc.
3;
ii. nel merito, - respingere l'opposizione avversaria, poiché infondata in
fatto e diritto;
- comunque assolvere la convenuta da ogni avversaria
eccezione e domanda;
in via istruttoria, - dichiarare inammissibili ed
infondate, e, comunque, respingere le istante istruttorie ex adverso quivi
6 dedotte perché nuove, precluse, tardive ed affette dai vizi indicati in
narrativa; - nella denegata ipotesi di ammissione dell'istruttoria
avversariamente invocata, dare atto che l'appellata ribadisce le istanze
rassegnate in primo grado, siccome rispettivamente pertinenti le prove
orali già proposte (v. capo ii, lett. a, seconda memoria intermedia e capo
31 della terza, con i testi ivi indicati), il contenuto della verificazione (lett.
b, seconda memoria), l'acquisizione e/o la richiesta di informazioni alle
P.A. (lett. c, seconda memoria), la prova contraria (lett. d, seconda
memoria, con relativi testi) e le produzioni svolte (lett. e, seconda
memoria). - si producono fascicolo di primo grado (comprensivo degli atti
e documenti originariamente dimessi in sola forma cartacea) ed atto di
citazione d'appello;
in ogni caso, - congrua rifusione delle spese di lite;
riserva di ogni
deduzione e diverse conclusioni nei termini di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. ha CP_1
proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto in data 15 gennaio 2018 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della figlia, IG.ra – nella sua qualità Controparte_2
di erede testamentaria della IG.ra – della somma Persona_1
complessiva di € 1.085.263,79 in forza della sentenza n. 1185/11 emessa dal Tribunale di Brescia. A sostegno dell'opposizione spiegata l'opponente ha allegato che con dichiarazione in data 27 aprile 2017 la IG.ra CP_2
7 – rappresentata per procura dalla IG.ra – Persona_1 Controparte_2
aveva rinunciato agli atti ed all'azione del procedimento esitato nella sentenza n. 1185/11 del Tribunale di Brescia.
Si è costituita la IG.ra che ha contestato la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione evidenziando come ella fosse erede della IG.ra
[...]
in forza di testamento pubblico;
come ella disconoscesse il Persona_1
testo della rinuncia agli atti ed all'azione invocata da parte opponente,
anche ex art. 214 c.p.c., sia nella firma, sia nella conformità all'originale sia nei riempimenti a penna in relazione ai quali ultimi ha contestato la sussistenza di un accordo fra le parti;
come non fossero stati indicati gli estremi della procura in forza della quale l'opposta avrebbe sottoscritto in rappresentanza della IG.ra . Persona_1
E' stata inutilmente disposta la comparizione delle pari ai fini della formulazione da parte del Giudice della proposta transattiva di cui all'art. 185-bis c.p.c. Con ordinanza in data 26 novembre 2018 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. E' stata disposta C.T.U. grafologica e la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza espletamento di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con sentenza n. 2404/2020 pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in data 19 novembre 2020 il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione a precetto e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite dell'opposta nonché a sostenere il costo delle spese di C.T.U.
8 In particolare il Giudice di primo grado ha:
- ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di mancata dimostrazione della qualità di erede in capo all'opposta alla luce del testamento pubblico prodotto da quest'ultima;
- valorizzato come le risultanze della C.T.U., che aveva riconosciuto la riconducibilità della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di rinuncia agli atti ed all'azione in data 27 aprile 2017, non fossero dirimenti avendo l'opposta contestato non solo la sottoscrizione ma anche la sussistenza di un accordo avente ad oggetto il contenuto esposto in tale documento;
- ritenuto che gravasse sull'opponente l'onere di provare che la dichiarazione di rinuncia, nel testo risultante dalla documentazione prodotta, fosse stato sottoscritto dall'opposta e non fosse stato successivamente interpolato;
- considerato che il documento, ictu oculi, presentava evidenti anomalie nella relativa composizione;
- applicato il principio della soccombenza sia in relazione alle spese di lite che in relazione alle spese di C.T.U.
Avverso detta decisione ha interposto appello il IG. CP_1
articolando cinque motivi di appello.
Si è costituita la IG.ra resistendo al gravame avversario. Controparte_2
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 21 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
9 memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante si lamenta della sentenza di primo grado evidenziando come a) risulti provato che la IG.ra
[...]
fosse stata nominata procuratrice della defunta IG.ra CP_2 [...]
; b) risulti provata la riconducibilità alla IG.ra Per_1 Controparte_2
della firma apposta sulla rinuncia agli atti ed all'azione; c) possa essere oggetto di prova testimoniale tempestivamente articolata la circostanza che, al momento della sottoscrizione del testo da parte della IG.ra
[...]
, il contenuto dell'atto era corrispondente a quello del doc. 3 CP_2
prodotto da parte appellante.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'affermazione,
contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il testo del doc.
3 di parte appellante presenterebbe evidenti anomalie nella composizione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del Giudice di primo grado.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante chiede l'esame e la valutazione della nuova documentazione prodotta accidentalmente rinvenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura il regolamento delle spese di lite adottato dal Giudice di primo grado.
I primi due motivi di appello, in quanto entrambi attinenti alla valutazione in fatto del doc. 3 di parte appellante e dunque strettamente connessi fra
10 loro, possono essere esaminati congiuntamente. In primo luogo si deve evidenziare che deve ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio che il doc. 3 di parte appellante sia stato sottoscritto dalla IG.ra
[...]
nella sua qualità di procuratrice della IG.ra CP_2 Persona_1
come reso manifesto dall'inciso “per procura ” Persona_1
posto in calce alla sottoscrizione posizionata sotto la dicitura “Firma”: la
C.T.U. grafologica disposta in primo grado, infatti, ha definitivamente affermato la riconducibilità di tale sottoscrizione alla mano della IG.ra
. Si deve ancora evidenziare che risulta provato per Controparte_2
documenti (cfr. doc. 5 di parte appellante) che la IG.ra , in Controparte_2
data 17 marzo 2007, era stata nominata procuratrice generale della IG.ra con atto a rogito notaio in Desenzano Persona_1 Persona_4
del GA (iscritto nel Collegio Notarile di Brescia) rep. 51541, racc.
10443. Si deve, infine, evidenziare come risulti provato per documenti
(cfr. doc. 9 di parte appellata) che tale procura è stata revocata in data 17
marzo 2017 dalla IG.ra la quale ha Persona_1
contestualmente nominato nuovo Procuratore generale nella persona del
IG. (figlio della IG.ra ). La Persona_5 Controparte_2
valutazione integrata degli elementi di fatto sopra emarginati induce a ritenere che l'atto di rinuncia agli atti ed all'azione di cui al doc. 3 di parte appellante sia del tutto inefficace in quanto sottoscritto da falsus
procurator, al quale nessuna giustificazione dei poteri è stata richiesta dall'odierno appellante, con la conseguenza che non risulta idoneo a produrre alcun effetto nella sfera giuridica della falsa rappresentata (IG.ra
11 ) e della sua erede (IG.ra ) pur Persona_1 Controparte_2
firmataria della rinuncia ma non a titolo personale, bensì quale procuratore. L'efficacia della revoca della procura di cui al doc. 9 di parte appellata non può ritenersi contestata in maniera idonea da parte appellante che si è limitata a qualificare il documento “discutibilissimo”
(cfr. atto di appello – pag. 22) ed “a pretesa revoca” (cfr. atto di appello –
pag. 23) affermando poi che l'intento dell'opposta era quello “di inscenare
una fittizia revoca della procura conferitale anni prima dalla zia”: si osserva, peraltro, che nessuna argomentazione difensiva né alcun elemento di prova corroborano l'affermazione secondo la quale la revoca sarebbe simulata e comunque inefficace rispetto all'opponente (non ne è
stata contestata la data o la forma) con la conseguenza che – a fronte della produzione in giudizio da parte dell'opposta del doc. 9 e senza specifica contestazione e prova in ordine alla simulazione di tale documento – non si può che ritenerne positivamente l'efficacia probatoria e,
conseguentemente, la carenza di poteri rappresentativi in capo alla IG.ra della posizione soggettiva della IG.ra Controparte_2 Persona_1
al momento della sottoscrizione del doc. 3 di parte appellante.
[...]
Dalle considerazioni che precedono discende che risultano del tutto irrilevanti le considerazioni svolte da entrambe le parti in relazione alla natura interpolata o meno del doc. 3 di parte appellante così come risultano del tutto ininfluenti le questioni inerenti all'esistenza di un patto di riempimento ed alla violazione dello stesso o alla composizione del documento al momento della sottoscrizione dello stesso da parte
12 dell'odierna opposta: tali questioni, infatti, restano del tutto assorbite dall'irrimediabile inefficacia del documento rispetto alla sfera patrimoniale della IG.ra della quale la IG.ra Persona_1 [...]
è successore in forza di testamento pubblico. CP_2
Dalle considerazioni che precedono discende altresì che risulta assorbito il terzo motivo di gravame inerente al mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del Giudice di primo grado per colmare le lacune assertive e probatorie di parte opponente/appellante: la carenza di poteri della IG.ra al momento della sottoscrizione del doc. 3 di Controparte_2
parte appellante può, al più, ingenerare una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa ma non può certo – in assenza oltretutto di qualsiasi deduzione in ordine ad una condotta della falsa rappresentata idonea a suscitare nell'altro contraente l'affidamento dell'esistenza del potere rappresentativo – incidere sulla posizione sostanziale della falsa rappresentata.
Del pari resta assorbito il quarto motivo di gravame che fa leva sul documento sopravvenuto prodotto con l'atto di appello: anche in questo caso il documento (della cui ammissibilità potrebbe discutersi) ha ad oggetto una dichiarazione inerente alle condizioni in cui fu sottoscritto il contenuto del doc. 3 di parte appellante ed al contenuto dello stesso con la conseguenza che risulta irrilevante alla stregua delle considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di gravame.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura il regolamento delle spese rilevando che la fase istruttoria si sarebbe sostanziata nella sola
13 C.T.U. grafologica, che l'opposta/appellata era ammessa al Gratuito
Patrocinio con la conseguenza che deve trovare applicazione la riduzione
ex art. 130 DPR 115/2002, che la C.T.U. ha acclarato che la sottoscrizione in calce al doc. 3 di parte appellata, nonostante il disconoscimento dell'opposta/appellata, è alla stessa riconducibile. Orbene anche tale motivo di appello deve essere disatteso: la C.T.U. è comunque incombente istruttorio ed in ogni caso è stata espletata anche la fase di trattazione di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18
e dal D.M. 147/22 applicando il relativo compenso medio;
la circostanza che un soggetto sia ammesso a godere del Patrocinio a Spese dello Stato
implica che il compenso del legale di fiducia nel caso di specie sia ridotto
ex art. 130 D.P.R. 115/2002, non quello spettante all'Erario nell'ipotesi in cui il soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio sia vittorioso;
la circostanza che la C.T.U. abbia affermato la riconducibilità della sottoscrizione alla odierna appellata, che pure l'aveva contestata, non assume rilievo dirimente considerata la totale inefficacia del documento posto a fondamento dell'opposizione di cui parte appellante ha chiesto la verificazione. Alla luce delle considerazioni che precedono non risultano ravvisabili ragioni che avrebbero legittimato il Giudice di primo grado a discostarsi dal principio generale della soccombenza.
La sentenza n. 2024/2020 del Tribunale di Brescia, dunque, deve essere integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e
14 che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi
€ 29.033,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 7.418,00 per la fase di studio (valore medio), € 4.313,00
per la fase introduttiva (valore medio), € 4.696,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 12.333,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2404/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
29.033,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
15 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 17 settembre 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 562/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 562/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 21 maggio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(C.F. ), rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_1
(art. 615 1° comma difeso dall'avv. Alex Del Cero (PEC
c.p.c.)
del Foro di Verona con domicilio Email_1
cod.: 100001 eletto all'indirizzo telematico del Procuratore giusta procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello che è stata unitamente a quest'ultimo su copia del relativo primo foglio
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Natale Callipari (PEC Email_2
con domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2404/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2404 del
19.11.2020 del Tribunale di Brescia, Sez. IV, pubblicata in data
19.11.2020, rep. n. 6397/20, a conclusione del giudizio civile r.g. n.
3811/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui
si riportano:
1. Previa indagine dei fatti come indicati nella narrativa del presente atto,
accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o
l'illegittimità dell'atto di precetto del 15.01.2018 a mezzo del quale la
IG.ra , qualificandosi erede testamentaria di Controparte_2 [...]
, ha intimato al padre il pagamento delle Persona_1 CP_1
somme derivanti dalla sentenza n. 1185/11 resa dal Tribunale di Brescia
2 all'esito della causa iscritta con R.G. 11084/07, per l'inesistenza del
diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata;
per l'effetto,
dichiarare che nulla deve a in forza CP_1 Persona_1
del predetto titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni
dedotte in narrativa;
2. Con condanna della convenuta IG.ra al pagamento Controparte_2
delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria:
Si chiede, per le ragioni esposte nel presente atto, qualora l'adita Corte
d'Appello non ritenesse le circostanze già provate e/o pacifiche, e senza
inversione dell'onere probatorio, ammettere la prova per testimoni sui
seguenti capitoli:
1. Vero che in data 27 aprile 2017, in Desenzano del
GA, presso il Centro commerciale denominato “Le Vele”, si
incontravano i IGg. , , CP_1 Controparte_2 Parte_1
, , e Parte_2 CP_3 Parte_3 Per_2 [...]
? 2. Vero che l'appuntamento era stato fissato dopo alcune Parte_4
telefonate ed incontri tenutisi tra la stessa IG.ra ed il Controparte_2
fratello , con la presenza in alcuni di questi anche di Parte_1
finalizzati a definire il contenuto dell'accordo Parte_2
rinunciatario? 3. Vero che e convenivano Controparte_2 Parte_1
che fosse quest'ultimo ad occuparsi della predisposizione della
dichiarazione di rinuncia da sottoporre alla firma? 4. Vero che Pt_1
redigeva la dichiarazione in contestazione ponendola in visione
[...]
alle due sorelle, alle quali consegnava una copia trattenendo per sé
3 l'originale? 5. Vero che in occasione dei colloqui propedeutici all'incontro
del 27.04.17, aveva precisato ai due fratelli che avrebbe Controparte_2
firmato lei stessa la dichiarazione per conto della zia in quanto Per_1
sua procuratrice? 6. Vero che il 27.04.2017, incontrava i Parte_1
genitori e consegnava loro l'originale del documento che, qualche ora più
tardi, sarebbe stato sottoposto ai presenti per la firma? 7. Vero che per
volere del padre, e la sorella Parte_1 Parte_2
accompagnavano personalmente i genitori presso il centro “Le Vele”? 8.
Vero che chiedeva al figlio di completare la CP_1 Pt_1
dichiarazione di rinuncia con i riferimenti delle due cause (quindi i numeri
di registro generale delle vertenze in essere tra i ), nonché di CP_2
rilasciargli, su separato foglio, una dichiarazione di presenza? 9. Vero che
all'ora concordata per l'incontro, sedevano al tavolo del bar del centro
commerciale i IGg. , , , CP_1 CP_3 Controparte_2
e 10. Vero che, sempre al tavolo, ma in Parte_2 Parte_1
disparte rispetto ai IGg. , avendo note le questioni da trattare, si CP_2
collocavano i IGg. e ? 11. Persona_3 Parte_3
Vero che alla presenza dei famigliari seduti al tavolo, Parte_1
completava la dichiarazione di rinuncia inserendo, con propria penna e
di proprio pugno, il nome “ ” nonché i Persona_1
riferimenti delle vertenze “RG 4457/2011 E RG 11084/2007 E
SENTENZA”, infine il numero “1185/11”, provvedendovi prima
dell'apposizione della firma da parte dei diretti interessati? 12. Vero che
la dichiarazione testé menzionata veniva quindi firmata da CP_2
4 , con propria penna, la quale vi aggiungeva la nota “per procura CP_2
”? 13. Vero che il documento veniva in seguito Persona_1
firmato, con propria penna, da , seduta al fianco della CP_3
figlia? 14. Vero che firmava infine, ancora con propria penna, CP_1
? 15. “Vero che la IG.ra , in data 27 aprile 2017, in
[...] Controparte_2
Desenzano del GA, ha sottoscritto di proprio pugno la dichiarazione
con cui ha esplicitato la volontà di rinunciare agli atti all'azione e agli
effetti della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia a conclusione del
giudizio avente rg n. 11084/2007”? Si indicano a testi i IGnori: CP_3
, , ,
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
Si chiede di essere abilitati alla prova contraria su Persona_3
quanto eventualmente ex adverso capitolato opponendosi sin d'ora
all'ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova avversari. Si chiede,
in ipotesi di contestazione, C.T.U. finalizzata a verificare se il
completamento a penna delle parole “ ” Persona_1
nonché dei riferimenti delle vertenze “RG 4457/2011 E RG 11084/2007 E
SENTENZA”, infine del numero “1185/11” e della data “27/04/2017
”, riportati nell'atto di rinuncia agli atti e all'azione, Parte_5
siano riconducibili alla mano del IG. .” Parte_1
Dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nel merito,
A) confermare in toto la sentenza gravata, respingendo l'impugnazione
avversaria e/o le domande proposte dall'appellante per i motivi esposti in 5 primo grado ed in questa sede, in quanto nulle, inammissibili e,
comunque, infondate in fatto e diritto;
B) in ogni caso, respingere il gravame avversario sulla scorta delle
domande già rassegnate in primo grado, ossia
I) reiterandosi quanto già ventilato in sede di discussione ex art. 281
sexies c.p.c.: - qualora denegatamente necessario all'accoglimento delle
relative difese, concedere termine per la comparizione personale della
IG.ra al fine di procedere a querela di falso ex art. 221 c.p.c. sul CP_2
documento sub n. 3, così come già disconosciuto, dando atto che gli
elementi e le prove della falsità vengono quivi anticipati con richiamo alle
deduzioni anche testimoniali e produzioni documentali acquisite nel
fascicolo, fatta riserva di relativo ampliamento;
II) ai fini del decisum: i. preliminarmente, - dare atto del disconoscimento
della firma, della conformità, del riempimento e/o di ogni altro aspetto
inerente il documento prodotto al numero 3 di controparte, assumendo
comunque tutti i dovuti provvedimenti di legge;
- di conseguenza, dare atto
che si riservano la verificazione e/o la querela di falso sul medesimo doc.
3;
ii. nel merito, - respingere l'opposizione avversaria, poiché infondata in
fatto e diritto;
- comunque assolvere la convenuta da ogni avversaria
eccezione e domanda;
in via istruttoria, - dichiarare inammissibili ed
infondate, e, comunque, respingere le istante istruttorie ex adverso quivi
6 dedotte perché nuove, precluse, tardive ed affette dai vizi indicati in
narrativa; - nella denegata ipotesi di ammissione dell'istruttoria
avversariamente invocata, dare atto che l'appellata ribadisce le istanze
rassegnate in primo grado, siccome rispettivamente pertinenti le prove
orali già proposte (v. capo ii, lett. a, seconda memoria intermedia e capo
31 della terza, con i testi ivi indicati), il contenuto della verificazione (lett.
b, seconda memoria), l'acquisizione e/o la richiesta di informazioni alle
P.A. (lett. c, seconda memoria), la prova contraria (lett. d, seconda
memoria, con relativi testi) e le produzioni svolte (lett. e, seconda
memoria). - si producono fascicolo di primo grado (comprensivo degli atti
e documenti originariamente dimessi in sola forma cartacea) ed atto di
citazione d'appello;
in ogni caso, - congrua rifusione delle spese di lite;
riserva di ogni
deduzione e diverse conclusioni nei termini di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. ha CP_1
proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso l'atto di precetto in data 15 gennaio 2018 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della figlia, IG.ra – nella sua qualità Controparte_2
di erede testamentaria della IG.ra – della somma Persona_1
complessiva di € 1.085.263,79 in forza della sentenza n. 1185/11 emessa dal Tribunale di Brescia. A sostegno dell'opposizione spiegata l'opponente ha allegato che con dichiarazione in data 27 aprile 2017 la IG.ra CP_2
7 – rappresentata per procura dalla IG.ra – Persona_1 Controparte_2
aveva rinunciato agli atti ed all'azione del procedimento esitato nella sentenza n. 1185/11 del Tribunale di Brescia.
Si è costituita la IG.ra che ha contestato la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione evidenziando come ella fosse erede della IG.ra
[...]
in forza di testamento pubblico;
come ella disconoscesse il Persona_1
testo della rinuncia agli atti ed all'azione invocata da parte opponente,
anche ex art. 214 c.p.c., sia nella firma, sia nella conformità all'originale sia nei riempimenti a penna in relazione ai quali ultimi ha contestato la sussistenza di un accordo fra le parti;
come non fossero stati indicati gli estremi della procura in forza della quale l'opposta avrebbe sottoscritto in rappresentanza della IG.ra . Persona_1
E' stata inutilmente disposta la comparizione delle pari ai fini della formulazione da parte del Giudice della proposta transattiva di cui all'art. 185-bis c.p.c. Con ordinanza in data 26 novembre 2018 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto opposto e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. E' stata disposta C.T.U. grafologica e la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza espletamento di ulteriore approfondimento istruttorio.
Con sentenza n. 2404/2020 pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata in data 19 novembre 2020 il Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione a precetto e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite dell'opposta nonché a sostenere il costo delle spese di C.T.U.
8 In particolare il Giudice di primo grado ha:
- ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di mancata dimostrazione della qualità di erede in capo all'opposta alla luce del testamento pubblico prodotto da quest'ultima;
- valorizzato come le risultanze della C.T.U., che aveva riconosciuto la riconducibilità della sottoscrizione in calce alla dichiarazione di rinuncia agli atti ed all'azione in data 27 aprile 2017, non fossero dirimenti avendo l'opposta contestato non solo la sottoscrizione ma anche la sussistenza di un accordo avente ad oggetto il contenuto esposto in tale documento;
- ritenuto che gravasse sull'opponente l'onere di provare che la dichiarazione di rinuncia, nel testo risultante dalla documentazione prodotta, fosse stato sottoscritto dall'opposta e non fosse stato successivamente interpolato;
- considerato che il documento, ictu oculi, presentava evidenti anomalie nella relativa composizione;
- applicato il principio della soccombenza sia in relazione alle spese di lite che in relazione alle spese di C.T.U.
Avverso detta decisione ha interposto appello il IG. CP_1
articolando cinque motivi di appello.
Si è costituita la IG.ra resistendo al gravame avversario. Controparte_2
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 21 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle
9 memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante si lamenta della sentenza di primo grado evidenziando come a) risulti provato che la IG.ra
[...]
fosse stata nominata procuratrice della defunta IG.ra CP_2 [...]
; b) risulti provata la riconducibilità alla IG.ra Per_1 Controparte_2
della firma apposta sulla rinuncia agli atti ed all'azione; c) possa essere oggetto di prova testimoniale tempestivamente articolata la circostanza che, al momento della sottoscrizione del testo da parte della IG.ra
[...]
, il contenuto dell'atto era corrispondente a quello del doc. 3 CP_2
prodotto da parte appellante.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'affermazione,
contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il testo del doc.
3 di parte appellante presenterebbe evidenti anomalie nella composizione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del Giudice di primo grado.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante chiede l'esame e la valutazione della nuova documentazione prodotta accidentalmente rinvenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante censura il regolamento delle spese di lite adottato dal Giudice di primo grado.
I primi due motivi di appello, in quanto entrambi attinenti alla valutazione in fatto del doc. 3 di parte appellante e dunque strettamente connessi fra
10 loro, possono essere esaminati congiuntamente. In primo luogo si deve evidenziare che deve ritenersi positivamente acquisito al presente giudizio che il doc. 3 di parte appellante sia stato sottoscritto dalla IG.ra
[...]
nella sua qualità di procuratrice della IG.ra CP_2 Persona_1
come reso manifesto dall'inciso “per procura ” Persona_1
posto in calce alla sottoscrizione posizionata sotto la dicitura “Firma”: la
C.T.U. grafologica disposta in primo grado, infatti, ha definitivamente affermato la riconducibilità di tale sottoscrizione alla mano della IG.ra
. Si deve ancora evidenziare che risulta provato per Controparte_2
documenti (cfr. doc. 5 di parte appellante) che la IG.ra , in Controparte_2
data 17 marzo 2007, era stata nominata procuratrice generale della IG.ra con atto a rogito notaio in Desenzano Persona_1 Persona_4
del GA (iscritto nel Collegio Notarile di Brescia) rep. 51541, racc.
10443. Si deve, infine, evidenziare come risulti provato per documenti
(cfr. doc. 9 di parte appellata) che tale procura è stata revocata in data 17
marzo 2017 dalla IG.ra la quale ha Persona_1
contestualmente nominato nuovo Procuratore generale nella persona del
IG. (figlio della IG.ra ). La Persona_5 Controparte_2
valutazione integrata degli elementi di fatto sopra emarginati induce a ritenere che l'atto di rinuncia agli atti ed all'azione di cui al doc. 3 di parte appellante sia del tutto inefficace in quanto sottoscritto da falsus
procurator, al quale nessuna giustificazione dei poteri è stata richiesta dall'odierno appellante, con la conseguenza che non risulta idoneo a produrre alcun effetto nella sfera giuridica della falsa rappresentata (IG.ra
11 ) e della sua erede (IG.ra ) pur Persona_1 Controparte_2
firmataria della rinuncia ma non a titolo personale, bensì quale procuratore. L'efficacia della revoca della procura di cui al doc. 9 di parte appellata non può ritenersi contestata in maniera idonea da parte appellante che si è limitata a qualificare il documento “discutibilissimo”
(cfr. atto di appello – pag. 22) ed “a pretesa revoca” (cfr. atto di appello –
pag. 23) affermando poi che l'intento dell'opposta era quello “di inscenare
una fittizia revoca della procura conferitale anni prima dalla zia”: si osserva, peraltro, che nessuna argomentazione difensiva né alcun elemento di prova corroborano l'affermazione secondo la quale la revoca sarebbe simulata e comunque inefficace rispetto all'opponente (non ne è
stata contestata la data o la forma) con la conseguenza che – a fronte della produzione in giudizio da parte dell'opposta del doc. 9 e senza specifica contestazione e prova in ordine alla simulazione di tale documento – non si può che ritenerne positivamente l'efficacia probatoria e,
conseguentemente, la carenza di poteri rappresentativi in capo alla IG.ra della posizione soggettiva della IG.ra Controparte_2 Persona_1
al momento della sottoscrizione del doc. 3 di parte appellante.
[...]
Dalle considerazioni che precedono discende che risultano del tutto irrilevanti le considerazioni svolte da entrambe le parti in relazione alla natura interpolata o meno del doc. 3 di parte appellante così come risultano del tutto ininfluenti le questioni inerenti all'esistenza di un patto di riempimento ed alla violazione dello stesso o alla composizione del documento al momento della sottoscrizione dello stesso da parte
12 dell'odierna opposta: tali questioni, infatti, restano del tutto assorbite dall'irrimediabile inefficacia del documento rispetto alla sfera patrimoniale della IG.ra della quale la IG.ra Persona_1 [...]
è successore in forza di testamento pubblico. CP_2
Dalle considerazioni che precedono discende altresì che risulta assorbito il terzo motivo di gravame inerente al mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del Giudice di primo grado per colmare le lacune assertive e probatorie di parte opponente/appellante: la carenza di poteri della IG.ra al momento della sottoscrizione del doc. 3 di Controparte_2
parte appellante può, al più, ingenerare una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa ma non può certo – in assenza oltretutto di qualsiasi deduzione in ordine ad una condotta della falsa rappresentata idonea a suscitare nell'altro contraente l'affidamento dell'esistenza del potere rappresentativo – incidere sulla posizione sostanziale della falsa rappresentata.
Del pari resta assorbito il quarto motivo di gravame che fa leva sul documento sopravvenuto prodotto con l'atto di appello: anche in questo caso il documento (della cui ammissibilità potrebbe discutersi) ha ad oggetto una dichiarazione inerente alle condizioni in cui fu sottoscritto il contenuto del doc. 3 di parte appellante ed al contenuto dello stesso con la conseguenza che risulta irrilevante alla stregua delle considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di gravame.
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante censura il regolamento delle spese rilevando che la fase istruttoria si sarebbe sostanziata nella sola
13 C.T.U. grafologica, che l'opposta/appellata era ammessa al Gratuito
Patrocinio con la conseguenza che deve trovare applicazione la riduzione
ex art. 130 DPR 115/2002, che la C.T.U. ha acclarato che la sottoscrizione in calce al doc. 3 di parte appellata, nonostante il disconoscimento dell'opposta/appellata, è alla stessa riconducibile. Orbene anche tale motivo di appello deve essere disatteso: la C.T.U. è comunque incombente istruttorio ed in ogni caso è stata espletata anche la fase di trattazione di cui alla Tabella A allegata al D.P.R. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18
e dal D.M. 147/22 applicando il relativo compenso medio;
la circostanza che un soggetto sia ammesso a godere del Patrocinio a Spese dello Stato
implica che il compenso del legale di fiducia nel caso di specie sia ridotto
ex art. 130 D.P.R. 115/2002, non quello spettante all'Erario nell'ipotesi in cui il soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio sia vittorioso;
la circostanza che la C.T.U. abbia affermato la riconducibilità della sottoscrizione alla odierna appellata, che pure l'aveva contestata, non assume rilievo dirimente considerata la totale inefficacia del documento posto a fondamento dell'opposizione di cui parte appellante ha chiesto la verificazione. Alla luce delle considerazioni che precedono non risultano ravvisabili ragioni che avrebbero legittimato il Giudice di primo grado a discostarsi dal principio generale della soccombenza.
La sentenza n. 2024/2020 del Tribunale di Brescia, dunque, deve essere integralmente confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e
14 che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 – in complessivi
€ 29.033,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 7.418,00 per la fase di studio (valore medio), € 4.313,00
per la fase introduttiva (valore medio), € 4.696,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 12.333,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2404/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
29.033,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
15 3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 17 settembre 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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