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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI QU VA, EL
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maratea - Via Cappuccini 85046 Maratea PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400039253 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta all'ingiunzione di pagamento a) dell'avviso di intimazione n. 202400039253, notificato in data 22.11.2024 con il quale il Comune di Maratea, in qualità di Ente impositore, intimava all'istante il pagamento di €. 4.236,83, entro cinque giorni dalla notifica, il tutto per l'asserita notifica di una ingiunzione avente ad oggetto crediti di natura tributaria (TARI anno 2015): 1) ingiunzione n. 20220591400000697, presuntivamente notificata in data 11.07.2023 (TARI anno 2015) per l'importo di €. 3.871,95 per sorte capitale (totale con spese, interessi e sanzioni €. 4.225,28).
La ricorrente fa presente che il Comune non vanta alcun diritto a riscuotere le somme richieste poiché il contestato avviso di intimazione attiene ad un avviso (così come indicato e impugnato) mai ritualmente notificato e comunque riferito a crediti oramai prescritti e, quindi, inesistenti e inidonei per l'iscrizione a ruolo, essendo trascorsi i termini prescrizionali previsti dalla legge, oltre che carenti di titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo.
Pertanto si oppone per:
1) VIOLAZIONE ARTT. 6 e 17 LEGGE N. 212/2000, D.P.R. N. 602/1973 - - NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE
- ART. 2948 c.c. PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
Con memorie depositate in data 16/01/2026 la ricorrente deduce sui documenti depositati in uno con le controdeduzioni. Relativamente ai documenti posti a dimostrazione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici e con riferimento agli atti successivi, la ricorrente contesta che trattasi di documentazione prodotta dal Comune, versata in atti in semplice copia fotostatica e priva di idonei requisiti di verificabilità tecnica e/o di attestazione di conformità. Tale documentazione è espressamente disconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., non potendo essa assolvere alla funzione di prova piena né circa il perfezionamento della notifica, né – soprattutto – circa il contenuto effettivamente portato a conoscenza del destinatario.
Il Comune di Maratea si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che ha proceduto ad elevare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 202400039253, notificata in data 22.11.2024, di € 4.236,83 (Allegato
n. 1), elevata per la riscossione delle somme accertate con l'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del
29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato n. 2). La detta Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato n. 2), ha intimato il pagamento delle somme accertate,
a titolo di TARI per il periodo d'imposta 2015, mediante l'Avviso di accertamento n. 432 del 24.07.2019, notificato in data 07.09.2019.
L'Avviso di accertamento n. 432 del 24.07.2019, notificato in data 04.03.2022, è definitivo, in quanto non è stato oggetto di impugnazione. L'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data 11.07.2023, è definitiva, in quanto non è stata oggetto di impugnazione. Conseguentemente, risultando decorso il termine annuale dalla notifica dell'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697, atto esecutivo, il COMUNE DI MARATEA ha notificato l'Intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50 del D.p.r. 602/1973, onde poter avviare le azioni esecutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di Maratea osserva che l'intimazione di pagamento n. 202400039253, notificata in data 22.11.2024, di € 4.236,83 è relativa alla riscossione delle somme accertate con l'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data
11.07.2023, come da avviso di notifica allegato in atti. Detta Ingiunzione fiscale ha intimato il pagamento delle somme accertate, a titolo di TARI per il periodo d'imposta 2015, mediante l'Avviso di accertamento n.
432 del 24.07.2019, notificato in data 07.09.2019.
L'avviso di accertamento, innanzi detto, e l'Ingiunzione di pagamento sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Riguardo al contenuto della memoria illustrativa, depositata in data 16/01/2026, la Corte osserva che trattasi, in realtà, di memoria aggiuntiva in quanto nella stessa vengono poste delle osservazioni circa l'avvenuta notifica degli atti al condominio multiproprietà Residence Pianetta Maratea e non già all'Amministratore delle
Comunioni o all'Amministratore delle parti comuni. Tale questione doveva essere sollevata già in sede di opposizione all'intimazione di pagamento ritualmente notificata al Ricorrente_1 in conformità alle dichiarazioni IMU /TARI presentate al Comune. In tal senso per la parte che compete a tali eccezioni, la Corte solleva l'inammissibilità delle contestazioni, in quanto ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 546/1992 le stesse andavano presentate almeno 20 gg antecedenti alla data di fissazione dell'udienza ovvero entro il 9/01/2026.
Riguardo al disconoscimento della documentazione allegata dal Comune , versata in atti in copia fotostatica e non quale copia conforme all'originale, la Corte osserva che la contestazione di conformità all'originale è del tutto generica e non avendo la ricorrente riportato, in maniera chiara ed inequivoca, quali sono i documenti di cui si intende disconoscere l'autenticità, né tantomeno gli aspetti per i quali si assume che gli atti esibiti non sarebbero conformi, l'eccezione non può essere accolta ed è del tutto superfluo acquisire l'originale dei documenti contestati in maniera generica. Si presume, pertanto , la conformità delle copie prodotte dal
Comune senza che siano necessari ulteriori adempimenti. (Sentenza Cassazione del 3/4/2014 n. 7775).
In conclusione avendo il Comune dimostrato di avere ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento, preso atto che sono allegate in atti le fotocopie delle relate di notifica e che non
è stato motivato il disconoscimento delle copie delle relate di notifica degli atti contestati, le stesse vengono considerate prove liberamente apprezzabili dal giudice ai sensi dell'ex art. 116 c.p.c. per cui si ritengono valide.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600,00, da distrarsi in favore del difensore della parte resistente, Difensore_2 per dichiarato anticipo.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI QU VA, EL
MURANO ANTONIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maratea - Via Cappuccini 85046 Maratea PZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400039253 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 si è opposta all'ingiunzione di pagamento a) dell'avviso di intimazione n. 202400039253, notificato in data 22.11.2024 con il quale il Comune di Maratea, in qualità di Ente impositore, intimava all'istante il pagamento di €. 4.236,83, entro cinque giorni dalla notifica, il tutto per l'asserita notifica di una ingiunzione avente ad oggetto crediti di natura tributaria (TARI anno 2015): 1) ingiunzione n. 20220591400000697, presuntivamente notificata in data 11.07.2023 (TARI anno 2015) per l'importo di €. 3.871,95 per sorte capitale (totale con spese, interessi e sanzioni €. 4.225,28).
La ricorrente fa presente che il Comune non vanta alcun diritto a riscuotere le somme richieste poiché il contestato avviso di intimazione attiene ad un avviso (così come indicato e impugnato) mai ritualmente notificato e comunque riferito a crediti oramai prescritti e, quindi, inesistenti e inidonei per l'iscrizione a ruolo, essendo trascorsi i termini prescrizionali previsti dalla legge, oltre che carenti di titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo.
Pertanto si oppone per:
1) VIOLAZIONE ARTT. 6 e 17 LEGGE N. 212/2000, D.P.R. N. 602/1973 - - NULLITÀ DELLA INTIMAZIONE
- ART. 2948 c.c. PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
Con memorie depositate in data 16/01/2026 la ricorrente deduce sui documenti depositati in uno con le controdeduzioni. Relativamente ai documenti posti a dimostrazione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici e con riferimento agli atti successivi, la ricorrente contesta che trattasi di documentazione prodotta dal Comune, versata in atti in semplice copia fotostatica e priva di idonei requisiti di verificabilità tecnica e/o di attestazione di conformità. Tale documentazione è espressamente disconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c., non potendo essa assolvere alla funzione di prova piena né circa il perfezionamento della notifica, né – soprattutto – circa il contenuto effettivamente portato a conoscenza del destinatario.
Il Comune di Maratea si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che ha proceduto ad elevare l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 202400039253, notificata in data 22.11.2024, di € 4.236,83 (Allegato
n. 1), elevata per la riscossione delle somme accertate con l'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del
29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato n. 2). La detta Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato n. 2), ha intimato il pagamento delle somme accertate,
a titolo di TARI per il periodo d'imposta 2015, mediante l'Avviso di accertamento n. 432 del 24.07.2019, notificato in data 07.09.2019.
L'Avviso di accertamento n. 432 del 24.07.2019, notificato in data 04.03.2022, è definitivo, in quanto non è stato oggetto di impugnazione. L'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data 11.07.2023, è definitiva, in quanto non è stata oggetto di impugnazione. Conseguentemente, risultando decorso il termine annuale dalla notifica dell'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697, atto esecutivo, il COMUNE DI MARATEA ha notificato l'Intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50 del D.p.r. 602/1973, onde poter avviare le azioni esecutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di Maratea osserva che l'intimazione di pagamento n. 202400039253, notificata in data 22.11.2024, di € 4.236,83 è relativa alla riscossione delle somme accertate con l'Ingiunzione fiscale n. 20220591400000697 del 29.06.2023, notificata in data
11.07.2023, come da avviso di notifica allegato in atti. Detta Ingiunzione fiscale ha intimato il pagamento delle somme accertate, a titolo di TARI per il periodo d'imposta 2015, mediante l'Avviso di accertamento n.
432 del 24.07.2019, notificato in data 07.09.2019.
L'avviso di accertamento, innanzi detto, e l'Ingiunzione di pagamento sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Riguardo al contenuto della memoria illustrativa, depositata in data 16/01/2026, la Corte osserva che trattasi, in realtà, di memoria aggiuntiva in quanto nella stessa vengono poste delle osservazioni circa l'avvenuta notifica degli atti al condominio multiproprietà Residence Pianetta Maratea e non già all'Amministratore delle
Comunioni o all'Amministratore delle parti comuni. Tale questione doveva essere sollevata già in sede di opposizione all'intimazione di pagamento ritualmente notificata al Ricorrente_1 in conformità alle dichiarazioni IMU /TARI presentate al Comune. In tal senso per la parte che compete a tali eccezioni, la Corte solleva l'inammissibilità delle contestazioni, in quanto ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 546/1992 le stesse andavano presentate almeno 20 gg antecedenti alla data di fissazione dell'udienza ovvero entro il 9/01/2026.
Riguardo al disconoscimento della documentazione allegata dal Comune , versata in atti in copia fotostatica e non quale copia conforme all'originale, la Corte osserva che la contestazione di conformità all'originale è del tutto generica e non avendo la ricorrente riportato, in maniera chiara ed inequivoca, quali sono i documenti di cui si intende disconoscere l'autenticità, né tantomeno gli aspetti per i quali si assume che gli atti esibiti non sarebbero conformi, l'eccezione non può essere accolta ed è del tutto superfluo acquisire l'originale dei documenti contestati in maniera generica. Si presume, pertanto , la conformità delle copie prodotte dal
Comune senza che siano necessari ulteriori adempimenti. (Sentenza Cassazione del 3/4/2014 n. 7775).
In conclusione avendo il Comune dimostrato di avere ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento, preso atto che sono allegate in atti le fotocopie delle relate di notifica e che non
è stato motivato il disconoscimento delle copie delle relate di notifica degli atti contestati, le stesse vengono considerate prove liberamente apprezzabili dal giudice ai sensi dell'ex art. 116 c.p.c. per cui si ritengono valide.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 600,00, da distrarsi in favore del difensore della parte resistente, Difensore_2 per dichiarato anticipo.