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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Vincenzo Verrastro 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2014 - INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1 C.F.: CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) del Foro di Cosenza, presso il cui Studio Legale sito in Cosenza alla Indirizzo_2 elegge domicilio, giusta mandato in atti, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09220259002536645000, notificata il 10/06/2025, unitamente alle 4 (quattro) cartelle esattoriali sottostanti, riportanti carichi iscritti a ruolo dalla Regione Basilicata, di seguito elencate:
1. n. 09220170005372083000 (all. n. 2),
2. n. 09220180007416551000 (all. n. 3),
3. n. 09220210000810765000 (all. n. 4),
4. n. 09220230013497446000 (all. n. 5).
L'importo complessivamente intimato ammonta ad €1.073,95.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva:
1) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata;
2) l'intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche contestate per decorrenza del periodo triennale previsto dalla normativa.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 09/10/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. In data 14/01/2026 si costituiva in giudizio anche la Regione Basilicata la quale evidenziava la violazione del principio del ne bis in idem per la cartella di pagamento n.09220170005372083000, atteso che le medesime questioni risultano già oggetto di precedente giudicato tra le stesse parti.
Infatti, con sentenza n. 280/2019 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA , Sezione
3, si è già pronunciata sulla cartella di pagamento n. 09220170005372080000, avente ad oggetto parte delle partite tributarie richiamate anche nel provvedimento impugnato.
Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità in relazione alla citata Cartella e il rigetto per il resto attesa la regolare rituale notifica degli ulteriori atti sottesi all'Intimazione opposta. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare. Come correttamente riportato dall'Ente Regionale deve dichiararsi l'inammissibilità del gravame afferente la Cartella n. 09220170005372083000, già oggetto di giudicato da parte questa Corte con sentenza n. 280/2019, con la conferma della legittimità della pretesa erariale.
Si appalesa infondata anche la presunta illegittimità dell'atto impugnato per presunta intervenuta prescrizione delle somme richieste. Le Cartelle contraddistinte dai nn. 09220180007416551000 (all. n. 3),
09220210000810765000 (all. n. 4), e 09220230013497446000 (all. n. 5) sono state regolarmente notificate rispettivamente nelle date 23/01/2019, 18/07/2022 e 24/02/2024.
Va sottolineato, peraltro, che dopo la regolare notifica degli atti impugnati, sottostanti alla Intimazione per cui è causa, ed innanzi riportati, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento, il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte, tra i quali vengono qui richiamati:
1. il provvedimento di definizione agevolata n. 09290201902493313130 notificato il 01/07/2019, emesso in seguito ad istanza di adesione formulata dal debitore il 10/04/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.
L. n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, per le cartelle dettagliatamente elencate, tra le quali è compresa quella impugnata n. 09220170005372083000, decaduto/revocato il 18/02/2022 per inadempimento nel versamento delle rate previste dal piano con conseguente ripresa delle attività di recupero coattivo dei crediti e riavvio della decorrenza dei termini di prescrizione (all. n. 6);
2. il provvedimento di rateazione prot. 121590 del 16/04/2019, concesso dall'Agente ai sensi dell'art. 19
Dpr n. 602/73 in accoglimento dell'istanza formulata dal debitore in data 10/04/2019 per il pagamento dilazionato della cartella impugnata n. 09220180007416551000, decaduto/revocato il 28/07/2020 per inadempimento del debitore (mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive), con la conseguente ripresa delle attività di recupero forzoso dei crediti (e riavvio della decorrenza dei termini di prescrizione), così come sancito dalla Suprema Corte – Sezione 6^ – con ordinanza n. 16098/2018 (all. n. 7);
3. l'intimazione di pagamento n. 0922023900150627000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalla cartella contestata n. 09220180007416551000, notificata in data
29/09/2023 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Lauria (PZ), avvenuto il
28/09/2023, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 258 del 22/11/2012 con espletamento da parte del messo abilitato delle procedure previste dall'art. 140
c.p.c., stante l'assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate al ricevimento dell'atto, tra cui l'invio della comunicazione informativa con racc. a.r. n. 696608544616, ritirata il 24/10/2023 (all. n. 8);
4. la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300001046000, emessa ai sensi dell'art. 86 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalle cartelle dettagliatamente elencate, tra le quali sono comprese quelle contestate n. 09220170005372083000, n. 09220180007416551000 e n.
09220210000810765000, notificata da messo abilitato il 24/02/2024 mediante consegna a mani di familiare convivente (suocera) del destinatario che ha sottoscritto la relata a conferma dell'avvenuto ricevimento dell'atto, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c. (all. n. 9).
5. Ne deriva che quand'anche, si dimostrasse omessa o irrituale la notifica degli atti esattoriali opposti,
l'Intimazione opposta non costituisce il “c.d. primo atto” con cui il contribuente sarebbe stato posto nella condizione di conoscere – soltanto con l'acquisizione dello stesso– la pretesa tributaria vantata dall'Agente, avendo avuto piena cognizione dell'esistenza di tali crediti con ulteriori atti , emessi e notificati regolarmente, che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per contestare gli atti precedenti e presupposti (ovvero, le cartelle e Intimazione, ecc. )ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Al contrario, anche successivamente alla notifica degli atti citati, succedutisi alle notifiche delle Cartelle, nessun giudizio è stato intrapreso dal contribuente, determinandosi la definitività degli stessi. Come è noto, le relate di notifica costituiscono atti pubblici che, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in base all'art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Come noto, per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge
60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di cassazione, sent. n.12263/2007).
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, che per tali somme non si è mai perfezionata la prescrizione per decorrenza del periodo triennale.
Il mancato perfezionamento dell'estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione è corroborato dal raffronto tra l'intervallo di tempo intercorso tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo di ciascuna cartella (costituito per le prime 3 dal preavviso di fermo n. 09280202300001046000, notificato il 24/02/2024; per l'ultima dal giorno della sua notifica, avvenuta il 24/02/2024) e quella di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 10/06/2025) con il periodo stabilito dalla normativa per i tributi contestati.
Dal confronto tra i diversi intervalli di tempo così come innanzi determinati ed il periodo triennale stabilito dalla normativa per i tributi contestati, è facile evincere, senza dubbio alcuno, il mancato perfezionamento dell'estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione.
Per i motivi rappresentati, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo Grado di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in euro 200,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Potenza,03/02/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEONE MICHELE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Vincenzo Verrastro 4 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2014 - INVITO AL PAGAMENTO n. 09220259002536645000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in termini il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data nascita_1 e residente a [...] in Indirizzo_1 C.F.: CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1) del Foro di Cosenza, presso il cui Studio Legale sito in Cosenza alla Indirizzo_2 elegge domicilio, giusta mandato in atti, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09220259002536645000, notificata il 10/06/2025, unitamente alle 4 (quattro) cartelle esattoriali sottostanti, riportanti carichi iscritti a ruolo dalla Regione Basilicata, di seguito elencate:
1. n. 09220170005372083000 (all. n. 2),
2. n. 09220180007416551000 (all. n. 3),
3. n. 09220210000810765000 (all. n. 4),
4. n. 09220230013497446000 (all. n. 5).
L'importo complessivamente intimato ammonta ad €1.073,95.
A sostegno del gravame il ricorrente eccepiva:
1) l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata;
2) l'intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche contestate per decorrenza del periodo triennale previsto dalla normativa.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 09/10/2025, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione – Direzione Regionale Basilicata – confutava quanto ex adverso dedotto, ribadendo la legittimità
e correttezza del proprio agire. In data 14/01/2026 si costituiva in giudizio anche la Regione Basilicata la quale evidenziava la violazione del principio del ne bis in idem per la cartella di pagamento n.09220170005372083000, atteso che le medesime questioni risultano già oggetto di precedente giudicato tra le stesse parti.
Infatti, con sentenza n. 280/2019 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA , Sezione
3, si è già pronunciata sulla cartella di pagamento n. 09220170005372080000, avente ad oggetto parte delle partite tributarie richiamate anche nel provvedimento impugnato.
Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità in relazione alla citata Cartella e il rigetto per il resto attesa la regolare rituale notifica degli ulteriori atti sottesi all'Intimazione opposta. Le parti concludevano con istanza di declaratoria di accoglimento delle proprie tesi, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 546/92. All'odierna pubblica udienza, presente solo parte ricorrente con collegamento da remoto, la Corte, in funzione monocratica, assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la normativa e la documentazione versata in atti del giudizio, il ricorso è infondato e, dunque, da rigettare. Come correttamente riportato dall'Ente Regionale deve dichiararsi l'inammissibilità del gravame afferente la Cartella n. 09220170005372083000, già oggetto di giudicato da parte questa Corte con sentenza n. 280/2019, con la conferma della legittimità della pretesa erariale.
Si appalesa infondata anche la presunta illegittimità dell'atto impugnato per presunta intervenuta prescrizione delle somme richieste. Le Cartelle contraddistinte dai nn. 09220180007416551000 (all. n. 3),
09220210000810765000 (all. n. 4), e 09220230013497446000 (all. n. 5) sono state regolarmente notificate rispettivamente nelle date 23/01/2019, 18/07/2022 e 24/02/2024.
Va sottolineato, peraltro, che dopo la regolare notifica degli atti impugnati, sottostanti alla Intimazione per cui è causa, ed innanzi riportati, per il recupero delle relative somme richieste in pagamento, il debitore ha ricevuto la notifica di atti successivi, depositati nel fascicolo di parte, tra i quali vengono qui richiamati:
1. il provvedimento di definizione agevolata n. 09290201902493313130 notificato il 01/07/2019, emesso in seguito ad istanza di adesione formulata dal debitore il 10/04/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.
L. n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, per le cartelle dettagliatamente elencate, tra le quali è compresa quella impugnata n. 09220170005372083000, decaduto/revocato il 18/02/2022 per inadempimento nel versamento delle rate previste dal piano con conseguente ripresa delle attività di recupero coattivo dei crediti e riavvio della decorrenza dei termini di prescrizione (all. n. 6);
2. il provvedimento di rateazione prot. 121590 del 16/04/2019, concesso dall'Agente ai sensi dell'art. 19
Dpr n. 602/73 in accoglimento dell'istanza formulata dal debitore in data 10/04/2019 per il pagamento dilazionato della cartella impugnata n. 09220180007416551000, decaduto/revocato il 28/07/2020 per inadempimento del debitore (mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive), con la conseguente ripresa delle attività di recupero forzoso dei crediti (e riavvio della decorrenza dei termini di prescrizione), così come sancito dalla Suprema Corte – Sezione 6^ – con ordinanza n. 16098/2018 (all. n. 7);
3. l'intimazione di pagamento n. 0922023900150627000, emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalla cartella contestata n. 09220180007416551000, notificata in data
29/09/2023 (il giorno successivo al deposito dell'atto nella Casa Comunale di Lauria (PZ), avvenuto il
28/09/2023, ai sensi dell'art. 26 Dpr n. 602/73, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 258 del 22/11/2012 con espletamento da parte del messo abilitato delle procedure previste dall'art. 140
c.p.c., stante l'assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate al ricevimento dell'atto, tra cui l'invio della comunicazione informativa con racc. a.r. n. 696608544616, ritirata il 24/10/2023 (all. n. 8);
4. la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09280202300001046000, emessa ai sensi dell'art. 86 Dpr 602/73 per il recupero delle somme riportate dalle cartelle dettagliatamente elencate, tra le quali sono comprese quelle contestate n. 09220170005372083000, n. 09220180007416551000 e n.
09220210000810765000, notificata da messo abilitato il 24/02/2024 mediante consegna a mani di familiare convivente (suocera) del destinatario che ha sottoscritto la relata a conferma dell'avvenuto ricevimento dell'atto, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c. (all. n. 9).
5. Ne deriva che quand'anche, si dimostrasse omessa o irrituale la notifica degli atti esattoriali opposti,
l'Intimazione opposta non costituisce il “c.d. primo atto” con cui il contribuente sarebbe stato posto nella condizione di conoscere – soltanto con l'acquisizione dello stesso– la pretesa tributaria vantata dall'Agente, avendo avuto piena cognizione dell'esistenza di tali crediti con ulteriori atti , emessi e notificati regolarmente, che il contribuente avrebbe dovuto impugnare per contestare gli atti precedenti e presupposti (ovvero, le cartelle e Intimazione, ecc. )ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Al contrario, anche successivamente alla notifica degli atti citati, succedutisi alle notifiche delle Cartelle, nessun giudizio è stato intrapreso dal contribuente, determinandosi la definitività degli stessi. Come è noto, le relate di notifica costituiscono atti pubblici che, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in base all'art. 2700 c.c. fanno piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco.
Come noto, per i crediti pretesi dalla Regione Basilicata per tasse automobilistiche, è prevista la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella legge
60/86; la notifica degli atti esattoriali finalizzati al recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo determina, anche per tali entrate, l'interruzione dei termini di prescrizione, che in ogni caso cominciano nuovamente a decorrere dal giorno successivo, senza determinare la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 c.c. (Corte di cassazione, sent. n.12263/2007).
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, che per tali somme non si è mai perfezionata la prescrizione per decorrenza del periodo triennale.
Il mancato perfezionamento dell'estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione è corroborato dal raffronto tra l'intervallo di tempo intercorso tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo di ciascuna cartella (costituito per le prime 3 dal preavviso di fermo n. 09280202300001046000, notificato il 24/02/2024; per l'ultima dal giorno della sua notifica, avvenuta il 24/02/2024) e quella di consegna dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 10/06/2025) con il periodo stabilito dalla normativa per i tributi contestati.
Dal confronto tra i diversi intervalli di tempo così come innanzi determinati ed il periodo triennale stabilito dalla normativa per i tributi contestati, è facile evincere, senza dubbio alcuno, il mancato perfezionamento dell'estinzione dei crediti contestati per intervenuta prescrizione.
Per i motivi rappresentati, il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo Grado di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in euro 200,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Potenza,03/02/2026