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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. CO Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 3555 / 2023 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG GUERRIERO
- RICORRENTE -
E
(CF rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CO IN.
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 27/09/2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Barletta l' 8.1. 1979 con . Controparte_1
Il ricorrente ha sostenuto che, in data 8.1.1979 in Barletta (BA), contraeva matrimonio concordatario con la resistente , regolarmente trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio al n. 18, parte II, serie A, anno 1979; che dalla loro unione sono nati il 6.9.1982 , il 27.9.1985 ed il 14.2.1987 Per_1 Per_2 Persona_3
; che con sentenza n. 196/2022 il Tribunale di Trani dichiarava la separazione personale dei coniugi, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari con la decisione n. 1214/2023; ha precisato di essere pensionato, e di godere di una rateo mensile di € 770.00 di cui € 350,00 versati a titolo di mantenimento a CP_1 in virtù dei provvedimenti in atto, con prelievo diretto dal rateo di pensione
[...] che percepisce dall'INPS; che i figli , e sono Per_1 Per_2 Persona_3 indipendenti ed economicamente autosufficienti;
che con le modeste somme a sua disposizione non è in grado di far fronte alle proprie esigenze di vita e di cura.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Barletta in data 8.1.1979, tra e Parte_1 CP_1
e, dato che l'istante non gode di sufficienti mezzi per far fronte alle proprie
[...] esigenze, revocare l'assegno di mantenimento in favore di , la quale Controparte_1 disporrebbe di notevoli mezzi economici, anche per il tramite dei figli.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di scioglimento degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma chiedendo in via riconvenzionale, di disporre l'aumento dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
ovvero nella denegata ipotesi di rigetto confermare, in punto di quantum,
l'importo dell'assegno divorzile nella misura di € 384,45 alla luce della rivalutazione
ISTAT dalla data della sentenza n. 196/2022 del Tribunale di Trani.
A seguito dell'udienza del 22.1.2024 di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione e pronunciava sentenza sullo status.
Esperite indagini finanziarie la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Come risulta dalla narrativa che precede, la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio ha già deciso la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti. Occorre, ora, valutare la domanda riconvenzionale di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta da . Controparte_1
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
La sproporzione reddituale tra i coniugi è una precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno, ma non giustifica ex se sola tale riconoscimento, dovendo la parte che propone la domanda ex art. 5 l.div. dimostrare che tale differenza nei redditi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19.12.2023).
Ne caso in esame, dalle indagini svolte è emerso che , oltre alla Parte_1 pensione sociale di circa 700,00 euro mensili, ha la disponibilità di svariati immobili
( immobile posto in TE NO alla via Nazionale n.118; immobile posto in
Barletta alla via Goito n.21/B; immobile posto in Barletta alla via Magenta n.59A, piano terra;
immobile posto in Barletta alla via Magenta n.57, int. 20, settimo piano) oltre a 2 fondi rustici posti in TE NO , 1 fondo a Cerignola. CP_1
invece, ha percepito il reddito di cittadinanza sino al 2023, oltre somma di €
[...]
350,00 a titolo di mantenimento, è titolare della porzione della ex casa coniugale, ed ha donato alcune proprietà immobiliari ai figli con cui convive.
Inoltre, deve evidenziarsi che l'unione coniugale delle parti ha avuto la durata di ben quarant'anni e attualmente la ha circa 66 anni, non risulta prestare attività CP_1 lavorativa, né godere di una pensione sociale, ma solo di aver percepito della misura di sostegno del reddito di cittadinanza.
Ciò posto emerge uno squilibrio reddituale tra le parti, per cui si ritiene che sussistono i presupposti per riconoscere a favore della resistente un assegno divorzile ex art. 5
l.div., ma nella sola componente assistenziale. Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, va quantificato nella misura di € 150,00, oltre adeguamenti annuali Istat.
Visto l'esito del giudizio, con accoglimento parziale della domanda di assegno divorzile della , in misura inferiore rispetto alla domanda, meritano integrale CP_2 compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 27/09/2023, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda ex art. 5 l.div. della e, per CP_1 l'effetto, pone a carico del l'obbligo di versare alla resistente entro il Parte_1 giorno 1° di ogni mese la somma di € 150,00 oltre adeguamenti annuali Istat, a titolo di assegno divorzile;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 14.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa CO Pellecchia
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. CO Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 3555 / 2023 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG GUERRIERO
- RICORRENTE -
E
(CF rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CO IN.
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 27/09/2023, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in Barletta l' 8.1. 1979 con . Controparte_1
Il ricorrente ha sostenuto che, in data 8.1.1979 in Barletta (BA), contraeva matrimonio concordatario con la resistente , regolarmente trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio al n. 18, parte II, serie A, anno 1979; che dalla loro unione sono nati il 6.9.1982 , il 27.9.1985 ed il 14.2.1987 Per_1 Per_2 Persona_3
; che con sentenza n. 196/2022 il Tribunale di Trani dichiarava la separazione personale dei coniugi, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bari con la decisione n. 1214/2023; ha precisato di essere pensionato, e di godere di una rateo mensile di € 770.00 di cui € 350,00 versati a titolo di mantenimento a CP_1 in virtù dei provvedimenti in atto, con prelievo diretto dal rateo di pensione
[...] che percepisce dall'INPS; che i figli , e sono Per_1 Per_2 Persona_3 indipendenti ed economicamente autosufficienti;
che con le modeste somme a sua disposizione non è in grado di far fronte alle proprie esigenze di vita e di cura.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Barletta in data 8.1.1979, tra e Parte_1 CP_1
e, dato che l'istante non gode di sufficienti mezzi per far fronte alle proprie
[...] esigenze, revocare l'assegno di mantenimento in favore di , la quale Controparte_1 disporrebbe di notevoli mezzi economici, anche per il tramite dei figli.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di scioglimento degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma chiedendo in via riconvenzionale, di disporre l'aumento dell'assegno divorzile nella misura di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
ovvero nella denegata ipotesi di rigetto confermare, in punto di quantum,
l'importo dell'assegno divorzile nella misura di € 384,45 alla luce della rivalutazione
ISTAT dalla data della sentenza n. 196/2022 del Tribunale di Trani.
A seguito dell'udienza del 22.1.2024 di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione e pronunciava sentenza sullo status.
Esperite indagini finanziarie la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Come risulta dalla narrativa che precede, la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio ha già deciso la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti. Occorre, ora, valutare la domanda riconvenzionale di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta da . Controparte_1
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
La sproporzione reddituale tra i coniugi è una precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno, ma non giustifica ex se sola tale riconoscimento, dovendo la parte che propone la domanda ex art. 5 l.div. dimostrare che tale differenza nei redditi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19.12.2023).
Ne caso in esame, dalle indagini svolte è emerso che , oltre alla Parte_1 pensione sociale di circa 700,00 euro mensili, ha la disponibilità di svariati immobili
( immobile posto in TE NO alla via Nazionale n.118; immobile posto in
Barletta alla via Goito n.21/B; immobile posto in Barletta alla via Magenta n.59A, piano terra;
immobile posto in Barletta alla via Magenta n.57, int. 20, settimo piano) oltre a 2 fondi rustici posti in TE NO , 1 fondo a Cerignola. CP_1
invece, ha percepito il reddito di cittadinanza sino al 2023, oltre somma di €
[...]
350,00 a titolo di mantenimento, è titolare della porzione della ex casa coniugale, ed ha donato alcune proprietà immobiliari ai figli con cui convive.
Inoltre, deve evidenziarsi che l'unione coniugale delle parti ha avuto la durata di ben quarant'anni e attualmente la ha circa 66 anni, non risulta prestare attività CP_1 lavorativa, né godere di una pensione sociale, ma solo di aver percepito della misura di sostegno del reddito di cittadinanza.
Ciò posto emerge uno squilibrio reddituale tra le parti, per cui si ritiene che sussistono i presupposti per riconoscere a favore della resistente un assegno divorzile ex art. 5
l.div., ma nella sola componente assistenziale. Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamente assistenziale, va quantificato nella misura di € 150,00, oltre adeguamenti annuali Istat.
Visto l'esito del giudizio, con accoglimento parziale della domanda di assegno divorzile della , in misura inferiore rispetto alla domanda, meritano integrale CP_2 compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 27/09/2023, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda ex art. 5 l.div. della e, per CP_1 l'effetto, pone a carico del l'obbligo di versare alla resistente entro il Parte_1 giorno 1° di ogni mese la somma di € 150,00 oltre adeguamenti annuali Istat, a titolo di assegno divorzile;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 14.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa CO Pellecchia