Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2020, proposto da
-OMISSIS- quale amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Morescalchi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di acquisizione e sgombero n.-OMISSIS-, emessa ai sensi dell’art. 196 c. 3 LR 65/2001, dal Comune di Pietrasanta, Direzione Area Servizi del territorio e alle imprese, Servizio Sviluppo del territorio Ufficio Edilizia, ID -OMISSIS- a firma del Dirigente Arch. Simone Pedonese, notificata in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto comunque connesso, sia prodromico, sia consequenziale, ivi comprese:
- la nota -OMISSIS- del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta;
- la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Pietrasanta, Direzione Area Servizi del territorio e alle imprese, Servizio Sviluppo del territorio Ufficio Edilizia, ID -OMISSIS- a firma del Dirigente Arch. Simone Pedonese;
- nonché di ogni altro atto, che in qualsiasi modo abbia attinenza con il procedimento amministrativo de quo ivi compresa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 09.08.2017 "Disciplina delle Procedure conseguenti all'accertamento di inottemperanza/sanzioni" nella parte in cui individua i criteri residuali, recepiti nell'"Allegato A", per la determinazione - in sede di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile - della c.d. " pertinenza urbanistica" prevedendo tra l'altro, "l'acquisizione nella misura massima di dieci volte la superficie lorda abusivamente costruita”;
- di ogni atto desumibile dai motivi di impugnazione, ancorché non espressamente richiamato, del quale si chiede in ogni caso anche la disapplicazione;
e con espressa riserva di richiesta di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS-, in rappresentanza della Sig.ra -OMISSIS- della quale è amministratrice di sostegno impugna il provvedimento con il quale il comune di Pietrasanta ha accertato l’intervenuta acquisizione di un’area, della quale essa è comproprietaria per mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dalla stessa impugnata innanzi a questo TAR con ricorso n. 1748/2018.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dal comune attesa la sopravvenuta improcedibilità di parte del ricorso e la infondatezza delle residue censure.
Con il primo motivo la ricorrente assume che l’ordine di acquisizione sarebbe viziato in via derivata dai profili di illegittimità che affliggerebbero la presupposta ordinanza di demolizione.
Sul punto il Collegio deve osservare che il ricorso presentato dalla ricorrente e da altri soggetti avverso l’ordine di demolizione è stato respinto con la sentenza n 450/2023 di questo Tribunale Amministrativo la cui mancata impugnazione, per i capi che in questa sede rilevano, affermata dal comune resistente e non contestata dalla ricorrente, determina il formarsi del giudicato con conseguente preclusione del riesame delle censure svolte nel ricorso respinto.
In ogni caso anche a prescindere dalla prova del giudicato il Collegio ritiene che l’autorità della sentenza n. 450/2023 possa dispiegarsi anche nel presente giudizio che può essere definito sulla base di quanto da essa deciso ai sensi dell’art. 337 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso in parte contiene censure riferibili sempre alla ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- che devono essere dichiarate inammissibili e comunque infondate per le ragioni esposte nella superiore parte della motivazione.
In altra parte del secondo motivo di ricorso si afferma che la Sig.ra -OMISSIS- non potrebbe essere ritenuta responsabile della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione sia in quanto priva della detenzione dell’area su cui sono presenti gli abusi sia in quanto allettata.
Sotto il primo profilo occorre osservare che il proprietario non responsabile dell’abuso e privo della disponibilità materiale dell’area sul quale lo stesso insiste può sottrarsi alle conseguenze della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione solo ove provi di aver attivato rimedi giudiziali o stragiudiziali atti al recupero del possesso del bene e alla eliminazione delle opere di cui il comune ha ordinato la rimozione.
Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente.
In relazione al secondo profilo occorre dare atto che la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente per attestare i ricoveri in strutture sanitarie e assistenziali si riferisce a vicende successive all’anno 2018 mentre non è provato che nei 90 giorni successivi alla notifica della ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- la Sig.ra -OMISSIS- si trovasse nella situazione di impossibilità di adempiere alla stessa.
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato in parte improcedibile e in altra parte deve essere respinto in quanto infondato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE RI HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | BE RI HI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.