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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA PA Presidente
dott.ssa RI RA Guerra Giudice relatore dott. Antonio Lacatena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2023 2025 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Molfetta alla Piazza Garibaldi n 12/A, CP_1 rappresentata dall'avv. Stefano Di Feo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.10.2025, il pubblico ministero, dott. , Parte_1
ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ”, CP_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 10.12.2024, esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente pari ad € 729.436,79.
Con la memoria di costituzione depositata il 5.11.2025 la società resistente ha rappresentato la pendenza di ricorsi amministrativi avverso crediti contributivi e contestato, chiedendo la sospensione dell'accertamento del passivo, in attesa della definizione dei ricorsi.
All'udienza del 6.11.2025 il Giudice delegato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, non risultano depositati i bilanci a partire dall'anno 2021; con riferimento alle annualità precedenti, dall'annotazione di P.G. allegata al ricorso introduttivo risulta il superamento delle suindicate soglie negli anni 2020 ( ove i ricavi erano pari ad € 516.563,00
e l'attivo pari ad € 2.215.696,00) e nell'anno 2019 ( ove l'attivo era pari ad € 509.804,00).
Peraltro, dalla documentazione depositata dalla società resistente si evince che i ricavi relativi all'anno 2023 ammontano ad € 237.495,00 ( cfr. modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi 2024).
Nella memoria difensiva, la società resistente ha contestato l'entità della debitoria erariale, ed in particolare degli importi relativi a verbali INPS, in quanto oggetto di ricorsi amministrativi.
Tale rilievo non coglie atteso che il mero deposito di un ricorso amministrativo non esclude l'esistenza del credito stesso. Peraltro la debitoria erariale è superiore ad oltre € 700.000,00.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1
sede legale in Molfetta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa RI RA Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritta all' albo dei gestori della crisi di Persona_1
impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 28.5.2026 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 11
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI RA Guerra CA PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA PA Presidente
dott.ssa RI RA Guerra Giudice relatore dott. Antonio Lacatena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2023 2025 R.G.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Molfetta alla Piazza Garibaldi n 12/A, CP_1 rappresentata dall'avv. Stefano Di Feo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.10.2025, il pubblico ministero, dott. , Parte_1
ha richiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della “ ”, CP_1 cancellata dal Registro delle Imprese in data 10.12.2024, esponendo l'esistenza di debiti erariali complessivamente pari ad € 729.436,79.
Con la memoria di costituzione depositata il 5.11.2025 la società resistente ha rappresentato la pendenza di ricorsi amministrativi avverso crediti contributivi e contestato, chiedendo la sospensione dell'accertamento del passivo, in attesa della definizione dei ricorsi.
All'udienza del 6.11.2025 il Giudice delegato all'istruttoria ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro 500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Nel caso di specie, non risultano depositati i bilanci a partire dall'anno 2021; con riferimento alle annualità precedenti, dall'annotazione di P.G. allegata al ricorso introduttivo risulta il superamento delle suindicate soglie negli anni 2020 ( ove i ricavi erano pari ad € 516.563,00
e l'attivo pari ad € 2.215.696,00) e nell'anno 2019 ( ove l'attivo era pari ad € 509.804,00).
Peraltro, dalla documentazione depositata dalla società resistente si evince che i ricavi relativi all'anno 2023 ammontano ad € 237.495,00 ( cfr. modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi 2024).
Nella memoria difensiva, la società resistente ha contestato l'entità della debitoria erariale, ed in particolare degli importi relativi a verbali INPS, in quanto oggetto di ricorsi amministrativi.
Tale rilievo non coglie atteso che il mero deposito di un ricorso amministrativo non esclude l'esistenza del credito stesso. Peraltro la debitoria erariale è superiore ad oltre € 700.000,00.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1
sede legale in Molfetta;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa RI RA Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa iscritta all' albo dei gestori della crisi di Persona_1
impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza del 28.5.2026 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 7 11
2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RI RA Guerra CA PA