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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BENFATTO Parte_1 C.F._1
MATTIA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalla sola ricorrente all'udienza del 18.11.2025:
chiede pronunciarsi la sentenza di separazione giudiziale e poi rimettere sul ruolo per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione personale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a CC in data CP_1
31.10.2015.
Ha in particolare dedotto che dalla relazione non sono nati figli e che la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile a causa di incomprensioni maturate nel tempo e via via sempre più acuitesi che hanno portato il ad assentarsi spesso da casa, facendo venir meno la comunione d'intenti. CP_1
Parte ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status e che venisse dichiarata l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, atteso che il svolge la professione di operaio e la ha lavori saltuari. CP_1 Pt_1
Con decreto del 14.04.2025, il giudice relatore fissava, per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 15.09.2025, successivamente differita con decreto del 10.05.2025 (alla luce dell'istanza di rettifica dei dati del convenuto del 09.05.2025) al 18.11.2025.
All'udienza di comparizione della parti, il giudice relatore, evidenziato che le formalità si sono perfezionate il 10.9.2025 e che è rispettato, quanto all'udienza odierna, il termine a comparire di giorni
60 liberi, dichiarava la contumacia di CP_1
Anzitutto, va precisato che il Tribunale deve senz'altro pronunciarsi sulla domanda di sentenza non definitiva sulla separazione, laddove la convivenza sia divenuta intollerabile, per poi consentire la prosecuzione del processo per le altre questioni, essendo evidente la finalità acceleratoria della previsione e il carattere non discriminatorio nei confronti del coniuge più debole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n.6145 che, in motivazione, richiama anche le decisioni Cass., 22 giugno 2012, n.
10484; Cass., 311/08/2017, n. 20666).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Del resto, ferma l'allegazione che la convivenza si è interrotta già dal 2017, risulta in atti che il marito sia irreperibile anche presso l'ultima residenza nota (Anzola dell'Emilia), mentre la moglie (come da doc. 3 in atti) vive a CO (ove ha instaurato una nuova relazione, come da doc. 2 parte ricorrente), di tal che anche dalle risultanze anagrafiche suffragano quanto indicato dalla ricorrente.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a CC (MI) in data 31/10/2015 (registro atti di matrimonio del Comune di
LACCHIARELLA dell'anno 2015 atto n. 11 parte 1);
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BENFATTO Parte_1 C.F._1
MATTIA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalla sola ricorrente all'udienza del 18.11.2025:
chiede pronunciarsi la sentenza di separazione giudiziale e poi rimettere sul ruolo per il divorzio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1 separazione personale e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., dal coniuge con cui ha contratto matrimonio a CC in data CP_1
31.10.2015.
Ha in particolare dedotto che dalla relazione non sono nati figli e che la convivenza matrimoniale si è resa intollerabile a causa di incomprensioni maturate nel tempo e via via sempre più acuitesi che hanno portato il ad assentarsi spesso da casa, facendo venir meno la comunione d'intenti. CP_1
Parte ricorrente chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status e che venisse dichiarata l'indipendenza economica di entrambi i coniugi, atteso che il svolge la professione di operaio e la ha lavori saltuari. CP_1 Pt_1
Con decreto del 14.04.2025, il giudice relatore fissava, per la comparizione delle parti avanti a sé
l'udienza del 15.09.2025, successivamente differita con decreto del 10.05.2025 (alla luce dell'istanza di rettifica dei dati del convenuto del 09.05.2025) al 18.11.2025.
All'udienza di comparizione della parti, il giudice relatore, evidenziato che le formalità si sono perfezionate il 10.9.2025 e che è rispettato, quanto all'udienza odierna, il termine a comparire di giorni
60 liberi, dichiarava la contumacia di CP_1
Anzitutto, va precisato che il Tribunale deve senz'altro pronunciarsi sulla domanda di sentenza non definitiva sulla separazione, laddove la convivenza sia divenuta intollerabile, per poi consentire la prosecuzione del processo per le altre questioni, essendo evidente la finalità acceleratoria della previsione e il carattere non discriminatorio nei confronti del coniuge più debole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n.6145 che, in motivazione, richiama anche le decisioni Cass., 22 giugno 2012, n.
10484; Cass., 311/08/2017, n. 20666).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Del resto, ferma l'allegazione che la convivenza si è interrotta già dal 2017, risulta in atti che il marito sia irreperibile anche presso l'ultima residenza nota (Anzola dell'Emilia), mentre la moglie (come da doc. 3 in atti) vive a CO (ove ha instaurato una nuova relazione, come da doc. 2 parte ricorrente), di tal che anche dalle risultanze anagrafiche suffragano quanto indicato dalla ricorrente.
Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a CC (MI) in data 31/10/2015 (registro atti di matrimonio del Comune di
LACCHIARELLA dell'anno 2015 atto n. 11 parte 1);
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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