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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 169 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Carbotta;
Parte_1
- appellante – contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Anna De Giorgi;
- appellata – nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- appellata-
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 5808/2023 sent., depositata il 09.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio avente n. 4977/2023 R.G. che ha rigettato CP_1
l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. TR10118 del
14.06.2022 elevato dalla Polizia Locale di nel quale veniva contestata la CP_1 violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura . CP_3
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti il e la Controparte_1 CP_2
, contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo
[...] entrambe per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 28.01.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V
Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di CP_1 risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 1929 del 3.4.2013, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Sul punto va altresì precisato che l'unico decreto di omologazione depositato in atti sembrerebbe far riferimento a un diverso dispositivo denominato “Sart_Smart”, mentre dal verbale oggetto di contestazione emerge che la violazione contestata sarebbe stata rilevata con apparecchio denominato “PARVC”. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5808/2023, emessa dal Giudice di pace di annulla il verbale di contestazione n. TR10118 CP_1 elevato dalla Polizia Municipale di Lecce
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.01.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 169 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Carbotta;
Parte_1
- appellante – contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Anna De Giorgi;
- appellata – nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- appellata-
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 5808/2023 sent., depositata il 09.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di nel giudizio avente n. 4977/2023 R.G. che ha rigettato CP_1
l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n. TR10118 del
14.06.2022 elevato dalla Polizia Locale di nel quale veniva contestata la CP_1 violazione dell'art. 146 comma 3 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura . CP_3
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti il e la Controparte_1 CP_2
, contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo
[...] entrambe per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 28.01.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V
Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il secondo motivo di appello, la ha lamentato Parte_1
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di CP_1 risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 1929 del 3.4.2013, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Sul punto va altresì precisato che l'unico decreto di omologazione depositato in atti sembrerebbe far riferimento a un diverso dispositivo denominato “Sart_Smart”, mentre dal verbale oggetto di contestazione emerge che la violazione contestata sarebbe stata rilevata con apparecchio denominato “PARVC”. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del secondo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, - Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5808/2023, emessa dal Giudice di pace di annulla il verbale di contestazione n. TR10118 CP_1 elevato dalla Polizia Municipale di Lecce
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.01.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi