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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1759 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla Via C.F._1 dell'Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Alessia Colonna che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._2 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 26 giugno 2023 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte I, n. 15); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in Vetralla Via Sant'Angelo n. 74, di proprietà del signor verrà allo stesso assegnata con tutte le suppellettili ed il mobilio ivi conte- Pt_1
nuti.
3. Le parti concordemente acconsentono che la signor possa continuare Pt_2
ad abitare nella casa coniugale sino al 31 ottobre 2025, termine necessario alla stessa per organizzare il proprio trasferimento in altra abitazione.
4. Le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento.
5. Le spese legali e materiali del presente giudizio saranno interamente poste a ca- rico del signo ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali vengono poste interamente a carico del sig. come Pt_1
concordato dalle parti. Esse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità delle que- stioni affrontate e della conseguente riduzione alla metà dei parametri medi previsti nella tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate Parte_1
in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.452,00 per la fase deciso- ria), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 17 luglio 2025, iscritta al n. 1759 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), alla Via C.F._1 dell'Ex Ospedale n. 15, presso lo studio dell'Avv. Alessia Colonna che lo rappre- senta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._2 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 5 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 26 giugno 2023 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte I, n. 15); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in Vetralla Via Sant'Angelo n. 74, di proprietà del signor verrà allo stesso assegnata con tutte le suppellettili ed il mobilio ivi conte- Pt_1
nuti.
3. Le parti concordemente acconsentono che la signor possa continuare Pt_2
ad abitare nella casa coniugale sino al 31 ottobre 2025, termine necessario alla stessa per organizzare il proprio trasferimento in altra abitazione.
4. Le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento.
5. Le spese legali e materiali del presente giudizio saranno interamente poste a ca- rico del signo ”. Parte_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali vengono poste interamente a carico del sig. come Pt_1
concordato dalle parti. Esse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità delle que- stioni affrontate e della conseguente riduzione alla metà dei parametri medi previsti nella tab. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) pone a carico del ricorrente le spese processuali, liquidate Parte_1
in complessivi € 2.905,00 per compensi professionali (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 1.452,00 per la fase deciso- ria), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3