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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 808/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli -8
Sezione Civile, il 1° febbraio 2022
TRA
l Parte_1
(codice fiscale ), con sede in Napoli (NA), alla Via
[...] P.IVA_1
A. Cardarelli n. 9 in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA), alla Via Pappalardo n. 27, presso lo studio dell'avv.
Antonio Palazzi (codice fiscale ), da cui è rappresentata e C.F._1
difesa, giusta procura in atti -appellante-
E la (codice fiscale Controparte_1
), con sede in Torino (TO), alla Via Corte d'Appello n. 11, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Torino (TO), alla Via Cernaia n. 24, presso lo studio degli avv.ti Fabrizio
IN (codice fiscale ), (codice C.F._2 Parte_2
fiscale ) e AN NI d'OU (codice fiscale C.F._3
, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F._4
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Il presente giudizio segue ad un precedente giudizio nel quale aveva convenuto l' Controparte_2 Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, e poi su istanza della
[...]
convenuta, anche i sanitari coinvolti e le rispettive compagnie di assicurazione, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un caso di malpractice medica.
I.2. All'esito del giudizio, con sentenza n. 12291, pubblicata in data 4
novembre 2016, e passata in cosa giudicata, il Tribunale di Napoli, aveva accolto la domanda attrice e per l'effetto condannato in solido tra loro l'
[...]
e il solo dr. a pagare all'attore l'importo Controparte_3 Persona_1
di € 499.189,00; aveva posto le spese di TU a carico delle suddette due parti in solido;
aveva condannato l' e il dott. sempre in Controparte_4 Per_1
solido, a pagare all'attore le spese di giudizio, liquidate in € 15.000,00 per compensi e €1.200,00 per spese oltre alle spese generali ed accessori e, infine, aveva condannato la a tenere indenne il Controparte_1 dott. suo assicurato, da tutte le obbligazioni su di lui gravanti per Persona_1
effetto della sentenza.
A seguito di detto provvedimento, il legale della CP_1 [...]
vista la richiesta di pagamento ricevuta il 12 novembre 2016, dal CP_1
legale dell'attore comunicava alle controparti che la propria cliente, CP_2
quale assicuratrice del dott. avrebbe potuto farsi carico del pagamento Per_1
integrale delle somme liquidate dal Tribunale di Napoli “seppure poste direttamente a carico del medesimo dott. e in solido tra questi e Per_1
l' e ciò ai sensi e per gli Controparte_5
effetti dell'art. 1917 comma 2 c.c.”
II.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato, unitamente al pedissequo decreto, in data 26 aprile 2018, la Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, l'
[...]
concludendo secondo quanto segue: Controparte_5
“1) accertare e dichiarare che a fronte dell'avvenuto integrale pagamento da parte della , quale assicuratrice del dott. Controparte_1
delle somme poste a carico solidale dell' e del dott. Per_1 Controparte_4
dalla sentenza n. 12291/2016 del Tribunale di Napoli, la ricorrente Persona_1
ha diritto di ripetere dall' la metà di quanto corrisposto al sig. Controparte_4
e al suo difensore, oltre alla tassa di registro della indicata sentenza”; CP_2
“2) conseguentemente condannare l' Controparte_5
in persona del legale rappresentante, a rimborsare alla
[...]
l'importo di € 320.640,38 oltre interessi Controparte_1
decorrenti dal 9.1.2017 sul 50% del capitale pagato, pari ad € 307.160, - dal 30.11.2016 sul 50% delle spese legali pagate, pari ad € 13.480,38, oltre alla metà delle spese di registro della sentenza n.12291 del 2016 del Tribunale di
Napoli, con vittoria di compensi”.
II.2. Con ordinanza del 3 dicembre 2018 il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso.
III.1. Avverso la suddetta ordinanza, con atto di citazione in appello, notificato in data 20 maggio 2019, l' Controparte_6
proponeva appello, convenendo in giudizio la CP_1 Controparte_1
L'appellante si doleva del mancato accoglimento, da parte del
[...]
Giudice di prime cure, dell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di Napoli, nonché dell'accoglimento dell'azione di regresso avanzata dalla Controparte_1
III.2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società contestando la fondatezza dell'appello. CP_1
III.3. Con sentenza n. 731/2020, pubblicata in data 21 luglio 2020, la
Corte di Appello di Torino accoglieva il gravame, dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino e la competenza del foro di Napoli, concedendo tre mesi per la riassunzione dello stesso giudizio.
IV.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 6 novembre
2020, la riassumeva il giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto,
azionato in via di regresso, alla ripetizione della metà delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 12291/2016 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 4 novembre 2016. Parte ricorrente rappresentava di aver provveduto, in esecuzione di tale provvedimento, al pagamento integrale delle somme poste in solido a carico dell' e del sanitario dr. quali condannati in solido al Controparte_4 Per_1
risarcimento danni derivanti da malpractice medica subita da CP_2
In particolare, deduceva la compagnia ricorrente che quale impresa
[...]
assicuratrice del dott. aveva adempiuto al precetto esecutivo della Per_1
sentenza de qua ed aveva versato all'originario attore la somma complessiva di
€ 641.280,76; per l'effetto, secondo la prospettazione della ricorrente, questi aveva maturato il conseguente diritto di ottenere il pagamento, in via di regresso da parte della resistente, della metà di quanto corrisposto all' CP_7 CP_2
Chiedeva, pertanto, la condannarsi l' a CP_1 Controparte_4
rimborsare l'importo di € 320.640,38 oltre interessi decorrenti dal 9 gennaio
2017 sul 50% del capitale pagato e dal 30 novembre 2016 sul 50% delle spese legali pagate, pari ad € 13.480,38, oltre alla metà delle spese di registro della sentenza n.12291 del 2016 del Tribunale di Napoli;
il tutto con vittoria di spese.
IV.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17
maggio 2021, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_3
deduceva nel merito l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, il tutto con vittoria di spese.
IV.3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31 gennaio 2022, il Tribunale di Napoli – 8 Sezione Civile, così provvedeva:
“1) condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la complessiva somma di Euro 249.594,5 oltre interessi legali dal 13.1.2017 e fino al soddisfo”; “2) condanna parte resistente a corrispondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio;
spese che liquida complessivamente in Euro 5621,00 per compenso professionale oltre ad Euro 616,90 per spese vive, oltre rimborso forfetario 15 %, Iva e CPA, se dovute come per legge”.
V.1. Avverso la suddetta ordinanza - con atto di citazione per l'udienza del 29 giugno 2022, notificato il 24 febbraio 2022 - l'
[...]
proponeva appello articolando quattro Parte_1
motivi di gravame così rubricati:
“1) Inammissibilità infondatezza del regresso, insussistenza di responsabilità dell'appellante - carenza di motivazione - errore di diritto -errata interpretazione
del titolo”;
“2) Mancanza dei presupposti per il pagamento diretto ex art. 1917 c. 2 c.c. - inammissibilità dell'azione di regresso omessa, insufficiente motivazione, violazione di legge”;
“3) Inefficacia surroga ex artt.1203\1916 cc-inammissibilità azione di regresso
-omesso esame e pronuncia sul punto”;
“4) Graduazione delle responsabilità nei rapporti interni- carenza di motivazione”.
Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte:
“A. In via preliminare accogliere la richiesta di sospensiva ex art.283 c.p.c.”;
“B. In accoglimento del presente gravame riformare e\o revocare l'impugnata
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31/01/2022 RG n. 23086/2020 Rep.
n.1378/22 del 01/02/2022 resa dal Tribunale di Napoli per tutte le ragioni illustrate nel presente atto di appello e, per l'effetto, respinta ogni avversa istanza e richiesta:
“1. Rigettare la domanda proposta dalla in Controparte_1
quanto inammissibile, infondata e non provata”;
“2. Ritenere e dichiarare infondata ed inammissibile l'azione proposta per la mancanza dei presupposti per l'esercizio del regresso, stante l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso in capo all'assicurato e la carenza di legittimazione attiva della appellata e passiva dell'appellante, così come argomentato al punto 1 dei motivi di appello”;
“3. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'inefficacia, invalidità, inopponibilità
e inoperatività del pagamento diretto ex art 1917 c 2 cc effettuato dalla
[...]
per la mancanza dei presupposti legali dello stesso Controparte_1
come argomentato al punto 2 dei motivi di appello e per l'effetto statuire
l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione di regresso”;
“4. Ancora in via subordinata ritenere e dichiarare l'inefficacia, invalidità, inopponibilità ed inoperatività della surroga ex artt.1203\1916 cc così come
argomentato al punto 3 dei motivi di appello e per l'effetto dichiarare
l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione di regresso”;
“4. In via ancor più gradata nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione di regresso, e rigetto dei precedenti motivi ritenere e dichiarare non paritaria nei rapporti interni l'obbligazione nascente dalla
sentenza del Tribunale di Napoli n.12919\16 posta solidalmente a carico dell' ed del dr. e ripartire la stessa in misura Controparte_8 Persona_1
diversa tra i coobbligati, specificamente ponendo a carico del predetto sanitario la maggior quota di responsabilità nella causazione del danno risarcito indicata in misura non inferiore al 90 % del totale ovvero nella percentuale ritenuta di giustizia comunque in misura inferiore a quella richiesto e circoscriverla ai soli danni direttamente riconducibili all' , come indicato al punto 4 dei motivi Pt_1
di appello”;
“5. Revocare e\o annullare, in ogni caso, la condanna alle spese di lite”;
“6. Con riserva di richiedere la restituzione della somma se corrisposta in corso di causa”;
“7. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado ex DM
55\14”.
V.2. Con comparsa di risposta all'appello, depositata in data 9 giugno
2022, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, contestando ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto.
Inoltre, spiegava appello incidentale dolendosi dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui, ritenendo sussistere una parziale carenza di prova sugli importi pagati, il Giudice aveva condannato l'appellante al pagamento di € 249.594,5 oltre interessi dal 13.01.2017 al soddisfo, in luogo della corretta somma di €
320.640,38, oltre alla metà delle spese di registro della sentenza n.12291 del
2016 resa dal Tribunale di Napoli per totali € 338.975,38 oltre interessi.
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adita Corte:
“
1. In via preliminare, respingere perché totalmente infondato e per mancanza dei requisiti voluti dal legislatore l'istanza di sospensione ex art. 283 -351
c.p.c.”; “2. Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza ex art. 702 ter del 31.1.2022 rep. n. 1378/22 impugnata”;
“3. In via di appello incidentale, riformare l'ordinanza nella parte in cui statuisce
la condanna al pagamento di €249.594,5 oltre interessi, in luogo della corretta somma dovuta dall'appellante e pari ad €338.975,38 oltre interessi decorrenti dai relativi pagamenti sino all'effettivo saldo”;
“4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”;
“2. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione, oltre iva e cpa, con distrazione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde del doppio grado di giudizio”.
V.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, la causa, all'udienza del 22 maggio 2025, veniva introitata in decisione, con concessione dei termini di legge di legge ex art. 190 c.p.c. (60+20), per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Alla scadenza, il fascicolo veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si premette che oggetto del presente giudizio è la domanda di regresso ex art. 1299 c.c. esercitata dalla nei confronti Controparte_1
dell' intesa alla Parte_1
ripetizione del 50% dell'esborso sostenuto (per l'intero) in favore di CP_2
dalla predetta compagnia assicurativa, in qualità di garante del
[...] coobbligato solidale, in esecuzione della condanna risarcitoria, Persona_1
in via solidale, di cui alla sentenza n. 12291/2016 del Tribunale di Napoli.
Detta pronuncia, divenuta irretrattabile, ha riconosciuto la corresponsabilità, in pari grado, dei convenuti, dr. e l' Persona_1 [...]
per il danno da malpractice Controparte_5
medica sofferto da In particolare ha così statuito: Controparte_2
- con riferimento al profilo di responsabilità del sanitario: “va ascritto alla sua esclusiva responsabilità l'avere praticato il primo intervento senza una previa adeguata terapia antibiotica del paziente: nessun ruolo hanno svolto all'uopo coloro che assunsero ruoli secondari
nell'esecuzione del primo e del secondo intervento. Egualmente, va ascritto alla responsabilità del primario di reparto il ritardo con cui venne somministrata idonea e adeguata terapia antibiotica post operatoria”;
- con riferimento al profilo di responsabilità del struttura sanitaria:
“l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da
un paziente a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico alle sue dipendenze. (…) Il Momento del ricovero ha consolidato per l'attore e l' il Parte_1
rapporto contrattuale nei termini sopra evidenziati, pertanto il titolo della responsabilità della struttura sanitaria, da farsi discendere, nel
caso in esame, dall'operato del medico – chirurgo ossia ai sensi dell'art. 1228 c.c.” . 2.Con il primo motivo di appello – rubricato “Inammissibilità -Infondatezza del regresso, Insussistenza di responsabilità dell'appellante - Carenza di motivazione – Errore di diritto – Errata interpretazione del titolo” (cfr. pag. 7 dell'atto di appello)- l' deduce che l'azione di regresso Parte_1
esercitata dalla nei suoi confronti è inammissibile CP_1 Controparte_1
poiché dalla sentenza n. 12291/16 del Tribunale di Napoli non si evincerebbe alcuna responsabilità dell'appellante struttura sanitaria nell'evento lesivo denunciato dall' Viceversa, sostiene che dalle stesse motivazioni CP_2
della sentenza emergerebbe chiaramente la colpa esclusiva dell'assicurato,
nell'etiologia dell'evento ovvero nella gestione diretta del Persona_1
paziente, al quale appunto il sanitario aveva omesso di somministrare la terapia antibiotica pre e post operatoria “tant'è che erano stati ritenuti esenti da colpa gli altri medici coinvolti” . La struttura, invece, non sarebbe stata coinvolta in alcun modo nel fatto generatore di responsabilità (cfr. pag. 14 dell'atto di appello), ma ne rispondeva “in solido verso il danneggiato in forza del rapporto di immedesimazione organica che lo lega al professionista e solo in
tale quadro giuridico ne risponde verso il creditore”.
Il motivo va in definitiva respinto per quanto appresso si dirà.
2.1. Anzitutto, è opportuno chiarire e differenziare, ove si verifichi un caso di malpractice medica, il profilo della responsabilità del medico operatore e della struttura sanitaria, in cui esso è incardinato, a seconda che ci si riferisca al rapporto con il terzo danneggiato o al rapporto interno tra i due condebitori solidali. A placare i contrasti che per anni h a n n o affollato i Tribunali, è intervenuta la cd. Legge Gelli (n. 24/2017)– successiva all'evento per cui è causa - che ha creato una sorta di doppio binario, in cui alla responsabilità del medico si contrappone la analoga responsabilità della struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata. Pertanto, oggi, senza più alcun dubbio, può affermarsi che quest'ultima risponde degli eventuali danni cagionati ai suoi pazienti ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.
La Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr. Cass. n.
28987/2019) in tema di danni derivanti da malpractice medica nel regime anteriore alla l. n. 24/2017, ha stabilito: “che anche nel caso di colpa esclusiva
del medico, la responsabilità deve essere ripartita in modo paritario tra la struttura sanitaria e il medico (50%), secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 co. 2 c.c. e dell'art. 2055 co. 3 c.c., eccetto che nei casi eccezionali di
«inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute»” .In sostanza al fine di superare il principio di responsabilità paritetica, non basta ritenere che l'inadempimento sia ascrivibile in via esclusiva al medico, ma occorre che la struttura dimostri: (a) l'eccezionale e grave, devianza del sanitario dal programma di tutela della salute oggetto dell'obbligazione, nonché (b) il difetto e l'assoluta mancanza di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura.
Di recente, valutando una decisione in punto rivalsa, con la sentenza del 7 novembre 2024 n.28642, la Cassazione ha confermato tale indirizzo, precisando nuovamente che: “la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improba- bile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n.
28987). Anche in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanita- ria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte – appunto nella misura del 50% – al rischio di
impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività“.
Ed ha soggiunto che: “in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo
degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad
altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali” (cfr. Cass. n.
34156/2023).
Ciò detto con riguardo alla responsabilità, in via solidale, del medico e della struttura sanitaria nei confronti del terzo danneggiato ai sensi dell'art. 2055
comma 1 e 2 c.c.– a mente del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno” e “nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”- come anticipato, diverso è il regime della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera, in punto di graduazione interna della gravità delle colpe, in vista dell'azione di regresso, con specifico riferimento ai rapporti interni tra i condebitori solidali.
Va rammentato infatti che la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr. Cass. n. 5475/
2023).
Di recente la Suprema Corte ha ribadito che: “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso;
ne consegue che, quando il presunto autore
dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova” (cfr.
Cass. n. 13063/ 2025).
2.2. Venendo al merito della vicenda in esame, si rammenta che nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12291/2016 parte attrice, ha agito nei confronti dell' Controparte_2 [...]
e poi, su istanza della convenuta, nei Parte_1
confronti del personale medico, al fine di ottenerne il risarcimento per i danni subiti a seguito di un intervento di angioplastica della arteria femorale. Il Giudice,
all'esito della espletata istruttoria, ha riconosciuto che la responsabilità dei postumi residuati al paziente, in conseguenza dell'intervento, fosse da ascrivere innanzitutto alla negligenza ed imperizia del personale sanitario, nella specie del primario operatore, dr. per avere erroneamente eseguito Persona_1
l'intervento di protesizzazione dell'anca, per avere omesso di predisporre trattamenti antibiotici pre e post operatori, per avere omesso l'immediata rimozione della protesi infetta. Nel contempo, ha analizzato anche il profilo della responsabilità dell' giungendo ad individuarla nel dato riscontrato dal TU Controparte_4
che avesse contratto (come risulta dalla TU ) un'infezione Controparte_2
da CO RE di chiara origine nosocomiale durante il ricovero ospedaliero, non riferibile alla condotta chirurgica in senso stretto ma imputabile anche alla struttura sanitaria in quanto, oltre che nel fatto “L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un paziente a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico alle sue dipendenze (cfr. Cassazione civile, 20904/2013).OR il momento del ricovero ha consolidato per l'attore l' il rapporto contrattuale nei Parte_1
termini sopra evidenziati, pertanto il titolo della responsabilità della struttura sanitaria da (rectius deve, ndr) farsi discendere, nel caso in esame, dall'operato del medico-chirurgo ossia ai sensi dell'art. 1228 c.c.” ( cfr. pag. 8 della sentenza
2016).
Quindi – come precisato dal Giudice, nell'ordinanza in questa sede appellata- la sentenza resa nel 2016 dal Tribunale di Napoli aveva (ha) già
“evidenziato una situazione di corresponsabilità in pari grado ai convenuti
[...]
ed per il danno da mal practice sofferto da Per_1 Controparte_9
non rinvenendosi specificazione alcuna di diverse quote di Controparte_2
responsabilità tra i due predetti condebitori” (cfr. pag . 2 dell'ordinanza), chiarendo, in tale modo, un punto fondamentale e cioè che l' Controparte_4
non avesse a suo tempo svolto alcuna istanza affinché il Giudice si pronunciasse sulla gradazione delle singole colpe dei convenuti tutti, né aveva chiesto che nei rapporti interni tra coobbligati venisse applicata la regola della parziarietà dell'obbligazione ex art. 1298 c.c. così che ogni convenuto potesse rispondere in proporzione al proprio apporto causale al fatto, limitandosi ad azionare la domanda di manleva nei confronti dell'Assicurazione. Di qui la condanna in solido, in misura paritaria, del dr. e dell' Per_1 Controparte_4
Ebbene, l' , con la presente impugnazione, assume Parte_1
sostanzialmente l'erroneità di tale condanna per avere il Giudice dell'ordinanza malamente interpretato il titolo, ovvero la sentenza n. 12291/2016 del
Tribunale di Napoli.
La censura non ha pregio.
Acclarato che la sentenza del 2016 risulta avere individuato espressamente la corresponsabilità ex art.2055 c.c. dell' , in Parte_1
solido con il medico operatore, nei confronti del terzo danneggiato, osserva la
Corte, è nel presente giudizio di regresso, promosso dalla , CP_1
surrogatasi nei diritti del soggetto assicurato, dr. nei confronti del Persona_1
creditore, in seguito al pagamento dell'intero debito, che, legittimamente, è stata messa in discussione ( recte poteva essere messa in discussione) la graduazione della responsabilità nei rapporti interni tra i due condebitori (cfr. cit. sentenza
Cass. n. 5475/2023 “(…) solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti”).
Ergo, va emendata la motivazione del primo Giudice laddove, nell'ordinanza appellata, ha ritenuto che nel delibare sull'azione di regresso non possano essere più valutate le quote di responsabilità dei condebitori, (“perchè già oggetto di giudizio e ormai coperte dal giudicato”), nondimeno va condivisa laddove, comunque, nell'accertamento della graduazione interna delle rispettive colpa tra i due condebitori, in vista del regresso esercitato dal condebitore adempiente, ha riconosciuto una “responsabilità paritaria" tra il medico operatore e l'azienda ospedaliera in linea con i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause ugualmente efficienti alla causazione del danno,
e ciò in forza di quanto, all'esito del suo mandato, ha riscontrato il consulente medico del Tribunale (“(…) non vi è dubbio alcuno che l'infezione che interessò il Sig. fu contratta in seguito all'intervento di protesi di anca dx Parte_3
eseguito in data 07.06.2004 e ciò per due ordini di ragioni. Il primo che l'agente patogeno in oggetto risulta essere lo stafilococcus Aureus, tipico degli ambienti ospedalieri ed il secondo che non risultano esserci momenti eziologici prima
dell'intervento oltre che nei pochi giorni intercorrenti tra questo e l'insorgere della patologia infettiva, che possano fare pensare ad una diversa genesi dell'infezione che, ribadiamo, venne a concretizzarsi a causa dell'assoluto mancanza di terapia antibiotica pre –operatoria, nell'errata somministrazione di antibiotici nella fase post-operatoria (Eposerin) e nella tardiva attuazione dell'esame colturale con antibiogramma”).
Conformemente, il Giudice, investito della domanda di regresso, nell'ordinanza impugnata ex art. 702 bis c.p.c., nel graduare le singole responsabilità dei due condebitori solidali, nella etiologia dei danni residuati all' ha ritenuto che vi fosse una corresponsabilità paritetica del CP_2
medico e dell' , nella misura del 50%, e pertanto, in Parte_1
accoglimento della domanda di regresso, ha condannato l' Parte_1
a ripetere in favore della surrogatasi al suo Controparte_1 assicurato ex art. 1203 c.c., la metà di quanto corrisposto al creditore
/danneggiato.
La decisione appellata è dunque corretta e va confermata.
3.Con il secondo motivo di appello- rubricato la “mancanza dei presupposti
per il pagamento diretto ex art. 1917 c. 2 cc – Inammissibilità dell'azione di regresso – Omessa, insufficiente motivazione, violazione di legge” (cfr. pag. 16 dell'atto di appello)- l' lamenta sostanzialmente che non vi Parte_1
sia stata una attività preliminare al pagamento e che siano mancati, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento diretto di cui al comma 2 dell'art. 1917
(a mente del quale “l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede”). In particolare deduce che “gli obbligati in solido menzionati nel dispositivo erano solamente il
e il dr. mentre la compagnia chiamata in giudizio a scopo di CP_4 Per_1
manleva, era stata obbligata a tenere indenne il medico delle obbligazioni su di lui gravanti e non condannata direttamente” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
Ed aggiunge che “l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato(dr. di pagare direttamente al danneggiato, previa Per_1
comunicazione all'assicurato (dr. di pagare direttamente al Per_1
danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
l'assicurato lo richiede, così che il pagamento diretto è ammissibile purchè dia
preventivo avviso all'assicurato mentre l'obbligo si concretizza allorquando dovesse essere la parte assicurata a chiedere all'assicuratore di pagare al danneggiato” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello). Nel caso concreto, ribadisce che “non sono stati rispettati i termini dalla compagnia che ha pagato senza allegare
e documentare, né la richiesta dell'assicurato, né la richiesta di pagamento né la presenza di una minaccia al patrimonio dell'assicurato stesso, di talchè il pagamento effettuato ed impugnato deve dirsi spontaneo” ovvero non richiesto dall'interessato.
Anche i rilievi esposti non meritano apprezzamento.
3.1. Ai sensi dell'articolo 1917 c.c. l'assicuratore può pagare direttamente il danneggiato dandone avviso all'assicurato; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora l'assicurato chieda alla propria compagnia assicuratrice di pagare il danneggiante.
3.2. OR la ha ampiamente dimostrato, attraverso la CP_1
produzione documentale allegata all'originario ricorso ex articolo 702 bis cpc, che, una volta ricevuta in data 12 novembre 2016, la richiesta di pagamento da parte del legale dell' soggetto danneggiato, ebbe a comunicare, CP_2
attraverso e-mail del 24 novembre 2016, al proprio assicurato che si sarebbe fatta carico del pagamento integrale del risarcimento, così come riportato nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 12291/2016. Dell'avvenuto pagamento, ebbe poi cura di dare notizia all'assicurato tramite nota al suo legale, all'
[...]
in proprio ed al legale costituito per la predetta azienda (la e-mail Parte_1
riporta testualmente che la comunicazione sarebbe stata inviata affinchè ne avessero conoscenza legale al legale dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c.).
Quindi, il tenore della comunicazione svolta via mail ed inviata il 24 novembre 2016 dall'avv. , legale della , non lasciava CP_10 CP_1
(recte lascia) spazio ad equivoci: risulta infatti dalla mail che lo stesso, vista la richiesta ricevuta il 12 novembre 16 dall'avv. LB, legale del' CP_2
confermava che la compagnia assicurativa si sarebbe fatta carico del pagamento del dovuto (dovendo tenere indenne l'assicurato) e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, 2° comma c.c. La mail riportava (riporta) altresì che la comunicazione veniva inviata, affinché ne avessero piena e legale scienza all'avv. Motta, legale dell'assicurato – (dunque vi è stata la comunicazione all'assicurato ex art. 1917 c.c.), nonché all'avv. Gargiulo, costituito in giudizio per l' ed all' in proprio. Nei confronti di Parte_1 Parte_1
questi ultimi si segnalava che la “con la presente comunica sin d'ora CP_1
la sua volontà di ottenere il rimborso del 50% delle somme che andrà a pagare”
riservandosi il diritto di agire laddove l'Ospedale si fosse rifiutato di procedere spontaneamente al rimborso.
In ogni caso, mette conto evidenziare, da un lato, che il pagamento dalla assicuratrice fu corrisposto non nell'ambito di una mera facoltà riconosciuta peraltro dal legislatore ex art. 1917 c.c., quanto in esecuzione di una sentenza di condanna (come visto, infatti, la sentenza di primo grado del 2016, divenuta cosa giudicata, aveva condannato espressamente la a “tenere CP_1
indenne” l'assicurato dall'obbligazione solidale posta a suo carico), Per_1
dall'altro, che l' , ricevuta la comunicazione inviatale sia Parte_1
direttamente sia tramite il loro legale costituito, comunque nulla ebbe ad eccepire né contestare al riguardo.
Le somme furono regolarmente versate all' nella misura di €. CP_2
614.320 ed al suo legale avv. LB per €. 26.960 come risulta dalla documentazione in atti;
all' esito dei versamenti effettuati, nel successivo novembre del 2017 ad un anno dall'avvenuto pagamento, la società CP_1
provvide a sollecitare il rimborso da parte dell' senza però Controparte_4
avere riscontro.
Appare dunque corretta la decisione del Tribunale laddove ha rilevato sussistere tutti i presupposti per il pagamento diretto al danneggiato (si legge nell'ordinanza impugnata “che il pagamento è avvenuto in adempimento di un preciso obbligo che scaturiva da pronuncia esecutiva ex lege nei confronti di entrambi i coobbligati, e nella quale la compagnia assicurativa figurava come coobbligato in solido (n quanto tenuta a manlevare il proprio assicurato dr.
e come tale gravata per l'intero del pagamento stesso”). Per_1
Ne consegue la correttezza del pagamento e la piena ammissibilità dell'azione di regresso fra condebitori solidali.
4.Con il terzo motivo di appello – rubricato l'”Inefficacia sur- roga ex artt.
1203/1916 cc – Inammissibilità azione di regresso – Omesso esame e pronuncia sul punto” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello)- l'appellante assume l'erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto l'ammissibilità della surroga della compagnia nei diritti dell'assicurato ex art. 1203 n. 3 c.c. stante la contestazione da parte dell' dell'applicabilità automatica dell'istituto. Parte_4
In senso contrario, afferma che “concretandosi la surroga in una successione a titolo particolare dell'assicuratore al terzo responsabile, non si verifica automaticamente con il pagamento ma richiede una comunicazione
dell'assicuratore al predetto danneggiante di avere pagato e di volersi surrogare, con il duplice effetto di fare perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello). Ed aggiunge che: “dall'esame della corrispondenza indicata in ricorso anche detto requisito appare mancante sicchè manca la prova sia della domanda del terzo di volersi surrogare nei diritti del creditore sia della comunicazione al responsabile, dr. (cfr. pag. 22 dell'atto di appello). Per_1
Anche il motivo in esame va respinto.
4.1. Con ordinanza 27/06/2018 n° 16922, la Suprema Corte ha ribadito il diritto del debitore in solido – che abbia pagato l'intero debito – di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi sottolineando che “appare pienamente legittima… l'azione di regresso esercitata dall'assicuratore di un danneggiante nei confronti dell'altro danneggiante. L'azione di regresso compete
«all'assicuratore della responsabilità civile che ha pagato i danneggiati in luogo del suo assicurato, perché l'assicuratore della responsabilità civile, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido …”
Diversamente opinando, si finirebbe per depotenziare il favor verso il danneggiato. Infatti, in caso di più corresponsabili, se l'assicurazione che paga l'intero non potesse agire in regresso verso gli altri coobbligati, le compagnie sarebbero refrattarie a corrispondere spontaneamente la somma integrale a favore del danneggiato.
È quindi principio consolidato che l'assicuratore che manleva il responsabile in solido per l'intera obbligazione può agire nei confronti del coobbligato per recuperare la quota parte dell'obbligazione di quest'ultimo.
Va soggiunto che la Suprema Corte con l'arresto n. 20322 del 2012 ha ulteriormente sancito che: “In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo
danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod.
civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale” (conforme Cass. n. 17656/2023).
4.2. Nel caso concreto, la ha CP_1 Controparte_1
effettuato un pagamento surrogandosi di diritto nella posizione dell'assicurato dr. ai sensi del n. 3 dell'art. 1203 c.c. richiamato nella massima Persona_1
appena vista (“La surrogazione legale ha luogo di diritto nei seguenti casi: “….
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”. In tale veste la ricorrente è CP_1
da considerare “debitore in solido”, e pertanto è pienamente legittimata ad esercitare il regresso tra i condebitori ai sensi dell'art. 1299 c.c. (secondo il quale
“Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori
soltanto la parte di ciascuno di essi”).
Il Giudice dell'ordinanza impugnata ha scritto che per agire correttamente in via di regresso nei confronti della parte coobbligata in solido, l'unico presupposto necessario e sufficiente è l'intervenuto pagamento della somma dovuta, corroborandolo con la precisazione che, nella fattispecie in oggetto, “non è dato rilevare alcun limite contrattualmente previsto alla rivalsa nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido al risarcimento danni in virtù di polizza sotto-
scritta dal dr. con la (cfr. polizza doc. 12 fascicolo Per_1 CP_1 Per_1
di parte . innanzi al Tb. di Torino); ma risulta al contrario Parte_5 CP_4
che la ha da sempre manifestato la volontà di ottenere il rimborso CP_1
dall' del 50% delle somme pagate…. Riservandosi ogni più Controparte_4
ampio diritto, ragione ed azione nei confronti dell' laddove la stessa Pt_1
dovesse rifiutarsi di procedere spontaneamente al dovuto rimborso”. Pertanto
del tutto destituita di fondamento è la censura dell' con cui Parte_1
deduce che il Giudice non avrebbe compiutamente affrontato la questione della surroga e del regresso da parte della compagnia di assicurazione derivandone un vizio della sentenza per omessa o non sufficiente motivazione.
Da ultimo, l'appellante rileva che sarebbe stata necessaria una comunicazione dell'assicuratore di aver pagato e di volersi surrogare con il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore (Cass. 24806/05): ebbene tale adempimento, come innanzi esposto, fu tempestivamente e compiutamente assolto dalla compagnia di assicurazione, con comunicazione effettuata preventivamente per iscritto, come risulta dalla prodotta corrispondenza.
Anche sotto il profilo esaminato, l'ordinanza va confermata.
5. Con il quarto motivo di appello - “Graduazione delle responsabilità nei rapporti interni - Carenza di motivazione”- l'appellante si duole della dichiarata responsabilità paritaria fra i condebitori solidali e pretende una diversa graduazione della responsabilità, giungendo financo ad attribuirsene la sola percentuale del 10%.
La doglianza va respinta come già argomentato ai capi che precedono cui si rimanda.
6. A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'appellata assicurazione, con cui la assumendo Controparte_1
che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto sussistere una “parziale carenza di prova” in merito ai pagamenti effettuati, ha chiesto, in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado la condanna di parte appellante al pagamento della somma di €. 320.640,38 oltre interessi ed oltre alla metà delle spese di registro
(di €. 36.670) della sentenza n.12291 del 2016 resa dal Tribunale di Napoli pari ad €.18.335, per un importo totale di €. 338.975, 38 in luogo della condanna alla somma di €. 249.594,5 oggi individuata nell'ordinanza.
Le ragioni di doglianza dell'appellante incidentale vanno accolte per quanto appresso si dirà.
In primo luogo, va evidenziato che con nota di deposito del 15 maggio 2019 la produceva, nel giudizio di appello avanti Controparte_1
la Corte di appello di Torino, la ricevuta del Modello F23 relativa al pagamento della tassa di registro di € 36.670 della sentenza 12291/2016 del Tribunale di
Napoli. Pertanto, non corrisponde al vero quanto sostenuto da parte appellante nelle proprie note a verbale del 30 giugno 2022 circa la tardiva produzione del modello F23: in realtà, il deposito seguiva la riserva di allegazione formulata sin dalla comparsa di costituzione e risposta, conseguente la circostanza che l'importo era stato liquidato nelle more della costituzione e dunque la CP_1
non aveva potuto effettuare il pagamento prima del 10 maggio 2019.
[...]
Poiché il modello depositato attestava (recte attesta) l'avvenuto pagamento, come risulta dal timbro apposto sulla ricevuta, ben può ritenersi che la compagnia di assicurazione avesse (abbia) compiutamente provato di aver onorato la registrazione della sentenza (il cui importo gravava anche sul condebitore solidale ). Ne deriva che la Parte_1 CP_1
dovrà vedersi riconosciuta anche la metà di tale somma pari ad € 18.335
[...]
oltre interessi al 10 maggio 2019 (data del pagamento).
Quanto all'importo di condanna, il giudice dell'impugnata ordinanza ha sottolineato di non aver reperito un conteggio che consentisse la verifica della correttezza dell'esborso asseritamente effettuato dalla assicurazione al creditore, con la conseguenza che ha ritenuto dovuta la sola metà dell'importo risarcitorio statuito in sentenza di €. 499.189 condannando l' al Parte_1
versamento del 50% pari ad €. 249.549,5. Inoltre quanto al pagamento del corrispettivo del legale ha ritenuto che “Non vi è prova di effettiva effettuazione
del pagamento relativo: in atti sono presenti la richiesta e un atto interno che fa riferimento a tale richiesta;
non vi è prova dell'esborso delle relative somme anzi nel documento depositato non risulta la autorizzazione al detto pagamento” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Sotto entrambi i profili la decisione del Tribunale va emendata.
Ed invero risulta allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., originariamente depositato presso il Tribunale di Torino, il bonifico effettuato dalla
[...]
in favore di di €. 614.320, operazione Parte_6 Controparte_2 contabilizzata il 13 gennaio 2017, nonché la parcella ricevuta dall'avv. LB dell'importo di € 26.960,76, con allegato bonifico del relativo versamento.
D'altra parte, la correttezza delle cifre richieste, in via incidentale dalla assicuratrice, conseguenti sia il pagamento delle spese legali sia la tassa di registro sia la rivalutazione monetaria e gli interessi dell'importo statuito in sentenza di € 499.189,00 ben poteva essere rilevata dal Tribunale nell'ordinanza oggi appellata, facendo riferimento alla condanna prevista dalla sentenza di Napoli 122291/2016. Tale sentenza, infatti, aveva accolto la domanda attrice e condannato l' ed il dr. Parte_1 Per_1
al pagamento di €. 499.189,00 oltre interessi come indicato in motivazione;
in particolare, a pagina 12, aveva indicato esattamente le modalità con cui doveva essere effettuata la liquidazione precisando che la somma andava devalutata alla data dell'evento (7 giugno 2004) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Conformemente, la ha avanzato le sue richieste di CP_1
restituzione (la somma devalutata al 7 giugno 2004 era di €. 418.431,68 e, per effetto della rivalutazione sino alla data dell'effettivo pagamento avvenuto nel gennaio 2017, era pari ad €. 614.273,71, circa).
L'importo versato, quindi, era esattamente quanto stabilito nella sentenza con le modalità ivi prescritte, con la conseguenza che l'odierno appellante è tenuto reintegrare l'esatta metà della somma pagata e cioè € 307.160 oltre interessi decorrenti dal 9 gennaio 2017.
A tale cifra va aggiunta, come detto, la metà della parcella liquidata all'avv.
LB nella sentenza resa dal Tribunale di Napoli nel 2016 regolarmente pagata dalla società assicuratrice. Infatti, ad esito della richiesta “interna” della CP_1
vi fu il versamento mediante bonifico dell'intera somma richiesta di €.
[...]
26.960,76 (€. 22.900,11 tramite bonifico + versamento della R.A. € 4.060,65), con la conseguenza che l'azienda ospedaliera è tenuta a versare la propria quota di € 13.480,38.
È infine dovuta la metà delle spese di registrazione della sentenza di
€.36.670, 00, pari ad € 18.355,00.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale della Controparte_1
in parziale riforma della gravata ordinanza, l'
[...] [...]
dovrà essere condannata al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in via di regresso, della somma di €. 338.975,38, oltre Controparte_1
interessi legali dalla messa in mora.
7. Quanto al governo delle spese del grado, per rigore di soccombenza le spese sostenute dalla per entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio vanno poste a carico dell'appellante, Parte_1
in base all'art. 91, comma 1, c.p.c., e liquidate in
[...]
base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 260.000,01 ad €
520.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano
controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_1
- con citazione per l'udienza del 29 giugno 2022,
[...]
notificata il 24 febbraio 2022 – e sull'appello incidentale proposto dalla
- con comparsa di risposta all'appello Controparte_1
depositata il 9 giugno 2022 - avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunziata dal Tribunale di Napoli – 8 Sezione Civile, il 1 ° febbraio 2022, così
provvede: A) rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della ordinanza impugnata, condanna l'
[...]
a pagare, in via di regresso, alla Parte_1 [...]
la somma di € 338.975,38, oltre interessi legali dalla Controparte_1
messa in mora, corrispondente alla metà di quanto dalla già CP_1
corrisposto a in esecuzione della sentenza del Tribunale Controparte_2
di Napoli n. 12291/2016;
(B) condanna l' Parte_1
a pagare alla le spese dei due gradi di giudizio che Controparte_1
liquida per il primo grado in € 616,90 per le spese vive, € 22.457,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 14.239,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l' Parte_1
tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio