Decreto cautelare 11 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Decreto collegiale 12 luglio 2021
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Andrea Campanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cosenza di revoca della licenza per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 38 commi 2 e 4 D.L. del 4.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248 e per l'installazione e l'uso di apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lett. b del T.U.L.P.S.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati i provvedimenti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la controversia riguarda la legittimità o meno della revoca della licenza per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del D.L. del 4.07.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006, n. 248, e per l'installazione e l'uso di apparecchi videoterminali di cui all'art. 110 comma 6 lett. b del T.U.L.P.S..
2. I motivi di doglianza attengono alla denunziata violazione di legge ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 1, 8, 11, 88; viene inoltre eccepito l’eccesso di potere sotto la veste del travisamento dei fatti, dell’istruttoria lacunosa e dello sviamento del fine.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando ed avversando le domande ricorsuali, evidenziando l’ampia discrezionalità di cui gode e l’estrema delicatezza degli interessi pubblici che vengono in rilievo nella materia considerata, ed infine chiedendo il respingimento del gravame.
4. In sede cautelare, la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata respinta.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
7. Ritiene il Collegio che l’orientamento già espresso in sede cautelare nel senso del rigetto dell’istanza debba essere confermato anche in questa sede, non emergendo elementi sopravvenuti idonei a modificare l’apprezzamento originario, anche considerando che, successivamente all’adozione dell’ordinanza cautelare, il ricorrente non ha depositato alcuna memoria, deduzione integrativa o ulteriore documentazione che possa incidere sulla precedente valutazione.
In particolare, va ricordato che il provvedimento del Questore oggetto di impugnazione risulta fondato su una pluralità di elementi fattuali che l’Amministrazione ha utilizzato per ricostruire un quadro complessivo di non piena affidabilità del ricorrente ai fini del mantenimento della licenza per l’esercizio delle scommesse e per l’installazione di apparecchi da gioco.
Nello specifico, viene valorizzata, da un lato, la assidua frequentazione da parte del ricorrente di un soggetto già condannato, nell’anno 2011, per favoreggiamento personale, condotta ritenuta di particolare gravità anche in ragione della tipologia del soggetto favorito; dall’altro lato, viene altresì considerata la circostanza, avente natura di autonoma controindicazione, per cui il ricorrente è stato individuato, nelle ore antimeridiane del 20 novembre 2018, a bordo di un’autovettura in compagnia di un individuo gravato da precedenti di polizia per rapina.
Alla luce di tali presupposti, le valutazioni formulate dall’Amministrazione non risultano affette da irragionevolezza.
La parte resistente ha infatti legittimamente apprezzato, ai fini del giudizio di affidabilità soggettiva del ricorrente, sia il consolidato rapporto di amicizia con un soggetto già condannato per aver favorito la latitanza di un esponente della criminalità organizzata, sia, con riferimento a un episodio più recente, l’esito del controllo in cui il ricorrente è stato rinvenuto insieme a un soggetto noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Quest’ultimo aspetto non risulta essere stato oggetto di specifiche contestazioni o chiarimenti nell’ambito del giudizio.
In tale scenario, le considerazioni ricorsuali in merito, quanto al primo profilo, alla concessione delle attenuanti generiche al soggetto con cui il ricorrente è in rapporti di amicizia ed il successivo superamento dei rapporti personali da cui detto soggetto era condizionato, non possono avere rilevanza decisiva in senso contrario, in quanto il settore economico che viene qui in considerazione presenta aspetti di delicatezza tali da condurre ad evitare qualsiasi frequentazione equivoca, potenzialmente idonea a trasformarsi in una infiltrazione della criminalità nel menzionato ambito imprenditoriale.
Parimenti, l’assenza di specifica contestazione in ordine alla ulteriore frequentazione contestata può ragionevolmente condurre l’Amministrazione a nutrire dubbi circa l’idoneità soggettiva del ricorrente allo svolgimento delle delicate attività di cui si discorre.
Del resto, non è vietato al ricorrente di svolgere attività in altri ambiti economici, per cui il complessivo quadro normativo non può dirsi particolarmente penalizzante rispetto al diritto di libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.. Al contrario, deve ritenersi che sussista il giusto bilanciamento tra le esigenze di deterrenza e precauzione e quelle di libertà imprenditoriale.
8. In definitiva quindi il ricorso deve trovare reiezione.
9. Quanto al richiesto patrocinio a spese dello Stato, ad esso il ricorrente va ammesso in via definitiva, non emergendo elementi ostativi.
Per ciò che concerne le richieste di liquidazione presentate dal difensore del ricorrente, ritiene il Collegio che nulla debba essere disposto a tale riguardo per ciò che concerne la fase del merito, non essendo intervenute attività difensionali significative successivamente alla fase cautelare, mentre la liquidazione già disposta di quest’ultima va confermata.
10. Le spese di lite possono essere compensate atteso il quadro altamente precauzionale in cui si inseriscono gli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Accoglie l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre per la liquidazione si dispone quanto indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio da remoto del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | VO EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.