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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa
ER SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
(già
[...] [...]
) Parte_2
Parte_3
[...]
(già
[...] Parte_1 [...]
) Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. LA MALFA MARIA STELLA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE' 1 P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli odierni ricorrenti, meglio sopra indicati, sono infatti, discendenti diretti di Persona_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...], paternità
[...] Persona_2
maternità , come risultante dal Certificato di nascita (doc.3). Persona_3
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, con i nominativi che hanno subito la variazione ortografica ovvero ovvero , rilasciato dal Persona_1 Persona_1
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
In data 14.06.1885 (doc.5) il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_1 CP_4
chiamata Italia , dalla cui unione nasceva:
- In data 03.01.1902 (doc.6) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da CP_5
padre cittadino, il quale in data 18.04.1932 (doc.7) contraeva matrimonio con dalla Controparte_6
cui unione nasceva:
- In data 14.08.1928 (doc.8) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Persona_4
padre cittadino, il quale in data 22.06.1950 (doc.9) contraeva matrimonio con Persona_5
dalla cui unione nascevano:
[...]
1. In data 05.02.1958 (doc.10) titolare della cittadinanza italiana in Parte_4
quanto nato da padre cittadino;
Dall'unione fra e Parte_4 Persona_6 Parte_5
nasceva:
[...]
2 - In data 28.02.1981 (doc.11) odierna ricorrente, titolare della cittadinanza Parte_1
italiana in quanto nata da padre cittadino, Dall'unione fra e Parte_1 [...]
nascevano: Persona_7
- In data 21.01.2001 (doc.12) odierna ricorrente, titolare della Parte_1
cittadinanza italiana in quanto nata da madre cittadina;
- In data 01.04.2006 (doc.13) odierno ricorrente, titolare Controparte_7
della cittadinanza italiana in quanto nato da madre cittadina;
in data Parte_1
13.08.2011 (doc.14) contraeva matrimonio con Persona_8
Dall'unione fra e nascevano: Parte_4 Persona_9
- In data 19.12.1995 (doc.15) odierna ricorrente, titolare della Persona_10
cittadinanza italiana in quanto nata da padre cittadino;
- In data 19.09.1999 (doc.16) odierno ricorrente, titolare della cittadinanza Parte_1
italiana in quanto nato da padre cittadino;
2. In data 17.04.1962 (doc.17) titolare della cittadinanza italiana in quanto Parte_6
nato da padre cittadino, il quale in data 20.12.2008 (doc.18) contraeva matrimonio con CP_8
dalla cui unione nasceva:
[...]
- In data 28.03.1996 (doc.19) odierno ricorrente, titolare della Parte_3
cittadinanza italiana in quanto nato da padre cittadino”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1858, nell'allora
Granducato di Toscana, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato
3 in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il
31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Dal momento che risulta che ebbe a contrarre Persona_1
matrimonio in Italia nel 1885 con detta Italia, con la quale procreò il figlio CP_4
nato nel 1902 in Brasile, si deve ritenere, in mancanza di evidenze di CP_5
segno contrario, che lo stesso abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la Persona_1
trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta
4 compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Rio De Janeiro (Brasile) versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, Persona_1 Persona_1
pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis”
5 al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti. CP_5
Si precisa che, al contrario di quanto allegato nel ricorso, si evince, dall'atto di nascita di e dal certificato di matrimonio del padre con Persona_4 CP_5 [...]
che è figlio di e di deceduta CP_6 Persona_4 CP_5 Persona_11
il 25 Agosto 1928 («[…] è nato suo figlio legittimo e di sua moglie Persona_4
entrambi brasiliani», doc. 8 atto di nascita, «Lui […]; vedovo per decesso di Persona_12
avvenuto in questo distretto il venticinque di agosto del millenovecentoventotto, Persona_13
lasciando un figlio, di undici giorni, di nome , doc. 7 certificato di matrimonio del 1932 di Per_4
e di . In ogni caso, il padre ha trasmesso CP_5 Controparte_6 CP_5
la cittadinanza iure sanguinis al figlio , che l'ha tramessa a sua volta ai suoi Per_4
discendenti.
Si precisa pure che hanno conferito procura alle liti i ricorrenti identificati come
[...]
e . Si evidenzia, Parte_2 Controparte_7
come risultante dai rispettivi atti di nascita, che dal 24 Settembre 2020, per quanto riguarda e dal 18 Marzo 2021, per quanto riguarda , tali ricorrenti hanno Pt_2 Pt_3
assunto il nome di e Parte_1 Controparte_7
in forza di riconoscimento di cd. filiazione socioaffettiva. Si ritiene,
[...]
comunque, correttamente conferita la procura alle liti dai due ricorrenti, in quanto i soggetti conferenti la procura sono stati esattamente individuati con riferimento alla data e luogo di nascita e la loro discendenza.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio
6 dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della
7 l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_2
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le
8 spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
Parte_1 [...]
(già ), Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_3
(già CP_7 Parte_1 [...]
), sono cittadini italiani;
Controparte_1
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28 novembre 2025
La Giudice
d.ssa ER SA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa
ER SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
(già
[...] [...]
) Parte_2
Parte_3
[...]
(già
[...] Parte_1 [...]
) Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. LA MALFA MARIA STELLA
- ricorrenti -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE' 1 P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di Persona_1
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“Gli odierni ricorrenti, meglio sopra indicati, sono infatti, discendenti diretti di Persona_1
cittadino italiano, nato a [...] il [...], paternità
[...] Persona_2
maternità , come risultante dal Certificato di nascita (doc.3). Persona_3
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, con i nominativi che hanno subito la variazione ortografica ovvero ovvero , rilasciato dal Persona_1 Persona_1
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992.
In data 14.06.1885 (doc.5) il signor contraeva matrimonio con la signora Persona_1 CP_4
chiamata Italia , dalla cui unione nasceva:
- In data 03.01.1902 (doc.6) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da CP_5
padre cittadino, il quale in data 18.04.1932 (doc.7) contraeva matrimonio con dalla Controparte_6
cui unione nasceva:
- In data 14.08.1928 (doc.8) titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Persona_4
padre cittadino, il quale in data 22.06.1950 (doc.9) contraeva matrimonio con Persona_5
dalla cui unione nascevano:
[...]
1. In data 05.02.1958 (doc.10) titolare della cittadinanza italiana in Parte_4
quanto nato da padre cittadino;
Dall'unione fra e Parte_4 Persona_6 Parte_5
nasceva:
[...]
2 - In data 28.02.1981 (doc.11) odierna ricorrente, titolare della cittadinanza Parte_1
italiana in quanto nata da padre cittadino, Dall'unione fra e Parte_1 [...]
nascevano: Persona_7
- In data 21.01.2001 (doc.12) odierna ricorrente, titolare della Parte_1
cittadinanza italiana in quanto nata da madre cittadina;
- In data 01.04.2006 (doc.13) odierno ricorrente, titolare Controparte_7
della cittadinanza italiana in quanto nato da madre cittadina;
in data Parte_1
13.08.2011 (doc.14) contraeva matrimonio con Persona_8
Dall'unione fra e nascevano: Parte_4 Persona_9
- In data 19.12.1995 (doc.15) odierna ricorrente, titolare della Persona_10
cittadinanza italiana in quanto nata da padre cittadino;
- In data 19.09.1999 (doc.16) odierno ricorrente, titolare della cittadinanza Parte_1
italiana in quanto nato da padre cittadino;
2. In data 17.04.1962 (doc.17) titolare della cittadinanza italiana in quanto Parte_6
nato da padre cittadino, il quale in data 20.12.2008 (doc.18) contraeva matrimonio con CP_8
dalla cui unione nasceva:
[...]
- In data 28.03.1996 (doc.19) odierno ricorrente, titolare della Parte_3
cittadinanza italiana in quanto nato da padre cittadino”.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno affermato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1858, nell'allora
Granducato di Toscana, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia. Va precisato
3 in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il
31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana.
Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Dal momento che risulta che ebbe a contrarre Persona_1
matrimonio in Italia nel 1885 con detta Italia, con la quale procreò il figlio CP_4
nato nel 1902 in Brasile, si deve ritenere, in mancanza di evidenze di CP_5
segno contrario, che lo stesso abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la Persona_1
trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta
4 compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
Consolato Generale d'Italia in Rio De Janeiro (Brasile) versa in una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, Persona_1 Persona_1
pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis”
5 al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti. CP_5
Si precisa che, al contrario di quanto allegato nel ricorso, si evince, dall'atto di nascita di e dal certificato di matrimonio del padre con Persona_4 CP_5 [...]
che è figlio di e di deceduta CP_6 Persona_4 CP_5 Persona_11
il 25 Agosto 1928 («[…] è nato suo figlio legittimo e di sua moglie Persona_4
entrambi brasiliani», doc. 8 atto di nascita, «Lui […]; vedovo per decesso di Persona_12
avvenuto in questo distretto il venticinque di agosto del millenovecentoventotto, Persona_13
lasciando un figlio, di undici giorni, di nome , doc. 7 certificato di matrimonio del 1932 di Per_4
e di . In ogni caso, il padre ha trasmesso CP_5 Controparte_6 CP_5
la cittadinanza iure sanguinis al figlio , che l'ha tramessa a sua volta ai suoi Per_4
discendenti.
Si precisa pure che hanno conferito procura alle liti i ricorrenti identificati come
[...]
e . Si evidenzia, Parte_2 Controparte_7
come risultante dai rispettivi atti di nascita, che dal 24 Settembre 2020, per quanto riguarda e dal 18 Marzo 2021, per quanto riguarda , tali ricorrenti hanno Pt_2 Pt_3
assunto il nome di e Parte_1 Controparte_7
in forza di riconoscimento di cd. filiazione socioaffettiva. Si ritiene,
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comunque, correttamente conferita la procura alle liti dai due ricorrenti, in quanto i soggetti conferenti la procura sono stati esattamente individuati con riferimento alla data e luogo di nascita e la loro discendenza.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_1
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio
6 dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della
7 l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
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dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_2
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le
8 spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
Parte_1 [...]
(già ), Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_3
(già CP_7 Parte_1 [...]
), sono cittadini italiani;
Controparte_1
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, il 28 novembre 2025
La Giudice
d.ssa ER SA
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