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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente;
AR AC Giudice Relatore;
Valerio Guidarelli Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2712/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] Parte_1 C.F._1 ad ANCONA;
e
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(MC), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CRISCUOLI LEONARDO;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025: “- preso atto della intervenuta omologazione della separazione personale dei coniugi, e del relativo passaggio in giudicato della sentenza resa il 27/12/2024 […]; - della (rinnovatamente) manifestata indisponibilità dei ricorrenti a valutare una eventuale riconciliazione
[…]; - del decorso dei termini di legge;
tutto ciò premesso, per lo effetto, procedere alla pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
, con ogni ulteriore conseguenza di legge”; CP_1
pagina 1 di 3 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Recanati (MC) in data 17/12/2016.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 448/2024, emessa in data 20/12/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare del 18/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 448 del 20/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Recanati (MC) il 17/12/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Recanati (MC) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2016.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Recanati (MC) il 17/12/2016 e trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Recanati (MC) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2016; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Recanati (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR AC LV SI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV SI Presidente;
AR AC Giudice Relatore;
Valerio Guidarelli Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2712/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] Parte_1 C.F._1 ad ANCONA;
e
– con C.F.: -, nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(MC), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. CRISCUOLI LEONARDO;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, congiuntamente precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/11/2025: “- preso atto della intervenuta omologazione della separazione personale dei coniugi, e del relativo passaggio in giudicato della sentenza resa il 27/12/2024 […]; - della (rinnovatamente) manifestata indisponibilità dei ricorrenti a valutare una eventuale riconciliazione
[…]; - del decorso dei termini di legge;
tutto ciò premesso, per lo effetto, procedere alla pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1
, con ogni ulteriore conseguenza di legge”; CP_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Recanati (MC) in data 17/12/2016.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 448/2024, emessa in data 20/12/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare del 18/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno chiesto la pronuncia di divorzio.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 448 del 20/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Recanati (MC) il 17/12/2016, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Recanati (MC) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2016.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
pagina 2 di 3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Recanati (MC) il 17/12/2016 e trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Recanati (MC) al n. 38, parte 2, serie A dell'anno 2016; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Recanati (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR AC LV SI
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