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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1832/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12186/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
AP IV Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Via Porzio Centro Direzionale 80100 AP NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002242330164271616 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22384/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di AP eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'atto impugnato in quanto l'unico soggetto legittimato è AP IV LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è il preavviso di fermo amministrativo atto sotteso avviso di accertamento IMU 2020.
Il ricorrente eccepisce l'omesso notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
AP IV valore, ritualmente chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha dimostrato di aver notificato gli atti prodromici all'atto impugnato.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12186/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AP
elettivamente domiciliato presso Email_2
AP IV Resistente_1 Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Via Porzio Centro Direzionale 80100 AP NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002242330164271616 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22384/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di AP eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito all'atto impugnato in quanto l'unico soggetto legittimato è AP IV LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'atto impugnato è il preavviso di fermo amministrativo atto sotteso avviso di accertamento IMU 2020.
Il ricorrente eccepisce l'omesso notifica degli atti prodromici all'atto impugnato.
AP IV valore, ritualmente chiamata in causa, non si è costituita e, pertanto, non ha dimostrato di aver notificato gli atti prodromici all'atto impugnato.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Ricorrono validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.