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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 60/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. PISERI RENATO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1 CP Oggi 30/04/2025 sono comparsi l'avv. Piseri , l'avv. Miconi in avv. Savona e il sig. personalmente Pt_1
Liberamente interrogato il ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti CP_ L'avv. Piseri precisa che l' in realtà non ha prodotto il DM del maggio 1982 e che inoltre dal documento che l'avv. Savona qualifica come “dettaglio DM 05/82” si evince solo il saldo di cio' che è stato pagato dalla;
insiste, se Pt_2 ritenuto dal giudice , per l'accoglimento dell'istanza di esibizione del DM come da ricorso posto che a quel tempo i DM venivano acquisiti con lettura ottica
L'avv. Miconi si riporta alla memoria di costituzione e i procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira di camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG n. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Piseri Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA – sez. Lavoro, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni avversa o contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così decidere
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. all'accredito di n. 2 settimane di Parte_1
contribuzione figurativa nel mese di maggio 1982 CP_3
2) Conseguentemente condannare l' all'accredito di n. 2 Controparte_4
settimane di contribuzione figurativa per malattia indennizzata nel mese di maggio 1982;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e Spese Generali. per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti
CP_ dell'
Spese ed onorari di causa rifusi.
- 2 - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 conveniva l' avanti al Tribunale Parte_1 CP_3
di VA per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore del ricorrente esponeva che : il sig. dal 01.01.1981 al 31.01.1989 è stato dipendente della con sede in Bagnolo Pt_1 CP_5
Cremasco (CR), società da molto tempo cessata e dall'allegato Estratto contributivo risulta CP_3 esservi per tale periodo l'intera copertura contributiva con la sola eccezione dell'anno 1982 ove sono accreditati solo 50 contributi settimanali anziché 52; essendo le 2 settimane mancanti determinanti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, il ricorrente tramite il Patronato INAS di Cremona ne chiedeva l'accredito, ma l'istanza veniva respinta come da comunicazione via e-mail del Responsabile UO anagrafica flussi che confermava l'accredito per l'anno 1982 (dal 01.01.1982 al 30.09.19829 per 37 settimane “ Sul mese di maggio dichiarate dall'azienda 3 settimane” ;
nel mese di maggio 1982 il sig. si è assentato dal lavoro per malattia indennizzata dall' Pt_1 CP_3
CP_ proprio per due settimane ma, la Sede Provinciale di Cremona, alla richiesta di recuperare il relativo certificato di malattia, con comunicazione prot. n. 2168695 del 07.02.2022, CP_3 rispondeva che “ mi spiace ma non è proprio possibile recuperare certificati di malattia così datati” il ricorrente è stato in grado di reperire i documenti certi dell'epoca che dimostrano senza alcun dubbio che nel mese di maggio 1982 è stato ammalato per due settimane con indennità a carico dell' per Lire 362.585 (trattasi dell'unica malattia nell'intera vita lavorativa) ma il ricorso CP_3
amministrativo sostenuto dalla suddetta documentazione è rimasto senza riscontro
Tanto premesso , contestava la legittimità del provvedimento dell' con articolate CP_3
argomentazioni giuridiche
Sottolineava in particolare che solo verso la metà degli anni '80 si è proceduto ad una acquisizione con sistemi informatici dei certificati di malattia che venivano scannerizzati ed archiviati in apposite banche dati con l'abbandono delle rilevazioni cartacee e che , visto che la certificazione medica cartacea, come riferito dall' nella comunicazione del 07.02.2022, non è più rintracciabile CP_3 nonostante che l'accredito delle contribuzioni figurative non risulta soggetta ad alcuna prescrizione, esattamente come la contribuzione effettivamente versata , la malattia del ricorrente ben puo' essere provata con la busta paga versata in atti .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_3
Il procuratore dell'Istituto previdenziale confermava la legittimità del diniego qui impugnato rilevando che per poter richiedere l'accredito di malattia occorre la corrispondente certificazione medica, mentre la sola busta paga non è sufficiente.
- 3 - Rilevava che la modalità per ottenere l'accredito dei contributi figurativi per malattia e infortunio, peraltro chiaramente indicata anche nel sito internet dell'Istituto , è quella di inoltrare la richiesta da parte dell'interessato (o dai suoi superstiti) alla sede di appartenenza, con i seguenti CP_3
allegati:
· certificazione di malattia rilasciata dall' INAM per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980;
· certificazione di infortunio rilasciata dall' ; CP_6
· cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale pubblico di attestazione del periodo di ricovero.
CP_ Ribadiva che la domanda dell'odierno ricorrente è stata respinta dall' per le seguenti motivazioni:
- nel DM (denuncia mensile contributiva) del mese di maggio 1982, presentato dall'azienda all' (in atti), non c'è riferimento alcuno all'effettuazione di un conguaglio dei contributi con CP_1
l'indennità di malattia da parte dell'azienda stessa;
- per poter procedere con l'accredito figurativo del periodo di malattia occorre produrre CP_ documentazione all' nei casi in cui il periodo non sia desumibile dagli archivi dell'Istituto, per verificare il periodo e la durata (almeno 7 giorni continuativi);
- l'interessato non ha prodotto le buste paga relative all'intero anno;
.
- il periodo della malattia, se ad integrazione, poteva essere già ricompreso nelle settimane lavorative dichiarate dal datore di Lavoro;
- come si evince dall' elenco dei lavoratori denunciati nel 1982 anche per altri soggetti che hanno lavorato per l'intero anno l'azienda ha denunciato solo 50 settimane;
- le due settimane mancanti per il potrebbero quindi essere riconducibili ad altro Pt_1
titolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
E' inesigibile pretendere che il ricorrente dimostri un fatto risalente a piu' di 40 anni orsono con un certificato medico che, peraltro, dovrebbe essere nella disponibilità dell'INAM a cui è succeduto l' . CP_3
Appare di contro sufficiente la prova documentale fornita dal ricorrente .
Dall'allegata busta paga di maggio 1982 (cfr. doc 6 di parte ricorrente ) si evince che il sig. Pt_1
ha lavorato per 96 ore con qualifica di operaio 2° livello con una retribuzione di lire 833.538 e un'indennità di malattia a totale carico per lire 362.585 CP_3
- 4 - Come correttamente rilevato dal ricorrente , atteso che i primi 3 giorni di malattia non vengono
CP_ indennizzati per la cosiddetta carenza e i successivi pagati dall' al 50% della retribuzione base,
l'importo corrisposto dall' è del tutto coerente con le due settimane di assenza Controparte_7
per malattia.
Vi è da aggiungere che anche il prospetto riepilogo paghe del mese 05/82 prodotto da entrambe le parti (sub doc 7 di parte ricorrente e senza numero identificativo dall' ) riporta per n. 1 CP_3 lavoratore una malattia per lire 362.585 , ossia esattamente l'importo che compare nella busta paga del ricorrente relativo al mese di maggio 1982
Vista la corrispondenza dell'importo con quanto riportato nella busta paga di maggio del ricorrente
, il dato non puo' che riferirsi al sig. . Pt_1
Ritiene questo giudice che la suddetta documentazione dimostri in modo piu' che sufficiente i fatti costitutivi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa mancante per il mese di maggio
1982.
Non resta che accogliere il ricorso
Si osserva infine , come correttamente sottolineato dal procuratore del ricorrente, che dal documento qualificato dall' dettaglio DM 05/82 si evince soltanto il saldo di cio' che è stato CP_3
pagato dalla per il periodo 5/82 e , quindi, la suddetta documentazione non smentisce CP_5
affatto certo la fondatezza della tesi attorea
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara che ha diritto all'accredito di n. 2 settimane di contribuzione figurativa Parte_1
nel mese di maggio 1982 per malattia indennizzata;
CP_3 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_3
euro 1.500,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in VA , il 30.4.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. PISERI RENATO Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1 CP Oggi 30/04/2025 sono comparsi l'avv. Piseri , l'avv. Miconi in avv. Savona e il sig. personalmente Pt_1
Liberamente interrogato il ricorrente si riporta al contenuto del ricorso che conferma
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze
, eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti CP_ L'avv. Piseri precisa che l' in realtà non ha prodotto il DM del maggio 1982 e che inoltre dal documento che l'avv. Savona qualifica come “dettaglio DM 05/82” si evince solo il saldo di cio' che è stato pagato dalla;
insiste, se Pt_2 ritenuto dal giudice , per l'accoglimento dell'istanza di esibizione del DM come da ricorso posto che a quel tempo i DM venivano acquisiti con lettura ottica
L'avv. Miconi si riporta alla memoria di costituzione e i procuratori delle parti , nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione, dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira di camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
- 1 - RG n. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Piseri Parte_1
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA – sez. Lavoro, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni avversa o contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così decidere
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. all'accredito di n. 2 settimane di Parte_1
contribuzione figurativa nel mese di maggio 1982 CP_3
2) Conseguentemente condannare l' all'accredito di n. 2 Controparte_4
settimane di contribuzione figurativa per malattia indennizzata nel mese di maggio 1982;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e Spese Generali. per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti
CP_ dell'
Spese ed onorari di causa rifusi.
- 2 - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 conveniva l' avanti al Tribunale Parte_1 CP_3
di VA per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore del ricorrente esponeva che : il sig. dal 01.01.1981 al 31.01.1989 è stato dipendente della con sede in Bagnolo Pt_1 CP_5
Cremasco (CR), società da molto tempo cessata e dall'allegato Estratto contributivo risulta CP_3 esservi per tale periodo l'intera copertura contributiva con la sola eccezione dell'anno 1982 ove sono accreditati solo 50 contributi settimanali anziché 52; essendo le 2 settimane mancanti determinanti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, il ricorrente tramite il Patronato INAS di Cremona ne chiedeva l'accredito, ma l'istanza veniva respinta come da comunicazione via e-mail del Responsabile UO anagrafica flussi che confermava l'accredito per l'anno 1982 (dal 01.01.1982 al 30.09.19829 per 37 settimane “ Sul mese di maggio dichiarate dall'azienda 3 settimane” ;
nel mese di maggio 1982 il sig. si è assentato dal lavoro per malattia indennizzata dall' Pt_1 CP_3
CP_ proprio per due settimane ma, la Sede Provinciale di Cremona, alla richiesta di recuperare il relativo certificato di malattia, con comunicazione prot. n. 2168695 del 07.02.2022, CP_3 rispondeva che “ mi spiace ma non è proprio possibile recuperare certificati di malattia così datati” il ricorrente è stato in grado di reperire i documenti certi dell'epoca che dimostrano senza alcun dubbio che nel mese di maggio 1982 è stato ammalato per due settimane con indennità a carico dell' per Lire 362.585 (trattasi dell'unica malattia nell'intera vita lavorativa) ma il ricorso CP_3
amministrativo sostenuto dalla suddetta documentazione è rimasto senza riscontro
Tanto premesso , contestava la legittimità del provvedimento dell' con articolate CP_3
argomentazioni giuridiche
Sottolineava in particolare che solo verso la metà degli anni '80 si è proceduto ad una acquisizione con sistemi informatici dei certificati di malattia che venivano scannerizzati ed archiviati in apposite banche dati con l'abbandono delle rilevazioni cartacee e che , visto che la certificazione medica cartacea, come riferito dall' nella comunicazione del 07.02.2022, non è più rintracciabile CP_3 nonostante che l'accredito delle contribuzioni figurative non risulta soggetta ad alcuna prescrizione, esattamente come la contribuzione effettivamente versata , la malattia del ricorrente ben puo' essere provata con la busta paga versata in atti .
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_3
Il procuratore dell'Istituto previdenziale confermava la legittimità del diniego qui impugnato rilevando che per poter richiedere l'accredito di malattia occorre la corrispondente certificazione medica, mentre la sola busta paga non è sufficiente.
- 3 - Rilevava che la modalità per ottenere l'accredito dei contributi figurativi per malattia e infortunio, peraltro chiaramente indicata anche nel sito internet dell'Istituto , è quella di inoltrare la richiesta da parte dell'interessato (o dai suoi superstiti) alla sede di appartenenza, con i seguenti CP_3
allegati:
· certificazione di malattia rilasciata dall' INAM per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980;
· certificazione di infortunio rilasciata dall' ; CP_6
· cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale pubblico di attestazione del periodo di ricovero.
CP_ Ribadiva che la domanda dell'odierno ricorrente è stata respinta dall' per le seguenti motivazioni:
- nel DM (denuncia mensile contributiva) del mese di maggio 1982, presentato dall'azienda all' (in atti), non c'è riferimento alcuno all'effettuazione di un conguaglio dei contributi con CP_1
l'indennità di malattia da parte dell'azienda stessa;
- per poter procedere con l'accredito figurativo del periodo di malattia occorre produrre CP_ documentazione all' nei casi in cui il periodo non sia desumibile dagli archivi dell'Istituto, per verificare il periodo e la durata (almeno 7 giorni continuativi);
- l'interessato non ha prodotto le buste paga relative all'intero anno;
.
- il periodo della malattia, se ad integrazione, poteva essere già ricompreso nelle settimane lavorative dichiarate dal datore di Lavoro;
- come si evince dall' elenco dei lavoratori denunciati nel 1982 anche per altri soggetti che hanno lavorato per l'intero anno l'azienda ha denunciato solo 50 settimane;
- le due settimane mancanti per il potrebbero quindi essere riconducibili ad altro Pt_1
titolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
E' inesigibile pretendere che il ricorrente dimostri un fatto risalente a piu' di 40 anni orsono con un certificato medico che, peraltro, dovrebbe essere nella disponibilità dell'INAM a cui è succeduto l' . CP_3
Appare di contro sufficiente la prova documentale fornita dal ricorrente .
Dall'allegata busta paga di maggio 1982 (cfr. doc 6 di parte ricorrente ) si evince che il sig. Pt_1
ha lavorato per 96 ore con qualifica di operaio 2° livello con una retribuzione di lire 833.538 e un'indennità di malattia a totale carico per lire 362.585 CP_3
- 4 - Come correttamente rilevato dal ricorrente , atteso che i primi 3 giorni di malattia non vengono
CP_ indennizzati per la cosiddetta carenza e i successivi pagati dall' al 50% della retribuzione base,
l'importo corrisposto dall' è del tutto coerente con le due settimane di assenza Controparte_7
per malattia.
Vi è da aggiungere che anche il prospetto riepilogo paghe del mese 05/82 prodotto da entrambe le parti (sub doc 7 di parte ricorrente e senza numero identificativo dall' ) riporta per n. 1 CP_3 lavoratore una malattia per lire 362.585 , ossia esattamente l'importo che compare nella busta paga del ricorrente relativo al mese di maggio 1982
Vista la corrispondenza dell'importo con quanto riportato nella busta paga di maggio del ricorrente
, il dato non puo' che riferirsi al sig. . Pt_1
Ritiene questo giudice che la suddetta documentazione dimostri in modo piu' che sufficiente i fatti costitutivi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa mancante per il mese di maggio
1982.
Non resta che accogliere il ricorso
Si osserva infine , come correttamente sottolineato dal procuratore del ricorrente, che dal documento qualificato dall' dettaglio DM 05/82 si evince soltanto il saldo di cio' che è stato CP_3
pagato dalla per il periodo 5/82 e , quindi, la suddetta documentazione non smentisce CP_5
affatto certo la fondatezza della tesi attorea
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara che ha diritto all'accredito di n. 2 settimane di contribuzione figurativa Parte_1
nel mese di maggio 1982 per malattia indennizzata;
CP_3 condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_3
euro 1.500,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in VA , il 30.4.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
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