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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta a cd. trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2021 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI ANNA, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore;
CONVENUTA TERZA PIGNORATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'improcedibilità e comunque l'inefficacia
Pag. 1 a 8 della procedura esecutiva, del precetto e del pignoramento presso terzi azionati dalla CP_1 [...]
, annullando altresì l'ordinanza assunta dal G.E. in sede interinale;
2. CP_1 Controparte_1 condannare la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese e competenze di lite sia della fase cautelare che di merito, giusta nota spese già
[...] depositata.”; per parte opposta: “Nel merito: respingere l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha notificato, in data 1.7.2021, a mezzo di ufficiale Controparte_1 giudiziario, al atto di pignoramento presso terzi per un credito di € 21.153,15 Parte_1 oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 160/2021 emesso per le causali di cui al ricorso monitorio.
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 12.7.2021, il proponeva opposizione Parte_1 al menzionato pignoramento nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 185/21, lamentando la violazione:
- dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del decreto ingiuntivo e del precetto all'indirizzo di posta elettronica certificata del presente nel pubblico elenco di cui al d.l. Parte_1
179/2012;
- dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che vieta di iniziare l'esecuzione e di notificare il precetto prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla P.A.;
- dell'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, che in deroga alla previsione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., impone, ai fini dell'esecuzione nei confronti di una Pubblica
Amministrazione, una nuova notificazione del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva, non essendo sufficiente a tal fine la sola menzione nell'atto di precetto dell'intervenuta apposizione della formula esecutiva, come invece avvenuto nel caso di specie.
Si è costituita nella fase sommaria , contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9.10.2021, depositata l'11.10.2021, rilevato che nessuna istanza cautelare era stata avanzata, dovendosi provvedere per il merito, ha assegnato
Pag. 2 a 8 termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite di tale fase.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l'opponente ha riassunto la causa di merito reiterando le censure già avanzate innanzi al G.E., oltre che lamentando l'erronea condanna alle spese di lite della fase cautelare e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le causali sopra esposte:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'improcedibilità e comunque l'inefficacia della procedura esecutiva, del precetto e del pignoramento presso terzi azionati dalla , CP_1 Controparte_1 annullando altresì l'ordinanza assunta dal G.E. in sede interinale;
2. per l'effetto condannare la
alla restituzione al delle spese legali Controparte_1 Parte_1 eventualmente riscosse in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione resa in sede interinale, in aggiunta agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare la
[...]
al pagamento, in favore del delle spese e Controparte_1 Parte_1 competenze di lite sia della fase cautelare che di merito, nonché alla restituzione del contributo unificato. “.
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza e Controparte_1 pretestuosità dell'opposizione oltre che l'inammissibilità del rimedio azionato, così concludendo:
“Nel merito: respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa. - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”. pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di merito, Controparte_2 dovendosene dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione e del deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa è giunta alla odierna decisione.
****
L'opponente ha, anzitutto, eccepito la nullità e/o illegittimità e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva non avendo l'opposta notificato il decreto ingiuntivo esecutivo e il successivo precetto all'indirizzo PEC incluso nel “Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt.
16, comma 12 e 16-ter”, presente sul portale del Ministero della Giustizia, con conseguente violazione dell'art.479 c.p.c. e dell'art.14 del D.L. 669/11996.
Pag. 3 a 8 Il motivo è fondato e assorbe gli ulteriori motivi di opposizione.
Emerge dagli atti di causa che il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono stati notificati al
[...]
a mezzo pec all'indirizzo “ , che nella relata di notifica risulta Pt_1 Email_1 dichiaratamente estratto dal Registro PP.AA. (cfr. all. 1 e 2 – comparsa di costituzione, all. 7 e 8 – atto di citazione).
È, altresì, documentalmente provato e non contestato che, invece, l'indirizzo pec estratto dal suddetto Registro PP.AA., contenuto nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, è
“ (all.2 – atto di citazione). Email_2
Come chiarito da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, poi, il recapito pec utilizzato dalla società opposta per la notifica del titolo e del precetto risulta estratto dal registro IPA
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) (cfr. pag. 2 – comparsa di costituzione e pag. 6 – atto di citazione).
Sul punto deve rilevarsi che la disciplina normativa in tema di notifiche via pec degli atti giudiziari alle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di diverse modifiche legislative.
In primo luogo, si osserva, che l'articolo 3 bis, comma 1 della Legge n. 53/1994, prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
I pubblici elenchi per la notificazione degli atti sono stati introdotti dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 ter, che riportava, tra gli elenchi pubblici, anche l'IPA (indice delle Pubbliche
Amministrazioni), il registro INI-PEC ed il REGINDE, cioè il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal , contenente i dati identificativi, nonché l'indirizzo Controparte_3 di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni.
Successivamente, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il comma 1 della Legge di Conversione del D.L. n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n. 221) eliminando l'IPA dal novero dei pubblici elenchi, con la conseguenza che dal 18 agosto 2014 potevano ritenersi tali solo quelli previsti del citato art. 16 ter, comma 6 e cioè quelli del Registro delle imprese, INI-PEC, REGINDE, ANPR e Registro PP.AA.
Pag. 4 a 8 Infine, il legislatore, al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto con D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), al nuovo comma 1-ter dell'art.16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA).
La disciplina da ultimo richiamata è applicabile al caso di specie atteso che le notifiche di cui si controverte sono intercorse in data 30.1.2021 (del decreto ingiuntivo) e in data 1.6.2021 (del precetto), successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (17.7.2020).
Forniti tali richiami, si osserva che l'ipotesi eccezionale introdotta dal D.L. 76/2020 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'opponente ha idoneamente documentato che nel cd.
Registro PPAA è iscritto un proprio diverso indirizzo pec (all.2 – atto di citazione) e di aver proceduto, sin dal giugno 2018, alla richiesta di censimento finalizzata all'inserimento dell'indirizzo pec “ in detto registro (cfr. all. 10, 11, 12 cfr. Email_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - opponente).
Sul punto deve confermarsi la superfluità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opposta al fine di veder esibita la documentazione originale comprovante la data della domanda di inserimento della pec nel registro di cui all'art.16 comma Email_2
12, atteso che l'opponente ha depositato copia della detta richiesta in formato eml., fornendo così prova certa in ordine al momento in cui la detta domanda è stata inoltrata al (cfr. all. CP_3
12, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – opponente).
Ulteriore prova dell'inserimento dell'indirizzo all'interno del Reginde è poi costituita dalle numerose relate prodotte e relative ad atti giudiziari indirizzati all'indirizzo pec contenuto in detto Registro, oltre che dalla schermata del 2020 del sito del che specifica Parte_1 quale indirizzo pec per notifica degli atti giudiziari “ (cfr. Email_2 all. 13 – 34 e 9, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – opponente).
In ogni caso, dette notifiche risultano non conformi al dettato normativo - ancor prima - in quanto la relata di notificazione, come già sopra riportato, attesta erroneamente che l'indirizzo pec a cui gli atti venivano inviati fosse estratto dal Registro PPAA e non, invece, dall'Indice Ipa in mancanza di indicazione nell'elenco di cui all'art.16, comma 12, del menzionato D.L. n.179/2012.
Pag. 5 a 8 Appurata, dunque, la difformità della notifica effettuata dalla società opposta rispetto al modello legale, si osserva che l'art. 11 della legge n. 53/1994 sanziona il mancato rispetto dei requisiti previsti, con la nullità della notifica stessa.
Ciò induce ad escludere, dunque, che sia ravvisabile un'ipotesi di inesistenza della notifica, anche tenendo conto che al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo” (vd. Cass. civ., sent. n.
7800/2020 e Cass. civ., sent. n. 21865/2016).
La nullità della notifica, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. è sanabile per raggiungimento dello scopo quando si dimostri che il destinatario, nonostante la presenza di vizi, sia entrato tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato.
Per quanto più specificamente attiene alla nullità della notifica dell'atto di precetto, la Suprema
Corte ha chiarito, che essa può essere sanata, ai sensi dell'art.156 comma 3 c.p.c. “solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire all'intimato l'attuazione del pignoramento. Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto
a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”
(cfr. Sentenza n. 24291/2017 del 16 ottobre 2017 Cass. Civ. sez.3.).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la nullità non può dirsi sanata dalla circostanza che il abbia proceduto al pagamento di una minima parte Parte_1 dell'importo ingiunto, atteso che dalla documentazione in esame il detto pagamento risulta successivo alla notifica del pignoramento e non appare in alcun modo riconducibile all'atto di precetto, non essendo presente nella causale dei bonifici effettuati alcun riferimento allo stesso
(all. 9 – comparsa di costituzione).
Tale nullità neppure può ritenersi sanata dalla circostanza che il , a seguito della Parte_1 notifica al medesimo indirizzo pec di altro decreto ingiuntivo abbia proceduto al pagamento della
Pag. 6 a 8 somma ingiunta, in quanto circostanza in alcun modo riferibile alla vicenda oggetto del presente giudizio e, inoltre, solamente allegata e non provata (cfr. all. 10 – comparsa di costituzione).
Né la nullità può considerarsi sanata per essere stato l'atto comunque consegnato ad un indirizzo pec riferibile al . Parte_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e come previsto dall'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta ad indirizzo pec riferibile all'amministrazione destinataria, ma diverso da quello indicato nei pubblici elenchi a tali fini unicamente rilevanti, è sanabile
“esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione”, solo in tal caso potendo ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo (cfr. Cass. 23445/2021).
Nel caso di specie tale costituzione - in termini di tempestiva opposizione a precetto - non è avvenuta, arrecando un concreto pregiudizio al debitore destinatario, impedendo allo stesso di adempiere prima dell'attivazione della procedura esecutiva o di opporsi tempestivamente al precetto, con la conseguenza che la notifica dell'atto di precetto deve ritenersi definitivamente nulla, così come il precetto stesso atteso che lo stesso non è stato preceduto dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla valida notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art.14
D.L. n.669/1996.
La Cassazione sul punto ha più volte osservato che, in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo la cui inosservanza per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere rende nullo il precetto intimato (Cass. n. 3133/2015).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con l'effetto di dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nonché degli altri atti conseguenti adottati nel procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla . Controparte_1
L'accoglimento di detti motivi di opposizione determina l'assorbimento delle altre ragioni di doglianza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico dell'opposta soccombente, sia quelle della fase sommaria svoltasi dinanzi al GE che quelle della presente fase di merito (sulla riesaminabilità nella fase di merito della liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 29/11/2021, n.37252).
Nulla va, invece, disposto in punto di restituzione delle somme poste a carico dell'opponente dal
Pag. 7 a 8 GE, atteso che risulta pacifico che alcun pagamento sia stato disposto nelle more in favore della opposta e avendo l'opponente implicitamente rinunciato alla richiesta in sede conclusiva.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi, ad eccezione della fase sommaria, ai minimi attesa la mancata comparizione dell'ente dinanzi al GE.
Nulla in ordine alle spese di lite di essendo rimasta contumace e non Controparte_2 avendo, quindi, svolto alcuna attività difensiva né avendo parte opponente formulato alcuna domanda nei confronti della terza pignorata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nonché degli altri atti conseguenti adottati nel procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla Controparte_1
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore del liquidate, per la fase sommaria in € 650,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e per la presente fase di merito in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Vasto, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta a cd. trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2021 promossa da:
(C.F. in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZACCARIA NICOLINO, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TEDESCHI ANNA, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore;
CONVENUTA TERZA PIGNORATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Conclusioni: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'improcedibilità e comunque l'inefficacia
Pag. 1 a 8 della procedura esecutiva, del precetto e del pignoramento presso terzi azionati dalla CP_1 [...]
, annullando altresì l'ordinanza assunta dal G.E. in sede interinale;
2. CP_1 Controparte_1 condannare la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, delle spese e competenze di lite sia della fase cautelare che di merito, giusta nota spese già
[...] depositata.”; per parte opposta: “Nel merito: respingere l'opposizione in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha notificato, in data 1.7.2021, a mezzo di ufficiale Controparte_1 giudiziario, al atto di pignoramento presso terzi per un credito di € 21.153,15 Parte_1 oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo n. 160/2021 emesso per le causali di cui al ricorso monitorio.
Con ricorso depositato e iscritto a ruolo il 12.7.2021, il proponeva opposizione Parte_1 al menzionato pignoramento nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. 185/21, lamentando la violazione:
- dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del decreto ingiuntivo e del precetto all'indirizzo di posta elettronica certificata del presente nel pubblico elenco di cui al d.l. Parte_1
179/2012;
- dell'art. 14 del D.L. 669/1996, che vieta di iniziare l'esecuzione e di notificare il precetto prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla P.A.;
- dell'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, che in deroga alla previsione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., impone, ai fini dell'esecuzione nei confronti di una Pubblica
Amministrazione, una nuova notificazione del decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva, non essendo sufficiente a tal fine la sola menzione nell'atto di precetto dell'intervenuta apposizione della formula esecutiva, come invece avvenuto nel caso di specie.
Si è costituita nella fase sommaria , contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto dalla controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 9.10.2021, depositata l'11.10.2021, rilevato che nessuna istanza cautelare era stata avanzata, dovendosi provvedere per il merito, ha assegnato
Pag. 2 a 8 termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite di tale fase.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l'opponente ha riassunto la causa di merito reiterando le censure già avanzate innanzi al G.E., oltre che lamentando l'erronea condanna alle spese di lite della fase cautelare e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per le causali sopra esposte:
1. accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'improcedibilità e comunque l'inefficacia della procedura esecutiva, del precetto e del pignoramento presso terzi azionati dalla , CP_1 Controparte_1 annullando altresì l'ordinanza assunta dal G.E. in sede interinale;
2. per l'effetto condannare la
alla restituzione al delle spese legali Controparte_1 Parte_1 eventualmente riscosse in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione resa in sede interinale, in aggiunta agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare la
[...]
al pagamento, in favore del delle spese e Controparte_1 Parte_1 competenze di lite sia della fase cautelare che di merito, nonché alla restituzione del contributo unificato. “.
Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza e Controparte_1 pretestuosità dell'opposizione oltre che l'inammissibilità del rimedio azionato, così concludendo:
“Nel merito: respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi specificati in narrativa. - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”. pur ritualmente citata, non si è costituita nella presente fase di merito, Controparte_2 dovendosene dichiarare la contumacia.
All'esito della trattazione e del deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., la causa è giunta alla odierna decisione.
****
L'opponente ha, anzitutto, eccepito la nullità e/o illegittimità e/o improcedibilità dell'intera procedura esecutiva non avendo l'opposta notificato il decreto ingiuntivo esecutivo e il successivo precetto all'indirizzo PEC incluso nel “Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt.
16, comma 12 e 16-ter”, presente sul portale del Ministero della Giustizia, con conseguente violazione dell'art.479 c.p.c. e dell'art.14 del D.L. 669/11996.
Pag. 3 a 8 Il motivo è fondato e assorbe gli ulteriori motivi di opposizione.
Emerge dagli atti di causa che il titolo esecutivo e l'atto di precetto sono stati notificati al
[...]
a mezzo pec all'indirizzo “ , che nella relata di notifica risulta Pt_1 Email_1 dichiaratamente estratto dal Registro PP.AA. (cfr. all. 1 e 2 – comparsa di costituzione, all. 7 e 8 – atto di citazione).
È, altresì, documentalmente provato e non contestato che, invece, l'indirizzo pec estratto dal suddetto Registro PP.AA., contenuto nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, è
“ (all.2 – atto di citazione). Email_2
Come chiarito da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, poi, il recapito pec utilizzato dalla società opposta per la notifica del titolo e del precetto risulta estratto dal registro IPA
(Indice delle Pubbliche Amministrazioni) (cfr. pag. 2 – comparsa di costituzione e pag. 6 – atto di citazione).
Sul punto deve rilevarsi che la disciplina normativa in tema di notifiche via pec degli atti giudiziari alle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di diverse modifiche legislative.
In primo luogo, si osserva, che l'articolo 3 bis, comma 1 della Legge n. 53/1994, prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
I pubblici elenchi per la notificazione degli atti sono stati introdotti dal D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, art. 16 ter, che riportava, tra gli elenchi pubblici, anche l'IPA (indice delle Pubbliche
Amministrazioni), il registro INI-PEC ed il REGINDE, cioè il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal , contenente i dati identificativi, nonché l'indirizzo Controparte_3 di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni.
Successivamente, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il comma 1 della Legge di Conversione del D.L. n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n. 221) eliminando l'IPA dal novero dei pubblici elenchi, con la conseguenza che dal 18 agosto 2014 potevano ritenersi tali solo quelli previsti del citato art. 16 ter, comma 6 e cioè quelli del Registro delle imprese, INI-PEC, REGINDE, ANPR e Registro PP.AA.
Pag. 4 a 8 Infine, il legislatore, al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, ha previsto con D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), al nuovo comma 1-ter dell'art.16-ter D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA).
La disciplina da ultimo richiamata è applicabile al caso di specie atteso che le notifiche di cui si controverte sono intercorse in data 30.1.2021 (del decreto ingiuntivo) e in data 1.6.2021 (del precetto), successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (17.7.2020).
Forniti tali richiami, si osserva che l'ipotesi eccezionale introdotta dal D.L. 76/2020 non è applicabile al caso di specie, atteso che l'opponente ha idoneamente documentato che nel cd.
Registro PPAA è iscritto un proprio diverso indirizzo pec (all.2 – atto di citazione) e di aver proceduto, sin dal giugno 2018, alla richiesta di censimento finalizzata all'inserimento dell'indirizzo pec “ in detto registro (cfr. all. 10, 11, 12 cfr. Email_2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. - opponente).
Sul punto deve confermarsi la superfluità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'opposta al fine di veder esibita la documentazione originale comprovante la data della domanda di inserimento della pec nel registro di cui all'art.16 comma Email_2
12, atteso che l'opponente ha depositato copia della detta richiesta in formato eml., fornendo così prova certa in ordine al momento in cui la detta domanda è stata inoltrata al (cfr. all. CP_3
12, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – opponente).
Ulteriore prova dell'inserimento dell'indirizzo all'interno del Reginde è poi costituita dalle numerose relate prodotte e relative ad atti giudiziari indirizzati all'indirizzo pec contenuto in detto Registro, oltre che dalla schermata del 2020 del sito del che specifica Parte_1 quale indirizzo pec per notifica degli atti giudiziari “ (cfr. Email_2 all. 13 – 34 e 9, memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – opponente).
In ogni caso, dette notifiche risultano non conformi al dettato normativo - ancor prima - in quanto la relata di notificazione, come già sopra riportato, attesta erroneamente che l'indirizzo pec a cui gli atti venivano inviati fosse estratto dal Registro PPAA e non, invece, dall'Indice Ipa in mancanza di indicazione nell'elenco di cui all'art.16, comma 12, del menzionato D.L. n.179/2012.
Pag. 5 a 8 Appurata, dunque, la difformità della notifica effettuata dalla società opposta rispetto al modello legale, si osserva che l'art. 11 della legge n. 53/1994 sanziona il mancato rispetto dei requisiti previsti, con la nullità della notifica stessa.
Ciò induce ad escludere, dunque, che sia ravvisabile un'ipotesi di inesistenza della notifica, anche tenendo conto che al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo” (vd. Cass. civ., sent. n.
7800/2020 e Cass. civ., sent. n. 21865/2016).
La nullità della notifica, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. è sanabile per raggiungimento dello scopo quando si dimostri che il destinatario, nonostante la presenza di vizi, sia entrato tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato.
Per quanto più specificamente attiene alla nullità della notifica dell'atto di precetto, la Suprema
Corte ha chiarito, che essa può essere sanata, ai sensi dell'art.156 comma 3 c.p.c. “solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire all'intimato l'attuazione del pignoramento. Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto
a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”
(cfr. Sentenza n. 24291/2017 del 16 ottobre 2017 Cass. Civ. sez.3.).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che la nullità non può dirsi sanata dalla circostanza che il abbia proceduto al pagamento di una minima parte Parte_1 dell'importo ingiunto, atteso che dalla documentazione in esame il detto pagamento risulta successivo alla notifica del pignoramento e non appare in alcun modo riconducibile all'atto di precetto, non essendo presente nella causale dei bonifici effettuati alcun riferimento allo stesso
(all. 9 – comparsa di costituzione).
Tale nullità neppure può ritenersi sanata dalla circostanza che il , a seguito della Parte_1 notifica al medesimo indirizzo pec di altro decreto ingiuntivo abbia proceduto al pagamento della
Pag. 6 a 8 somma ingiunta, in quanto circostanza in alcun modo riferibile alla vicenda oggetto del presente giudizio e, inoltre, solamente allegata e non provata (cfr. all. 10 – comparsa di costituzione).
Né la nullità può considerarsi sanata per essere stato l'atto comunque consegnato ad un indirizzo pec riferibile al . Parte_1
Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e come previsto dall'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta ad indirizzo pec riferibile all'amministrazione destinataria, ma diverso da quello indicato nei pubblici elenchi a tali fini unicamente rilevanti, è sanabile
“esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione”, solo in tal caso potendo ritenersi che l'atto abbia raggiunto il proprio scopo (cfr. Cass. 23445/2021).
Nel caso di specie tale costituzione - in termini di tempestiva opposizione a precetto - non è avvenuta, arrecando un concreto pregiudizio al debitore destinatario, impedendo allo stesso di adempiere prima dell'attivazione della procedura esecutiva o di opporsi tempestivamente al precetto, con la conseguenza che la notifica dell'atto di precetto deve ritenersi definitivamente nulla, così come il precetto stesso atteso che lo stesso non è stato preceduto dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla valida notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell'art.14
D.L. n.669/1996.
La Cassazione sul punto ha più volte osservato che, in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo la cui inosservanza per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere rende nullo il precetto intimato (Cass. n. 3133/2015).
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con l'effetto di dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nonché degli altri atti conseguenti adottati nel procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla . Controparte_1
L'accoglimento di detti motivi di opposizione determina l'assorbimento delle altre ragioni di doglianza e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico dell'opposta soccombente, sia quelle della fase sommaria svoltasi dinanzi al GE che quelle della presente fase di merito (sulla riesaminabilità nella fase di merito della liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 29/11/2021, n.37252).
Nulla va, invece, disposto in punto di restituzione delle somme poste a carico dell'opponente dal
Pag. 7 a 8 GE, atteso che risulta pacifico che alcun pagamento sia stato disposto nelle more in favore della opposta e avendo l'opponente implicitamente rinunciato alla richiesta in sede conclusiva.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M.
147/2022, in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e in applicazione dei parametri medi, ad eccezione della fase sommaria, ai minimi attesa la mancata comparizione dell'ente dinanzi al GE.
Nulla in ordine alle spese di lite di essendo rimasta contumace e non Controparte_2 avendo, quindi, svolto alcuna attività difensiva né avendo parte opponente formulato alcuna domanda nei confronti della terza pignorata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento nonché degli altri atti conseguenti adottati nel procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla Controparte_1
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 in favore del liquidate, per la fase sommaria in € 650,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge e per la presente fase di merito in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Vasto, 3 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni
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