Versione
10 febbraio 2000
10 febbraio 2000
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4549Provvedimento: Pubblicato il 26/05/2025 N. 04549/2025REG.PROV.COLL. N. 04483/2022 REG.RIC. N. 04484/2022 REG.RIC. N. 04500/2022 REG.RIC. N. 04537/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2022, proposto da EL TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Marco D'Ostuni, Filippo Lattanzi e Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Filippo Lattanzi in …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
- servizio universale·
- CNSU/EBITDA·
- motivazione amministrativa·
- iniquità onere·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 62 d.lgs. 259/03·
- costo netto·
- ripartizione costi·
- sindacato giurisdizionale