Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. NC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5366/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. NOCITO Parte_1
PROVVIDENZA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. GIORDANO GIOVANNI); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'accordo di separazione consensuale a seguito di procedura in negoziazione assistita, autorizzata con provvedimento del Pubblico Ministero, presso la Procura della
Repubblica di Palermo in data 18/10/2019 e depositato il 27/12/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito integralmente richiamate:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
, sita in Palermo via Villagrazia n. 65/A. Controparte_1
c) Il sig. disciplinerà direttamente con loro i rapporti personali mentre Parte_1 sotto l'aspetto economico entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli e NC in ragione delle proprie possibilità economiche. Ciò detto, in Per_2 conseguenza del domicilio prevalente dei figli presso la madre, il sig. Parte_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese per il loro mantenimento la CP_1 somma di €150,00 cadauno, per un totale di € 300,00 valutabile secondo i canoni Istat.
d)In ordine alle spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% cadauno, con il relativo obbligo di rimborso della aliquota di propria pertinenza, previa esibizione di documentazione giustificativa dell'esborso, in favore del genitore che abbia, eventualmente, anticipato le spese alle condizioni di seguito stabilite:
e-1) spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al genitore che abbia integralmente sostenute, limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro genitore, anche in assenza di previo accordo:
e-2) spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; d) tickets sanitari;
e-3) spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
e-4) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
f-1) spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche preso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche da S.S.N.; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
f-2) spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
f-3) spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze. Relativamente alle spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili e urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al previo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere dì comunicare il relativo importo con un preavviso di almeno 15 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere a carico dell'altro genitore di comunicare, entro i 10 giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa.
In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa previamente comunicata dovrà considerarsi consentita, e quindi, rimborsabile nei limiti dell'aliquota eli pertinenza.
Nel caso di proposta di un preventivo alternativo, il primo genitore potrà avvalersi della opzione prescelta in origine, ma l'altro genitore sarà tenuto a sostenere la spesa nei limiti della metà della somma oggetto del preventivo da lui proposto.
g) i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivogJia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono "adeguati redditi propri" come da articolo 156 I comma del codice civile.
Tuttavia, il Sig. corrisponderà la somma di €100,00 alla Sig.ra Parte_1 [...]
così contribuendo al pagamento della somma pari a € 25.542,24 oltre interessi CP_1 maturati e maturandi come da provvedimento del Tribunale, dovuta dalla stessa alla e per essa alla procuratrice Parte_2 Parte_3
CERVED CREDIT in forza dell'ordinanza del Tribunale di Palermo Parte_4 emessa nel proc. Es. Rg n. 3061/2022, in esecuzione della quale la busta paga della sig.ra
è gravata da una cessione del quinto, come da allegata documentazione. CP_1
h) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 14/09/1999, da , nato Parte_1
a PALERMO il 25/04/1973 e da , nata a [...] [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 99, parte II, serie A, dell'anno
1999, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. NC Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.