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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1984/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - IB AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 608/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002156391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso dal sig. Ricorrente_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 608/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
IB AL ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento avente a oggetto diversi tributi.
Nello specifico il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla
Regione Calabria e dall'Agenzia delle Entrate SI desse atto della regolare notifica degli atti prodromici a quello contestato, con interruzione della prescrizione.
In questa sede il ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia rilevando che le cartelle di pagamento sono state notificate da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
L'Agenzia delle Entrate SI ha resistito eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del gravame, non notificato alla Regione Calabria, ente titolare dei crediti e parte del precedente grado di giudizio.
Nel merito ha confermato la ritualità delle notifiche evidenziando, tra l'altro, che l'indirizzo pec utilizzato è presente sul sito www.indicepa.gov.it ed è il medesimo del quale è stata trasmessa la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Deve innanzitutto rilevarsi, sulla preliminare eccezione di parte convenuta, che in caso di processo di primo grado svoltosi con pluralità di parti, la violazione dell'art. 53 Dlgs n. 546/1992, che impone la notifica dell'appello a tutte le parti del primo grado non determina l'inammissibilità del gravame.
Peraltro, con pronuncia n. 11676/2024, resa a Sezioni Unite, la Corte di
Cassazione ha precisato che “nel processo tributario con pluralità di parti, l'art.
53, comma 2, Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332 c.p.c., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado di appello, per cause scindibili, sia venuto meno”.
Nel caso che ci occupa l'appellante non contesta la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento depositato dalla Ragione Calabria e, pertanto, non si ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto ultimo soggetto.
Nel merito, la contestazione di parte ricorrente è infondata.
Con la decisione n. 15710/2025, la Cassazione ha confermato il filone giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla Pa notificante, l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa.
Come già affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979/2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
L'orientamento giurisprudenziale antiformalistico sembra trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Si aggiunga che, ove volesse far valere un vulnus del diritto di difesa, spetterebbe al contribuente non solo allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal pubblico registro, ma anche dimostrare “quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 991,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
ON SA RO AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1984/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - IB AL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 608/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920239002156391000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appello promosso dal sig. Ricorrente_1 al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 608/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
IB AL ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'intimazione di pagamento avente a oggetto diversi tributi.
Nello specifico il primo giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla
Regione Calabria e dall'Agenzia delle Entrate SI desse atto della regolare notifica degli atti prodromici a quello contestato, con interruzione della prescrizione.
In questa sede il ricorrente lamenta l'erroneità della pronuncia rilevando che le cartelle di pagamento sono state notificate da indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
L'Agenzia delle Entrate SI ha resistito eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del gravame, non notificato alla Regione Calabria, ente titolare dei crediti e parte del precedente grado di giudizio.
Nel merito ha confermato la ritualità delle notifiche evidenziando, tra l'altro, che l'indirizzo pec utilizzato è presente sul sito www.indicepa.gov.it ed è il medesimo del quale è stata trasmessa la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Deve innanzitutto rilevarsi, sulla preliminare eccezione di parte convenuta, che in caso di processo di primo grado svoltosi con pluralità di parti, la violazione dell'art. 53 Dlgs n. 546/1992, che impone la notifica dell'appello a tutte le parti del primo grado non determina l'inammissibilità del gravame.
Peraltro, con pronuncia n. 11676/2024, resa a Sezioni Unite, la Corte di
Cassazione ha precisato che “nel processo tributario con pluralità di parti, l'art.
53, comma 2, Dlgs 31 dicembre 1992 n. 546, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332 c.p.c., applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado di appello, per cause scindibili, sia venuto meno”.
Nel caso che ci occupa l'appellante non contesta la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento depositato dalla Ragione Calabria e, pertanto, non si ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto ultimo soggetto.
Nel merito, la contestazione di parte ricorrente è infondata.
Con la decisione n. 15710/2025, la Cassazione ha confermato il filone giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui l'indirizzo sia univocamente riconducibile alla Pa notificante, l'attenzione deve spostarsi dalla mera regolarità formale della casella del mittente alla prova, a carico del contribuente, di un concreto e sostanziale pregiudizio al diritto di difesa.
Come già affermato dalle sezioni unite con la pronuncia n. 15979/2022, se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
L'orientamento giurisprudenziale antiformalistico sembra trovare un limite solo nel dato normativo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge 53/1994, che detta un principio più rigido, tuttavia, riferibile solo alle notifiche eseguite da avvocati.
Si aggiunga che, ove volesse far valere un vulnus del diritto di difesa, spetterebbe al contribuente non solo allegare l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal pubblico registro, ma anche dimostrare “quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
Da quanto esposto consegue il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 991,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Il Giudice estensore Il Presidente
ON SA RO AN