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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 1679/2025 R.G.A.C., introdotto da
( ) Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. GALASSO ANNARITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GIARNESE GIANCARLO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge e, decorsi i termini di Controparte_1 legge, lo scioglimento del matrimonio con il coniuge, con assegnazione a sè della casa coniugale e previsione a carico del 1 resistente dell'obbligo di versare un assegno pari ad € 350,00 quale suo contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-di aver sposato il resistente in NO PI (Av) in data 22 dicembre 1999 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, parte I, n. 13 dell'anno 1999);
-che dalla detta unione era nata la figlia (nata il 14 Per_1 ottobre 2004 ad Avellino), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente);
-che l'unione tra i coniugi, non era mai stata esente da incomprensioni e conflitti, peggiorati nel 2021, allorquando i rapporti si erano ulteriormente inaspriti fino ad arrivare ad una crisi irreversibile del matrimonio, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
A seguito della notifica di ricorso e decreto si Controparte_1
è costituito con il suo difensore, chiedendo congiuntamente alla ricorrente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora famigliare ubicata in NO PI (AV), via
Calvario n. 5, in comproprietà dei ricorrenti, verrà assegnata unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra che continuerà ad abitarci con la Parte_1 figlia . Per_1
3. Il sig. , come riferito, ha già fissato la propria CP_1 dimora in NO PI (AV) alla via Domizio Dentice n. 17
(già 19) e provvederà a dare comunicazione di detta circostanza agli uffici competenti per le dovute annotazioni.
4. La figlia maggiorenne, non economicamente Per_1 autosufficiente, è studentessa universitaria iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di medicina e chirurgia Sapienza-Policlinico di Roma che notizierà entrambi i genitori dei progressi universitari
2 comunicando gli esami di volta in volta effettuati e il relativo voto. La ragazza vivrà con la madre nella dimora familiare che rimarrà luogo di riferimento stabile anche in costanza di brevi permanenze presso la sede universitaria per la frequentazione dei corsi accademici, di stage-tirocini.
5. I rapporti e le frequentazioni padre-figlia, e comunque con entrambi i genitori, saranno determinati e concordati di volta in volta direttamente con in base ai Per_1 reciproci impegni lavorativi e di studio nonché ricreativi;
medesima modalità di frequentazione sarà applicata per tutte le festività notorie e ricorrenze familiari nonché per le vacanze estive.
6. Il sig. sarà tenuto al versamento a titolo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia della somma di € Per_1
300,00 (Euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT in via automatica, mediante bonifico bancario da eseguirsi su IBAN: [...] intestato alla stessa figlia, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura.
7. Separatamente dall'assegno di mantenimento come innanzi determinato, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie verranno suddivise nella misura del 50%, in particolare si specificano le seguenti spese:
- iscrizione universitaria e pagamento tasse e/o contributi universitari per l'intero percorso di studi indipendentemente dall'Ateno di iscrizione e di frequentazione;
- libri di testo e materiale di cancelleria sia di inizio anno accademico che durante l'anno; - corsi universitari ed extrauniversitari connessi alla formazione della ragazza;
- vitto e alloggio presso l'abitazione locata per la frequentazione del percorso universitario e di tirocini di formazione post accademica;
- utenze domestiche e costi di ordinaria amministrazione e di ogni altra spesa necessaria per l'alloggio locato ai fini della frequentazione del percorso universitario;
3 - trasporto urbano ed extraurbano (treni, metro, autobus);
- spese mediche e di medicinali;
In particolare, i genitori danno atto di essere a conoscenza delle spese sopra elencate e ne accettano il pagamento. Gli stessi ricorrenti danno atto di sostenere i costi delle tasse universitarie nonché dell'alloggio fuori sede della figlia avendo piena contezza della variabilità degli stessi per i diversi anni accademici e ne accettano espressamente il pagamento dell'importo di volta in volta comunicatogli dalla figlia. Le spese di cui al presente punto dovranno essere versate entro 5 giorni dalla richiesta pervenuta dalla sig.ra o anche direttamente dalla figlia anche via Pt_1 Per_1 messagistica cellulare e/o mail con accredito sull'Iban già indicato al punto 6).
8. Ogni altra spesa, non espressamente regolata nel presente accordo, sarà determinata come da protocollo d'intesa siglato tra magistrati e avvocati presso il Tribunale di Benevento in data 25.10.2021.
9. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione, nonché di avere definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non avere altra pretesa economica.
10. Le spese per il presente procedimento sono equamente suddivise tra le parti e le competenze legali maturate dai rispettivi difensori andranno liquidate direttamente dal proprio assistito e gli avvocati costituiti rinunciano al vincolo della solidarietà.
Il P.M. ha dato il proprio parere favorevole all'accoglimento delle condizioni congiuntamente raggiunte tra le parti in data 13 novembre 2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, risulta dalla documentazione agli atti che gli stessi hanno contratto matrimonio civile in NO PI in data 22 dicembre 1999 ad IA IR
(AV) (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
4 NO PI al N. 13 parte I - anno 1999) e, alla luce di quanto da entrambe le parti dichiarato nella comparsa di costituzione congiunta e confermato nelle note in sostituzione dell'udienza del
21 novembre 2025, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c. e le stesse non hanno intenzione di riconciliarsi.
Le condizioni concordate tra le parti non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e pertanto sono omologate dal tribunale e poste alla base della presente sentenza di separazione.
Giacché, con la comparsa di costituzione congiunta, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa sarà rimessa sul ruolo con separata ordinanza nella quale sarà fissata udienza di prosecuzione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la separazione personale fra nata a Parte_1
AV (AV) il 09/08/1967, e nato a [...] Controparte_1
IR (AV) il 05/06/1973 con matrimonio celebrato, in data 22 dicembre 1999, a NO PI (Registro atti di matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, Parte I, N. 13) alle condizioni concordate indicate nella comparsa di costituzione congiunta;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione e gli ulteriori
5 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
-provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 1679/2025 R.G.A.C., introdotto da
( ) Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. GALASSO ANNARITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. GIARNESE GIANCARLO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge e, decorsi i termini di Controparte_1 legge, lo scioglimento del matrimonio con il coniuge, con assegnazione a sè della casa coniugale e previsione a carico del 1 resistente dell'obbligo di versare un assegno pari ad € 350,00 quale suo contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-di aver sposato il resistente in NO PI (Av) in data 22 dicembre 1999 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, parte I, n. 13 dell'anno 1999);
-che dalla detta unione era nata la figlia (nata il 14 Per_1 ottobre 2004 ad Avellino), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente);
-che l'unione tra i coniugi, non era mai stata esente da incomprensioni e conflitti, peggiorati nel 2021, allorquando i rapporti si erano ulteriormente inaspriti fino ad arrivare ad una crisi irreversibile del matrimonio, tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
A seguito della notifica di ricorso e decreto si Controparte_1
è costituito con il suo difensore, chiedendo congiuntamente alla ricorrente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora famigliare ubicata in NO PI (AV), via
Calvario n. 5, in comproprietà dei ricorrenti, verrà assegnata unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra che continuerà ad abitarci con la Parte_1 figlia . Per_1
3. Il sig. , come riferito, ha già fissato la propria CP_1 dimora in NO PI (AV) alla via Domizio Dentice n. 17
(già 19) e provvederà a dare comunicazione di detta circostanza agli uffici competenti per le dovute annotazioni.
4. La figlia maggiorenne, non economicamente Per_1 autosufficiente, è studentessa universitaria iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di medicina e chirurgia Sapienza-Policlinico di Roma che notizierà entrambi i genitori dei progressi universitari
2 comunicando gli esami di volta in volta effettuati e il relativo voto. La ragazza vivrà con la madre nella dimora familiare che rimarrà luogo di riferimento stabile anche in costanza di brevi permanenze presso la sede universitaria per la frequentazione dei corsi accademici, di stage-tirocini.
5. I rapporti e le frequentazioni padre-figlia, e comunque con entrambi i genitori, saranno determinati e concordati di volta in volta direttamente con in base ai Per_1 reciproci impegni lavorativi e di studio nonché ricreativi;
medesima modalità di frequentazione sarà applicata per tutte le festività notorie e ricorrenze familiari nonché per le vacanze estive.
6. Il sig. sarà tenuto al versamento a titolo di CP_1 mantenimento mensile per la figlia della somma di € Per_1
300,00 (Euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT in via automatica, mediante bonifico bancario da eseguirsi su IBAN: [...] intestato alla stessa figlia, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione della presente scrittura.
7. Separatamente dall'assegno di mantenimento come innanzi determinato, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie verranno suddivise nella misura del 50%, in particolare si specificano le seguenti spese:
- iscrizione universitaria e pagamento tasse e/o contributi universitari per l'intero percorso di studi indipendentemente dall'Ateno di iscrizione e di frequentazione;
- libri di testo e materiale di cancelleria sia di inizio anno accademico che durante l'anno; - corsi universitari ed extrauniversitari connessi alla formazione della ragazza;
- vitto e alloggio presso l'abitazione locata per la frequentazione del percorso universitario e di tirocini di formazione post accademica;
- utenze domestiche e costi di ordinaria amministrazione e di ogni altra spesa necessaria per l'alloggio locato ai fini della frequentazione del percorso universitario;
3 - trasporto urbano ed extraurbano (treni, metro, autobus);
- spese mediche e di medicinali;
In particolare, i genitori danno atto di essere a conoscenza delle spese sopra elencate e ne accettano il pagamento. Gli stessi ricorrenti danno atto di sostenere i costi delle tasse universitarie nonché dell'alloggio fuori sede della figlia avendo piena contezza della variabilità degli stessi per i diversi anni accademici e ne accettano espressamente il pagamento dell'importo di volta in volta comunicatogli dalla figlia. Le spese di cui al presente punto dovranno essere versate entro 5 giorni dalla richiesta pervenuta dalla sig.ra o anche direttamente dalla figlia anche via Pt_1 Per_1 messagistica cellulare e/o mail con accredito sull'Iban già indicato al punto 6).
8. Ogni altra spesa, non espressamente regolata nel presente accordo, sarà determinata come da protocollo d'intesa siglato tra magistrati e avvocati presso il Tribunale di Benevento in data 25.10.2021.
9. Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente alla separazione, nonché di avere definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e pertanto di non avere altra pretesa economica.
10. Le spese per il presente procedimento sono equamente suddivise tra le parti e le competenze legali maturate dai rispettivi difensori andranno liquidate direttamente dal proprio assistito e gli avvocati costituiti rinunciano al vincolo della solidarietà.
Il P.M. ha dato il proprio parere favorevole all'accoglimento delle condizioni congiuntamente raggiunte tra le parti in data 13 novembre 2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, risulta dalla documentazione agli atti che gli stessi hanno contratto matrimonio civile in NO PI in data 22 dicembre 1999 ad IA IR
(AV) (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
4 NO PI al N. 13 parte I - anno 1999) e, alla luce di quanto da entrambe le parti dichiarato nella comparsa di costituzione congiunta e confermato nelle note in sostituzione dell'udienza del
21 novembre 2025, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma. c.c. e le stesse non hanno intenzione di riconciliarsi.
Le condizioni concordate tra le parti non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, e pertanto sono omologate dal tribunale e poste alla base della presente sentenza di separazione.
Giacché, con la comparsa di costituzione congiunta, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa sarà rimessa sul ruolo con separata ordinanza nella quale sarà fissata udienza di prosecuzione.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la separazione personale fra nata a Parte_1
AV (AV) il 09/08/1967, e nato a [...] Controparte_1
IR (AV) il 05/06/1973 con matrimonio celebrato, in data 22 dicembre 1999, a NO PI (Registro atti di matrimonio del medesimo Comune, Anno 1999, Parte I, N. 13) alle condizioni concordate indicate nella comparsa di costituzione congiunta;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione e gli ulteriori
5 incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
-provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT.SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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