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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 498/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 141 del 13.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco
[...]
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Iovino in Bologna – appellante;
nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfrancesco Parte_2
Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Rimini – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, e sulla premessa di essere iscritto alla CN, di avere conseguito la pensione di vecchiaia (decorrenza dall'1.2.2002) e di subire un'indebita trattenuta sul beneficio a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dalla stessa adottato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in Parte_2 diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del
14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CN;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre
2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- Pt_1
2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla MA RT di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta Parte_3 Parte_1
a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione a favore dello Controparte_1 stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza di controparte, respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 443 c.p.c. e identificato l'oggetto del giudizio con l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha Pt_1 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione dell'interessato, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per il quinquennio 2004/2008, successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei Delegati, per gli ulteriori quinquenni fino al dicembre 2023, definiva la controversia sulla base dell'orientamento di legittimità favorevole alla posizione del pensionato.
Precisamente, il Tribunale affermava che “la giurisprudenza di legittimità aveva già censurato la condotta della , che aveva effettuato prelievi su Pt_1
2 pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, statuendo come l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza che ciò fosse previsto dalla legge, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
In realtà, dopo il 2006, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla MA RT (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali e pertanto tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez. L. n.
19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), sarebbero cadute nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità superato dalle novelle.
Va, al riguardo osservato che in ultimo, la MA RT (v. Cass.
7/02/2023, n. 3683) ha puntualmente evidenziato che «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione
[...] dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore». In particolare, già con la pronuncia della MA RT n. 603 del
2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della RT Costituzionale n. 173 del 2016 che, «nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata). La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo la quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data
3 di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale Pt_1 resistente, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017). Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n.
296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei poteri delle Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia: dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico”.
Il ricorso era allora accolto, nei limiti della prescrizione decennale (“ovvero dall'8.3.2013, decennio anteriore al deposito del ricorso”), emettendo il
Tribunale le seguenti statuizioni: “• accerta l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente;
• per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino a marzo 2013, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi di avvocato, €
43,00 per CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore degli avv. ti Tomassoli e Garattoni, dichiaratisi antistatari”.
2. La CN ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendo a questa RT, in riforma della sentenza impugnata, di
“rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo articolato motivo, la ripercorsi in sintesi i termini Pt_1 della vicenda, censura la sentenza nella parte in cui, in particolare, il Giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina della
CN, approvato con D.I. del 14.7.2004, e delle delibere del 2008 e 2013, nonché dell'art. 29 del Regolamento unitario della CN e della Delibera del
4 2017, in tema di contributo di solidarietà, sarebbero illegittime. Il Tribunale, richiamato l'orientamento reso dalla MA RT con le sentenze nn.
19711/2017, 31875/2018, 423/2019 e 3683/2023, ha infatti affermato che esulerebbe dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto quest'ultimo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma
“costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore".
Chiarisce la che, sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. Pt_1
335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, gli Enti previdenziali privatizzati hanno visto riconosciuto il potere di disciplinare ciascuna fase del rapporto previdenziale (dalla fase di iscrizione alla fase del perfezionamento), nel rispetto del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, essendo pacifico che “l'autonomia normativa di cui dispongono gli
Enti previdenziali privatizzati (e quindi anche la CN) consente di emanare norme aventi forza di legge;
infatti, la L. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, conteneva delle norme (basti pensare a quelle che disciplinano gli obblighi contributivi ed i trattamenti pensionistici) che sono state tempo per tempo derogate dalle successive norme regolamentari, senza che si sia mai dubitato, per questo, della loro legittimità”. L'art. 22 del “Regolamento di disciplina” (così come l'art. 29 del Regolamento Unitario) della CN non può essere allora ridotto a mero provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma risulta una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei
Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Evidenzia la che non sussiste nell'ordinamento giuridico italiano una Pt_1 qualsivoglia norma o un qualsivoglia principio che affermi l'intangibilità del quantum della prestazione pensionistica in corso di erogazione e che, quindi, precluda l'introduzione di istituti quali il contributo di solidarietà, occorrendo soltanto che non sia leso il principio di ragionevolezza (in realtà salvaguardato, posto che il contributo di solidarietà: a) è stato introdotto e rinnovato al fine di rispettare i vincoli di bilancio posti dalla normativa in vigore, b) è utile alla realizzazione di un contemperamento degli interessi della coorte dei pensionati rispetto a quella degli iscritti ed allo scopo di evitare che solo su questi ultimi ricadessero le conseguenza pregiudizievoli della suddetta riforma, anche alla luce dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, c) non incide negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica, essendo calibrato,
5 come visto, su aliquote di scarso rilievo ed incidenti in maniera progressivamente più significativa solo nei confronti dei pensionati che godono di importi pensionistici rilevanti, d) viene applicato solo sulle quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo, corrispondente alle anzianità maturate antecedentemente al 1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma della Pt_1
e) è applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con l'incidenza del metodo di calcolo contributivo e che, quindi, risentono già degli effetti deflattivi derivanti da tale calcolo, f) non altera il rapporto di proporzionalità tra contributi versati e importo di pensione, la quale, calcolata pro quota con il metodo reddituale, è addirittura molto più vantaggiosa rispetto a una pensione calcola proporzionalmente ai contributi versati).
Secondo la poi, l'introduzione del contributo di solidarietà, Pt_1 riducendo (seppur temporaneamente ed in minima parte) gli importi dei trattamenti pensionistici di coloro la cui pensione non è stata calcolata secondo il metodo contributivo oppure lo è stata solo in minima parte, produce l'effetto di non far ricadere soltanto sugli iscritti le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, rese progressivamente più stringenti dal Legislatore. In tal modo “si può contemperare gli interessi della coorte dei pensionati con quelli della coorte degli iscritti, evitando che gli effetti pregiudizievoli determinati dai recenti provvedimenti legislativi vengano subiti solo ed eccessivamente dagli iscritti alla ed evitando quindi comportamenti discriminatori in ragione Pt_1 dell'età, vietati anche dall'ordinamento comunitario. In sostanza, l'introduzione del contributo di solidarietà, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, ha ovviato al rischio di dover ricorrere ad un aggravamento dell'onere contributivo in capo a coloro che non avevano ancora maturato il diritto a pensione e che, quindi, non beneficiano, a differenza dei pensionati, dei vantaggi derivanti dall'applicazione del metodo di calcolo retributivo delle prestazioni”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che la sentenza del Tribunale di
Parma – che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato a controparte, condannando per l'effetto la CN alla restituzione delle relative trattenute operate a tale titolo – è errata in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), disposizione che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 e ss.mm.ii. Più precisamente, la norma ha stabilito che “l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
6 vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, SI INTENDONO LEGITTIMI ED
EFFICACI A CONDIZIONE CHE SIANO FINALIZZATI AD ASSICURARE
L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DI TERMINE”. CP_2
La Legge di Stabilità 2014 ha inequivocabilmente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CN) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, comportando questo “il riconoscimento della LEGITTIMITÀ di tutte quelle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli Enti previdenziali privatizzati prima del 2007 che hanno lo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli Enti previdenziali stessi. Il
Legislatore ha, dunque, inteso chiarire la sua volontà di considerare non solo efficaci, ma anche legittimi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.
296”,
La finalità dell'istituto, precisa la è proprio quella di garantire Pt_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine (avendo la riforma del 2004 introdotto, pro quota, il sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici e, con riferimento alle quote di pensione reddituali, il contributo di solidarietà), essendo irrilevante la circostanza che il contributo di solidarietà si caratterizzi per essere straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, la censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha ritenuto che il termine della maturazione della prescrizione sia decennale e non quinquennale.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente ritenuto che vengano in considerazione interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla cosicché Pt_1 non possono trovare applicazione né l'art. 1224 c.c., né l'art. 2033 c.c. (non essendosi in presenza di un indebito oggettivo, cioè di "un pagamento non dovuto"), dovendosi, invece, far applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n.
412/1991. Sulla base di tale ragionamento, “il Giudice di prime cure ha ritenuto che la CN dovesse corrispondere gli interessi sulle somme trattenute a titolo di contribuzione di solidarietà che è stata condannata a restituire appellato non già dalla data della domanda, bensì dalla data in cui la CN ha posto in pagamento i singoli ratei di pensione su cui ha effettuato le suddette trattenute”.
Secondo la dovrebbe trovare applicazione la norma generale di cui Pt_1 all'art. 1124, c.c., che disciplina le fattispecie in cui il debitore non abbia correttamente adempiuto la propria prestazione,
7 In alternativa, laddove la presente fattispecie dovesse essere qualificata come indebito oggettivo (interpretando il contributo di solidarietà prelevato al pensionato come una somma indebita versata alla CN), dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 2033, c.c.
Gli interessi legali sarebbero dovuti al limite dal giorno della mora o della domanda e, quindi, non dalla data del pagamento dei singoli ratei di pensione.
4. L'appello non merita accoglimento.
Come evidenziato, in ultimo, da Cass., 22.6.2025, n. 16680, di cui si riporta la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame.
Precisamente, si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La MA RT di cassazione, con la pronuncia del 14.1.2019, n. 603, ha rilevato che “appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della RT Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
8 Detto orientamento, “iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n.
982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n.
18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n.
12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n.
24667/2024 è consolidato e va confermato”.
Con riferimento alla durata del decorso prescrizionale, Cass., 22.6.2025, n.
16681 ha evidenziato, riprendendo quanto evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa RT ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(ex plurimis, Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis,
Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R.
n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.”
È infine infondato il motivo relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Sul punto Cass., n. 16680/2025 cit. ha richiamato, tra le tante pronunce, Cass. n. 36560/2022, secondo cui “Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa RT che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti
9 essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass.
n. 2563 del 2016). La RT ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.
Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite
(Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito (...)» (cosi Cass. n.
36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n. 36002/2022, n. 687/2023, n.
3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n. 24528/2024)”.
5. L'appello va, quindi, disatteso.
La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo (valore indeterminabile, come indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La RT, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.474,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 498/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 141 del 13.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Pessi e Francesco
[...]
Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Iovino in Bologna – appellante;
nei confronti di:
, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfrancesco Parte_2
Garattoni e Filippo Tomassoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Rimini – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_2
Giudice del lavoro, e sulla premessa di essere iscritto alla CN, di avere conseguito la pensione di vecchiaia (decorrenza dall'1.2.2002) e di subire un'indebita trattenuta sul beneficio a titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dalla stessa adottato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA,
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in Parte_2 diritto di cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del
14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della CN;
Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre
2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio 2019- Pt_1
2023. Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla MA RT di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei è tenuta Parte_3 Parte_1
a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE La
[...] alla restituzione a favore dello Controparte_1 stesso delle ritenute operate a tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza di controparte, respinta l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 443 c.p.c. e identificato l'oggetto del giudizio con l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha Pt_1 trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione dell'interessato, in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, per il quinquennio 2004/2008, successivamente prorogato, con Delibere dell'Assemblea dei Delegati, per gli ulteriori quinquenni fino al dicembre 2023, definiva la controversia sulla base dell'orientamento di legittimità favorevole alla posizione del pensionato.
Precisamente, il Tribunale affermava che “la giurisprudenza di legittimità aveva già censurato la condotta della , che aveva effettuato prelievi su Pt_1
2 pensioni maturate e riconosciute antecedentemente al 2004, statuendo come l'Ente previdenziale privato non potesse pregiudicare, senza che ciò fosse previsto dalla legge, emolumenti già entrati nel patrimonio del titolare.
In realtà, dopo il 2006, la carenza normativa posta alla base delle pronunce di legittimità è stata sanata, con la conseguenza che, applicando i medesimi principi di diritto espressi dalla MA RT (fin da SS.UU. n. 17745/2015), almeno per le pensioni maturate e attribuite successivamente, si rientrerebbe nel potere di adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine attribuiti per Legge agli Enti previdenziali e pertanto tutte le ulteriori pronunce (tra le tante, Cass. sez. L. n.
19711/2017, Cass. sez. L. n. 31875/2018, Cass. sez. L. n. 423/2019), sarebbero cadute nell'equivoco di utilizzare un parametro di legittimità superato dalle novelle.
Va, al riguardo osservato che in ultimo, la MA RT (v. Cass.
7/02/2023, n. 3683) ha puntualmente evidenziato che «Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1
non possono adottare, sia pure in funzione
[...] dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore». In particolare, già con la pronuncia della MA RT n. 603 del
2019, è stata confermata l'estraneità del contributo oggetto del presente giudizio, per sua natura e funzione, «ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata», richiamando sul punto la sentenza della RT Costituzionale n. 173 del 2016 che, «nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi della Cost., art. 23, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (così Cass. civile, n. 3683/2023 citata). La valutazione non muta anche ponendo l'attenzione sull'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo la quale «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data
3 di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine». Infatti, contrariamente a quanto rilevato dalla Nazionale Pt_1 resistente, «la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017). Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la L. 27 dicembre 2006, n.
296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei poteri delle Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia: dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico”.
Il ricorso era allora accolto, nei limiti della prescrizione decennale (“ovvero dall'8.3.2013, decennio anteriore al deposito del ricorso”), emettendo il
Tribunale le seguenti statuizioni: “• accerta l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente;
• per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino a marzo 2013, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
• condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi di avvocato, €
43,00 per CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore degli avv. ti Tomassoli e Garattoni, dichiaratisi antistatari”.
2. La CN ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendo a questa RT, in riforma della sentenza impugnata, di
“rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo articolato motivo, la ripercorsi in sintesi i termini Pt_1 della vicenda, censura la sentenza nella parte in cui, in particolare, il Giudice ha ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento di disciplina della
CN, approvato con D.I. del 14.7.2004, e delle delibere del 2008 e 2013, nonché dell'art. 29 del Regolamento unitario della CN e della Delibera del
4 2017, in tema di contributo di solidarietà, sarebbero illegittime. Il Tribunale, richiamato l'orientamento reso dalla MA RT con le sentenze nn.
19711/2017, 31875/2018, 423/2019 e 3683/2023, ha infatti affermato che esulerebbe dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto quest'ultimo non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma
“costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore".
Chiarisce la che, sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. Pt_1
335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013, gli Enti previdenziali privatizzati hanno visto riconosciuto il potere di disciplinare ciascuna fase del rapporto previdenziale (dalla fase di iscrizione alla fase del perfezionamento), nel rispetto del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza, essendo pacifico che “l'autonomia normativa di cui dispongono gli
Enti previdenziali privatizzati (e quindi anche la CN) consente di emanare norme aventi forza di legge;
infatti, la L. n. 21/1986, di “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, conteneva delle norme (basti pensare a quelle che disciplinano gli obblighi contributivi ed i trattamenti pensionistici) che sono state tempo per tempo derogate dalle successive norme regolamentari, senza che si sia mai dubitato, per questo, della loro legittimità”. L'art. 22 del “Regolamento di disciplina” (così come l'art. 29 del Regolamento Unitario) della CN non può essere allora ridotto a mero provvedimento amministrativo dell'Ente previdenziale, ma risulta una vera e propria norma giuridica che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei
Ministeri competenti), è addirittura idonea a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo.
Evidenzia la che non sussiste nell'ordinamento giuridico italiano una Pt_1 qualsivoglia norma o un qualsivoglia principio che affermi l'intangibilità del quantum della prestazione pensionistica in corso di erogazione e che, quindi, precluda l'introduzione di istituti quali il contributo di solidarietà, occorrendo soltanto che non sia leso il principio di ragionevolezza (in realtà salvaguardato, posto che il contributo di solidarietà: a) è stato introdotto e rinnovato al fine di rispettare i vincoli di bilancio posti dalla normativa in vigore, b) è utile alla realizzazione di un contemperamento degli interessi della coorte dei pensionati rispetto a quella degli iscritti ed allo scopo di evitare che solo su questi ultimi ricadessero le conseguenza pregiudizievoli della suddetta riforma, anche alla luce dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza, c) non incide negativamente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica, essendo calibrato,
5 come visto, su aliquote di scarso rilievo ed incidenti in maniera progressivamente più significativa solo nei confronti dei pensionati che godono di importi pensionistici rilevanti, d) viene applicato solo sulle quote di pensione calcolate secondo il metodo retributivo, corrispondente alle anzianità maturate antecedentemente al 1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma della Pt_1
e) è applicato secondo aliquote significativamente più basse nei confronti di quei soggetti il cui trattamento pensionistico è calcolato con l'incidenza del metodo di calcolo contributivo e che, quindi, risentono già degli effetti deflattivi derivanti da tale calcolo, f) non altera il rapporto di proporzionalità tra contributi versati e importo di pensione, la quale, calcolata pro quota con il metodo reddituale, è addirittura molto più vantaggiosa rispetto a una pensione calcola proporzionalmente ai contributi versati).
Secondo la poi, l'introduzione del contributo di solidarietà, Pt_1 riducendo (seppur temporaneamente ed in minima parte) gli importi dei trattamenti pensionistici di coloro la cui pensione non è stata calcolata secondo il metodo contributivo oppure lo è stata solo in minima parte, produce l'effetto di non far ricadere soltanto sugli iscritti le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, rese progressivamente più stringenti dal Legislatore. In tal modo “si può contemperare gli interessi della coorte dei pensionati con quelli della coorte degli iscritti, evitando che gli effetti pregiudizievoli determinati dai recenti provvedimenti legislativi vengano subiti solo ed eccessivamente dagli iscritti alla ed evitando quindi comportamenti discriminatori in ragione Pt_1 dell'età, vietati anche dall'ordinamento comunitario. In sostanza, l'introduzione del contributo di solidarietà, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio di lungo termine, ha ovviato al rischio di dover ricorrere ad un aggravamento dell'onere contributivo in capo a coloro che non avevano ancora maturato il diritto a pensione e che, quindi, non beneficiano, a differenza dei pensionati, dei vantaggi derivanti dall'applicazione del metodo di calcolo retributivo delle prestazioni”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva che la sentenza del Tribunale di
Parma – che ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato a controparte, condannando per l'effetto la CN alla restituzione delle relative trattenute operate a tale titolo – è errata in quanto si pone in contrasto con l'art. 1, comma 488, della l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), disposizione che ha interpretato autenticamente l'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995 e ss.mm.ii. Più precisamente, la norma ha stabilito che “l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma
763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
6 vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, SI INTENDONO LEGITTIMI ED
EFFICACI A CONDIZIONE CHE SIANO FINALIZZATI AD ASSICURARE
L'EQUILIBRIO FINANZIARIO DI TERMINE”. CP_2
La Legge di Stabilità 2014 ha inequivocabilmente chiarito che gli atti e le deliberazioni degli Enti previdenziali privatizzati (tra cui la CN) sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, comportando questo “il riconoscimento della LEGITTIMITÀ di tutte quelle disposizioni statutarie e regolamentari emanate dagli Enti previdenziali privatizzati prima del 2007 che hanno lo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli Enti previdenziali stessi. Il
Legislatore ha, dunque, inteso chiarire la sua volontà di considerare non solo efficaci, ma anche legittimi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n.
296”,
La finalità dell'istituto, precisa la è proprio quella di garantire Pt_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine (avendo la riforma del 2004 introdotto, pro quota, il sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici e, con riferimento alle quote di pensione reddituali, il contributo di solidarietà), essendo irrilevante la circostanza che il contributo di solidarietà si caratterizzi per essere straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, la censura la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha ritenuto che il termine della maturazione della prescrizione sia decennale e non quinquennale.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha erroneamente ritenuto che vengano in considerazione interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla cosicché Pt_1 non possono trovare applicazione né l'art. 1224 c.c., né l'art. 2033 c.c. (non essendosi in presenza di un indebito oggettivo, cioè di "un pagamento non dovuto"), dovendosi, invece, far applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n.
412/1991. Sulla base di tale ragionamento, “il Giudice di prime cure ha ritenuto che la CN dovesse corrispondere gli interessi sulle somme trattenute a titolo di contribuzione di solidarietà che è stata condannata a restituire appellato non già dalla data della domanda, bensì dalla data in cui la CN ha posto in pagamento i singoli ratei di pensione su cui ha effettuato le suddette trattenute”.
Secondo la dovrebbe trovare applicazione la norma generale di cui Pt_1 all'art. 1124, c.c., che disciplina le fattispecie in cui il debitore non abbia correttamente adempiuto la propria prestazione,
7 In alternativa, laddove la presente fattispecie dovesse essere qualificata come indebito oggettivo (interpretando il contributo di solidarietà prelevato al pensionato come una somma indebita versata alla CN), dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 2033, c.c.
Gli interessi legali sarebbero dovuti al limite dal giorno della mora o della domanda e, quindi, non dalla data del pagamento dei singoli ratei di pensione.
4. L'appello non merita accoglimento.
Come evidenziato, in ultimo, da Cass., 22.6.2025, n. 16680, di cui si riporta la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è ormai consolidato l'orientamento di legittimità che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili a quella in esame.
Precisamente, si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Controparte_1 non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La MA RT di cassazione, con la pronuncia del 14.1.2019, n. 603, ha rilevato che “appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della RT Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa;
sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità, per le Casse, di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”.
8 Detto orientamento, “iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis, Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n.
982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n.
18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n.
12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n. 24403/2024, n. 24605/2024, n.
24667/2024 è consolidato e va confermato”.
Con riferimento alla durata del decorso prescrizionale, Cass., 22.6.2025, n.
16681 ha evidenziato, riprendendo quanto evidenziato fin da Cass. n. 31527/2022, che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, cod. civ. – così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946
c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa RT ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(ex plurimis, Cass. n. 4604/2023). Questo indirizzo si è consolidato (ex multis,
Cass. n. 31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n. 4263/2023, n.
4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R.
n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.”
È infine infondato il motivo relativo alla decisione sulla decorrenza degli interessi maturati sulle somme trattenute. Sul punto Cass., n. 16680/2025 cit. ha richiamato, tra le tante pronunce, Cass. n. 36560/2022, secondo cui “Cass.
n.31642 del 2022 ha confermato il principio secondo il quale al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al Pt_1 momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa RT che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti
9 essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito "maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass.
n. 2563 del 2016). La RT ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v.
Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite
(Cass., sez. un., n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che "(...) Dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito (...)» (cosi Cass. n.
36560/2022; idem n. 35986/2022, n. 36000/2022, n. 36002/2022, n. 687/2023, n.
3687/2023, n. 3990/2023; n. 12122/2023; n. 24528/2024)”.
5. L'appello va, quindi, disatteso.
La regolamentazione delle spese di grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo (valore indeterminabile, come indicato dall'appellante nella nota di iscrizione a ruolo).
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La RT, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.474,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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