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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/09/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. 1142/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, piazza San Pietro in Gessate 2, presso lo studio dell'avv.
Alessandra de Vita Galeone, che lo rappresenta e lo difende in forza di procura in atti,
e
, C.F. , nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Genova, via Cesarea 12/6, presso lo studio dell'avv. Guendalina Vigone, che la rappresenta e la difende in forza di procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 9-10.7.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale
1 chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nata la figlia il 20.11.2005) hanno contratto Per_1
matrimonio concordatario a Genova il 11.5.2002, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questo giudice,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La figlia maggiorenne ha conseguito la maturità e proseguirà gli studi, non è Per_1
quindi economicamente autonoma.
2) La casa familiare sita a Genova, Via Giuseppe Casaregis n. 32/12 di proprietà della signora rimane alla stessa con quanto la arreda fatta eccezione per i beni di cui all'allegato Pt_2
elenco (doc. 7) che il signor provvederà a ritirare quando avrà un'idonea Pt_1
abitazione e comunque entro e non oltre 6 mesi dal deposito della sentenza di separazione.
3) Il signor verserà alla NO a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
della figlia la somma di €1.000,00 (€ mille/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto della madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese dell'udienza di separazione (prima rivalutazione l'anno successivo l'udienza di separazione).
4) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo quanto stabilito nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova e quindi:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso) i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3 v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
4 ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
4 i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
5 5) La figlia frequenterà il padre accordandosi direttamente con lo stesso sia durante le settimane lavorative che per le vacanze.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Ai fini fiscali la figlia è a carico dei genitori al 50%, l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, signora mentre le detrazioni fiscali sono a carico del genitore Parte_2
che le sosterrà.
7) Il signor si impegna entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza Pt_1
di separazione a sostituire il Guardiano (Protector) del Trust di cui im premessa liberando la signora Pt_2
8) . Il conto corrente n. 1000/00092687 presso Banca Intesa San Paolo cointestato tra i coniugi viene estinto entro 10 giorni successivi all'udienza per separazione e quanto rimanente sul conto non inferiore a € 70.000,00 rimane di competenza della NO
; Pt_2
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 90, parte II, serie A, anno 2002) e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, piazza San Pietro in Gessate 2, presso lo studio dell'avv.
Alessandra de Vita Galeone, che lo rappresenta e lo difende in forza di procura in atti,
e
, C.F. , nata in [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Genova, via Cesarea 12/6, presso lo studio dell'avv. Guendalina Vigone, che la rappresenta e la difende in forza di procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 9-10.7.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale
1 chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nata la figlia il 20.11.2005) hanno contratto Per_1
matrimonio concordatario a Genova il 11.5.2002, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questo giudice,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La figlia maggiorenne ha conseguito la maturità e proseguirà gli studi, non è Per_1
quindi economicamente autonoma.
2) La casa familiare sita a Genova, Via Giuseppe Casaregis n. 32/12 di proprietà della signora rimane alla stessa con quanto la arreda fatta eccezione per i beni di cui all'allegato Pt_2
elenco (doc. 7) che il signor provvederà a ritirare quando avrà un'idonea Pt_1
abitazione e comunque entro e non oltre 6 mesi dal deposito della sentenza di separazione.
3) Il signor verserà alla NO a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2
della figlia la somma di €1.000,00 (€ mille/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto della madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso per separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese dell'udienza di separazione (prima rivalutazione l'anno successivo l'udienza di separazione).
4) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo quanto stabilito nel Verbale della riunione del 15.09.2016 del Tribunale di Genova e quindi:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso) i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3 v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
4 ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
4 i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori.
v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
5 5) La figlia frequenterà il padre accordandosi direttamente con lo stesso sia durante le settimane lavorative che per le vacanze.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Ai fini fiscali la figlia è a carico dei genitori al 50%, l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, signora mentre le detrazioni fiscali sono a carico del genitore Parte_2
che le sosterrà.
7) Il signor si impegna entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza Pt_1
di separazione a sostituire il Guardiano (Protector) del Trust di cui im premessa liberando la signora Pt_2
8) . Il conto corrente n. 1000/00092687 presso Banca Intesa San Paolo cointestato tra i coniugi viene estinto entro 10 giorni successivi all'udienza per separazione e quanto rimanente sul conto non inferiore a € 70.000,00 rimane di competenza della NO
; Pt_2
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 90, parte II, serie A, anno 2002) e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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