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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 354/2022 cui è riunito il nr. 382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. R.G. 354/2022 a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 382/2022, promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DOMENICO Parte_1 CodiceFiscale_1
COSTANTINO e FERNANDO DONNINI, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO n.
26, 70121 – BARI, presso il difensore avv. DOMENICO COSTANTINO
Attore in riassunzione-già appellante contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA PANUNZIO, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA G. ROSATI n. 159/A, 71121 – FOGGIA, presso il difensore avv. NICOLA PANUNZIO;
Convenuto in riassunzione-già appellato in seguito a rinvio pagina 1 di 12 disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 2^ Sez. Civile, con la sentenza n. 38805/2021, nel giudizio R.G. n. 22899/2016.
Riunito al presente il giudizio nr. 382/2022, iscritto a ruolo a seguito di riassunzione di CP_1
e , all'esito dell'udienza collegiale del 06.06.2023, celebrata in modalità scritta, la
[...] CP_2
causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo del primo grado e dei fascicoli di parte, all'udienza del 20.12.2023 è stata quindi introitata per la decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.6.2007, i germani e convennero in CP_1 Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, per chiederne la condanna al rilascio di un Parte_1
fondo sito in Foggia alla Località Salanitro e Terra Vega e precisamente sulla che conduce a Org_1
Manfredonia, occupato sine titulo dal convenuto e di cui gli attori si dichiaravano proprietari. si costituì in giudizio resistendo alla domanda e in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi Pt_1
l'usucapione dell'immobile per avere esercitato in via continuativa il possesso dal 1985.
Il Tribunale, previa qualificazione della domanda come azione personale di restituzione e non di rivendica, l'accolse e rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendo che non fosse maturato il temine ventennale poiché almeno fino al 1990, l'immobile era stato occupato dalla società
di cui la sorella del convenuto era amministratore legale e il invece era Org_2 Pt_1
socio e perché quest'ultimo non aveva dimostrato il possesso autonomo dell'immobile distinto da quello esercitato dalla società.
Propose appello il deducendo l'erroneità della decisione di primo grado dal momento che il Pt_1
Tribunale non aveva riconosciuto la presunzione di possesso intermedio tra il possesso antecedente al
1990 e quello esercitato successivamente dalla società.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
Il unitamente alla memoria di replica, depositò documentazione finalizzata a provare che in Pt_1
data 9.1.1987 aveva dato in comodato l'immobile alla società sostenendo di non aver Org_2
potuto produrre tempestivamente detta documentazione perché i documenti, oggetto di furto, erano stati rinvenuti dai Carabinieri soltanto in data 29.10.2014, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 12 contestò altresì la qualificazione giuridica del fatto così come operata da parte del giudice di Pt_1
prime cure e, richiamando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del
28.3.2014, dedusse che si trattava di un'azione di rivendica assoggettata alla relativa regola probatoria.
La Corte d'Appello di Bari accolse l'appello del e, in riforma della sentenza di primo grado, Pt_1
dichiarò che il aveva usucapito il fondo oggetto di causa. La Corte di merito fondò la decisione Pt_1
sulla documentazione prodotta tardivamente dal in primo grado, ritenendo che essa fosse Pt_1
ammissibile in appello sia perché l'appellante ne era entrato in possesso dopo la precisazione delle conclusioni, sia perché era decisivo ai fini della prova del possesso.
La domanda degli attori, invece, era ritenuta infondata in quanto, sulla base dei principi affermati dalla
Sezioni Unite con sentenza n. 7305/2014, l'azione proposta doveva essere qualificata come azione di rivendica ma non era stata fornita la probatio diabolica della proprietà.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sei Parte_1
motivi. Resistevano con controricorso i fratelli e CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 38805/2021 depositata in data 07.12.2021, la Suprema Corte di Cassazione cassava la sentenza n. 327/2016 della Corte di Appello di Bari e rinviava alla stessa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità accogliendo il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo e rigettando il sesto.
Con riguardo al primo motivo richiamava il seguente principio “come più volte affermato da questa
Corte, anche in caso di violazioni di carattere processuale, il ricorrente deve riportare nel ricorso, i motivi d'appello formulati dalla controparte, deducendo le ragioni per le quali essi difettassero di specificità” a tal proposito dunque la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di censura poiché il ricorrente non ha allegato le ragioni per le quali i motivi d'appello fossero da ritenersi generici.
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, ritenuti fondati, sono stati trattati dalla Suprema Corte congiuntamente osservando:
1) che la Corte d'Appello aveva ammesso la produzione di una dichiarazione del 9.1.1987, con la quale in qualità di amministratrice della dichiarava di Controparte_3 Org_2
avere la disponibilità del fondo per averlo ricevuto in comodato dal socio;
Parte_1
2) che da tale dichiarazione il giudice d'appello aveva tratto la prova del possesso mediato del terreno, utile per l'usucapione in favore del che aveva in tal modo provato il possesso Pt_1
in data anteriore;
pagina 3 di 12 3) che tale documento non era però decisivo per il giudizio “in quanto non era, da solo, idoneo a provare il possesso mediato del bene da parte del trattandosi di una dichiarazione Pt_1
proveniente da un terzo priva di data certa.”;
4) osservava in proposito che nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., aveva ad oggetto una dichiarazione con la quale P_
, in qualità di amministratore unico della dichiarava di aver
[...] Org_2
ricevuto in comodato dal socio il fondo oggetto di causa. Detta dichiarazione Parte_1
recava la data "9 gennaio 1987" ed una sigla sotto la dicitura "in fede", con in calce il timbro"
Si tratta di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, Org_2
che può essere liberamente contestata dalle parti, non applicandosi alla stessa né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che essa costituisce prova atipica, il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice, unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.” (testualmente);
5) che, inoltre, detto documento, contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, non aveva data certa, sicché, in applicazione dell'art. 2704, comma 2 cod. civ., la data doveva essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto la statuizione di secondo grado non conforme ai costanti principi dettati dalla stessa in quanto la Corte di Appello ha ammesso un documento, la dichiarazione del terzo, che, da sola non era decisiva al fine di provare che il avesse concesso in comodato il fondo Pt_1
oggetto di causa ed avesse il possesso mediato del bene, rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, omettendo di valutare gli altri elementi di prova acquisiti al processo relativi al periodo in cui sarebbe stato concluso il contratto e senza considerare che la dichiarazione della comodataria non aveva data certa.
Quindi in definitiva “così delineata la motivazione della sentenza impugnata, il documento non era decisivo in quanto la dichiarazione del terzo era priva di data certa e non era suffragata da alcuna prova né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto.” (cfr. testualmente dalla sentenza di rinvio).
In ragione delle considerazioni e dei principi testè richiamati il Supremo Collegio ha dunque cassato la sentenza impugnata statuendo il seguente principio a cui la Corte di Appello di Bari in diversa pagina 4 di 12 composizione è tenuta attenersi: “Le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte;
il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa, l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova".
Con riguardo al sesto ed ultimo motivo di ricorso la Corte di legittimità ha ritenuto inconferenti le doglianze ivi formulate poichè “nel caso di specie, il giudice d'appello poteva certamente attribuire una diversa qualificazione giuridica della domanda sulla base degli elementi di fatto esposti nell'atto introduttivo.” (cfr. testualmente cit.).
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, in ossequio al rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 38805/2021 pubblicata in data 07.12.2021, Pt_1
riassumeva il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Bari, affinché quest'ultima in
[...]
diversa composizione, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, accogliesse le seguenti conclusioni: “1) confermare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ha usucapito l'appezzamento di terreno ubicato in Foggia, con tutte le accessioni e pertinenze, riportato nel nuovo catasto fabbricati al foglio 77 n.27 e n.44, della superficie totale di Ha. 00,20,83, senza redditi, confinante con l'angolo della strada statale Foggia-Manfredonia e Viale Fortore, proprietà e 2) confermare e dichiarare trasferito il detto bene ad esso CP_4 CP_5 Parte_1
a norma dell'art. 1158 ss. c.c. con le relative pertinenze accessioni e dipendenze;
3) rigettare, conseguentemente, le domande dei sigg.ri di rilascio del fondo e di risarcimento danni per tutti CP_2
i motivi sopra indicati;
4) ordinare al Conservatore dei PP.RR. II. di Foggia la trascrizione della emittenda sentenza di trasferimento con esonero di ogni responsabilità; 5) in ogni caso, condannare i sigg.ri al rimborso di tutte le spese ed onorari dei quattro gradi di giudizio.” CP_2
Deduceva il di essere stato sempre presente sul fondo, anche quando il possesso sembrava Pt_1
essere esercitato dalla e tale circostanza, riteneva sempre il era emersa durante la Org_2 Pt_1
prova testimoniale. A suffragio della fondatezza dei propri assunti asseriva altresì che tutti i testi escussi nel giudizio di primo grado “hanno univocamente e senza dubbio alcuno dichiarato che il pagina 5 di 12 nel giugno-luglio 1985 occupò il terreno per cui è causa” e che “dopo aver preso possesso Pt_1 dell'intera area, il l'aveva recintata, ripulita dai rifiuti, munita di allaccio elettrico, Pt_1 adibendola a deposito ed esposizione dei prefabbricati che costituivano l'oggetto della sua attività commerciale.”
Sosteneva sempre il che la fondatezza della domanda di usucapione fosse stata provata dal Pt_1 pagamento dell'anticipo di imposta dovuto per la sanatoria delle costruzioni abusive nel tempo in cui il fondo era detenuto dalla Org_2
Inoltre, tutte le circostanze processuali evidenziavano che il non avesse mai ceduto o Parte_1
abbandonato il pieno possesso del bene e che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quello della poteva essere qualificato tutt'al più come possesso mediato. Org_2
Inoltre, in favore della ricostruzione dei fatti operata intervenivano altre circostanze emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado, quali la sistemazione del fondo, la ripulitura dai rifiuti, l'allaccio elettrico nonché il pagamento delle utenze, a ciò aggiungasi l'importo versato a titolo di oblazione per il condono edilizio in sanatoria.
In merito alla dichiarazione del 09.01.1987 a firma della sig.ra l'odierno appellante Controparte_3
in riassunzione sosteneva di aver dimostrato che il documento non risultava di fatto contestato dai sigg.ri i quali a loro volta non avevano offerto alcun contributo probatorio di segno contrario. CP_2
Si costituivano in giudizio i germani e i quali preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
evidenziavano di aver riassunto anche loro la causa e che il procedimento introdotto con atto di citazione notificato in data 04-07/03/2022 pendeva innanzi alla Corte di Appello di Bari al n. 382/2022
R.G. e chiedevano pertanto la riunione.
Nel merito impugnavano i motivi e le conclusioni rassegnate dal chiedendone il rigetto con Pt_1
ogni relativa conseguenza di legge.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 12.07.2022, nel giudizio di cui al R.G. n.
382/2022, la Corte di Appello adita disponeva la riunione con il procedimento distinto da R.G. n.
354/2022. Riuniti i procedimenti e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 06.06.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Osserva la Corte che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, pagina 6 di 12 colui che agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ed in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità e senza interruzioni per almeno venti anni ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà tali da rilevare all'esterno una indiscussa e piena signoria sulla cosa.
Dunque colui che dichiara di aver usucapito la res deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite.
Da ciò consegue che per vedersi accolta la domanda di usucapione è onere di chi la propone provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" poiché solo la sussistenza di un corpus accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattasi per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, consustanzia il fatto a cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
La manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve quindi attuarsi attraverso un'attività in tutta evidenza contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Nel caso di specie questa Corte, nel corso del giudizio che condusse alla sentenza cassata, ammise la produzione di una dichiarazione del 9.1.1987 con la quale in qualità di Controparte_3
amministratrice della dichiarava di avere la disponibilità del fondo per averlo Org_2
ricevuto in comodato dal socio . Con la statuizione cassata, la Corte territoriale trasse Parte_1
dalla dichiarazione in parola la prova del possesso mediato del terreno, utile per maturare del termine per l'usucapione in favore del che aveva provato il possesso in data anteriore. Pt_1
La Cassazione ha invece evidenziato che erroneamente la Corte di merito ritenne decisivo detto documento ai fini della prova del possesso non avendo valutato gli altri elementi di prova acquisiti al processo e relativi al periodo in cui sarebbe stato concluso il contratto, né tantomeno considerò che la dichiarazione della non aveva data certa. Controparte_3
pagina 7 di 12 A giudizio della S.C., quindi, il documento non poteva esser considerato decisivo poichè la dichiarazione del terzo era priva di data certa e non era suffragata da alcuna prova né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto.
Il perimetro cognitivo tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza su meglio indicata, impone quindi di valutare tutti gli elementi di prova acquisiti al processo nei limiti del seguente dictum
:“Le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte;
il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa,
l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova". Si tratta di principio che vincola questa Corte di rinvio.
Fatta tale premessa, ritiene la Corte che dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni e dei riferimenti dei testi escussi nel giudizio di primo grado ed in particolare i testi , e Tes_1 Tes_2
risulta pacifico che il si immise nel possesso del fondo conteso nel 1985 tuttavia è Tes_3 Pt_1
altrettanto pacifico, così come rilevato dal giudice di prime cure, che la società Org_2 amministrata da sorella del , di cui quest'ultimo risultava socio, ha Controparte_3 Parte_1
posseduto il bene a far data dal 1986, anno in cui fu stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e sino al 1999, anno in cui la si oppose al diniego avente per oggetto il Controparte_3
rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
E' pur vero che dalle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado la presenza del Pt_1
sui luoghi oggetto di controversia appare pacifica ma alcun utile contributo in termini probatori è
[...]
stato offerto dal medesimo al fine di dimostrare il suo potere di fatto sulla cosa durante tale periodo e dunque in assenza di prove e indizi che convergano nella direzione dei rigorosi termini previsti per poter quanto meno desumere il possesso uti domini si deve ritenere che il abbia detenuto il Pt_1
fondo incriminato in quel determinato periodo in nome e per conto della società Org_2
Alcun beneficio nella prospettiva dell'accertamento della verità può trarsi dalla dichiarazione del
9.1.1987 poiché priva di data certa e non suffragata da alcuna prova, né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto così come rilevato dalla Suprema Corte. A tanto aggiungasi che della richiamata dichiarazione non vi è alcuna traccia nel verbale di denuncia orale presentata dal Pt_1 pagina 8 di 12 allorquando questi, giunto presso la stazione dei Carabinieri di Foggia in data 05.08.2005, denunciò il furto del proprio autoveicolo nel quale era contenuta la “carta di circolazione”.
Se così è, tale dichiarazione risulta privata di ogni valore indiziario, anche alla luce del verbale di consegna dei documenti del 29.10.2014 dal quale risulta che furono rinvenuti, un libretto di istruzioni della Smart e la dichiarazione a firma della sig.ra ad eccezione dell'unico Controparte_3
documento di cui viene denunciato il furto ovvero il libretto di circolazione.
In senso contrario depongono, sotto un profilo squisitamente indiziario ma di indubbia genuinità le dichiarazioni contenute nella nota a firma della sig.ra predisposta da quest'ultima in Controparte_3
riscontro al diniego del richiesto condono edilizio.
La nota fu indirizzata all'Ufficio Tecnico del in persona dell'Ing. , è Org_3 Persona_1 protocollata presso l'ente locale in data 12 marzo 1999 al prot. n. 17066.
Della nota si riportano i seguenti stralci: “Premesso che la sottoscritta all'epoca della presentazione delle istanze del condono………..omissis…….presentò tre istanze separate riguardanti altrettanti abusi riferiti ad una recinzione del suolo, alla realizzazione di una tettoia a protezione di attrezzature nonché alla realizzazione di un vano per ufficio eseguiti in pannelli di lamiera rivestita” ed ancora “in virtù di tali istanze, la sottoscritta in data 19 gennaio 1998 ricevette una richiesta per il pagamento degli oneri accessori…….omissis……Detto versamento fu eseguito…….omissis…..dal fratello della sottoscritta ” ed infine “L'attestazione dell'avvenuto pagamento fu trasmessa a questo Parte_1
Comune, dal medesimo fratello poiché la sottoscritta impedita -all'epoca- da un Parte_1 ricovero in una clinica”
Dunque, il dettato letterale delle dichiarazioni contenute nella missiva unitamente al loro tenore conducono verso un'unica conclusione e cioè: 1) che la si fosse assunta non solo la paternità Pt_1
degli illeciti edilizi con tutte le responsabilità ivi connesse e per cui chiedeva la concessione dei benefici del condono;
2) che il fratello aveva provveduto al pagamento soltanto perché la stessa Pt_1
risultava impedita a causa di un ricovero.
Si può pertanto concludere, alla luce delle considerazioni e delle risultanze probatorie in atti, per l'infondatezza della domanda di usucapione proposta dal sig. non avendo egli fornito la Parte_1
prova del possesso continuato ed ininterrotto per il tempo utile per usucapire.
Con riguardo invece all'azione di rivendicazione, così riqualificata da parte di questa Corte quella proposta dagli appellati, non possono accogliersi i rilievi mossi dall'appellante dal Parte_1 pagina 9 di 12 momento che, sebbene possa ritenersi che il suo appello abbia investito anche il capo a) della sentenza resa in prime cure (e poi riformata con la sentenza cassata), in ogni caso deve ritenersi raggiunta la probatio diabolica del possesso ultraventennale da parte dei rivendicanti.
Osserva infatti la Corte del rinvio che nella fattispecie in esame trova applicazione il principio sovente affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo o del possesso "ad usucapionem".
Nel caso di specie, l'onere probatorio dovrà considerarsi attenuato poiché il sig. non ha Parte_1
mosso specifiche e dettagliate contestazioni in merito all'originaria appartenenza del bene di proprietà dei sigg.ri ragion per cui il periodo oggetto del contendere deve farsi decorrere dal giugno CP_2
1985. Ed infatti, quando, come nella specie, <<…il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione non aveva implicato, di per sé, contestazione della titolarità del bene in capo al dante causa dell'attore in rivendicazione, poiché l'acquisto a titolo originario che si assumeva operato a favore dei convenuti agenti in riconvenzionale era stato successivo all'acquisto, per analogo titolo, formatosi in capo all'attore che aveva intrapreso l'azione di rivendicazione).>> (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5161 del
10/03/2006, Rv. 587183 – 01; conf. Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608112 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13882 del 09/06/2010,
Rv. 613435 – 01). Contestualizzando alla situazione in scrutinio, si osserva che il non ha Pt_1
contestato la proprietà del bene e neppure il possesso antecedente al 1985, data in cui colloca il suo iniziale possesso. Di conseguenza, appare assolto l'onere probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione (qualificata come azione personale di restituzione dal giudice di prime cure) poiché gli appellati hanno dimostrato di avere acquistato il bene con contratto redatto per atto pubblico il CP_2
6 giugno 1966 e quel documento contiene una premessa, facente parte integrante e sostanziale del pagina 10 di 12 rogito, dalla quale si evince che il fondo sito in agro di Foggia fu acquistato dai germani
[...]
, ed con atto del 30 settembre 1920 e registrato l'8 ottobre del medesimo Persona_2 CP_6 CP_7
anno e che, successivamente, il , precisamente in data 03.08.1940 acquistò dalla Persona_3 amministrazione del Demanio una zona di suolo annessa a quella poc'anzi indicata formandone un unico corpo (cfr. atti). Il bene considerato nel suo complesso, quindi, risultava nel limite della quota di
1/3 in proprietà del , 1/3 di e per 1/3 dei superstiti del sig. Persona_3 Persona_2 [...]
a questi succeduti nel 1957. Per_4
Svolta tale doverosa premessa ed esclusa quindi ogni questione in merito alla legittimità e conseguente validità dell'atto pubblico del 6 giugno 1966 e dei titoli di provenienza ivi richiamati, si può ragionevolmente ritenere che il cespite in contestazione pervenne ai danti causa degli odierni appellati con la sequenza anzidetta e, pertanto, può dirsi positivamente compiuto il termine ventennale utile ai fini dell'acquisto per usucapione da parte dei sigg.ri e perché al loro CP_1 Controparte_2
possesso va sommato quello dei danti causa il cui termine iniziale, risalente nel tempo, può collocarsi tra il 1940 e il 1957.
Deve quindi affermarsi la fondatezza della domanda di rivendicazione (inizialmente qualificata di restituzione) proposta dai sigg.ri e avendo essi acquistato e posseduto, così CP_1 Controparte_2
come risulta dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti del presente giudizio, il bene oggetto della odierna disputa per il tempo necessario ad usucapire.
Ne consegue la conferma della sentenza resa in prime cure, previa riqualificazione dell'originaria domanda di rilascio in azione di rivendicazione.
Le spese del grado così come le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza come da dispositivo che segue.
Esse possono essere liquidate nei valori medi, secondo il valore indeterminabile di complessità media nei valori minimi, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per quanto concerne il presente grado e in ossequio del D.M. 55/2014, con le tabelle vigenti nel periodo 2014-
2018, per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità e del precedente grado di merito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 38805/2021, pubblicata il 07.12.2021, a seguito di annullamento della sentenza nr. 327/2016 emessa da questa Corte di appello nel giudizio avverso la sentenza nr. 1813/2011 del Tribunale di Foggia promosso da
contro e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
-rigetta l'appello e conferma la sentenza nr. 1813/2011 emessa dal Tribunale di Foggia;
-condanna , al pagamento delle spese processuali in favore dei sigg.ri Parte_1 CP_1
e che si liquidano per compensi relativi al presente grado in euro
[...] Controparte_2
6.079,00, per compensi relativi al precedente grado di merito in euro 6.491,00 e per compensi relativi al giudizio di legittimità in euro 3.136,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
-pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. R.G. 354/2022 a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 382/2022, promosso da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DOMENICO Parte_1 CodiceFiscale_1
COSTANTINO e FERNANDO DONNINI, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO n.
26, 70121 – BARI, presso il difensore avv. DOMENICO COSTANTINO
Attore in riassunzione-già appellante contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. NICOLA PANUNZIO, elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA G. ROSATI n. 159/A, 71121 – FOGGIA, presso il difensore avv. NICOLA PANUNZIO;
Convenuto in riassunzione-già appellato in seguito a rinvio pagina 1 di 12 disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 2^ Sez. Civile, con la sentenza n. 38805/2021, nel giudizio R.G. n. 22899/2016.
Riunito al presente il giudizio nr. 382/2022, iscritto a ruolo a seguito di riassunzione di CP_1
e , all'esito dell'udienza collegiale del 06.06.2023, celebrata in modalità scritta, la
[...] CP_2
causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo del primo grado e dei fascicoli di parte, all'udienza del 20.12.2023 è stata quindi introitata per la decisione senza termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.6.2007, i germani e convennero in CP_1 Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, per chiederne la condanna al rilascio di un Parte_1
fondo sito in Foggia alla Località Salanitro e Terra Vega e precisamente sulla che conduce a Org_1
Manfredonia, occupato sine titulo dal convenuto e di cui gli attori si dichiaravano proprietari. si costituì in giudizio resistendo alla domanda e in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi Pt_1
l'usucapione dell'immobile per avere esercitato in via continuativa il possesso dal 1985.
Il Tribunale, previa qualificazione della domanda come azione personale di restituzione e non di rivendica, l'accolse e rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendo che non fosse maturato il temine ventennale poiché almeno fino al 1990, l'immobile era stato occupato dalla società
di cui la sorella del convenuto era amministratore legale e il invece era Org_2 Pt_1
socio e perché quest'ultimo non aveva dimostrato il possesso autonomo dell'immobile distinto da quello esercitato dalla società.
Propose appello il deducendo l'erroneità della decisione di primo grado dal momento che il Pt_1
Tribunale non aveva riconosciuto la presunzione di possesso intermedio tra il possesso antecedente al
1990 e quello esercitato successivamente dalla società.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
Il unitamente alla memoria di replica, depositò documentazione finalizzata a provare che in Pt_1
data 9.1.1987 aveva dato in comodato l'immobile alla società sostenendo di non aver Org_2
potuto produrre tempestivamente detta documentazione perché i documenti, oggetto di furto, erano stati rinvenuti dai Carabinieri soltanto in data 29.10.2014, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 12 contestò altresì la qualificazione giuridica del fatto così come operata da parte del giudice di Pt_1
prime cure e, richiamando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del
28.3.2014, dedusse che si trattava di un'azione di rivendica assoggettata alla relativa regola probatoria.
La Corte d'Appello di Bari accolse l'appello del e, in riforma della sentenza di primo grado, Pt_1
dichiarò che il aveva usucapito il fondo oggetto di causa. La Corte di merito fondò la decisione Pt_1
sulla documentazione prodotta tardivamente dal in primo grado, ritenendo che essa fosse Pt_1
ammissibile in appello sia perché l'appellante ne era entrato in possesso dopo la precisazione delle conclusioni, sia perché era decisivo ai fini della prova del possesso.
La domanda degli attori, invece, era ritenuta infondata in quanto, sulla base dei principi affermati dalla
Sezioni Unite con sentenza n. 7305/2014, l'azione proposta doveva essere qualificata come azione di rivendica ma non era stata fornita la probatio diabolica della proprietà.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sei Parte_1
motivi. Resistevano con controricorso i fratelli e CP_1 Controparte_2
Con sentenza n. 38805/2021 depositata in data 07.12.2021, la Suprema Corte di Cassazione cassava la sentenza n. 327/2016 della Corte di Appello di Bari e rinviava alla stessa in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità accogliendo il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo e rigettando il sesto.
Con riguardo al primo motivo richiamava il seguente principio “come più volte affermato da questa
Corte, anche in caso di violazioni di carattere processuale, il ricorrente deve riportare nel ricorso, i motivi d'appello formulati dalla controparte, deducendo le ragioni per le quali essi difettassero di specificità” a tal proposito dunque la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di censura poiché il ricorrente non ha allegato le ragioni per le quali i motivi d'appello fossero da ritenersi generici.
Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, ritenuti fondati, sono stati trattati dalla Suprema Corte congiuntamente osservando:
1) che la Corte d'Appello aveva ammesso la produzione di una dichiarazione del 9.1.1987, con la quale in qualità di amministratrice della dichiarava di Controparte_3 Org_2
avere la disponibilità del fondo per averlo ricevuto in comodato dal socio;
Parte_1
2) che da tale dichiarazione il giudice d'appello aveva tratto la prova del possesso mediato del terreno, utile per l'usucapione in favore del che aveva in tal modo provato il possesso Pt_1
in data anteriore;
pagina 3 di 12 3) che tale documento non era però decisivo per il giudizio “in quanto non era, da solo, idoneo a provare il possesso mediato del bene da parte del trattandosi di una dichiarazione Pt_1
proveniente da un terzo priva di data certa.”;
4) osservava in proposito che nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., aveva ad oggetto una dichiarazione con la quale P_
, in qualità di amministratore unico della dichiarava di aver
[...] Org_2
ricevuto in comodato dal socio il fondo oggetto di causa. Detta dichiarazione Parte_1
recava la data "9 gennaio 1987" ed una sigla sotto la dicitura "in fede", con in calce il timbro"
Si tratta di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo alla lite, Org_2
che può essere liberamente contestata dalle parti, non applicandosi alla stessa né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che essa costituisce prova atipica, il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che può, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice, unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo.” (testualmente);
5) che, inoltre, detto documento, contenente dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata, non aveva data certa, sicché, in applicazione dell'art. 2704, comma 2 cod. civ., la data doveva essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto la statuizione di secondo grado non conforme ai costanti principi dettati dalla stessa in quanto la Corte di Appello ha ammesso un documento, la dichiarazione del terzo, che, da sola non era decisiva al fine di provare che il avesse concesso in comodato il fondo Pt_1
oggetto di causa ed avesse il possesso mediato del bene, rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, omettendo di valutare gli altri elementi di prova acquisiti al processo relativi al periodo in cui sarebbe stato concluso il contratto e senza considerare che la dichiarazione della comodataria non aveva data certa.
Quindi in definitiva “così delineata la motivazione della sentenza impugnata, il documento non era decisivo in quanto la dichiarazione del terzo era priva di data certa e non era suffragata da alcuna prova né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto.” (cfr. testualmente dalla sentenza di rinvio).
In ragione delle considerazioni e dei principi testè richiamati il Supremo Collegio ha dunque cassato la sentenza impugnata statuendo il seguente principio a cui la Corte di Appello di Bari in diversa pagina 4 di 12 composizione è tenuta attenersi: “Le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte;
il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa, l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova".
Con riguardo al sesto ed ultimo motivo di ricorso la Corte di legittimità ha ritenuto inconferenti le doglianze ivi formulate poichè “nel caso di specie, il giudice d'appello poteva certamente attribuire una diversa qualificazione giuridica della domanda sulla base degli elementi di fatto esposti nell'atto introduttivo.” (cfr. testualmente cit.).
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, in ossequio al rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 38805/2021 pubblicata in data 07.12.2021, Pt_1
riassumeva il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Bari, affinché quest'ultima in
[...]
diversa composizione, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, accogliesse le seguenti conclusioni: “1) confermare e dichiarare, in accoglimento della domanda riconvenzionale, che , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ha usucapito l'appezzamento di terreno ubicato in Foggia, con tutte le accessioni e pertinenze, riportato nel nuovo catasto fabbricati al foglio 77 n.27 e n.44, della superficie totale di Ha. 00,20,83, senza redditi, confinante con l'angolo della strada statale Foggia-Manfredonia e Viale Fortore, proprietà e 2) confermare e dichiarare trasferito il detto bene ad esso CP_4 CP_5 Parte_1
a norma dell'art. 1158 ss. c.c. con le relative pertinenze accessioni e dipendenze;
3) rigettare, conseguentemente, le domande dei sigg.ri di rilascio del fondo e di risarcimento danni per tutti CP_2
i motivi sopra indicati;
4) ordinare al Conservatore dei PP.RR. II. di Foggia la trascrizione della emittenda sentenza di trasferimento con esonero di ogni responsabilità; 5) in ogni caso, condannare i sigg.ri al rimborso di tutte le spese ed onorari dei quattro gradi di giudizio.” CP_2
Deduceva il di essere stato sempre presente sul fondo, anche quando il possesso sembrava Pt_1
essere esercitato dalla e tale circostanza, riteneva sempre il era emersa durante la Org_2 Pt_1
prova testimoniale. A suffragio della fondatezza dei propri assunti asseriva altresì che tutti i testi escussi nel giudizio di primo grado “hanno univocamente e senza dubbio alcuno dichiarato che il pagina 5 di 12 nel giugno-luglio 1985 occupò il terreno per cui è causa” e che “dopo aver preso possesso Pt_1 dell'intera area, il l'aveva recintata, ripulita dai rifiuti, munita di allaccio elettrico, Pt_1 adibendola a deposito ed esposizione dei prefabbricati che costituivano l'oggetto della sua attività commerciale.”
Sosteneva sempre il che la fondatezza della domanda di usucapione fosse stata provata dal Pt_1 pagamento dell'anticipo di imposta dovuto per la sanatoria delle costruzioni abusive nel tempo in cui il fondo era detenuto dalla Org_2
Inoltre, tutte le circostanze processuali evidenziavano che il non avesse mai ceduto o Parte_1
abbandonato il pieno possesso del bene e che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quello della poteva essere qualificato tutt'al più come possesso mediato. Org_2
Inoltre, in favore della ricostruzione dei fatti operata intervenivano altre circostanze emerse nel corso dell'istruttoria di primo grado, quali la sistemazione del fondo, la ripulitura dai rifiuti, l'allaccio elettrico nonché il pagamento delle utenze, a ciò aggiungasi l'importo versato a titolo di oblazione per il condono edilizio in sanatoria.
In merito alla dichiarazione del 09.01.1987 a firma della sig.ra l'odierno appellante Controparte_3
in riassunzione sosteneva di aver dimostrato che il documento non risultava di fatto contestato dai sigg.ri i quali a loro volta non avevano offerto alcun contributo probatorio di segno contrario. CP_2
Si costituivano in giudizio i germani e i quali preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
evidenziavano di aver riassunto anche loro la causa e che il procedimento introdotto con atto di citazione notificato in data 04-07/03/2022 pendeva innanzi alla Corte di Appello di Bari al n. 382/2022
R.G. e chiedevano pertanto la riunione.
Nel merito impugnavano i motivi e le conclusioni rassegnate dal chiedendone il rigetto con Pt_1
ogni relativa conseguenza di legge.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 12.07.2022, nel giudizio di cui al R.G. n.
382/2022, la Corte di Appello adita disponeva la riunione con il procedimento distinto da R.G. n.
354/2022. Riuniti i procedimenti e precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza del 06.06.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Osserva la Corte che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, pagina 6 di 12 colui che agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva ed in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso della cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità e senza interruzioni per almeno venti anni ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà tali da rilevare all'esterno una indiscussa e piena signoria sulla cosa.
Dunque colui che dichiara di aver usucapito la res deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite.
Da ciò consegue che per vedersi accolta la domanda di usucapione è onere di chi la propone provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" poiché solo la sussistenza di un corpus accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattasi per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, consustanzia il fatto a cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
La manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve quindi attuarsi attraverso un'attività in tutta evidenza contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
Nel caso di specie questa Corte, nel corso del giudizio che condusse alla sentenza cassata, ammise la produzione di una dichiarazione del 9.1.1987 con la quale in qualità di Controparte_3
amministratrice della dichiarava di avere la disponibilità del fondo per averlo Org_2
ricevuto in comodato dal socio . Con la statuizione cassata, la Corte territoriale trasse Parte_1
dalla dichiarazione in parola la prova del possesso mediato del terreno, utile per maturare del termine per l'usucapione in favore del che aveva provato il possesso in data anteriore. Pt_1
La Cassazione ha invece evidenziato che erroneamente la Corte di merito ritenne decisivo detto documento ai fini della prova del possesso non avendo valutato gli altri elementi di prova acquisiti al processo e relativi al periodo in cui sarebbe stato concluso il contratto, né tantomeno considerò che la dichiarazione della non aveva data certa. Controparte_3
pagina 7 di 12 A giudizio della S.C., quindi, il documento non poteva esser considerato decisivo poichè la dichiarazione del terzo era priva di data certa e non era suffragata da alcuna prova né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto.
Il perimetro cognitivo tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza su meglio indicata, impone quindi di valutare tutti gli elementi di prova acquisiti al processo nei limiti del seguente dictum
:“Le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite costituiscono prove atipiche che sono liberamente contestabili dalla parte contro cui sono prodotte;
il loro valore probatorio è meramente indiziario e possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Qualora la scrittura non autenticata non abbia data certa,
l'accertamento della data può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è però ammessa con riguardo ad un atto proprio della stessa parte interessata alla prova". Si tratta di principio che vincola questa Corte di rinvio.
Fatta tale premessa, ritiene la Corte che dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni e dei riferimenti dei testi escussi nel giudizio di primo grado ed in particolare i testi , e Tes_1 Tes_2
risulta pacifico che il si immise nel possesso del fondo conteso nel 1985 tuttavia è Tes_3 Pt_1
altrettanto pacifico, così come rilevato dal giudice di prime cure, che la società Org_2 amministrata da sorella del , di cui quest'ultimo risultava socio, ha Controparte_3 Parte_1
posseduto il bene a far data dal 1986, anno in cui fu stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e sino al 1999, anno in cui la si oppose al diniego avente per oggetto il Controparte_3
rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
E' pur vero che dalle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado la presenza del Pt_1
sui luoghi oggetto di controversia appare pacifica ma alcun utile contributo in termini probatori è
[...]
stato offerto dal medesimo al fine di dimostrare il suo potere di fatto sulla cosa durante tale periodo e dunque in assenza di prove e indizi che convergano nella direzione dei rigorosi termini previsti per poter quanto meno desumere il possesso uti domini si deve ritenere che il abbia detenuto il Pt_1
fondo incriminato in quel determinato periodo in nome e per conto della società Org_2
Alcun beneficio nella prospettiva dell'accertamento della verità può trarsi dalla dichiarazione del
9.1.1987 poiché priva di data certa e non suffragata da alcuna prova, né sulla data di formazione del documento, né sul suo contenuto così come rilevato dalla Suprema Corte. A tanto aggiungasi che della richiamata dichiarazione non vi è alcuna traccia nel verbale di denuncia orale presentata dal Pt_1 pagina 8 di 12 allorquando questi, giunto presso la stazione dei Carabinieri di Foggia in data 05.08.2005, denunciò il furto del proprio autoveicolo nel quale era contenuta la “carta di circolazione”.
Se così è, tale dichiarazione risulta privata di ogni valore indiziario, anche alla luce del verbale di consegna dei documenti del 29.10.2014 dal quale risulta che furono rinvenuti, un libretto di istruzioni della Smart e la dichiarazione a firma della sig.ra ad eccezione dell'unico Controparte_3
documento di cui viene denunciato il furto ovvero il libretto di circolazione.
In senso contrario depongono, sotto un profilo squisitamente indiziario ma di indubbia genuinità le dichiarazioni contenute nella nota a firma della sig.ra predisposta da quest'ultima in Controparte_3
riscontro al diniego del richiesto condono edilizio.
La nota fu indirizzata all'Ufficio Tecnico del in persona dell'Ing. , è Org_3 Persona_1 protocollata presso l'ente locale in data 12 marzo 1999 al prot. n. 17066.
Della nota si riportano i seguenti stralci: “Premesso che la sottoscritta all'epoca della presentazione delle istanze del condono………..omissis…….presentò tre istanze separate riguardanti altrettanti abusi riferiti ad una recinzione del suolo, alla realizzazione di una tettoia a protezione di attrezzature nonché alla realizzazione di un vano per ufficio eseguiti in pannelli di lamiera rivestita” ed ancora “in virtù di tali istanze, la sottoscritta in data 19 gennaio 1998 ricevette una richiesta per il pagamento degli oneri accessori…….omissis……Detto versamento fu eseguito…….omissis…..dal fratello della sottoscritta ” ed infine “L'attestazione dell'avvenuto pagamento fu trasmessa a questo Parte_1
Comune, dal medesimo fratello poiché la sottoscritta impedita -all'epoca- da un Parte_1 ricovero in una clinica”
Dunque, il dettato letterale delle dichiarazioni contenute nella missiva unitamente al loro tenore conducono verso un'unica conclusione e cioè: 1) che la si fosse assunta non solo la paternità Pt_1
degli illeciti edilizi con tutte le responsabilità ivi connesse e per cui chiedeva la concessione dei benefici del condono;
2) che il fratello aveva provveduto al pagamento soltanto perché la stessa Pt_1
risultava impedita a causa di un ricovero.
Si può pertanto concludere, alla luce delle considerazioni e delle risultanze probatorie in atti, per l'infondatezza della domanda di usucapione proposta dal sig. non avendo egli fornito la Parte_1
prova del possesso continuato ed ininterrotto per il tempo utile per usucapire.
Con riguardo invece all'azione di rivendicazione, così riqualificata da parte di questa Corte quella proposta dagli appellati, non possono accogliersi i rilievi mossi dall'appellante dal Parte_1 pagina 9 di 12 momento che, sebbene possa ritenersi che il suo appello abbia investito anche il capo a) della sentenza resa in prime cure (e poi riformata con la sentenza cassata), in ogni caso deve ritenersi raggiunta la probatio diabolica del possesso ultraventennale da parte dei rivendicanti.
Osserva infatti la Corte del rinvio che nella fattispecie in esame trova applicazione il principio sovente affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale l'attore è onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario di acquisto del bene in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino all'originario costitutivo o del possesso "ad usucapionem".
Nel caso di specie, l'onere probatorio dovrà considerarsi attenuato poiché il sig. non ha Parte_1
mosso specifiche e dettagliate contestazioni in merito all'originaria appartenenza del bene di proprietà dei sigg.ri ragion per cui il periodo oggetto del contendere deve farsi decorrere dal giugno CP_2
1985. Ed infatti, quando, come nella specie, <<…il convenuto sostenga, in via riconvenzionale, di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, si attenua l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione, poiché esso si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione non aveva implicato, di per sé, contestazione della titolarità del bene in capo al dante causa dell'attore in rivendicazione, poiché l'acquisto a titolo originario che si assumeva operato a favore dei convenuti agenti in riconvenzionale era stato successivo all'acquisto, per analogo titolo, formatosi in capo all'attore che aveva intrapreso l'azione di rivendicazione).>> (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5161 del
10/03/2006, Rv. 587183 – 01; conf. Sez. 2, Sentenza n. 9303 del 17/04/2009, Rv. 608112 – 01;
Sez. 2, Sentenza n. 22598 del 05/11/2010, Rv. 614824 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13882 del 09/06/2010,
Rv. 613435 – 01). Contestualizzando alla situazione in scrutinio, si osserva che il non ha Pt_1
contestato la proprietà del bene e neppure il possesso antecedente al 1985, data in cui colloca il suo iniziale possesso. Di conseguenza, appare assolto l'onere probatorio richiesto per l'azione di rivendicazione (qualificata come azione personale di restituzione dal giudice di prime cure) poiché gli appellati hanno dimostrato di avere acquistato il bene con contratto redatto per atto pubblico il CP_2
6 giugno 1966 e quel documento contiene una premessa, facente parte integrante e sostanziale del pagina 10 di 12 rogito, dalla quale si evince che il fondo sito in agro di Foggia fu acquistato dai germani
[...]
, ed con atto del 30 settembre 1920 e registrato l'8 ottobre del medesimo Persona_2 CP_6 CP_7
anno e che, successivamente, il , precisamente in data 03.08.1940 acquistò dalla Persona_3 amministrazione del Demanio una zona di suolo annessa a quella poc'anzi indicata formandone un unico corpo (cfr. atti). Il bene considerato nel suo complesso, quindi, risultava nel limite della quota di
1/3 in proprietà del , 1/3 di e per 1/3 dei superstiti del sig. Persona_3 Persona_2 [...]
a questi succeduti nel 1957. Per_4
Svolta tale doverosa premessa ed esclusa quindi ogni questione in merito alla legittimità e conseguente validità dell'atto pubblico del 6 giugno 1966 e dei titoli di provenienza ivi richiamati, si può ragionevolmente ritenere che il cespite in contestazione pervenne ai danti causa degli odierni appellati con la sequenza anzidetta e, pertanto, può dirsi positivamente compiuto il termine ventennale utile ai fini dell'acquisto per usucapione da parte dei sigg.ri e perché al loro CP_1 Controparte_2
possesso va sommato quello dei danti causa il cui termine iniziale, risalente nel tempo, può collocarsi tra il 1940 e il 1957.
Deve quindi affermarsi la fondatezza della domanda di rivendicazione (inizialmente qualificata di restituzione) proposta dai sigg.ri e avendo essi acquistato e posseduto, così CP_1 Controparte_2
come risulta dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti del presente giudizio, il bene oggetto della odierna disputa per il tempo necessario ad usucapire.
Ne consegue la conferma della sentenza resa in prime cure, previa riqualificazione dell'originaria domanda di rilascio in azione di rivendicazione.
Le spese del grado così come le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza come da dispositivo che segue.
Esse possono essere liquidate nei valori medi, secondo il valore indeterminabile di complessità media nei valori minimi, in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per quanto concerne il presente grado e in ossequio del D.M. 55/2014, con le tabelle vigenti nel periodo 2014-
2018, per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità e del precedente grado di merito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. pagina 11 di 12
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 38805/2021, pubblicata il 07.12.2021, a seguito di annullamento della sentenza nr. 327/2016 emessa da questa Corte di appello nel giudizio avverso la sentenza nr. 1813/2011 del Tribunale di Foggia promosso da
contro e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
-rigetta l'appello e conferma la sentenza nr. 1813/2011 emessa dal Tribunale di Foggia;
-condanna , al pagamento delle spese processuali in favore dei sigg.ri Parte_1 CP_1
e che si liquidano per compensi relativi al presente grado in euro
[...] Controparte_2
6.079,00, per compensi relativi al precedente grado di merito in euro 6.491,00 e per compensi relativi al giudizio di legittimità in euro 3.136,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
-pone a carico della parte soccombente anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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