TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15
TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione norme su costo manodopera e principio immodificabilità offerta

    Il Collegio ritiene che il divisore orario possa essere modificato dall'operatore economico concorrente qualora vi sia congrua giustificazione legata alle proprie esigenze organizzative. La stazione appaltante ha ritenuto valide le giustificazioni fornite, verificando che l'offerta economica includeva le ore di formazione proposte. Il procedimento di verifica mira a controllare il rispetto dei minimi salariali, non a imporre un rigido rispetto delle tabelle ministeriali che non possono costituire parametri inderogabili.

  • Rigettato
    Incongruità dell'offerta per mancata giustificazione spese generali, utile d'impresa e altre indennità

    La lex specialis non ha richiesto la quantificazione delle spese generali, la cui rilevanza è marginale in appalti ad alta densità di manodopera. L'art. 32 del D.P.R. 207/2010, invocato dalla ricorrente, riguarda appalti di lavori e non è applicabile analogicamente agli appalti di servizi. Per le società cooperative a mutualità prevalente, la retrazione di un utile non è un elemento necessario. La voce 'altre indennità' non è stata indicata in quanto estranea alle attività correlate all'appalto.

  • Rigettato
    Violazione norme su costo manodopera e principio immodificabilità offerta

    Il Collegio ritiene che il divisore orario possa essere modificato dall'operatore economico concorrente qualora vi sia congrua giustificazione legata alle proprie esigenze organizzative. La stazione appaltante ha ritenuto valide le giustificazioni fornite, verificando che l'offerta economica includeva le ore di formazione proposte. Il procedimento di verifica mira a controllare il rispetto dei minimi salariali, non a imporre un rigido rispetto delle tabelle ministeriali che non possono costituire parametri inderogabili.

  • Rigettato
    Incongruità dell'offerta per mancata giustificazione spese generali, utile d'impresa e altre indennità

    La lex specialis non ha richiesto la quantificazione delle spese generali, la cui rilevanza è marginale in appalti ad alta densità di manodopera. L'art. 32 del D.P.R. 207/2010, invocato dalla ricorrente, riguarda appalti di lavori e non è applicabile analogicamente agli appalti di servizi. Per le società cooperative a mutualità prevalente, la retrazione di un utile non è un elemento necessario. La voce 'altre indennità' non è stata indicata in quanto estranea alle attività correlate all'appalto.

  • Rigettato
    Violazione norme su costo manodopera e principio immodificabilità offerta

    Il Collegio ritiene che il divisore orario possa essere modificato dall'operatore economico concorrente qualora vi sia congrua giustificazione legata alle proprie esigenze organizzative. La stazione appaltante ha ritenuto valide le giustificazioni fornite, verificando che l'offerta economica includeva le ore di formazione proposte. Il procedimento di verifica mira a controllare il rispetto dei minimi salariali, non a imporre un rigido rispetto delle tabelle ministeriali che non possono costituire parametri inderogabili.

  • Rigettato
    Incongruità dell'offerta per mancata giustificazione spese generali, utile d'impresa e altre indennità

    La lex specialis non ha richiesto la quantificazione delle spese generali, la cui rilevanza è marginale in appalti ad alta densità di manodopera. L'art. 32 del D.P.R. 207/2010, invocato dalla ricorrente, riguarda appalti di lavori e non è applicabile analogicamente agli appalti di servizi. Per le società cooperative a mutualità prevalente, la retrazione di un utile non è un elemento necessario. La voce 'altre indennità' non è stata indicata in quanto estranea alle attività correlate all'appalto.

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Commentario1

  • 1La Corte di Giustizia sul diritto inderogabile alle ferie retribuite dei magistrati onorari
    Vincenzo Antonio Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Poso L'occasione, se volete il punto di partenza, di questa nostra conversazione è la recente sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione), 4 settembre 2025, C-253/24 [Pelavi], pronunciata su rinvio pregiudiziale della Corte di Appello di L'Aquila del 4 aprile 2024, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Lussemburgo il 9 aprile 2024, che ha affermato questo principio: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 15
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 15
Data del deposito : 7 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo