Articolo 37 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1992
Art. 37. (Direttore generale) 1. A capo di tutti gli uffici della Cassa e' preposto un direttore generale, il quale:
a) coordina il funzionamento degli uffici della Cassa; b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina; c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva. 2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive. 3. Salvo diversa disposizione legislativa di carattere generale, le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i direttori generali degli enti di secondo livello della stessa categoria soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Nota all' art. 37:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992