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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2024, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6 marzo
2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1411/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Monetti, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Posillipo n.196.
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli TR
avv.ti Domenico Carozza e Sergio Carozza, presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli, centro Direzionale Isola F10.
appellata
E , in persona del Presidente della giunta regionale p.t Controparte_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/5/2021,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4194 dell'11/11/2020 che, sulla domanda da lui proposta con ricorso depositato in data 24/3/2016, aveva così deciso:
“Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 10.106, 79, di cui € 6.543,24 a titolo di TFR, oltre
[...]
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese processuali per Controparte_4
metà, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre per spese forfetarie, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
- Compensa le spese nei confronti della ” Controparte_2
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice, malgrado le sue domande fossero fondate anche con riguardo ad indennità sostitutiva di ferie, permessi ex-festività e permessi ex-ROL, le avesse accolte solo con riguardo alla mensilità di novembre 2014, al rateo 13ma ed al TFR, obliterando anche le risultanze documentali.
3.Ha sostenuto che la prova del credito relativo ad indennità sostitutiva di ferie, permessi cd. ex ROL e permessi cd ex-Festività emergeva dall'ultima busta paga del novembre 2014 anche se in misura leggermente inferiore di quanto rivendicato . Invero in tale busta paga risultava che: quanto alle ferie vi era un residuo di 66,67 ore, quanto ai permessi ROL vi era un residuo di 138 ore, quanto ai permessi ex-festività vi era un residuo di 21,33 ore, a cui non corrispondeva nella medesima busta-paga alcuna indennità sostitutiva.
4. Ha evidenziato che dal confronto tra le buste paga rilasciate ad esso appellante dal
2010 al 2014 risultavano delle volute incongruenze- analiticamente indicate- nelle annotazioni delle residue ferie dovute, dei permessi ROL e dei permessi ex festività, incongruenze finalizzate a ridurre l'ammontare degli importi spettanti al . Parte_1
5.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“accertata e dichiarata l'incongruità del trattamento salariale corrisposto, rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, condannare la in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di differenze retributive, tredicesima e T.F.R., della somma di € 10.925,30, ulteriore a quella correttamente riconosciuta con la sentenza appellata e quindi condannare l'appellata al pagamento della (ulteriore) somma TR
di € 10.925,30, ovvero di quella diversa somma che la Corte ecc.ma ritenesse più equa
e giusta - anche mediante eventuale ausilio CTU contabile, che come in primo grado si chiede eventualmente disporsi -, comunque oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condannare la stessa appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione al difensore anticipatario, ex art 93 cpc. “
6.La si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di TR
varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
7.La cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato al Controparte_2
procuratore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio.
8.La Corte ha chiesto a parte appellante l'elaborazione di conteggi delle differenze retributive eventualmente dovute per indennità sostitutiva ferie, permessi per ROL e permessi per ex festività soppresse sulla base delle annotazioni contenute nella busta paga di novembre 2014 e, dopo il deposito degli stessi e di note autorizzate di parte appellata, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la
Corte ha deciso la causa, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
10.Va accolta la prima doglianza proposta, considerato che effettivamente dall'ultima busta paga rilasciata dalla al nel mese di TR Parte_1
novembre 2014 risultano delle annotazioni relative a residue ferie, residui permessi cd. ex ROL e residui permessi cd ex-Festività evidentemente non goduti dal lavoratore.
Precisamente risultano annotate n. 66,67 ore di ferie non godute, n. 138 ore di permessi ex ROL non godute e n. 21,33 ore di permessi ex festività non godute.
Tali annotazioni hanno indubitabilmente valore confessorio da parte della società, trattandosi dell'ultima busta paga rilasciata al lavoratore e dovendosi quindi ritenere che le residue ore di ferie e permessi annotate non siano state sicuramente godute dal Pt_1
il cui rapporto di lavoro era cessato nel novembre 2014. Né risulta corrisposta
[...]
alcuna indennità sostitutiva delle stesse.
Pertanto, sulla base dei conteggi elaborati da parte appellante la TR
va condannata al pagamento, in favore del , dell'ulteriore somma di
[...] Parte_1
euro 2.210,22 al suindicato titolo.
11.Va, invece, disattesa la seconda doglianza proposta che si fonda su un asserito diritto del a percepire dalla società differenze retributive per un maggior numero Parte_1
di ferie e permessi non goduti. Tale diritto viene invocato in base all'analitico raffronto delle buste paga rilasciate al dalla società appellata dal 2010 al 2014 sul Parte_1
presupposto che le annotazioni risultanti dalle buste paga avevano delle incongruenze finalizzate a ridurre l'ammontare degli importi spettanti al . Parte_1
Tuttavia tale prospettazione dei fatti era assente nel ricorso introduttivo del giudizio, per cui l'allegazione delle suindicate circostanze comporta l'introduzione, in sede di gravame, di un nuovo tema di indagine che altera i termini della controversia, determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ( cfr. Cass. sez.lav. ord. n. 2271 del 2/2/2021). E' noto infatti che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere.
La Suprema Corte ha infatti stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del
2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in grado d'appello in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
In altri termini, come condivisibilmente statuito sempre dalla S.C. (arg. ex Cass., VI,
1.2.2018 n. 2529) il divieto di nova sancito dall'art. 245 c.pc.. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. Nel caso di specie si è proprio verificata l'ipotesi vietata dalle norme processuali, in quanto il raffronto tra le buste paga rilasciate al lavoratore dal 2010 al 2014 introdurrebbe un nuovo tema di indagine, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame.
12.Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza la va TR
condannata al pagamento, in favore di , della complessiva somma Parte_1
di euro 12.317,01, di cui euro 6.543,24 a titolo di TFR, oltre su tali importi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
13.L'accoglimento di una ulteriore spettanza comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta .
Il Collegio condivide, infatti, il principio di recente espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui :“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”(
Cass. sez.un. 31/10/2022 n. 32061).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore di TR Parte_1
, della somma di euro 12.317,01, di cui euro 6.543,24 a titolo di TFR, oltre su
[...]
tali importi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna, inoltre, la al pagamento, in favore di TR , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in euro 2.566,00 e per il giudizio di appello in euro 2.905,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti antistatario 3) compensa le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Napoli il giorno 6 marzo 2024
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6 marzo
2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1411/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Monetti, presso il Parte_1
cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Posillipo n.196.
appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli TR
avv.ti Domenico Carozza e Sergio Carozza, presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli, centro Direzionale Isola F10.
appellata
E , in persona del Presidente della giunta regionale p.t Controparte_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 11/5/2021,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4194 dell'11/11/2020 che, sulla domanda da lui proposta con ricorso depositato in data 24/3/2016, aveva così deciso:
“Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 10.106, 79, di cui € 6.543,24 a titolo di TFR, oltre
[...]
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese processuali per Controparte_4
metà, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre per spese forfetarie, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
- Compensa le spese nei confronti della ” Controparte_2
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice, malgrado le sue domande fossero fondate anche con riguardo ad indennità sostitutiva di ferie, permessi ex-festività e permessi ex-ROL, le avesse accolte solo con riguardo alla mensilità di novembre 2014, al rateo 13ma ed al TFR, obliterando anche le risultanze documentali.
3.Ha sostenuto che la prova del credito relativo ad indennità sostitutiva di ferie, permessi cd. ex ROL e permessi cd ex-Festività emergeva dall'ultima busta paga del novembre 2014 anche se in misura leggermente inferiore di quanto rivendicato . Invero in tale busta paga risultava che: quanto alle ferie vi era un residuo di 66,67 ore, quanto ai permessi ROL vi era un residuo di 138 ore, quanto ai permessi ex-festività vi era un residuo di 21,33 ore, a cui non corrispondeva nella medesima busta-paga alcuna indennità sostitutiva.
4. Ha evidenziato che dal confronto tra le buste paga rilasciate ad esso appellante dal
2010 al 2014 risultavano delle volute incongruenze- analiticamente indicate- nelle annotazioni delle residue ferie dovute, dei permessi ROL e dei permessi ex festività, incongruenze finalizzate a ridurre l'ammontare degli importi spettanti al . Parte_1
5.Pertanto l'appellante ha concluso in tali termini:
“accertata e dichiarata l'incongruità del trattamento salariale corrisposto, rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, condannare la in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di differenze retributive, tredicesima e T.F.R., della somma di € 10.925,30, ulteriore a quella correttamente riconosciuta con la sentenza appellata e quindi condannare l'appellata al pagamento della (ulteriore) somma TR
di € 10.925,30, ovvero di quella diversa somma che la Corte ecc.ma ritenesse più equa
e giusta - anche mediante eventuale ausilio CTU contabile, che come in primo grado si chiede eventualmente disporsi -, comunque oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condannare la stessa appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione al difensore anticipatario, ex art 93 cpc. “
6.La si è costituita in giudizio ed ha contestato, sulla base di TR
varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
7.La cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato al Controparte_2
procuratore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio.
8.La Corte ha chiesto a parte appellante l'elaborazione di conteggi delle differenze retributive eventualmente dovute per indennità sostitutiva ferie, permessi per ROL e permessi per ex festività soppresse sulla base delle annotazioni contenute nella busta paga di novembre 2014 e, dopo il deposito degli stessi e di note autorizzate di parte appellata, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la
Corte ha deciso la causa, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
10.Va accolta la prima doglianza proposta, considerato che effettivamente dall'ultima busta paga rilasciata dalla al nel mese di TR Parte_1
novembre 2014 risultano delle annotazioni relative a residue ferie, residui permessi cd. ex ROL e residui permessi cd ex-Festività evidentemente non goduti dal lavoratore.
Precisamente risultano annotate n. 66,67 ore di ferie non godute, n. 138 ore di permessi ex ROL non godute e n. 21,33 ore di permessi ex festività non godute.
Tali annotazioni hanno indubitabilmente valore confessorio da parte della società, trattandosi dell'ultima busta paga rilasciata al lavoratore e dovendosi quindi ritenere che le residue ore di ferie e permessi annotate non siano state sicuramente godute dal Pt_1
il cui rapporto di lavoro era cessato nel novembre 2014. Né risulta corrisposta
[...]
alcuna indennità sostitutiva delle stesse.
Pertanto, sulla base dei conteggi elaborati da parte appellante la TR
va condannata al pagamento, in favore del , dell'ulteriore somma di
[...] Parte_1
euro 2.210,22 al suindicato titolo.
11.Va, invece, disattesa la seconda doglianza proposta che si fonda su un asserito diritto del a percepire dalla società differenze retributive per un maggior numero Parte_1
di ferie e permessi non goduti. Tale diritto viene invocato in base all'analitico raffronto delle buste paga rilasciate al dalla società appellata dal 2010 al 2014 sul Parte_1
presupposto che le annotazioni risultanti dalle buste paga avevano delle incongruenze finalizzate a ridurre l'ammontare degli importi spettanti al . Parte_1
Tuttavia tale prospettazione dei fatti era assente nel ricorso introduttivo del giudizio, per cui l'allegazione delle suindicate circostanze comporta l'introduzione, in sede di gravame, di un nuovo tema di indagine che altera i termini della controversia, determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ( cfr. Cass. sez.lav. ord. n. 2271 del 2/2/2021). E' noto infatti che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere.
La Suprema Corte ha infatti stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del
2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in grado d'appello in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
In altri termini, come condivisibilmente statuito sempre dalla S.C. (arg. ex Cass., VI,
1.2.2018 n. 2529) il divieto di nova sancito dall'art. 245 c.pc.. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. Nel caso di specie si è proprio verificata l'ipotesi vietata dalle norme processuali, in quanto il raffronto tra le buste paga rilasciate al lavoratore dal 2010 al 2014 introdurrebbe un nuovo tema di indagine, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame.
12.Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza la va TR
condannata al pagamento, in favore di , della complessiva somma Parte_1
di euro 12.317,01, di cui euro 6.543,24 a titolo di TFR, oltre su tali importi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.
13.L'accoglimento di una ulteriore spettanza comporta la rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del
DM 147/2022, in base al valore della domanda complessivamente accolta .
Il Collegio condivide, infatti, il principio di recente espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui :“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”(
Cass. sez.un. 31/10/2022 n. 32061).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la al pagamento, in favore di TR Parte_1
, della somma di euro 12.317,01, di cui euro 6.543,24 a titolo di TFR, oltre su
[...]
tali importi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna, inoltre, la al pagamento, in favore di TR , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in euro 2.566,00 e per il giudizio di appello in euro 2.905,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti antistatario 3) compensa le spese nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Napoli il giorno 6 marzo 2024
Il Consigliere est. rel. Il Presidente