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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 13/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10249/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80137 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000594778000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20657/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...], ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250000594778000 notificata al ricorrente a mezzo posta in data 02/04/2025, con cui l'ente riscossore richiedeva a mezzo ruolo il pagamento di un presunto credito di euro 1.922,63, dovuto a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.
R. 600/1973 dei dati esposti dal sostituto di imposta nel modello certificazione unica 2021, relativo ai compensi erogati nell'anno 2020 (IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2020).
Motivi del ricorso: omessa notifica della comunicazione di irregolarità n. 0024062321201, codice atto
57866192115, spedita con raccomandata n. 527630278625 in data 10/06/2024 con esito negativo di consegna per causa che secondo l'ufficio era imputabile all'inesistenza dell'indirizzo del contribuente, sebbene quest'ultimo risieda abitualmente ed in via continuativa presso l'immobile sito in Indirizzo_1, Indirizzo_2, Napoli (NA).
In tal modo, il sig. Ricorrente_1 assumeva di essere stato reso edotto dell'omissione contributiva solo a seguito della notifica della cartella di pagamento, decadendo in tal modo dalla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Rammentava al riguardo che le disponibilità sul sistema virtuale indicavano come prima data disponibile presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate il 21/05/2025 e che tale lasso di tempo impediva, quindi, al contribuente di beneficiare “qualora non abbia ricevuto la comunicazione” dell'eventuale sgravio delle somme non dovute.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli, la quale affermava che, se è vero che nella fattispecie la notifica della comunicazione di irregolarità n.0024062321201 (cod. atto
57866192115) ex art. 6 comma 5 della L. 212/2000 non è andata a buon fine, è altrettanto vero che , come riportato nelle stesse avvertenze della cartella : “il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate”, così che la controparte, presentandosi in Ufficio, si sarebbe trovata nelle medesime condizioni garantite da una notifica con esito positivo della comunicazione in questione. Nel merito, evidenziava che la legittimità della pretesa erariale avanzata con la cartella impugnata è incontestabile e di fatto risulta dalla controparte non contestata. Con la stessa, infatti, sono state richieste le somme dovute a seguito della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/73, dei dati esposti dagli stessi sostituti di imposta (C.F. P.IVA_1 - P.IVA_2) nel Mod.CU
/2021 relativo ai compensi erogati alla parte ricorrente nell'anno 2020 ( v. all. C.U. ricevute e Liquidazione
TFR) .
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito esposto ed argomentato.
La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate, in via provvisoria, delle somme a titolo d'acconto. Nel caso in esame, non è contestato che la pretesa tributaria si fonda sulla base dei dati riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770; dunque il calcolo operato dall'Ufficio si fonda su quanto dichiarato dal sostituto di imposta.
Ancora, è principio pacifico in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto la circostanza per cui,
a differenza della liquidazione delle imposte dirette in cui il contribuente autoliquida da sé le imposte dovute, nella diversa ipotesi della tassazione separata è l'Ufficio a procedere con il calcolo delle imposte da versare, per cui è necessaria una comunicazione al contribuente circa la quantificazione esatta delle somme dovute a titolo di imposta.
L'art. 6 co. 5 della L. n. 212/2000 peraltro richiede l'invio della comunicazione di irregolarità, prodromica alla cartella esattoriale, soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” al fine di consentire al contribuente di fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'eventuale mancato invio della predetta comunicazione non è causa di nullità della cartella, come da consolidato orientamento di legittimità ribadito dalla S.C. con Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021.
Il contribuente dunque non contesta il quantum del calcolo ma contesta che, non avendo tempestivamente ricevuto la comunicazione preventiva, non ha potuto fissare appuntamento per avviare contraddittorio e ottenere di pagare il tributo senza sanzioni.
In effetti, il ricorrente ha prodotto una mail da cui emerge che l'ufficio gli fissava appuntamento in data posteriore rispetto ai termini di proposizione del ricorso.
L'ufficio, da parte sua, non contesta l'illegittimità della notifica della comunicazione spedita.
Ne deriva che, ferma restando la conferma dell'atto impugnato quanto al merito della pretesa, lo stesso debba essere annullato nella sola parte relativa alle sanzioni irrogate, dovendo il ricorrente essere rimesso in termini per procedere al dovuto pagamento;
solo in caso di persistente mancato pagamento potranno essere calcolate le sanzioni.
La particolare natura dell'oggetto della lite ed il corretto comportamento processuale delle parti rendono opportuno compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni. Conferma nel resto. Compensa le spese.
Napoli, 11.1.2026
Il Giudice monocratico Liana Esposito
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10249/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80137 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000594778000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20657/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
come da verbale e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il [...], ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli avverso la cartella di pagamento n. 07120250000594778000 notificata al ricorrente a mezzo posta in data 02/04/2025, con cui l'ente riscossore richiedeva a mezzo ruolo il pagamento di un presunto credito di euro 1.922,63, dovuto a seguito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis D.P.
R. 600/1973 dei dati esposti dal sostituto di imposta nel modello certificazione unica 2021, relativo ai compensi erogati nell'anno 2020 (IRPEF indennità fine rapporto lavoro dipendente anno 2020).
Motivi del ricorso: omessa notifica della comunicazione di irregolarità n. 0024062321201, codice atto
57866192115, spedita con raccomandata n. 527630278625 in data 10/06/2024 con esito negativo di consegna per causa che secondo l'ufficio era imputabile all'inesistenza dell'indirizzo del contribuente, sebbene quest'ultimo risieda abitualmente ed in via continuativa presso l'immobile sito in Indirizzo_1, Indirizzo_2, Napoli (NA).
In tal modo, il sig. Ricorrente_1 assumeva di essere stato reso edotto dell'omissione contributiva solo a seguito della notifica della cartella di pagamento, decadendo in tal modo dalla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Rammentava al riguardo che le disponibilità sul sistema virtuale indicavano come prima data disponibile presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate il 21/05/2025 e che tale lasso di tempo impediva, quindi, al contribuente di beneficiare “qualora non abbia ricevuto la comunicazione” dell'eventuale sgravio delle somme non dovute.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli, la quale affermava che, se è vero che nella fattispecie la notifica della comunicazione di irregolarità n.0024062321201 (cod. atto
57866192115) ex art. 6 comma 5 della L. 212/2000 non è andata a buon fine, è altrettanto vero che , come riportato nelle stesse avvertenze della cartella : “il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate”, così che la controparte, presentandosi in Ufficio, si sarebbe trovata nelle medesime condizioni garantite da una notifica con esito positivo della comunicazione in questione. Nel merito, evidenziava che la legittimità della pretesa erariale avanzata con la cartella impugnata è incontestabile e di fatto risulta dalla controparte non contestata. Con la stessa, infatti, sono state richieste le somme dovute a seguito della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art.36 bis del DPR n.600/73, dei dati esposti dagli stessi sostituti di imposta (C.F. P.IVA_1 - P.IVA_2) nel Mod.CU
/2021 relativo ai compensi erogati alla parte ricorrente nell'anno 2020 ( v. all. C.U. ricevute e Liquidazione
TFR) .
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto di seguito esposto ed argomentato.
La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate, in via provvisoria, delle somme a titolo d'acconto. Nel caso in esame, non è contestato che la pretesa tributaria si fonda sulla base dei dati riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770; dunque il calcolo operato dall'Ufficio si fonda su quanto dichiarato dal sostituto di imposta.
Ancora, è principio pacifico in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto la circostanza per cui,
a differenza della liquidazione delle imposte dirette in cui il contribuente autoliquida da sé le imposte dovute, nella diversa ipotesi della tassazione separata è l'Ufficio a procedere con il calcolo delle imposte da versare, per cui è necessaria una comunicazione al contribuente circa la quantificazione esatta delle somme dovute a titolo di imposta.
L'art. 6 co. 5 della L. n. 212/2000 peraltro richiede l'invio della comunicazione di irregolarità, prodromica alla cartella esattoriale, soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” al fine di consentire al contribuente di fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'eventuale mancato invio della predetta comunicazione non è causa di nullità della cartella, come da consolidato orientamento di legittimità ribadito dalla S.C. con Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021.
Il contribuente dunque non contesta il quantum del calcolo ma contesta che, non avendo tempestivamente ricevuto la comunicazione preventiva, non ha potuto fissare appuntamento per avviare contraddittorio e ottenere di pagare il tributo senza sanzioni.
In effetti, il ricorrente ha prodotto una mail da cui emerge che l'ufficio gli fissava appuntamento in data posteriore rispetto ai termini di proposizione del ricorso.
L'ufficio, da parte sua, non contesta l'illegittimità della notifica della comunicazione spedita.
Ne deriva che, ferma restando la conferma dell'atto impugnato quanto al merito della pretesa, lo stesso debba essere annullato nella sola parte relativa alle sanzioni irrogate, dovendo il ricorrente essere rimesso in termini per procedere al dovuto pagamento;
solo in caso di persistente mancato pagamento potranno essere calcolate le sanzioni.
La particolare natura dell'oggetto della lite ed il corretto comportamento processuale delle parti rendono opportuno compensare tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando l'atto impugnato limitatamente alle sanzioni. Conferma nel resto. Compensa le spese.
Napoli, 11.1.2026
Il Giudice monocratico Liana Esposito