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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2023 promossa da:
, con l'avvocato De Martin Mattiò Annina Parte_1
Parte attrice contro
DA , contumace Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice, all'udienza del 16.1.2025, ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali pronunciati in data 11.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 7.10.2000 in Stra Parte_1
(VE) con , che dalla loro unione erano nate le figlie (il 23.8.2004) e Controparte_2 Per_1
(il 28.7.2008) e che, con sentenza n. 2648 del 12.12.2019, il Tribunale di Venezia aveva Per_2
dichiarato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito di diversi rinvii, per mancato perfezionamento della notifica, all'udienza presidenziale del
18.4.2024 veniva sentita la ricorrente e il Presidente delegato, vista la mancata comparizione del pagina 1 di 4 convenuto, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
con ordinanza in data
11.6.2024, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, rimettendo le parti davanti al Giudice istruttore.
All'esito della prima udienza, trattata in modalità cartolare, il Giudice istruttore, rilevato che non si era costituito nonostante la rituale notifica e ritenuta la causa matura per la Controparte_3
decisione, viste anche le conclusioni formulate da parte attrice, rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
******
1.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, nonostante Controparte_2
la rituale notifica ex art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
2.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le allegazioni dell'attrice e il disinteresse mostrato dal sig. per il presente CP_2 procedimento dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Con riferimento alle condizioni relative agli interessi della figlia minore va preliminarmente Per_2
rilevato che il suo ascolto da parte del Giudice risulta manifestamente superfluo, tenendo conto che le richieste formulata dall'attrice sono coerenti con quanto statuito in sede di separazione e rispettano il principio di bigenitorialità; inoltre, considerata l'età ormai raggiunta dalla minore di 17 anni, la stessa potrà essere libera di frequentare il padre secondo il suo desiderio (v. infra).
Tanto premesso, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori, come richiesto dall'attrice sin dall'introduzione del giudizio. Ed infatti, non emergono elementi di pregiudizio che possano derivare da tale soluzione, tenendo conto che la stessa attrice ha allegato che da tempo padre e figlia gestiscono autonomamente le modalità di visita, vedendosi tutte le settimane per almeno una giornata.
pagina 2 di 4 Per l'effetto, vista l'età ormai raggiunta da di 17 anni, va disposto che la ragazza potrà Per_3
accordarsi direttamente con il padre ai fini delle frequentazioni, tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici.
La casa familiare va assegnata alla madre, affinché vi abiti con la figlia minore e con la figlia Per_1
maggiorenne non autosufficiente.
Con riferimento al mantenimento delle figlie, si dà atto che l'attrice, in corso di causa, ha modificato le proprie originarie domande, chiedendo la conferma, sul punto, dei provvedimenti presidenziali che hanno confermato le condizioni di separazione;
in particolare, ha chiesto che venga confermata la somma di € 500,00 per ciascuna figlia oltre rivalutazione a decorrere dalla sentenza di separazione, o quantomeno un arrotondamento ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di separazione, all'esito del procedimento in cui il sig. si era costituito, aveva CP_2
riportato in maniera puntuale i redditi e il patrimonio delle parti rilevando, in particolare, che dall'istruttoria orale esperita non era emersa la percezione di redditi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati, derivanti dall'attività di istruttore di spinning svolta dal sig. , parallela a quella di geometra, che CP_2
aveva subito una deflessione negli ultimi anni;
tenendo conto, in ogni caso, della capacità lavorativa del convenuto in base alla sua elevata professionalità e dei maggiori oneri di cura e accudimento incombenti sulla madre, aveva stabilito un contributo a carico del padre di € 500,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario delle due figlie.
Rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione, non sono stati allegati rilevanti fatti sopravvenuti, idonei a mutare gli assetti economici e delle parti e, dunque, ad aumentare il contributo per il mantenimento a carico del padre, posto che l'attrice ha dedotto che entrambe le parti continuano a svolgere le medesime attività lavorative.
Peraltro, stima congruo, viste le accresciute esigenze delle figlie in ragione della loro crescita, che non necessita di dimostrazione, nonché della rivalutazione della somma statuita nella sentenza del 2019, che il padre contribuisca versando la somma di € 600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascuna figlia) con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
4.
Attesa la mancata opposizione del convenuto, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 3 di 4 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
4) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_2
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre;
5) assegna a la casa familiare sita invia Sassara n. 30 Stra (VE); Parte_1
6) dispone che la figlia potrà vedere il padre accordandosi direttamente con quest'ultimo, Per_2
tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici;
7) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Controparte_2 Per_2
e maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € 600,00 mensili Per_1
complessivi, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
8) dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice est.
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2023 promossa da:
, con l'avvocato De Martin Mattiò Annina Parte_1
Parte attrice contro
DA , contumace Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice, all'udienza del 16.1.2025, ha precisato le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali pronunciati in data 11.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 7.10.2000 in Stra Parte_1
(VE) con , che dalla loro unione erano nate le figlie (il 23.8.2004) e Controparte_2 Per_1
(il 28.7.2008) e che, con sentenza n. 2648 del 12.12.2019, il Tribunale di Venezia aveva Per_2
dichiarato la separazione dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
A seguito di diversi rinvii, per mancato perfezionamento della notifica, all'udienza presidenziale del
18.4.2024 veniva sentita la ricorrente e il Presidente delegato, vista la mancata comparizione del pagina 1 di 4 convenuto, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione;
con ordinanza in data
11.6.2024, confermava in via temporanea e urgente le condizioni di separazione, rimettendo le parti davanti al Giudice istruttore.
All'esito della prima udienza, trattata in modalità cartolare, il Giudice istruttore, rilevato che non si era costituito nonostante la rituale notifica e ritenuta la causa matura per la Controparte_3
decisione, viste anche le conclusioni formulate da parte attrice, rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
******
1.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto il quale, nonostante Controparte_2
la rituale notifica ex art. 143 c.p.c., non si è costituito in giudizio.
2.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
A quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il periodo di separazione, le allegazioni dell'attrice e il disinteresse mostrato dal sig. per il presente CP_2 procedimento dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Con riferimento alle condizioni relative agli interessi della figlia minore va preliminarmente Per_2
rilevato che il suo ascolto da parte del Giudice risulta manifestamente superfluo, tenendo conto che le richieste formulata dall'attrice sono coerenti con quanto statuito in sede di separazione e rispettano il principio di bigenitorialità; inoltre, considerata l'età ormai raggiunta dalla minore di 17 anni, la stessa potrà essere libera di frequentare il padre secondo il suo desiderio (v. infra).
Tanto premesso, ricorrono le condizioni per disporre l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori, come richiesto dall'attrice sin dall'introduzione del giudizio. Ed infatti, non emergono elementi di pregiudizio che possano derivare da tale soluzione, tenendo conto che la stessa attrice ha allegato che da tempo padre e figlia gestiscono autonomamente le modalità di visita, vedendosi tutte le settimane per almeno una giornata.
pagina 2 di 4 Per l'effetto, vista l'età ormai raggiunta da di 17 anni, va disposto che la ragazza potrà Per_3
accordarsi direttamente con il padre ai fini delle frequentazioni, tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici.
La casa familiare va assegnata alla madre, affinché vi abiti con la figlia minore e con la figlia Per_1
maggiorenne non autosufficiente.
Con riferimento al mantenimento delle figlie, si dà atto che l'attrice, in corso di causa, ha modificato le proprie originarie domande, chiedendo la conferma, sul punto, dei provvedimenti presidenziali che hanno confermato le condizioni di separazione;
in particolare, ha chiesto che venga confermata la somma di € 500,00 per ciascuna figlia oltre rivalutazione a decorrere dalla sentenza di separazione, o quantomeno un arrotondamento ad € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sentenza di separazione, all'esito del procedimento in cui il sig. si era costituito, aveva CP_2
riportato in maniera puntuale i redditi e il patrimonio delle parti rilevando, in particolare, che dall'istruttoria orale esperita non era emersa la percezione di redditi ulteriori, rispetto a quelli dichiarati, derivanti dall'attività di istruttore di spinning svolta dal sig. , parallela a quella di geometra, che CP_2
aveva subito una deflessione negli ultimi anni;
tenendo conto, in ogni caso, della capacità lavorativa del convenuto in base alla sua elevata professionalità e dei maggiori oneri di cura e accudimento incombenti sulla madre, aveva stabilito un contributo a carico del padre di € 500,00 mensili complessivi per il mantenimento ordinario delle due figlie.
Rispetto a quanto statuito nella sentenza di separazione, non sono stati allegati rilevanti fatti sopravvenuti, idonei a mutare gli assetti economici e delle parti e, dunque, ad aumentare il contributo per il mantenimento a carico del padre, posto che l'attrice ha dedotto che entrambe le parti continuano a svolgere le medesime attività lavorative.
Peraltro, stima congruo, viste le accresciute esigenze delle figlie in ragione della loro crescita, che non necessita di dimostrazione, nonché della rivalutazione della somma statuita nella sentenza del 2019, che il padre contribuisca versando la somma di € 600,00 mensili complessivi (€ 300,00 per ciascuna figlia) con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova.
4.
Attesa la mancata opposizione del convenuto, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
pagina 3 di 4 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
3) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile competente per le annotazioni di legge;
4) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_2
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione presso la madre;
5) assegna a la casa familiare sita invia Sassara n. 30 Stra (VE); Parte_1
6) dispone che la figlia potrà vedere il padre accordandosi direttamente con quest'ultimo, Per_2
tenendo conto dei propri impegni scolastici ed extrascolastici;
7) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Controparte_2 Per_2
e maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma di € 600,00 mensili Per_1
complessivi, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
8) dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice est.
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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