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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso, notificato a controparte e depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia, ha impugnato l'Avviso di intimazione n° prot. N. 23160 emesso da ICA S.r.l. con
Creset S.p.a. in R.T.I., notificato il 17.07.2024 con il quale si intima il pagamento dell'importo complessivo di € 3.011,00 riferito ad un presunto mancato pagamento del bollo auto 2010, 2011, 2013 e 2014 per il veicolo targato Targa_1, del bollo auto 2010 e 2011 per il veicolo targato Targa_2 e del bollo auto 2009 per il veicolo targato Targa_3
Il ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
1) NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E PREAVVISO DI FERMO MENZIONATI NELL'ATTO
IMPUGNATO;
2) INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE DEL BOLLO AUTO 2010, 2011, 2013 E 2014 PER IL
VEICOLO TARGATO Targa_1, DEL BOLLO AUTO 2010 E 2011 PER IL VEICOLO TARGATO Targa_2 E DEL BOLLO AUTO 2009 PER IL VEICOLO TARGATO Targa_3 ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE IMPUGNATO;
3) NULLITÀ PER MANCATA INDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI COMPUTO DEGLI INTERESSI.
4) SULLA PR LD E TR RECAPITATA ALLA REGIONE MOLISE E NON ANCORA
EVASA.
Conclude chiedendo di annullare l'atto e di sospenderlo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio la R.T.I. ICA S.P.A./ CRESET S.P.A che, con controdeduzioni depositate in atti, conferma la legittimità dell'atto. Premette che in riferimento ai veicoli ed alle annualità d'imposta di cui oggi si discute vi è già giudicato di Codesta Corte in quanto i preavvisi di fermo amministrativo ID 15252355 e
ID 15269084, presupposti all'atto odiernamente impugnato, erano stati al tempo, a loro volta, opposti dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria che con sentenza n. 88/2020 depositata il 02/03/2020 (che deposita), non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
Nel merito deposita le relate di notifica di tutti gli atti sottostanti l'avviso di intimazione impugnato e ribadisce che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento.
Con riferimento alla proposta di saldo e stralcio afferma che per i debiti tributari non è possibile aderire a proposte di saldo e stralcio stante l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria;
è noto che tale facoltà è stata ammessa (lo scorso anno) solo per limitati casi, per predeterminati periodi temporali e con predeterminate scadenze e solo per limitati soggetti (l'agente nazionale del servizio di riscossione – ADER); mentre è del tutto esclusa per gli Enti Locali che, nel caso, avrebbero potuto al tempo aderirvi solo attraverso una specifica regolamentazione interna che, tuttavia, la Regione Molise non ha mai approvato.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso e, per l'effetto, confermare la pretesa impositiva della Regione Molise per la Tassa Automobilistica per gli anni 2009-2010-2011-2013-2014. Condannare il sig. Ricorrente_1 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione presente in atti risulta che i preavvisi di fermo amministrativo ID 15252355 e ID
15269084, presupposti all'atto odiernamente impugnato, erano stati al tempo, a loro volta, opposti dinanzi
Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso che con sentenza n. 88/2020 depositata il 02/03/2020 , non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
I fermi amministrativi oggetto di sentenza riguardavano il bollo auto 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 del veicolo targato Targa_1
Il Giudice, con Ordinanza n° 272/2025 depositata il 07/11/2025, aveva disposto di rinviare la trattazione del presente procedimento all'udienza odierna su istanza del ricorrente che dichiarava di aver rateizzato e pagato l'intero ammontare dell'avviso di intimazione impugnato, e, altresì, di esservi delle trattative per la determinazione delle sole spese di giudizio.
Nell'odierna udienza le parti chiedono, congiuntamente, come da dichiarazioni rese a verbale, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese poiché il ricorrente ha rateizzato e pagato l'intero ammontare dell'avviso di intimazione impugnato.
P.Q.M.
Il giudice monocratico viste le dichiarazioni rese dalle parti in udienza dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Campobasso 13/01/2026
Dott. Ilario Moscetta
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOSCETTA ILARIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 424/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica Spa - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 23160 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , con rituale ricorso, notificato a controparte e depositato telematicamente a questa Corte di Giustizia, ha impugnato l'Avviso di intimazione n° prot. N. 23160 emesso da ICA S.r.l. con
Creset S.p.a. in R.T.I., notificato il 17.07.2024 con il quale si intima il pagamento dell'importo complessivo di € 3.011,00 riferito ad un presunto mancato pagamento del bollo auto 2010, 2011, 2013 e 2014 per il veicolo targato Targa_1, del bollo auto 2010 e 2011 per il veicolo targato Targa_2 e del bollo auto 2009 per il veicolo targato Targa_3
Il ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
1) NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ACCERTAMENTO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E PREAVVISO DI FERMO MENZIONATI NELL'ATTO
IMPUGNATO;
2) INTERVENUTA PRESCRIZIONE TRIENNALE DEL BOLLO AUTO 2010, 2011, 2013 E 2014 PER IL
VEICOLO TARGATO Targa_1, DEL BOLLO AUTO 2010 E 2011 PER IL VEICOLO TARGATO Targa_2 E DEL BOLLO AUTO 2009 PER IL VEICOLO TARGATO Targa_3 ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI INTIMAZIONE IMPUGNATO;
3) NULLITÀ PER MANCATA INDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI COMPUTO DEGLI INTERESSI.
4) SULLA PR LD E TR RECAPITATA ALLA REGIONE MOLISE E NON ANCORA
EVASA.
Conclude chiedendo di annullare l'atto e di sospenderlo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre agli accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Si costituisce in giudizio la R.T.I. ICA S.P.A./ CRESET S.P.A che, con controdeduzioni depositate in atti, conferma la legittimità dell'atto. Premette che in riferimento ai veicoli ed alle annualità d'imposta di cui oggi si discute vi è già giudicato di Codesta Corte in quanto i preavvisi di fermo amministrativo ID 15252355 e
ID 15269084, presupposti all'atto odiernamente impugnato, erano stati al tempo, a loro volta, opposti dinanzi a Codesta Corte di Giustizia Tributaria che con sentenza n. 88/2020 depositata il 02/03/2020 (che deposita), non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
Nel merito deposita le relate di notifica di tutti gli atti sottostanti l'avviso di intimazione impugnato e ribadisce che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto, nonché le motivazioni che giustificano l'emissione del provvedimento.
Con riferimento alla proposta di saldo e stralcio afferma che per i debiti tributari non è possibile aderire a proposte di saldo e stralcio stante l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria;
è noto che tale facoltà è stata ammessa (lo scorso anno) solo per limitati casi, per predeterminati periodi temporali e con predeterminate scadenze e solo per limitati soggetti (l'agente nazionale del servizio di riscossione – ADER); mentre è del tutto esclusa per gli Enti Locali che, nel caso, avrebbero potuto al tempo aderirvi solo attraverso una specifica regolamentazione interna che, tuttavia, la Regione Molise non ha mai approvato.
Conclude chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e diritto il ricorso e, per l'effetto, confermare la pretesa impositiva della Regione Molise per la Tassa Automobilistica per gli anni 2009-2010-2011-2013-2014. Condannare il sig. Ricorrente_1 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese a favore del resistente RTI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione presente in atti risulta che i preavvisi di fermo amministrativo ID 15252355 e ID
15269084, presupposti all'atto odiernamente impugnato, erano stati al tempo, a loro volta, opposti dinanzi
Corte di Giustizia Tributaria di Campobasso che con sentenza n. 88/2020 depositata il 02/03/2020 , non appellata e passata in giudicato, rigettava il ricorso confermando la legittimità della pretesa.
I fermi amministrativi oggetto di sentenza riguardavano il bollo auto 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 del veicolo targato Targa_1
Il Giudice, con Ordinanza n° 272/2025 depositata il 07/11/2025, aveva disposto di rinviare la trattazione del presente procedimento all'udienza odierna su istanza del ricorrente che dichiarava di aver rateizzato e pagato l'intero ammontare dell'avviso di intimazione impugnato, e, altresì, di esservi delle trattative per la determinazione delle sole spese di giudizio.
Nell'odierna udienza le parti chiedono, congiuntamente, come da dichiarazioni rese a verbale, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese poiché il ricorrente ha rateizzato e pagato l'intero ammontare dell'avviso di intimazione impugnato.
P.Q.M.
Il giudice monocratico viste le dichiarazioni rese dalle parti in udienza dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Campobasso 13/01/2026
Dott. Ilario Moscetta