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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. RC Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 5037/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Fizzotti
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
RC LI e IA MA
- ricorrente -
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori e CP_1
in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. 1 –Uff. 1] dandosi atto che Parte_1
1 non ha contestato la sussistenza dei presupposti di Legge necessari per CP_1
l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere in favore di a titolo di assegno divorzile, entro il
[...] CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 2.000,00 (duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -
Disporre a carico di l'obbligo di provvedere in favore di al rimborso Parte_1 CP_1
delle spese per sue cure mediche odontoiatriche anche, in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento in favore di del contributo al mantenimento dei tre Parte_1 CP_1
figli , ed in quanto ormai tutti autosufficienti Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente. -Dare atto che si obbliga a versare in favore di , Parte_1 CP_1 immediatamente dopo il deposito della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro
25.000,00= (venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti
ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo pagamento del CP_1
suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia a richiedere a la Parte_1 CP_1
restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei versate per il mantenimento dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce che l'immobile sito in Genova Via Capolungo, 27/7 è di Parte_1
esclusiva proprietà di , a lei peraltro già intestato, e che egli in relazione ad esso ed CP_1
ai beni mobili al suo interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso CP_1 di futura sua vendita a terzi dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di di Parte_1
pagamento delle spese di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in Genova
Via Capolungo, 27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a pretendere, a tale CP_1 titolo, pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di
2 procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2025, il Sig. ha domandato la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che, dall'unione con la Sig.ra CP_1
loro unione, sono nati i figli, (Genova, 21.1.1995, economicamente
[...] Per_1
autosufficiente), (Genova, 27.4.1996, economicamente autosufficiente) ed Per_2 Per_3
(Genova, 30.10.1999).
2. Con memoria difensiva in data 6.10.2025, si è costituita in giudizio la moglie, Sig.ra CP_1
.
[...]
3. All'udienza del 20.11.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori e CP_1 Pt_1
in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. 1 –Uff. 1] dandosi atto che
[...]
non ha contestato la sussistenza dei presupposti di Legge necessari per CP_1
l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 2.000,00
(duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -Disporre a carico di l'obbligo di provvedere in Parte_1
favore di al rimborso delle spese per sue cure mediche odontoiatriche anche, CP_1
in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento in favore di Parte_1 CP_1
del contributo al mantenimento dei tre figli , ed
[...] Persona_1 Persona_2
in quanto ormai tutti autosufficienti economicamente. -Dare atto che Persona_3 Pt_1
si obbliga a versare in favore di , immediatamente dopo il deposito
[...] CP_1 della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro 25.000,00=
(venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo pagamento del CP_1
suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa
3 a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia a richiedere a Parte_1 CP_1
la restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei versate per il mantenimento
[...]
dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce che l'immobile sito in Parte_1
Genova Via Capolungo, 27/7 è di esclusiva proprietà di , a lei peraltro già CP_1
intestato, e che egli in relazione ad esso ed ai beni mobili al suo interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso di futura sua vendita a terzi CP_1 dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di di pagamento delle spese Parte_1
di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in Genova Via Capolungo,
27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a pretendere, a tale titolo, CP_1 pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”. Il Giudice Delegato ha riletto le condizioni concordate alle parti, le quali le hanno confermate e ha evidenziato come, in sede di divorzio, non sia necessario revocare/modificare le condizioni di separazione, che sono sostituite da quelle di divorzio. Le parti hanno chiesto, quindi, che, in tali punti delle condizioni concordate, si dia meramente atto dell'accordo delle parti. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 9.11.2006, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 30.5.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi sostanzialmente di domanda congiunta, eccetto che per la decisione in punto status, rispetto alla quale la moglie si è opposta, “dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 9.6.1991; CP_1
- omologa le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
[...]
Signori e in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. CP_1 Parte_1
1 –Uff. 1] dandosi atto che non ha contestato la sussistenza dei presupposti di CP_1
Legge necessari per l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di
[...]
euro 2.000,00 (duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -Disporre a carico di l'obbligo Parte_1
di provvedere in favore di al rimborso delle spese per sue cure mediche CP_1
odontoiatriche anche, in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento Parte_1
in favore di del contributo al mantenimento dei tre figli , CP_1 Persona_1
ed in quanto ormai tutti autosufficienti economicamente. - Persona_2 Persona_3
Dare atto che si obbliga a versare in favore di , Parte_1 CP_1 immediatamente dopo il deposito della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro 25.000,00= (venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo CP_1
pagamento del suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia Parte_1
a richiedere a la restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei CP_1
versate per il mantenimento dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce Parte_1 che l'immobile sito in Genova Via Capolungo, 27/7 è di esclusiva proprietà di CP_1
, a lei peraltro già intestato, e che egli in relazione ad esso ed ai beni mobili al suo
[...]
interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori
5 direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso di CP_1 futura sua vendita a terzi dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di Parte_1
di pagamento delle spese di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in
Genova Via Capolungo, 27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a CP_1 pretendere, a tale titolo, pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. RC Bonci) (Dott. Ada Lucca)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. RC Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 5037/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Fizzotti
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Avv.ti CP_1 C.F._2
RC LI e IA MA
- ricorrente -
Condizioni congiunte: “voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori e CP_1
in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. 1 –Uff. 1] dandosi atto che Parte_1
1 non ha contestato la sussistenza dei presupposti di Legge necessari per CP_1
l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di Pt_1
l'obbligo di corrispondere in favore di a titolo di assegno divorzile, entro il
[...] CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 2.000,00 (duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -
Disporre a carico di l'obbligo di provvedere in favore di al rimborso Parte_1 CP_1
delle spese per sue cure mediche odontoiatriche anche, in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento in favore di del contributo al mantenimento dei tre Parte_1 CP_1
figli , ed in quanto ormai tutti autosufficienti Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente. -Dare atto che si obbliga a versare in favore di , Parte_1 CP_1 immediatamente dopo il deposito della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro
25.000,00= (venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti
ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo pagamento del CP_1
suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia a richiedere a la Parte_1 CP_1
restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei versate per il mantenimento dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce che l'immobile sito in Genova Via Capolungo, 27/7 è di Parte_1
esclusiva proprietà di , a lei peraltro già intestato, e che egli in relazione ad esso ed CP_1
ai beni mobili al suo interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso CP_1 di futura sua vendita a terzi dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di di Parte_1
pagamento delle spese di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in Genova
Via Capolungo, 27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a pretendere, a tale CP_1 titolo, pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “il Tribunale di Genova pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di
2 procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2025, il Sig. ha domandato la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che, dall'unione con la Sig.ra CP_1
loro unione, sono nati i figli, (Genova, 21.1.1995, economicamente
[...] Per_1
autosufficiente), (Genova, 27.4.1996, economicamente autosufficiente) ed Per_2 Per_3
(Genova, 30.10.1999).
2. Con memoria difensiva in data 6.10.2025, si è costituita in giudizio la moglie, Sig.ra CP_1
.
[...]
3. All'udienza del 20.11.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori e CP_1 Pt_1
in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. 1 –Uff. 1] dandosi atto che
[...]
non ha contestato la sussistenza dei presupposti di Legge necessari per CP_1
l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di a titolo di assegno Parte_1 CP_1 divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di euro 2.000,00
(duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -Disporre a carico di l'obbligo di provvedere in Parte_1
favore di al rimborso delle spese per sue cure mediche odontoiatriche anche, CP_1
in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento in favore di Parte_1 CP_1
del contributo al mantenimento dei tre figli , ed
[...] Persona_1 Persona_2
in quanto ormai tutti autosufficienti economicamente. -Dare atto che Persona_3 Pt_1
si obbliga a versare in favore di , immediatamente dopo il deposito
[...] CP_1 della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro 25.000,00=
(venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo pagamento del CP_1
suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa
3 a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia a richiedere a Parte_1 CP_1
la restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei versate per il mantenimento
[...]
dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce che l'immobile sito in Parte_1
Genova Via Capolungo, 27/7 è di esclusiva proprietà di , a lei peraltro già CP_1
intestato, e che egli in relazione ad esso ed ai beni mobili al suo interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso di futura sua vendita a terzi CP_1 dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di di pagamento delle spese Parte_1
di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in Genova Via Capolungo,
27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a pretendere, a tale titolo, CP_1 pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”. Il Giudice Delegato ha riletto le condizioni concordate alle parti, le quali le hanno confermate e ha evidenziato come, in sede di divorzio, non sia necessario revocare/modificare le condizioni di separazione, che sono sostituite da quelle di divorzio. Le parti hanno chiesto, quindi, che, in tali punti delle condizioni concordate, si dia meramente atto dell'accordo delle parti. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 9.11.2006, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 30.5.2025, né risulta essere intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi sostanzialmente di domanda congiunta, eccetto che per la decisione in punto status, rispetto alla quale la moglie si è opposta, “dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri e Parte_1
, i quali hanno celebrato matrimonio, a Genova, il 9.6.1991; CP_1
- omologa le seguenti condizioni congiunte: “voglia il Tribunale di Genova, contrariis rejectis previe le pronunce del caso, - in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
[...]
Signori e in data 9/6/1991 [-atto n. 280 -parte II Serie A –Vol. CP_1 Parte_1
1 –Uff. 1] dandosi atto che non ha contestato la sussistenza dei presupposti di CP_1
Legge necessari per l'accoglimento di tale domanda e che la stessa, pur dichiarandosi contraria dal punto di vista etico-religioso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pur non intendendo aderire alla domanda proposta dal ricorrente, si è rimessa a Giustizia sulla stessa. - Porre a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di
[...]
euro 2.000,00 (duemila/00=) mensili, con rivalutazione annuale monetaria da calcolarsi periodicamente sulla base degli indici ISTAT. -Disporre a carico di l'obbligo Parte_1
di provvedere in favore di al rimborso delle spese per sue cure mediche CP_1
odontoiatriche anche, in alternativa, somministrandole direttamente e gratuitamente attraverso il suo studio medico. - Revocare, l'obbligo a carico di di versamento Parte_1
in favore di del contributo al mantenimento dei tre figli , CP_1 Persona_1
ed in quanto ormai tutti autosufficienti economicamente. - Persona_2 Persona_3
Dare atto che si obbliga a versare in favore di , Parte_1 CP_1 immediatamente dopo il deposito della emananda sentenza, ed in unica soluzione, l'importo di euro 25.000,00= (venticinquemila/00) determinato dalle parti forfettariamente a copertura adeguamenti ISTAT arretrati e maturati sugli assegni dovuti in forza del verbale inter partes di separazione personale consensuale con rinuncia da parte di , con l'effettivo CP_1
pagamento del suddetto concordato importo, a richiedere il pagamento di ogni ulteriore somma non riscossa a titolo di omessi adeguamenti ISTAT ed in ogni caso di ogni altra somma connessa con il suddetto verbale di separazione.-dare atto che rinuncia Parte_1
a richiedere a la restituzione di somme ad ogni titolo fino ad oggi a lei CP_1
versate per il mantenimento dei figli anche se, in ipotesi, in parte accreditate dopo il raggiungimento della loro autosufficienza economica. - dare atto che riconosce Parte_1 che l'immobile sito in Genova Via Capolungo, 27/7 è di esclusiva proprietà di CP_1
, a lei peraltro già intestato, e che egli in relazione ad esso ed ai beni mobili al suo
[...]
interno, nulla ha a pretendere, ad ogni titolo, rinunciando a titolo esemplificativo a richiedere in restituzione ratei versati del mutuo, rivendicare diritti reali od obbligatori
5 direttamente od indirettamente collegati o collegabili con l'immobile stesso e rinunciando anche a pretendere quote del prezzo eventualmente riscosso da in caso di CP_1 futura sua vendita a terzi dell'immobile stesso. - Revocare l'obbligo a carico di Parte_1
di pagamento delle spese di amministrazione, utenze, tasse inerenti il predetto immobile in
Genova Via Capolungo, 27/7, dando atto che a sua volta rinuncia a CP_1 pretendere, a tale titolo, pagamenti arretrati. - Spese integralmente compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. RC Bonci) (Dott. Ada Lucca)
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