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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1489/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
C.F. 1 ) ed Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
() rappresentatiti e difesi dagli avv.ti Francesco Bricca e Lanfranco Bricca C.F._2 ed elettivamente domiciliati lo studio di quest'ultimo in Perugia, via G.B. Pontani n. 14 attori
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F. 3 rappresentato e difeso dagli avv.ti
NA RU e UC ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Orvieto, via Garibaldi n. 38 convenuto e
Controparte_2 (C.F. C.F._4 convenuto contumace nonché
CP_3 terza chiamata estromessa
OGGETTO: transazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 05/07/2022, Parte_1 ed Pt_2
[...] convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 ed lamentando il loro inadempimento all'accordo transattivo stipulato tra le Controparte_2 parti in data 18/10/2019 a mezzo del quale i paciscenti, facendosi reciproche concessioni, avevano regolato la questione afferente alle immissioni nel loro terreno di acque piovane e di quelle reflue industriali prodotte dall'Impianto Distributore Carburanti IP di proprietà di
[...]
CP_1
In particolare, gli attori esponevano: - di essere proprietari di terreni nel Comune di Ficulle (TR), a confine con la Strada Statale 71 MB NE (dati catastali: fg. 8, particelle 82, 83 e 92); - che su detti terreni era stato posizionato a loro insaputa una tubatura interrata nella quale venivano convogliate sia le acque piovane, sia le acque reflue industriali generate dal distributore IP di proprietà di di aver stipulato, a tal fine, la transazione del 18/10/2019 Controparte_1
-
che riportava il contenuto delle istanze di mediazione da essi attori depositate in data 24/11/2017 presso l'Organismo di Mediazione Controparte_4 sede di Orvieto e quelle del 27/11/2017 e del
12/01/2018 depositate presso il medesimo Organismo da - che [...] Controparte_2 nonostante i ripetuti solleciti (tra i quali diffida ad adempiere del 22/12/2021), CP_1 non aveva ottemperato alla transazione, non avendo provveduto ad apportare i lavori strutturali concordati al punto 3, ovvero la realizzazione di un diverso percorso per lo scarico delle acque provenienti dal suo terreno;
- che in base al punto 4 detti lavori erano subordinati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti, con relativo impegno a carico di
Controparte_2 quest'ultimo in qualità di proprietario del ed Controparte_1 terreno interessato dallo scavo;
di aver fatto redigere dal geom. Persona_1 apposita relazione
-
tecnica sullo stato dei luoghi (v. fascicolo parte attrice, all.4); - che, stante la mancata indicazione da parte dei contraenti di un termine per l'avveramento della condizione, ovvero il punto 3, sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione della transazione, essendo trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo tra l'accordo transattivo del 18/10/2019 e l'istanza del 03/01/2020 inoltrata da Controparte_1 CP_3 quale Società preposta al ad rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 4 e 13; - che, in relazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale prodotte dalla stazione di servizio, era stata concessa autorizzazione dalla
Provincia di Terni (prot. 0056658 del 20/08/2009), previo trattamento delle stesse in idoneo impianto di depurazione;
- che alle prescrizioni oggetto di detta autorizzazione provinciale [...]
CP_1 on aveva mai dato seguito;
- che l'attraversamento di acque piovane e di quelle reflue industriali nel terreno degli attori avveniva nell'esclusivo interesse di [...]
CP_1 proprietario del fondo su cui insiste la stazione di servizio, ed in assenza delle condizioni per poter configurare una servitù di scolo;
- che sussistevano i presupposti per agire in negatoria servitutis nei confronti di ex art. 949 c.c. con conseguente Controparte_1 "
ordine di cessazione di tale situazione antigiuridica, anche per evitare che ciò comporti l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, e richiesta di risarcimento danni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31/10/2022, si costituiva in giudizio
Controparte_1 che contestava le pretese attoree e chiedeva di differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la chiamata in manleva di CP_3 sostenendo quanto segue: di essere proprietario di un terreno nel Comune di Ficulle (TR), via dello Scalo n.4B
-
sul quale insite un impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio, confinante con i terreni agricoli di proprietà degli attori (dati catastali: fg.8, particelle 82,83 e 92) e con quelli di [...]
CP_2 dati catastali: fg. 8, particelle 138, 139; fg. 9, part. 262); - che, da diverso tempo, sul suo terreno era presente una canalina a cielo aperto per la raccolta delle acque piovane, le quali confluivano in una conduttura interrata, raggiungevano una canalina a cielo aperto che per un primo tratto correva lungo i terreni di proprietà degli attori e di Controparte_2 per poi finire lungo il fosso del Pt_3 ;- che quanto descritto era lo stato dei luoghi sino al 2009, quando detto convenuto aveva presentato la richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue provenienti dal suo impianto;
- che la Provincia di Terni, la quale all'epoca dei fatti gestiva i beni oggi dell'Anas S,p.a., aveva prescritto che le acque piovane e quelle reflue provenienti dal suo impianto di carburante avrebbero dovuto essere convogliate in una nuova conduttura da realizzarsi;
- di non essere mai entrato nella proprietà degli attori e di non aver mai realizzato i manufatti oggetto di controversia, i quali erano stati realizzati in epoca antecedente all'impianto di distribuzione di carburante;
- che le analisi chimiche sui campioni di acque reflue provenienti dal suo impianto, le quali erano regolarmente depurate e sottoposte a controlli, evidenziavano il pieno rispetto delle norme di legge in tema di valori inquinanti.
In relazione all'avversa censura di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo, il convenuto si opponeva alle richieste di parte attrice e rappresentava di essersi adoperato per dare esecuzione alla transazione, dapprima proponendo agli attori una soluzione alternativa, la quale veniva da questi disattesa, e successivamente, dopo un cospicuo scambio di corrispondenza con
CP_3 ed a seguito della richiesta di quest'ultima di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un atto d'obbligo a carico del suo terreno ed a favore della Controparte_5
[...] provvedendo in tal senso con atto notarile del 09/11/2020, successivamente integrato con atto notarile del 29/03/2021.
Tanto premesso, deduceva che nel caso de quo non ricorrevano i presupposti legittimanti la risoluzione automatica dell'accordo, così come indicati al punto 13 della transazione, in quanto difettava, sia il silenzio da parte della Pubblica Amministrazione preposta, dal momento che l'istruttoria amministrativa non si era ancora conclusa, sia quel provvedimento negativo da parte della stessa.
In via subordinata, in relazione all'avversa censura ex art. 949 c.c., eccepiva che non era stata realizzata nessuna nuova servitù di scolo o di scarico delle acque diversa da quella da decenni esistente e deduceva di aver realizzato solo le opere necessarie a portare le acque reflue nel
...
pozzetto già esistente in esame, nonché l'impianto per la depurazione delle acque provenienti dal proprio autolavaggio" e di aver “...sostituito alla originaria canalina a cielo aperto una conduttura chiusa che garantisce una migliore regolamentazione delle acque, a tutto vantaggio anche degli odierni attori" (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 23).
Infine, spiegava in via riconvenzionale domanda volta all'accertamento della costituzione di una servitù coattiva di scarico per usucapione ovvero, in subordine, ex art. 1043 c.c. e rappresentava che, in caso di accoglimento di detta domanda, pur non sussistendo i presupposti legittimanti la corresponsione in favore degli attori dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c., si sarebbe dimostrato disponibile a corrispondere loro una indennità pari ad €. 1.000, 00, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia. 3. Nella contumacia di Controparte_2 dichiarata dal Giudice assegnatario del fascicolo con provvedimento del 07/01/2023, interveniva nel giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/05/2023, il terzo chiamato CP_3 concludendo per il rigetto delle avverse pretese nonché, in via riconvenzionale, per la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €. 9.189,09, oltre interessi, con spese di vittoria e competenze professionali.
In particolare, ripercorsi gli accadimenti storico-fattuali, documentava che la durata del procedimento di rilascio del nulla osta era imputabile ai fattori di seguito indicati: - alla complessità dell'opera da realizzarsi, che aveva reso necessari vari approfondimenti tecnici trattandosi di un impianto di smaltimento di acque provenienti da un distributore di carburante e, quindi, potenzialmente inquinanti;
- alla carenza di documentazione allegata dai richiedenti alla domanda iniziale, cui erano seguite varie richieste di integrazione da parte della stessa Società; - alle richieste di proroga dei richiedenti;
- alla condotta inadempiente di Controparte_1 he, più volte, aveva disatteso gli inviti di CP_3 nella specie, l'invito a produrre la copia delle ricevute di pagamento attestanti la misura del canone corrisposto annualmente alla Provincia di Terni e dovuto all' CP_3 a decorrere dall'esercizio 2018), né aveva provveduto al pagamento dei canoni dovuti per gli accessi all'impianto di distribuzione carburante, ad oggi pari ad €. 9.189,09; - alla condotta inadempiente di Controparte_1 ed che,Controparte_2 avevano modificato l'atto arbitrariamente ed in spregio delle indicazioni impartite da CP_3
d'obbligo inizialmente predisposto.
4. Seguiva la proposta conciliativa formulata dalla scrivente Giudice ex art. 185 bis c.p.c.
(ordinanza del 01/07/2024), alla quale il fascicolo veniva assegnato in data 11/04/2024, la dichiarazione di estromissione di CP_3 dal presente giudizio (ud. del 07/02/2025) per
Controparte_1intervenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. dal momento che veva prodotto la documentazione mancante ed aveva pagato i canoni per l'accesso all'impianto di distribuzione di carburante, ottenendo il nulla osta richiesto dalla Società terza chiamata.
Testimone_1 Testimone_2 (ud. del Esperita l'istruttoria con l'escussione dei testi
30/01/2025) ed Persona_1 (ud. del 06/03/2025), all'esito dell'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, in via preliminare, l'accertamento del mancato avveramento delle condizioni dedotte nell'accordo transattivo stipulato tra le parti con scrittura privata del 18/10/2019 chiedendone, per l'effetto, la risoluzione.
In particolare, oggetto di detta transazione era la realizzazione di un "percorso diverso rispetto a quello attuale" per lo scarico delle acque provenienti dal terreno di Controparte_1 debitamente descritto al punto 3, ponendo come condizione il punto 4, ovvero che i convenuti provvedessero ad ottenere, a propria cura e spese, i necessari permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti.
Controparte_1Nel costituirsi in giudizio ocumentava il suo asserito adempimento alle obbligazioni oggetto di transazione e deduceva che il mancato avveramento dell'evento di cui al punto 3 era dipeso dal ritardo serbato dalla Pubblica Amministrazione preposta e dal protarsi del relativo iter amministrativo.
Così, brevemente, delineato il thema decidendum si osserva che, alla luce dei fatti che emergono dalle produzioni documentali delle parti ed alla luce del principio di diritto da applicare alla decisione, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata per le ragioni che di seguito si illustrano.
In diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite già insorta ovvero impediscono che possa sorgere, facendosi reciproche concessioni.
Quanto al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risoluzione, lo stesso è regolato dagli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza del quale spetta a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si assume totalmente o parzialmente inadempiuta nonché ex art. 1455 c.c., allegare e provare la gravità dell'inadempimento. Ciò fatto, incombe su chi si difende provare di aver adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 388 dell'11/01/2006).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso in esame, si evidenzia:
- l'esistenza, pacifica perché incontestata tra le parti ex art. 115 c.p.c. oltre che documentale, dell'accordo transattivo del 18/10/2019, in forza del quale i convenuti si sono impegnati a realizzare i lavori descritti al punto 3;
- l'inadempimento contrattuale di controparte rispetto all'esecuzione delle suddette opere, debitamente documentato da parte attrice, anche a mezzo di perizia tecnica sullo stato dei luoghi (v. fascicolo parte attrice, perizia a firma geom. Persona_1 all.4) ed oggetto della diffida ex art. 1454 c.c. datata 09/12/2021 (v. fascicolo parte attrice, all. 2);
- la circostanza, anch'essa pacifica perché non puntualmente contestata ex art. 115 c.cp., che i lavori oggetto di transazione non sono mai stati portati a termine.
A fronte di ciò, spettava dunque alla parte convenuta fornire la prova di aver correttamente eseguito le opere per cui è causa, o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea.
Questa, dal canto suo, ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale deducendo di aver dato seguito alla transazione e che il ritardo maturato era imputabile al silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione procedente, nella specie, CP_3
Intervenuta come terza chiamata, CP_3 a sua volta documentava che la durata del procedimento di rilascio del nulla osta era imputabile, tra le altre, alla condotta inadempiente di che aveva inoltrato richieste incomplete e non aveva puntualmenteControparte_1 assolto le richieste di integrazione di volta in volta inoltrate.
A fronte del descritto quadro fattuale deve ritenersi sussistente l'inadempimento alla transazione del
18/10/2019 di Controparte_1
A parziale definizione della domanda di parte attrice, occorre poi rilevare come nelle more del presente giudizio CP_3 a rilasciato, in data 05/12/2024, il nulla osta di cui al punto 4 della transazione, prodromico all'esecuzione degli interventi oggetto di controversia (v. in atti nulla osta depositato dal terzo chiamato in data 09/12/2024). Ciononostante, parte convenuta, nelle condizioni utili per poter attendere alle obbligazioni di cui al punto 3 della transazione, non ha adempiuto alle stesse, persistendo nella condotta inadempiente sopra descritta.
Ne segue, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione, dovendosi dichiarare risolto l'accordo transattivo del 18/10/2017.
Parte_1 ed Parte_26. Con l'atto introduttivo del presente giudizio hanno, altresì, chiesto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di scarico, la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento dei loro diritti e la condanna ad un risarcimento danni.
Pertanto, rilevato che gli attori hanno agito mediante l'actio negatoria servitutis, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competete autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione o di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena. Tale situazione, invero, configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita una regolare servitù (Cass. Sez. U, 8065/1990; 4619 e 3963/1989; da ultimo
19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012).
In altre parole, il mero impiego, sia pure per fini pubblici, di un fondo privato materialmente appreso, non è sufficiente a trasformarlo in esercizio di poteri ablatori e la conseguente detenzione produce soltanto le conseguenze proprie dell'illecito comune di cui agli artt. 2043 e 2058 c.c.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori va accolta e, per l'effetto, va ordinato al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori.
7. Quanto alla domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice per presunta diminuzione di possibilità di utilizzo e di valore del proprio fondo essa non può trovare accoglimento in totale assenza di prova, non potendosi neppure quantificare lo stesso in via equitativa poiché, ai sensi dell'art 1226 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa“ presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto" (Cass. n. 2831/2021), che nel caso di specie manca del tutto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, a mente del D.M. 55/2014 e ss. mod. e int., in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media), della complessità delle questioni trattate, del tenore degli scritti difensivi e dell'attività processuale concretamente posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1489/2022 R.G.., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: In accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento di [...] rispetto agli obblighi assunti con l'accordo transattivo del 18/10/2019, ne CP_1 dichiara la risoluzione;
Accoglie la domanda negatoria formulata dagli attori e, per l'effetto, ordina a [...] la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della CP_1 proprietà degli attori;
Rigetta la domanda di risarcimento danni, pur formulata dagli attori;
•
Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.431,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Terni, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1489/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
C.F. 1 ) ed Parte_2 (C.F. (C.F. Parte_1
() rappresentatiti e difesi dagli avv.ti Francesco Bricca e Lanfranco Bricca C.F._2 ed elettivamente domiciliati lo studio di quest'ultimo in Perugia, via G.B. Pontani n. 14 attori
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F. 3 rappresentato e difeso dagli avv.ti
NA RU e UC ON ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Orvieto, via Garibaldi n. 38 convenuto e
Controparte_2 (C.F. C.F._4 convenuto contumace nonché
CP_3 terza chiamata estromessa
OGGETTO: transazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 05/07/2022, Parte_1 ed Pt_2
[...] convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Controparte_1 ed lamentando il loro inadempimento all'accordo transattivo stipulato tra le Controparte_2 parti in data 18/10/2019 a mezzo del quale i paciscenti, facendosi reciproche concessioni, avevano regolato la questione afferente alle immissioni nel loro terreno di acque piovane e di quelle reflue industriali prodotte dall'Impianto Distributore Carburanti IP di proprietà di
[...]
CP_1
In particolare, gli attori esponevano: - di essere proprietari di terreni nel Comune di Ficulle (TR), a confine con la Strada Statale 71 MB NE (dati catastali: fg. 8, particelle 82, 83 e 92); - che su detti terreni era stato posizionato a loro insaputa una tubatura interrata nella quale venivano convogliate sia le acque piovane, sia le acque reflue industriali generate dal distributore IP di proprietà di di aver stipulato, a tal fine, la transazione del 18/10/2019 Controparte_1
-
che riportava il contenuto delle istanze di mediazione da essi attori depositate in data 24/11/2017 presso l'Organismo di Mediazione Controparte_4 sede di Orvieto e quelle del 27/11/2017 e del
12/01/2018 depositate presso il medesimo Organismo da - che [...] Controparte_2 nonostante i ripetuti solleciti (tra i quali diffida ad adempiere del 22/12/2021), CP_1 non aveva ottemperato alla transazione, non avendo provveduto ad apportare i lavori strutturali concordati al punto 3, ovvero la realizzazione di un diverso percorso per lo scarico delle acque provenienti dal suo terreno;
- che in base al punto 4 detti lavori erano subordinati al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti, con relativo impegno a carico di
Controparte_2 quest'ultimo in qualità di proprietario del ed Controparte_1 terreno interessato dallo scavo;
di aver fatto redigere dal geom. Persona_1 apposita relazione
-
tecnica sullo stato dei luoghi (v. fascicolo parte attrice, all.4); - che, stante la mancata indicazione da parte dei contraenti di un termine per l'avveramento della condizione, ovvero il punto 3, sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione della transazione, essendo trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo tra l'accordo transattivo del 18/10/2019 e l'istanza del 03/01/2020 inoltrata da Controparte_1 CP_3 quale Società preposta al ad rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 4 e 13; - che, in relazione allo scarico delle acque reflue di tipo industriale prodotte dalla stazione di servizio, era stata concessa autorizzazione dalla
Provincia di Terni (prot. 0056658 del 20/08/2009), previo trattamento delle stesse in idoneo impianto di depurazione;
- che alle prescrizioni oggetto di detta autorizzazione provinciale [...]
CP_1 on aveva mai dato seguito;
- che l'attraversamento di acque piovane e di quelle reflue industriali nel terreno degli attori avveniva nell'esclusivo interesse di [...]
CP_1 proprietario del fondo su cui insiste la stazione di servizio, ed in assenza delle condizioni per poter configurare una servitù di scolo;
- che sussistevano i presupposti per agire in negatoria servitutis nei confronti di ex art. 949 c.c. con conseguente Controparte_1 "
ordine di cessazione di tale situazione antigiuridica, anche per evitare che ciò comporti l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, e richiesta di risarcimento danni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31/10/2022, si costituiva in giudizio
Controparte_1 che contestava le pretese attoree e chiedeva di differire l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la chiamata in manleva di CP_3 sostenendo quanto segue: di essere proprietario di un terreno nel Comune di Ficulle (TR), via dello Scalo n.4B
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sul quale insite un impianto di distribuzione carburanti ed autolavaggio, confinante con i terreni agricoli di proprietà degli attori (dati catastali: fg.8, particelle 82,83 e 92) e con quelli di [...]
CP_2 dati catastali: fg. 8, particelle 138, 139; fg. 9, part. 262); - che, da diverso tempo, sul suo terreno era presente una canalina a cielo aperto per la raccolta delle acque piovane, le quali confluivano in una conduttura interrata, raggiungevano una canalina a cielo aperto che per un primo tratto correva lungo i terreni di proprietà degli attori e di Controparte_2 per poi finire lungo il fosso del Pt_3 ;- che quanto descritto era lo stato dei luoghi sino al 2009, quando detto convenuto aveva presentato la richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue provenienti dal suo impianto;
- che la Provincia di Terni, la quale all'epoca dei fatti gestiva i beni oggi dell'Anas S,p.a., aveva prescritto che le acque piovane e quelle reflue provenienti dal suo impianto di carburante avrebbero dovuto essere convogliate in una nuova conduttura da realizzarsi;
- di non essere mai entrato nella proprietà degli attori e di non aver mai realizzato i manufatti oggetto di controversia, i quali erano stati realizzati in epoca antecedente all'impianto di distribuzione di carburante;
- che le analisi chimiche sui campioni di acque reflue provenienti dal suo impianto, le quali erano regolarmente depurate e sottoposte a controlli, evidenziavano il pieno rispetto delle norme di legge in tema di valori inquinanti.
In relazione all'avversa censura di risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo, il convenuto si opponeva alle richieste di parte attrice e rappresentava di essersi adoperato per dare esecuzione alla transazione, dapprima proponendo agli attori una soluzione alternativa, la quale veniva da questi disattesa, e successivamente, dopo un cospicuo scambio di corrispondenza con
CP_3 ed a seguito della richiesta di quest'ultima di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un atto d'obbligo a carico del suo terreno ed a favore della Controparte_5
[...] provvedendo in tal senso con atto notarile del 09/11/2020, successivamente integrato con atto notarile del 29/03/2021.
Tanto premesso, deduceva che nel caso de quo non ricorrevano i presupposti legittimanti la risoluzione automatica dell'accordo, così come indicati al punto 13 della transazione, in quanto difettava, sia il silenzio da parte della Pubblica Amministrazione preposta, dal momento che l'istruttoria amministrativa non si era ancora conclusa, sia quel provvedimento negativo da parte della stessa.
In via subordinata, in relazione all'avversa censura ex art. 949 c.c., eccepiva che non era stata realizzata nessuna nuova servitù di scolo o di scarico delle acque diversa da quella da decenni esistente e deduceva di aver realizzato solo le opere necessarie a portare le acque reflue nel
...
pozzetto già esistente in esame, nonché l'impianto per la depurazione delle acque provenienti dal proprio autolavaggio" e di aver “...sostituito alla originaria canalina a cielo aperto una conduttura chiusa che garantisce una migliore regolamentazione delle acque, a tutto vantaggio anche degli odierni attori" (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 23).
Infine, spiegava in via riconvenzionale domanda volta all'accertamento della costituzione di una servitù coattiva di scarico per usucapione ovvero, in subordine, ex art. 1043 c.c. e rappresentava che, in caso di accoglimento di detta domanda, pur non sussistendo i presupposti legittimanti la corresponsione in favore degli attori dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c., si sarebbe dimostrato disponibile a corrispondere loro una indennità pari ad €. 1.000, 00, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia. 3. Nella contumacia di Controparte_2 dichiarata dal Giudice assegnatario del fascicolo con provvedimento del 07/01/2023, interveniva nel giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/05/2023, il terzo chiamato CP_3 concludendo per il rigetto delle avverse pretese nonché, in via riconvenzionale, per la condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di €. 9.189,09, oltre interessi, con spese di vittoria e competenze professionali.
In particolare, ripercorsi gli accadimenti storico-fattuali, documentava che la durata del procedimento di rilascio del nulla osta era imputabile ai fattori di seguito indicati: - alla complessità dell'opera da realizzarsi, che aveva reso necessari vari approfondimenti tecnici trattandosi di un impianto di smaltimento di acque provenienti da un distributore di carburante e, quindi, potenzialmente inquinanti;
- alla carenza di documentazione allegata dai richiedenti alla domanda iniziale, cui erano seguite varie richieste di integrazione da parte della stessa Società; - alle richieste di proroga dei richiedenti;
- alla condotta inadempiente di Controparte_1 he, più volte, aveva disatteso gli inviti di CP_3 nella specie, l'invito a produrre la copia delle ricevute di pagamento attestanti la misura del canone corrisposto annualmente alla Provincia di Terni e dovuto all' CP_3 a decorrere dall'esercizio 2018), né aveva provveduto al pagamento dei canoni dovuti per gli accessi all'impianto di distribuzione carburante, ad oggi pari ad €. 9.189,09; - alla condotta inadempiente di Controparte_1 ed che,Controparte_2 avevano modificato l'atto arbitrariamente ed in spregio delle indicazioni impartite da CP_3
d'obbligo inizialmente predisposto.
4. Seguiva la proposta conciliativa formulata dalla scrivente Giudice ex art. 185 bis c.p.c.
(ordinanza del 01/07/2024), alla quale il fascicolo veniva assegnato in data 11/04/2024, la dichiarazione di estromissione di CP_3 dal presente giudizio (ud. del 07/02/2025) per
Controparte_1intervenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. dal momento che veva prodotto la documentazione mancante ed aveva pagato i canoni per l'accesso all'impianto di distribuzione di carburante, ottenendo il nulla osta richiesto dalla Società terza chiamata.
Testimone_1 Testimone_2 (ud. del Esperita l'istruttoria con l'escussione dei testi
30/01/2025) ed Persona_1 (ud. del 06/03/2025), all'esito dell'udienza dell'11/09/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di cui appresso.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ed Parte_1 Parte_2 hanno chiesto, in via preliminare, l'accertamento del mancato avveramento delle condizioni dedotte nell'accordo transattivo stipulato tra le parti con scrittura privata del 18/10/2019 chiedendone, per l'effetto, la risoluzione.
In particolare, oggetto di detta transazione era la realizzazione di un "percorso diverso rispetto a quello attuale" per lo scarico delle acque provenienti dal terreno di Controparte_1 debitamente descritto al punto 3, ponendo come condizione il punto 4, ovvero che i convenuti provvedessero ad ottenere, a propria cura e spese, i necessari permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti.
Controparte_1Nel costituirsi in giudizio ocumentava il suo asserito adempimento alle obbligazioni oggetto di transazione e deduceva che il mancato avveramento dell'evento di cui al punto 3 era dipeso dal ritardo serbato dalla Pubblica Amministrazione preposta e dal protarsi del relativo iter amministrativo.
Così, brevemente, delineato il thema decidendum si osserva che, alla luce dei fatti che emergono dalle produzioni documentali delle parti ed alla luce del principio di diritto da applicare alla decisione, la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata per le ragioni che di seguito si illustrano.
In diritto, si osserva che ai sensi dell'art. 1965 c.c. la transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite già insorta ovvero impediscono che possa sorgere, facendosi reciproche concessioni.
Quanto al criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risoluzione, lo stesso è regolato dagli artt. 1218 e 2967 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza del quale spetta a chi agisce in risoluzione allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si assume totalmente o parzialmente inadempiuta nonché ex art. 1455 c.c., allegare e provare la gravità dell'inadempimento. Ciò fatto, incombe su chi si difende provare di aver adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (ex multis Cass. Sez. 1, sentenza n. 388 dell'11/01/2006).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche al caso in esame, si evidenzia:
- l'esistenza, pacifica perché incontestata tra le parti ex art. 115 c.p.c. oltre che documentale, dell'accordo transattivo del 18/10/2019, in forza del quale i convenuti si sono impegnati a realizzare i lavori descritti al punto 3;
- l'inadempimento contrattuale di controparte rispetto all'esecuzione delle suddette opere, debitamente documentato da parte attrice, anche a mezzo di perizia tecnica sullo stato dei luoghi (v. fascicolo parte attrice, perizia a firma geom. Persona_1 all.4) ed oggetto della diffida ex art. 1454 c.c. datata 09/12/2021 (v. fascicolo parte attrice, all. 2);
- la circostanza, anch'essa pacifica perché non puntualmente contestata ex art. 115 c.cp., che i lavori oggetto di transazione non sono mai stati portati a termine.
A fronte di ciò, spettava dunque alla parte convenuta fornire la prova di aver correttamente eseguito le opere per cui è causa, o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea.
Questa, dal canto suo, ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale deducendo di aver dato seguito alla transazione e che il ritardo maturato era imputabile al silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione procedente, nella specie, CP_3
Intervenuta come terza chiamata, CP_3 a sua volta documentava che la durata del procedimento di rilascio del nulla osta era imputabile, tra le altre, alla condotta inadempiente di che aveva inoltrato richieste incomplete e non aveva puntualmenteControparte_1 assolto le richieste di integrazione di volta in volta inoltrate.
A fronte del descritto quadro fattuale deve ritenersi sussistente l'inadempimento alla transazione del
18/10/2019 di Controparte_1
A parziale definizione della domanda di parte attrice, occorre poi rilevare come nelle more del presente giudizio CP_3 a rilasciato, in data 05/12/2024, il nulla osta di cui al punto 4 della transazione, prodromico all'esecuzione degli interventi oggetto di controversia (v. in atti nulla osta depositato dal terzo chiamato in data 09/12/2024). Ciononostante, parte convenuta, nelle condizioni utili per poter attendere alle obbligazioni di cui al punto 3 della transazione, non ha adempiuto alle stesse, persistendo nella condotta inadempiente sopra descritta.
Ne segue, pertanto, l'accoglimento della domanda di risoluzione, dovendosi dichiarare risolto l'accordo transattivo del 18/10/2017.
Parte_1 ed Parte_26. Con l'atto introduttivo del presente giudizio hanno, altresì, chiesto l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di scarico, la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento dei loro diritti e la condanna ad un risarcimento danni.
Pertanto, rilevato che gli attori hanno agito mediante l'actio negatoria servitutis, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l'impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competete autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione o di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena. Tale situazione, invero, configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita una regolare servitù (Cass. Sez. U, 8065/1990; 4619 e 3963/1989; da ultimo
19294/2006; 14049 e 17570/2008; 18039/2012).
In altre parole, il mero impiego, sia pure per fini pubblici, di un fondo privato materialmente appreso, non è sufficiente a trasformarlo in esercizio di poteri ablatori e la conseguente detenzione produce soltanto le conseguenze proprie dell'illecito comune di cui agli artt. 2043 e 2058 c.c.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori va accolta e, per l'effetto, va ordinato al convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà degli attori.
7. Quanto alla domanda di risarcimento danni promossa da parte attrice per presunta diminuzione di possibilità di utilizzo e di valore del proprio fondo essa non può trovare accoglimento in totale assenza di prova, non potendosi neppure quantificare lo stesso in via equitativa poiché, ai sensi dell'art 1226 c.c., per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa“ presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto" (Cass. n. 2831/2021), che nel caso di specie manca del tutto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, come da dispositivo, a mente del D.M. 55/2014 e ss. mod. e int., in applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile complessità media), della complessità delle questioni trattate, del tenore degli scritti difensivi e dell'attività processuale concretamente posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1489/2022 R.G.., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: In accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento di [...] rispetto agli obblighi assunti con l'accordo transattivo del 18/10/2019, ne CP_1 dichiara la risoluzione;
Accoglie la domanda negatoria formulata dagli attori e, per l'effetto, ordina a [...] la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della CP_1 proprietà degli attori;
Rigetta la domanda di risarcimento danni, pur formulata dagli attori;
•
Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.431,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie al 15%, se e come per legge.
Terni, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Iacone