CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4685/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 225/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220016897633000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220016897633000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha appellato la sentenza n. 225/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Frosinone, di rigetto del ricorso, relativa all'atto impositivo in epigrafe indicato, censurando la sola statuizione di condanna alle spese di giudizio nonostante si fosse avvalsa di definizione agevolata. In particolare, l'appellante ha eccepito di aver chiesto, all'udienza di discussione della causa del 7 marzo 2023, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la cd. “rottamazione quater” e di aver depositato in tale sede la relativa documentazione. Ha controdedotto parte appellata confutando le avverse censure ed evidenziando che la pronuncia suindicata era stata anche oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza n. 504 depositata il 23.10.2023, ove veniva disposta l'antistatarietà in favore del difensore di Ader. La società ha depositato memorie illustrative con cui ha avanzato domanda di integrale riforma della gravata sentenza. L'Agente per la Riscossione ha depositato breve memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate. Secondo la prospettazione della società, la C.G.T. di Frosinone avrebbe omesso di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese nonostante all'udienza di discussione della causa in data 7 marzo 2023 il difensore della ricorrente avesse avanzato documentata richiesta in tal senso. Aggiunge che, in sentenza, il giudicante non avrebbe menzionato alcunchè a riguardo. Di conseguenza, è stata unicamente censurata la condanna alle spese. In sede di memorie illustrative e in palese violazione del disposto di cui all'art. 57, primo comma del D. lgs. n. 546/1992, l'appellante ha formulato una nuova domanda ovvero di riformare integralmente la sentenza di primo grado dichiarando cessata la materia del contendere per definizione agevolata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. L'appellato ha debitamente controdedotto producendo documentazione che, lungi dal comprovare quanto incautamente asserito dalla società, è ampiamente dimostrativa dell'infondatezza degli assunti di controparte. A mente dell'art. 58, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, il Collegio ritiene sia che tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione della causa, sia che l'Agente per la Riscossione non avrebbe potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile trattandosi di atti intervenuti successivamente all'udienza di discussione del 7 marzo 2023 innanzi al primo giudice. Orbene, non soltanto alcuna domanda di definizione agevolata è stata depositata all'udienza di discussione del 7 marzo 2023, all'esito della quale il giudizio è stato trattenuto per la decisione, ma a quella data la società odierna appellante non aveva neanche presentato la relativa domanda, né tantomeno corrisposto la prima rata. Ricorrente_1La domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” è stata infatti presentata dalla
S.r.l. soltanto in data 18.04.2023, come provato dalla ricevuta di presentazione (cfr. doc. 5 fascicolo Ader). Dalla disamina della predetta domanda emerge che la società ha anche dichiarato che: “non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”, mentre, di tutta evidenza, era ancora pendente il giudizio tributario di primo grado la cui sentenza è stata depositata in data 23 giugno 2023. L'unico atto depositato dalla società in data successiva all'udienza del 7 marzo 2023 (9 marzo 2023) e, perciò, in violazione del disposto di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 (termine decadenziale) consiste in un prospetto informativo Ader alla definizione agevolata integrante un mero documento preliminare trasmesso dall'Agente per la Riscossione al contribuente da cui è possibile evincere i tributi che – potenzialmente – avrebbero potuto essere oggetto di cd. “rottamazione”, ma solamente previa presentazione della relativa domanda. L'appellato ha anche prodotto la sentenza n. 14452/2025, emessa dal Tribunale civile di Roma, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad atto di pignoramento esattoriale notificato da Ader alla Ottorino Cellitti Holding S.r.l. e relativo anche alla cartella di pagamento impugnata innanzi alla C.T.G. di Frosinone. Da detta sentenza emerge: - che l'istanza di rottamazione è stata presentata in data 18 aprile 2023 e soltanto dopo la notifica del pignoramento (28 marzo 2023) e successivamente al deposito del ricorso cautelare in opposizione (3 aprile 2023); - che il pagamento della prima rata era stato eseguito il 31 ottobre 2023. Di conseguenza, a maggior ragione mai avrebbe potuto la società ricorrente ottenere legittimamente declaratoria di cessazione della materia del contendere in primo grado anche nell'ipotesi in cui avesse tempestivamente presentato e depositato domanda di definizione agevolata perché la prima rata non era stata ancora pagata. In disparte che l'appello attiene unicamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e che la nuova domanda formulata dalla difesa della società in sede di memorie illustrative, volta alla riforma integrale della pronuncia, è inammissibile ai sensi dell'art. 57, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, deve rilevarsi, in ogni caso, che l'odierno giudicante avrebbe potuto emettere sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere se la definizione agevolata, corredata da prova del pagamento della prima rata, fosse intervenuta sulla base della sentenza gravata debitamente menzionata nella predetta domanda. Il che non è stato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la declaratoria di estinzione del giudizio in appello per intervenuta cessazione della materia del contendere presuppone che il contribuente in secondo grado si sia avvalso della cd. “rottamazione”, che la stessa sia riferita alla lite pendente per la quale sia già intervenuta sentenza di primo grado e che venga prodotta idonea documentazione a supporto di quanto asserito. Quanto alle spese del grado, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4685/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 225/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 23/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220016897633000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220016897633000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, ha appellato la sentenza n. 225/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Frosinone, di rigetto del ricorso, relativa all'atto impositivo in epigrafe indicato, censurando la sola statuizione di condanna alle spese di giudizio nonostante si fosse avvalsa di definizione agevolata. In particolare, l'appellante ha eccepito di aver chiesto, all'udienza di discussione della causa del 7 marzo 2023, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la cd. “rottamazione quater” e di aver depositato in tale sede la relativa documentazione. Ha controdedotto parte appellata confutando le avverse censure ed evidenziando che la pronuncia suindicata era stata anche oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza n. 504 depositata il 23.10.2023, ove veniva disposta l'antistatarietà in favore del difensore di Ader. La società ha depositato memorie illustrative con cui ha avanzato domanda di integrale riforma della gravata sentenza. L'Agente per la Riscossione ha depositato breve memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere respinto per le ragioni di seguito illustrate. Secondo la prospettazione della società, la C.G.T. di Frosinone avrebbe omesso di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese nonostante all'udienza di discussione della causa in data 7 marzo 2023 il difensore della ricorrente avesse avanzato documentata richiesta in tal senso. Aggiunge che, in sentenza, il giudicante non avrebbe menzionato alcunchè a riguardo. Di conseguenza, è stata unicamente censurata la condanna alle spese. In sede di memorie illustrative e in palese violazione del disposto di cui all'art. 57, primo comma del D. lgs. n. 546/1992, l'appellante ha formulato una nuova domanda ovvero di riformare integralmente la sentenza di primo grado dichiarando cessata la materia del contendere per definizione agevolata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. L'appellato ha debitamente controdedotto producendo documentazione che, lungi dal comprovare quanto incautamente asserito dalla società, è ampiamente dimostrativa dell'infondatezza degli assunti di controparte. A mente dell'art. 58, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, il Collegio ritiene sia che tale documentazione sia indispensabile ai fini della decisione della causa, sia che l'Agente per la Riscossione non avrebbe potuto produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile trattandosi di atti intervenuti successivamente all'udienza di discussione del 7 marzo 2023 innanzi al primo giudice. Orbene, non soltanto alcuna domanda di definizione agevolata è stata depositata all'udienza di discussione del 7 marzo 2023, all'esito della quale il giudizio è stato trattenuto per la decisione, ma a quella data la società odierna appellante non aveva neanche presentato la relativa domanda, né tantomeno corrisposto la prima rata. Ricorrente_1La domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quater” è stata infatti presentata dalla
S.r.l. soltanto in data 18.04.2023, come provato dalla ricevuta di presentazione (cfr. doc. 5 fascicolo Ader). Dalla disamina della predetta domanda emerge che la società ha anche dichiarato che: “non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione”, mentre, di tutta evidenza, era ancora pendente il giudizio tributario di primo grado la cui sentenza è stata depositata in data 23 giugno 2023. L'unico atto depositato dalla società in data successiva all'udienza del 7 marzo 2023 (9 marzo 2023) e, perciò, in violazione del disposto di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992 (termine decadenziale) consiste in un prospetto informativo Ader alla definizione agevolata integrante un mero documento preliminare trasmesso dall'Agente per la Riscossione al contribuente da cui è possibile evincere i tributi che – potenzialmente – avrebbero potuto essere oggetto di cd. “rottamazione”, ma solamente previa presentazione della relativa domanda. L'appellato ha anche prodotto la sentenza n. 14452/2025, emessa dal Tribunale civile di Roma, nell'ambito di un giudizio di opposizione ad atto di pignoramento esattoriale notificato da Ader alla Ottorino Cellitti Holding S.r.l. e relativo anche alla cartella di pagamento impugnata innanzi alla C.T.G. di Frosinone. Da detta sentenza emerge: - che l'istanza di rottamazione è stata presentata in data 18 aprile 2023 e soltanto dopo la notifica del pignoramento (28 marzo 2023) e successivamente al deposito del ricorso cautelare in opposizione (3 aprile 2023); - che il pagamento della prima rata era stato eseguito il 31 ottobre 2023. Di conseguenza, a maggior ragione mai avrebbe potuto la società ricorrente ottenere legittimamente declaratoria di cessazione della materia del contendere in primo grado anche nell'ipotesi in cui avesse tempestivamente presentato e depositato domanda di definizione agevolata perché la prima rata non era stata ancora pagata. In disparte che l'appello attiene unicamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese e che la nuova domanda formulata dalla difesa della società in sede di memorie illustrative, volta alla riforma integrale della pronuncia, è inammissibile ai sensi dell'art. 57, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, deve rilevarsi, in ogni caso, che l'odierno giudicante avrebbe potuto emettere sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere se la definizione agevolata, corredata da prova del pagamento della prima rata, fosse intervenuta sulla base della sentenza gravata debitamente menzionata nella predetta domanda. Il che non è stato. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la declaratoria di estinzione del giudizio in appello per intervenuta cessazione della materia del contendere presuppone che il contribuente in secondo grado si sia avvalso della cd. “rottamazione”, che la stessa sia riferita alla lite pendente per la quale sia già intervenuta sentenza di primo grado e che venga prodotta idonea documentazione a supporto di quanto asserito. Quanto alle spese del grado, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della assoluta novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………