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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7203/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al registro affari contenzioso n. 7203 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 29.10.2024 e vertente tra
TRA
), in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avvocati Italo Castaldi e Chiara Castaldi giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Velletri, Via del Corso 136, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Tomassini;
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv Francesco Scotto d'Apollonia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nettuno
(RM) Via Latini 28;
APPELLATA
Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 29 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2294/2022 resa in data 8.11.2022, mai Parte_1 notificata, da Giudice di Pace di Velletri nel giudizio n. R.G. 572/2017 deducendo che tale giudizio aveva ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso il d.i. n. 1806/2016 emesso in favore dell'appellante per l'importo di € 4020,00; che tale d.i. si fondava su 3 fatture emesse dalla appellante per gli interventi eseguiti su richiesta della appellata sull'impianto di climatizzazione del cinema Multisala Moderno di Anzio;
che parte appellata aveva proposto opposizione allegando la 1 litispendenza di altro giudizio avviato dalla stessa anche nei confronti della appellante nel quale era stata chiesta di accertare la infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla appellante per il pagamento dei compensi relativi agli interventi per il ripristino della pompa di calore PYXIS 340 e per il montaggio della pompa sostitutiva mod PYXIS 160; che inoltre parte appellata aveva allegato in citazione l'inidoneità delle fatture a provare l'an e il quantum del credito ingiunto nonché l'inesigibilità del credito;
che parte appellante si era costituita in primo grado allegando che il d.i. opposto era stato emesso prima della notifica dell'atto di citazione menzionato da parte appellata e che non vi era nel merito alcuna responsabilità in capo alla stessa;
che la sentenza appellata aveva accolto l'opposizione con revoca del d.i. opposto;
che tale sentenza era erronea;
che in primo luogo era stato violato l'art. 132 c.p.c. essendo stati omessi gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto da cui desumere il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice;
che era del tutto irrilevante ai fini del decidere l'eventuale malfunzionamento dell'impianto in questione, non essendo stata accertata la causa riconducibile all'appellante di tale malfunzionamento;
che infatti le somme richieste avevano ad oggetto le prestazioni di installazione di nuova apparecchiatura fornita dalla società Parte_2
che per altro parte appellata stessa aveva affermato che il macchinario in questione era stato
[...] poi ritirato da tale ultima società dopo il malfunzionamento;
che non era stato individuato l'inadempimento contrattuale imputato alla appellante non potendo lo stesso essere integrato dal
“mancato funzionamento” dell'impianto; che il giudizio intrapreso da parte appellata nei confronti della e della stessa appellante si era concluso con la sentenza n. 270/2019 di rigetto Parte_2 di tutte le domande proposte dalla appellata;
che il rigetto aveva anche ad oggetto la domanda di accertamento della infondatezza delle domanda di pagamento avanzata dalla odierna appellante
(portata dal d.i. oggetto di causa); che tale sentenza era passata in giudicato;
che doveva ritenersi provato il credito azionato in via monitoria.
Per questi motivi
ha chiesto l'accoglimento dell'appello e quindi, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure dalla appellata.
Si è costituita l'appellata, deducendo che la sentenza di prime cure era corretta;
che Controparte_1 la sentenza era motivata sulla documentazione prodotta dalla appellata in prime cure;
che non aveva rilevanza il fatto che non fossero state accertate le cause del malfunzionamento dell'impianto; che l'appellata aveva corrisposto alla appellante la somma di € 90.000 per la fornitura e l'installazione di un impianto di condizionamento della sala cinema;
che tale impianto non era di fatto utilizzabile, fatto questo pacifico;
che la appellante era stata fornitrice e installatrice dell'impianto; che, come emergeva dalla sentenza n. 270/2019 resa nel giudizio intrapreso dall'appellata, il rapporto tra quest'ultima e l'appellante aveva natura contrattuale;
che in questo contesto l'appellata aveva eccepito il mancato funzionamento dell'impianto e che, a fronte di ciò, l'appellante non aveva dato prova della riferibilità dei vizi alla condotta degli addetti della appellata;
che tale circostanza era stata solo allegata dalla ma non era stata provata;
che parte Controparte_2 appellante aveva rappresentato che le somme ingiunte erano relative ai costi per la sostituzione dell'impianto non funzionante con uno nuovo e che pertanto non rientravano nel rapporto contrattuale in essere tra le parti;
che tale sostituzione era dovuta al non funzionamento dell'impianto venduto dalla appellante;
che nell'ambito del rapporto contrattuale mentre il compratore era onerato di allegare il vizio della cosa, il venditore era gravato della prova dell'assenza di vizi ovvero della addebitabilità dei vizi al compratore;
che la natura contrattuale del rapporto in essere tra le parti valeva come causa di esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo alla appellata derivante dal montaggio del nuovo apparecchio (di potenza inferiore) a cui la appellata aveva acconsentito;
che si poteva ipotizzare un
2 obbligo della Mitsubishi di riconoscere le somme per la mano d'opera per la sostituzione dell'impianto dal momento che tale sostituzione era occorsa per esclusiva proposta della stessa cui la appellata aveva acconsentito al fine di riaprire i locali;
che tale sostituzione si era CP_2 poi resa necessaria in quanto i vizi dell'impianto precedentemente montato erano da ricondurre non al montaggio ma al refrigeratore ossia a vizi di produzione;
che tali vizi non erano però mai stati dimostrati da parte appellante;
che quindi, a fronte dell'acclarato inadempimento contrattuale della appellante (integrato dal malfunzionamento dell'impianto), era stata corretta la decisione del giudice di prime cura di non addebitare all'appellata i costi per la mano d'opera e riparazione dell'impianto di condizionamento.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Sentite le parti, sono stati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024 previa acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di prime cure. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato.
Parte appellante ha chiesto la revoca della sentenza sopra indicata emessa in prime cure nel giudizio n. R.G. 572/2017 introdotto da parte appellata ed avente ad oggetto la proposizione da parte di quest'ultima di opposizione avverso il d.i. n. 1806/2016 emesso in favore dell'appellante. Tale opposizione è stata proposta sul rilievo della pendenza del giudizio n. R.G. 5946/16 introitato dall'appellata per la condanna della odierna appellante alla fornitura di un impianto di condizionamento funzionate e per l'accertamento (negativo) della sussistenza di un credito della appellante.
Sussistono invero i presupposti per revocare la sentenza appellata dal momento che da una parte risultano provate le prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio e dall'altra non assume rilievo in questo contesto l'inadempimento della appellante alle obbligazioni di cui al contratto di compravendita intercorso con parte appellata in relazione al macchinario 340, fornito ed CP_3 installato nel 2014.
Sotto il primo profilo, va osservato che , parte appellante ha agito per il pagamento della somma di €
4020 fondata su tre fatture emesse per lavorazioni eseguite presso il Cinema Multisala Moderno di
Anzio e segnatamente sulla fatt. n. 99/2015 emessa per la “sostituzione gruppo frigo (vs. Fornitura)”, sulla fatt. n. 128/2015 emessa per “riparazione tubazione alimentazione acqua calda/fredda UTA grande con sostituzione ml 2 tubazione nera ss D90, una curva e ripristino rivestimento” e sulla fatt.
n. 130/2015 emessa per “ buono lavoro del 6.11.15.
Come noto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” (Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza n. 5915/2011), fermo l'onere in capo all'attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
3 In questo contesto, deve ritenersi provata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio.
Quanto alle prestazioni relative alla fatt. n. 99/2015, va osservato che risulta ammesso da parte appellata che l'appellante aveva provveduto a sostituire l'impianto fornito e non funzionante CP_4
con altro impianto, fornito dalla quale produttore della predetta
[...] CP_5 Parte_2
(su richiesta della stessa appellata, cfr. doc. 4 5 allegati all'atto di citazione), come da CP_4 affermazioni rese dalla stessa appellata nell'atto di citazione in opposizione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Si deve quindi ritenere provata l'esecuzione della prestazione posta a fondamento della fattura n.
99/2019 e quindi sussistente il credito azionato in via monitoria da parte appellante.
Analogo rilievo va spiegato con riferimento alle prestazioni poste a fondamento delle ulteriori fatture n. 128/2015, non avendone specificatamente e tempestivamente parte appellata contestato l'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., e n. 130/2015, in quanto emessa sul buono lavoro allegato al doc. 8 del ricorso monitorio emesso nei confronti del cliente “Cinema Multisala Moderno Anzio”, e quindi della appellata, per lavori di manutenzione debitamente sottoscritto da un suo addetto.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che parte appellata, in sede di opposizione, ha sostanzialmente allegato che la prestazione di installazione del nuovo impianto era stata promessa dalla CP_5 appellante come inclusa nei costi di fornitura del nuovo impianto e che in ogni caso tale prestazione doveva di fatto essere inclusa nella garanzia fornita dall'appellante a fronte dei difetti dell'impianto da quest'ultima fornito ed installato, non avendo parte appellante dato prova come era suo onere del buon funzionamento dell'impianto ovvero della non riconducibilità alla stessa dei vizi CP_4 manifestati da tale impianto.
Tali allegazioni non sono tuttavia condivisibili dal momento che, sotto il primo profilo, non emerge la prova dell'inclusione del costo di sostituzione dell'impianto nel costo di fornitura del nuovo macchinario, emergendo solo che vi era un accordo diretto tra la appellata e l'appellante circa lo smontaggio dell'impianto viziato e l'installazione del nuovo (cfr. sempre pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione). Sotto il secondo profilo, va rilevato che il rapporto intercorso tra le parti in relazione all'impianto PYXIS 340è stato ricondotto, con la sentenza n. 270/19 passata in giudicato ed allegata in atti, nell'ambito della compravendita, avendo il lavoro di disinstallazione- installazione e manutenzione funzione di “mero strumento dell'utilizzo della cosa acquistata”. Pertanto, come osservato in detta statuizione, a fronte degli allegati vizi del macchinario all'appellata CP_4 spettava ai sensi dell'art. 1492 c.c. solo il diritto di agire o per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo di acquisto del bene non sussistendo per converso un suo diritto nei confronti della appellante ad interventi quali la sostituzione dell'impianto difettoso con altro dal momento che
“in più l'istruttoria non svela l'esistenza di una obbligazione della con il contenuto Parte_1 di una ulteriore prestazione di fare (sostituzione della macchina difettosa con identica e non diversa apparecchiatura) “ ( cfr. primo paragrafo pag. 4 della predetta sentenza) .
Non si può quindi ritenere che l'intervento di montaggio del nuovo impianto PIXIS 160, acquistato per altro direttamente dalla appellata presso la produttrice rientrasse nelle Parte_2 obbligazioni derivanti dal precedente contratto di compravendita (relativo al macchinario PYXIS 4 340) stipulato tra le parti di cui è causa ovvero che i costi di relativa installazione dovessero essere ricompresi nella fornitura eseguita da e quindi a carico di quest'ultima: ne consegue Parte_2 che le prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio devono essere ricondotte ad un nuovo e diverso (rispetto a quello relativo alla vendita del PYXIS 340) rapporto contrattuale tra le parti da ricondursi nell'ambito dell'appalto ed integrato nelle lavorazioni di montaggio dell'impianto PYXIS
160 e relativa manutenzione.
Ne consegue che la sentenza appellata va revocata e, ritenuti non fondati i motivi di opposizione formulati dall'appellata in prime cure essendo invece provata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate in via monitoria, l'opposizione va rigettata e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite relative al primo e al secondo grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato dalle parti ed applicati i parametri minimi stante la non complessità della causa, vanno poste a carico di parte appellata in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca la sentenza appellata;
2) rigetta l'opposizione proposta in prime cure da parte appellata e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
3) condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite relative al giudizio di prime cure liquidate in € 633,00 per compensi oltre accessori di legge;
4) condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite relative al giudizio di seconde cure liquidate in € 174 per spese vive ed in € 1278,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al registro affari contenzioso n. 7203 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 29.10.2024 e vertente tra
TRA
), in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avvocati Italo Castaldi e Chiara Castaldi giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Velletri, Via del Corso 136, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Tomassini;
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv Francesco Scotto d'Apollonia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nettuno
(RM) Via Latini 28;
APPELLATA
Oggetto: altri contratti d'opera;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 29 ottobre 2024.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2294/2022 resa in data 8.11.2022, mai Parte_1 notificata, da Giudice di Pace di Velletri nel giudizio n. R.G. 572/2017 deducendo che tale giudizio aveva ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso il d.i. n. 1806/2016 emesso in favore dell'appellante per l'importo di € 4020,00; che tale d.i. si fondava su 3 fatture emesse dalla appellante per gli interventi eseguiti su richiesta della appellata sull'impianto di climatizzazione del cinema Multisala Moderno di Anzio;
che parte appellata aveva proposto opposizione allegando la 1 litispendenza di altro giudizio avviato dalla stessa anche nei confronti della appellante nel quale era stata chiesta di accertare la infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla appellante per il pagamento dei compensi relativi agli interventi per il ripristino della pompa di calore PYXIS 340 e per il montaggio della pompa sostitutiva mod PYXIS 160; che inoltre parte appellata aveva allegato in citazione l'inidoneità delle fatture a provare l'an e il quantum del credito ingiunto nonché l'inesigibilità del credito;
che parte appellante si era costituita in primo grado allegando che il d.i. opposto era stato emesso prima della notifica dell'atto di citazione menzionato da parte appellata e che non vi era nel merito alcuna responsabilità in capo alla stessa;
che la sentenza appellata aveva accolto l'opposizione con revoca del d.i. opposto;
che tale sentenza era erronea;
che in primo luogo era stato violato l'art. 132 c.p.c. essendo stati omessi gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto da cui desumere il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice;
che era del tutto irrilevante ai fini del decidere l'eventuale malfunzionamento dell'impianto in questione, non essendo stata accertata la causa riconducibile all'appellante di tale malfunzionamento;
che infatti le somme richieste avevano ad oggetto le prestazioni di installazione di nuova apparecchiatura fornita dalla società Parte_2
che per altro parte appellata stessa aveva affermato che il macchinario in questione era stato
[...] poi ritirato da tale ultima società dopo il malfunzionamento;
che non era stato individuato l'inadempimento contrattuale imputato alla appellante non potendo lo stesso essere integrato dal
“mancato funzionamento” dell'impianto; che il giudizio intrapreso da parte appellata nei confronti della e della stessa appellante si era concluso con la sentenza n. 270/2019 di rigetto Parte_2 di tutte le domande proposte dalla appellata;
che il rigetto aveva anche ad oggetto la domanda di accertamento della infondatezza delle domanda di pagamento avanzata dalla odierna appellante
(portata dal d.i. oggetto di causa); che tale sentenza era passata in giudicato;
che doveva ritenersi provato il credito azionato in via monitoria.
Per questi motivi
ha chiesto l'accoglimento dell'appello e quindi, in riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure dalla appellata.
Si è costituita l'appellata, deducendo che la sentenza di prime cure era corretta;
che Controparte_1 la sentenza era motivata sulla documentazione prodotta dalla appellata in prime cure;
che non aveva rilevanza il fatto che non fossero state accertate le cause del malfunzionamento dell'impianto; che l'appellata aveva corrisposto alla appellante la somma di € 90.000 per la fornitura e l'installazione di un impianto di condizionamento della sala cinema;
che tale impianto non era di fatto utilizzabile, fatto questo pacifico;
che la appellante era stata fornitrice e installatrice dell'impianto; che, come emergeva dalla sentenza n. 270/2019 resa nel giudizio intrapreso dall'appellata, il rapporto tra quest'ultima e l'appellante aveva natura contrattuale;
che in questo contesto l'appellata aveva eccepito il mancato funzionamento dell'impianto e che, a fronte di ciò, l'appellante non aveva dato prova della riferibilità dei vizi alla condotta degli addetti della appellata;
che tale circostanza era stata solo allegata dalla ma non era stata provata;
che parte Controparte_2 appellante aveva rappresentato che le somme ingiunte erano relative ai costi per la sostituzione dell'impianto non funzionante con uno nuovo e che pertanto non rientravano nel rapporto contrattuale in essere tra le parti;
che tale sostituzione era dovuta al non funzionamento dell'impianto venduto dalla appellante;
che nell'ambito del rapporto contrattuale mentre il compratore era onerato di allegare il vizio della cosa, il venditore era gravato della prova dell'assenza di vizi ovvero della addebitabilità dei vizi al compratore;
che la natura contrattuale del rapporto in essere tra le parti valeva come causa di esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo alla appellata derivante dal montaggio del nuovo apparecchio (di potenza inferiore) a cui la appellata aveva acconsentito;
che si poteva ipotizzare un
2 obbligo della Mitsubishi di riconoscere le somme per la mano d'opera per la sostituzione dell'impianto dal momento che tale sostituzione era occorsa per esclusiva proposta della stessa cui la appellata aveva acconsentito al fine di riaprire i locali;
che tale sostituzione si era CP_2 poi resa necessaria in quanto i vizi dell'impianto precedentemente montato erano da ricondurre non al montaggio ma al refrigeratore ossia a vizi di produzione;
che tali vizi non erano però mai stati dimostrati da parte appellante;
che quindi, a fronte dell'acclarato inadempimento contrattuale della appellante (integrato dal malfunzionamento dell'impianto), era stata corretta la decisione del giudice di prime cura di non addebitare all'appellata i costi per la mano d'opera e riparazione dell'impianto di condizionamento.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Sentite le parti, sono stati, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024 previa acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo di prime cure. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello è fondato.
Parte appellante ha chiesto la revoca della sentenza sopra indicata emessa in prime cure nel giudizio n. R.G. 572/2017 introdotto da parte appellata ed avente ad oggetto la proposizione da parte di quest'ultima di opposizione avverso il d.i. n. 1806/2016 emesso in favore dell'appellante. Tale opposizione è stata proposta sul rilievo della pendenza del giudizio n. R.G. 5946/16 introitato dall'appellata per la condanna della odierna appellante alla fornitura di un impianto di condizionamento funzionate e per l'accertamento (negativo) della sussistenza di un credito della appellante.
Sussistono invero i presupposti per revocare la sentenza appellata dal momento che da una parte risultano provate le prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio e dall'altra non assume rilievo in questo contesto l'inadempimento della appellante alle obbligazioni di cui al contratto di compravendita intercorso con parte appellata in relazione al macchinario 340, fornito ed CP_3 installato nel 2014.
Sotto il primo profilo, va osservato che , parte appellante ha agito per il pagamento della somma di €
4020 fondata su tre fatture emesse per lavorazioni eseguite presso il Cinema Multisala Moderno di
Anzio e segnatamente sulla fatt. n. 99/2015 emessa per la “sostituzione gruppo frigo (vs. Fornitura)”, sulla fatt. n. 128/2015 emessa per “riparazione tubazione alimentazione acqua calda/fredda UTA grande con sostituzione ml 2 tubazione nera ss D90, una curva e ripristino rivestimento” e sulla fatt.
n. 130/2015 emessa per “ buono lavoro del 6.11.15.
Come noto, “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale” (Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza n. 5915/2011), fermo l'onere in capo all'attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, in ossequio del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
3 In questo contesto, deve ritenersi provata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio.
Quanto alle prestazioni relative alla fatt. n. 99/2015, va osservato che risulta ammesso da parte appellata che l'appellante aveva provveduto a sostituire l'impianto fornito e non funzionante CP_4
con altro impianto, fornito dalla quale produttore della predetta
[...] CP_5 Parte_2
(su richiesta della stessa appellata, cfr. doc. 4 5 allegati all'atto di citazione), come da CP_4 affermazioni rese dalla stessa appellata nell'atto di citazione in opposizione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
Si deve quindi ritenere provata l'esecuzione della prestazione posta a fondamento della fattura n.
99/2019 e quindi sussistente il credito azionato in via monitoria da parte appellante.
Analogo rilievo va spiegato con riferimento alle prestazioni poste a fondamento delle ulteriori fatture n. 128/2015, non avendone specificatamente e tempestivamente parte appellata contestato l'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., e n. 130/2015, in quanto emessa sul buono lavoro allegato al doc. 8 del ricorso monitorio emesso nei confronti del cliente “Cinema Multisala Moderno Anzio”, e quindi della appellata, per lavori di manutenzione debitamente sottoscritto da un suo addetto.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che parte appellata, in sede di opposizione, ha sostanzialmente allegato che la prestazione di installazione del nuovo impianto era stata promessa dalla CP_5 appellante come inclusa nei costi di fornitura del nuovo impianto e che in ogni caso tale prestazione doveva di fatto essere inclusa nella garanzia fornita dall'appellante a fronte dei difetti dell'impianto da quest'ultima fornito ed installato, non avendo parte appellante dato prova come era suo onere del buon funzionamento dell'impianto ovvero della non riconducibilità alla stessa dei vizi CP_4 manifestati da tale impianto.
Tali allegazioni non sono tuttavia condivisibili dal momento che, sotto il primo profilo, non emerge la prova dell'inclusione del costo di sostituzione dell'impianto nel costo di fornitura del nuovo macchinario, emergendo solo che vi era un accordo diretto tra la appellata e l'appellante circa lo smontaggio dell'impianto viziato e l'installazione del nuovo (cfr. sempre pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione). Sotto il secondo profilo, va rilevato che il rapporto intercorso tra le parti in relazione all'impianto PYXIS 340è stato ricondotto, con la sentenza n. 270/19 passata in giudicato ed allegata in atti, nell'ambito della compravendita, avendo il lavoro di disinstallazione- installazione e manutenzione funzione di “mero strumento dell'utilizzo della cosa acquistata”. Pertanto, come osservato in detta statuizione, a fronte degli allegati vizi del macchinario all'appellata CP_4 spettava ai sensi dell'art. 1492 c.c. solo il diritto di agire o per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo di acquisto del bene non sussistendo per converso un suo diritto nei confronti della appellante ad interventi quali la sostituzione dell'impianto difettoso con altro dal momento che
“in più l'istruttoria non svela l'esistenza di una obbligazione della con il contenuto Parte_1 di una ulteriore prestazione di fare (sostituzione della macchina difettosa con identica e non diversa apparecchiatura) “ ( cfr. primo paragrafo pag. 4 della predetta sentenza) .
Non si può quindi ritenere che l'intervento di montaggio del nuovo impianto PIXIS 160, acquistato per altro direttamente dalla appellata presso la produttrice rientrasse nelle Parte_2 obbligazioni derivanti dal precedente contratto di compravendita (relativo al macchinario PYXIS 4 340) stipulato tra le parti di cui è causa ovvero che i costi di relativa installazione dovessero essere ricompresi nella fornitura eseguita da e quindi a carico di quest'ultima: ne consegue Parte_2 che le prestazioni poste a fondamento del ricorso monitorio devono essere ricondotte ad un nuovo e diverso (rispetto a quello relativo alla vendita del PYXIS 340) rapporto contrattuale tra le parti da ricondursi nell'ambito dell'appalto ed integrato nelle lavorazioni di montaggio dell'impianto PYXIS
160 e relativa manutenzione.
Ne consegue che la sentenza appellata va revocata e, ritenuti non fondati i motivi di opposizione formulati dall'appellata in prime cure essendo invece provata l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate in via monitoria, l'opposizione va rigettata e il d.i. opposto va confermato.
Le spese di lite relative al primo e al secondo grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato dalle parti ed applicati i parametri minimi stante la non complessità della causa, vanno poste a carico di parte appellata in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca la sentenza appellata;
2) rigetta l'opposizione proposta in prime cure da parte appellata e per l'effetto conferma il d.i. opposto;
3) condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite relative al giudizio di prime cure liquidate in € 633,00 per compensi oltre accessori di legge;
4) condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite relative al giudizio di seconde cure liquidate in € 174 per spese vive ed in € 1278,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
5