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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/12/2024, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1309/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]del Reno (FE) frazione San Parte_1
Carlo, Via Palladio n. 2 ( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Botti del C.F._1
Foro di Ferrara – pec: ) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Linda Zullo del foro di LO ( – pec: con C.F._3 Email_2
domicilio eletto in LO, Via Morandi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Linda Zullo come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Borghi in forza di procura rilasciata C.F._4
ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso e nello studio della stessa a Finale Emilia (Mo), Via A. De Gasperi n. 1/3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al predetto domicilio oppure all'indirizzo pec
Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: all'udienza in data 11 dicembre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 13/11/2024 integrata con la richiesta che il pernottamento infrasettimanale della figlia minore presso di sé possa pagina 1 di 7 avvenire di venerdì, riportando la minore presso la madre il sabato sccessivo nei week end di spettanza di quest'ultima al termine del suo lavoro, con rinuncia alle istanze istruttorie;
parte resistente ha precisato le proprie conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 13/11/2024 ma con richiesta di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore rispetto ai 100 euro mensili proposti;
il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, domandava la declaratoria di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Ferrara il giorno 7 giugno 2014, che CP_1
dalla unione coniugale il 10 luglio 2015 è nata la figlia e che le parti si sono separate Per_1
consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 6 marzo 2018 con cui veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre articolato in due settimane alterne ovvero dal lunedì della prima settimana all'uscita da scuola d'infanzia alle ore 16:30 fino alla domenica della seconda settimana, accompagnando dopo cena la minore presso la casa materna per trascorrere le ulteriori due settimane del mese, un contributo a proprio carico al mantenimento della figlia nella misura di 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle richieste accessorie il ricorrente domandava, fermo il regime di affido condiviso della minore, la sua collocazione prevalente presso di sé, disponendo egli di maggior tempo da dedicare alla figlia rispetto alla madre, regolamentando il diritto di visita di quest'ultima a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera e due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola con pernotto, mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori con la suddivisione delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale e dell'assegno unico universale in ragione del 50% ciascuno.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di divorzio, ma opponendosi alla CP_1
richiesta di collocamento prevalente della figlia presso il padre e domandando a sua volta un Per_1
aumento del contributo paterno in ragione delle aumentate esigenze della minore rispetto al tempo della separazione.
All'udienza del 13 novembre 2024, intervenuto il P.M. e sentite personalmente le parti, il giudice ne tentava la conciliazione formulando una proposta conciliativa accolta solo parzialmente.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 7 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
Ferrara il 7 giugno 2014, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale il 10 luglio 2015 è nata la figlia Per_1
La residenza familiare veniva fissata a Sant'Agostino, località San Carlo (FE), in Via Palladio n. 2.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 1788/2018emesso da questo
Tribunale in data 6 marzo 2018.
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 6 marzo 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sulla prosecuzione del regime di affidamento condiviso della figlia minore in Per_1 forza del quale la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore esercita la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire al minore un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento della minore, sul punto le parti hanno convento, accettando la proposta conciliativa del giudice delegato di cui al verbale di udienza del 13 novembre 2024, che Per_1
abbia residenza anagrafica privilegiata presso la madre, ma collocazione sostanzialmente paritaria presso pagina 3 di 7 ciascun genitore con i seguenti tempi di permanenza: week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina;
il lunedì sempre con la madre;
dal martedì dopo la scuola fino al venerdì tutti i pomeriggi col padre con un pernottamento infrasettimanale.
Sull'individuazione del pernottamento infrasettimanale presso il padre le parti si sono trovate in disaccordo, chiedendo il ricorrente la giornata del venerdì e la resistente altro giorno della settimana.
Orbene si ritiene che anche madre e figlia abbiano diritto di trascorrere insieme la serata del venerdì senza vedersi totalmente preclusa questa possibilità; sicché è congrua una regolamentazione che preveda i week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina successivo, così che possa Per_1
trascorrere due venerdì sera al mese con entrambi i genitori;
resta fermo il pernottamento presso il madre in giorno della settimana da concordare fra le parti in base alle esigenze lavorative proprie ed agli impegni scolastici, ricreativi e sportivi della figlia.
Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con la madre e col padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare fra le parti entro il 31 maggio;
quelle natalizie saranno ripartire ad anni alterni tra ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 5 gennaio, come già previsto in sede di separazione;
ogni altra festività seguirà il calendario ordinario.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è impiegato come operaio a tempo indeterminato presso C.L s.r.l. sita a Terre del Reno Parte_1
(FE) con un reddito annuo medio di circa 35.000 euro (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Possiede un conto corrente presso di cui sono stati allegati gli estratti conto degli ultimi tre anni con un saldo al CP_2
31.12.23 di 19.537,08 euro (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Il sig. è proprietario inoltre Pt_1 dell'immobile di abitazione, sito a Terre del Reno, località San Carlo (FE), gravato da mutuo con rata mensile di 340,00 euro ma a tasso variabile (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). era impiegata come Nail Artist presso il centro estetico Hotel Spa di Cento con un reddito CP_1
annuo medio di circa 10.000 euro (cfr. doc. n. 3 di parte resistente). Dal mese di ottobre del corrente anno la sig.ra assieme al compagno, ha avviato una propria attività aprendo un centro estetico a Finale CP_1
Emilia. Trattasi di una società in nome collettivo di cui la è socio lavoratore e della quale ancora CP_1
non dispone alcuna documentazione fiscale e/o patrimoniale.
Ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile in cui risiede a Cento, località Renazzo gravato da mutuo di € 300,00 mensili.
Percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale pari a circa 233 euro al mese.
pagina 4 di 7 In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2018, quando aveva solo tre anni, le parti Per_1
avevano concordato un contributo a carico del padre di 200,00 euro al mese.
Nel riferito contesto, tenuto conto:
a) dell'età della minore che oggi ha 9 anni e delle sue certamente accrescite esigenze rispetto al tempo della separazione (cfr. sul punto Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati e ad oggi sostanzialmente paritari;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa
233,00 euro al mese;
d) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente al 2018;
e considerato che la collocazione ad oggi sostanzialmente paritaria della minore presso ciascun genitore e la percezione da parte della madre dell'AUU nella sua interezza costituiscono circostanze da soppesare necessariamente, non solo con la attuale disparità economica delle parti, ma soprattutto con le accresciute esigenze di rispetto al tempo della separazione;
Per_1
tutto ciò considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 al mese (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base Per_1
degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
pagina 5 di 7 - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in larga parte della proposta conciliativa, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 7 giugno 2014 fra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
05/05/1988.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 36 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica privilegiata presso la madre, ma collocazione sostanzialmente paritaria presso ciascun genitore con i tempi di permanenza indicati in narrativa, da pagina 6 di 7 intendersi qui integralmente richiamati. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad Per_1
euro 200,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
6. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
7. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1309/2024 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]del Reno (FE) frazione San Parte_1
Carlo, Via Palladio n. 2 ( ), rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Botti del C.F._1
Foro di Ferrara – pec: ) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Linda Zullo del foro di LO ( – pec: con C.F._3 Email_2
domicilio eletto in LO, Via Morandi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Linda Zullo come da procura depositata nel fascicolo telematico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...], residente a [...] CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Borghi in forza di procura rilasciata C.F._4
ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso e nello studio della stessa a Finale Emilia (Mo), Via A. De Gasperi n. 1/3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al predetto domicilio oppure all'indirizzo pec
Email_3
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: all'udienza in data 11 dicembre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 13/11/2024 integrata con la richiesta che il pernottamento infrasettimanale della figlia minore presso di sé possa pagina 1 di 7 avvenire di venerdì, riportando la minore presso la madre il sabato sccessivo nei week end di spettanza di quest'ultima al termine del suo lavoro, con rinuncia alle istanze istruttorie;
parte resistente ha precisato le proprie conclusioni conformemente alla proposta conciliativa del giudice di cui al verbale di udienza in data 13/11/2024 ma con richiesta di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore rispetto ai 100 euro mensili proposti;
il P.M. è intervenuto nel procedimento senza rassegnare le proprie conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, domandava la declaratoria di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Ferrara il giorno 7 giugno 2014, che CP_1
dalla unione coniugale il 10 luglio 2015 è nata la figlia e che le parti si sono separate Per_1
consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 6 marzo 2018 con cui veniva disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita del padre articolato in due settimane alterne ovvero dal lunedì della prima settimana all'uscita da scuola d'infanzia alle ore 16:30 fino alla domenica della seconda settimana, accompagnando dopo cena la minore presso la casa materna per trascorrere le ulteriori due settimane del mese, un contributo a proprio carico al mantenimento della figlia nella misura di 200,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alle richieste accessorie il ricorrente domandava, fermo il regime di affido condiviso della minore, la sua collocazione prevalente presso di sé, disponendo egli di maggior tempo da dedicare alla figlia rispetto alla madre, regolamentando il diritto di visita di quest'ultima a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera e due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola con pernotto, mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori con la suddivisione delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale e dell'assegno unico universale in ragione del 50% ciascuno.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di divorzio, ma opponendosi alla CP_1
richiesta di collocamento prevalente della figlia presso il padre e domandando a sua volta un Per_1
aumento del contributo paterno in ragione delle aumentate esigenze della minore rispetto al tempo della separazione.
All'udienza del 13 novembre 2024, intervenuto il P.M. e sentite personalmente le parti, il giudice ne tentava la conciliazione formulando una proposta conciliativa accolta solo parzialmente.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 7 Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio concordatario a
Ferrara il 7 giugno 2014, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla unione coniugale il 10 luglio 2015 è nata la figlia Per_1
La residenza familiare veniva fissata a Sant'Agostino, località San Carlo (FE), in Via Palladio n. 2.
I coniugi si sono separati consensualmente giusta decreto di omologa n. 1788/2018emesso da questo
Tribunale in data 6 marzo 2018.
Da allora le parti non hanno più ripreso la loro vita coniugale.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 6 marzo 2018, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole e sulla regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sulla prosecuzione del regime di affidamento condiviso della figlia minore in Per_1 forza del quale la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore esercita la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire al minore un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda il collocamento della minore, sul punto le parti hanno convento, accettando la proposta conciliativa del giudice delegato di cui al verbale di udienza del 13 novembre 2024, che Per_1
abbia residenza anagrafica privilegiata presso la madre, ma collocazione sostanzialmente paritaria presso pagina 3 di 7 ciascun genitore con i seguenti tempi di permanenza: week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina;
il lunedì sempre con la madre;
dal martedì dopo la scuola fino al venerdì tutti i pomeriggi col padre con un pernottamento infrasettimanale.
Sull'individuazione del pernottamento infrasettimanale presso il padre le parti si sono trovate in disaccordo, chiedendo il ricorrente la giornata del venerdì e la resistente altro giorno della settimana.
Orbene si ritiene che anche madre e figlia abbiano diritto di trascorrere insieme la serata del venerdì senza vedersi totalmente preclusa questa possibilità; sicché è congrua una regolamentazione che preveda i week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina successivo, così che possa Per_1
trascorrere due venerdì sera al mese con entrambi i genitori;
resta fermo il pernottamento presso il madre in giorno della settimana da concordare fra le parti in base alle esigenze lavorative proprie ed agli impegni scolastici, ricreativi e sportivi della figlia.
Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere con la madre e col padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare fra le parti entro il 31 maggio;
quelle natalizie saranno ripartire ad anni alterni tra ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 5 gennaio, come già previsto in sede di separazione;
ogni altra festività seguirà il calendario ordinario.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è impiegato come operaio a tempo indeterminato presso C.L s.r.l. sita a Terre del Reno Parte_1
(FE) con un reddito annuo medio di circa 35.000 euro (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Possiede un conto corrente presso di cui sono stati allegati gli estratti conto degli ultimi tre anni con un saldo al CP_2
31.12.23 di 19.537,08 euro (cfr. doc. 7 di parte ricorrente). Il sig. è proprietario inoltre Pt_1 dell'immobile di abitazione, sito a Terre del Reno, località San Carlo (FE), gravato da mutuo con rata mensile di 340,00 euro ma a tasso variabile (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). era impiegata come Nail Artist presso il centro estetico Hotel Spa di Cento con un reddito CP_1
annuo medio di circa 10.000 euro (cfr. doc. n. 3 di parte resistente). Dal mese di ottobre del corrente anno la sig.ra assieme al compagno, ha avviato una propria attività aprendo un centro estetico a Finale CP_1
Emilia. Trattasi di una società in nome collettivo di cui la è socio lavoratore e della quale ancora CP_1
non dispone alcuna documentazione fiscale e/o patrimoniale.
Ha dichiarato di essere proprietaria dell'immobile in cui risiede a Cento, località Renazzo gravato da mutuo di € 300,00 mensili.
Percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale pari a circa 233 euro al mese.
pagina 4 di 7 In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2018, quando aveva solo tre anni, le parti Per_1
avevano concordato un contributo a carico del padre di 200,00 euro al mese.
Nel riferito contesto, tenuto conto:
a) dell'età della minore che oggi ha 9 anni e delle sue certamente accrescite esigenze rispetto al tempo della separazione (cfr. sul punto Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con
l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati e ad oggi sostanzialmente paritari;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa
233,00 euro al mese;
d) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente al 2018;
e considerato che la collocazione ad oggi sostanzialmente paritaria della minore presso ciascun genitore e la percezione da parte della madre dell'AUU nella sua interezza costituiscono circostanze da soppesare necessariamente, non solo con la attuale disparità economica delle parti, ma soprattutto con le accresciute esigenze di rispetto al tempo della separazione;
Per_1
tutto ciò considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 200,00 al mese (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base Per_1
degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
pagina 5 di 7 - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento in larga parte della proposta conciliativa, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Ferrara il 7 giugno 2014 fra , nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
05/05/1988.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 36 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge CP_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica privilegiata presso la madre, ma collocazione sostanzialmente paritaria presso ciascun genitore con i tempi di permanenza indicati in narrativa, da pagina 6 di 7 intendersi qui integralmente richiamati. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento della figlia pari ad Per_1
euro 200,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
6. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
7. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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