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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/06/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 18/06/2024, alle ore 11.15, innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 864/2022 sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv.to Gian Luca Cirillo Parte_1 in sostituzione dell'avv.to Cesare Baldini e dell'avv. Mori Massimiliano;
- per la parte convenuta Controparte_1
GIUDIZIALE. l'avv. Panetta Amedeo.
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni: conclusioni dell'attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE, DICHIARARE E CONDANNARE al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi cagionati alla Sig.ra in Parte_1 favore della medesima, per esclusiva responsabilità della Convenuta, sia per i lavori non completati e da completare, sia per quelli da riqualificare per renderli a regola d'arte sia per il mancato guadagno per lucro cessante per la mancata tempestiva apertura della attività di Bed & Breakfast, pari ad € 262.246,25, e, comunque, ci si rimette al prudente apprezzamento dell'autorità competente.
conclusioni della convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis: In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibile la domanda introduttiva di risarcimento danni per l'intervenuta liquidazione giudiziale, essendo proponibile l'azione solo con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore. In via preliminare di rito, rilevata la nullità della notificazione dell'atto di citazione, DISPORNE la rinnovazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 c.p.c.. In via preliminare di merito, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o in ogni caso rigettare le domande attoree, essendo coperte e precluse dal giudicato formatosi nei confronti di Parte_1 sul decreto ingiuntivo n. 274/2019 del Tribunale Civile della Spezia, con condanna di parte attrice a corrispondere alla parte convenuta opposta una somma di denaro equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. Nel merito, rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni domanda attorea.
L'avv.to Cirillo insiste come in atri e contesta la comparsa di costituzione, osservando che l'art. 151 CCII si applica alle sole esecuzioni e non ai giudizi di merito e cautelari. L'avv.to Cirillo chiede la produzione di un verbale precompilato: la GI non autorizza, poiché il verbale viene redatto nel fascicolo telematico. Sull'accordo delle parti autorizza la produzione di copia di 11 slides di riguardanti le Testimone_1 interferenza tra liquidazione giudiziale e liquidazione fondiaria.
La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11.20. I difensori devono allontanarsi e non saranno presenti alla lettura della sentenza. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.53 La Spezia, il 18 giugno 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2022/864
tra nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa per procura dall'avv. Massimiliano C.F._1
Mori e dall'avv.to Cesare Baldini ed elettivamente domiciliata pressi i medesimi;
parte attrice e la società (c.f. Controparte_2
, in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. P.IVA_1
Amedeo Panetta ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte convenuta oggetto: responsabilità contrattuale (codice ) P.IVA_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 02/05/2022, ha Parte_1 agito nei confronti di al fine ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati dall'inadempimento contrattuale della predetta.
Il 24 maggio 2023 veniva dichiarata la liquidazione giudiziale della convenuta.
Il 24 agosto 2023 veniva depositata istanza di riassunzione. All'udienza del 10 gennaio 2024 la convenuta chiedeva la declaratoria di improcedibilità.
Infine, all'odierna udienza, le parti, precisate le conclusioni nei termini sopra indicati, discutevano la causa.
La domanda dell'attrice deve essere dichiarata improcedibile.
Invero:
- la domanda di accertamento di un credito nei confronti di soggetto in liquidazione giudiziale è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 151 CCII, secondo il quale, ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del medesimo codice;
- tale norma, peraltro, riproduce il disposto dell'art. 52 della Legge
Fallimentare, in precedenza in vigore: in proposito è principio consolidato della
Suprema Corte che “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato
e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità”1;
- l'attrice nel caso di specie, chiede che venga accertato un credito della società in liquidazione, domanda che deve essere rivolta al Giudice Delegato.
Pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità delle domande di condanna riproposte nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa, nonché le fasi concretamente esperite.
1 cfr da ultimo Cass. 24156/2018
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunziando:
- dichiara l'improcedibilità delle domande di condanna proposte nei confronti della società (c.f. Controparte_2
da P.IVA_1 Parte_1
- condanna a rimborsare alla società Parte_1
le spese di lite, Controparte_2 determinate in euro 3.500, oltre spese generali al 15%, ed accessori come per legge.
Così deciso in La Spezia il 18/06/2024
La GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini