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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7153/2024
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Parte_1
PE TA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via
Roma, n. 6
– attrice –
CONTRO
– in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore –, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Aldo Nese e Lucio Di Brita ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla Via Gaetano
Angrisani, n. 2
1 – convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 26 aprile 2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 26 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. nella qualità di condomina del Parte_1
, impugnava la delibera Controparte_1
assembleare del 26/04/2004 con cui era deliberata l'approvazione del computo metrico redatto dall'Ing. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria del Controparte_2
fabbricato, nonché le successive delibere del 31 maggio 2024 e del 5 agosto 2024, nelle parti in cui davano attuazione al deliberato approvato con il verbale del 26 aprile 2024.
Deduceva l'attrice che detta relazione, contenente il computo metrico delle opere ad eseguirsi, comportasse un'alterazione della facciata dell'edificio, siccome prevedente lavorazioni destinate ad incidere sensibilmente e negativamente sull'intonaco e finitura.
Eccepiva altresì che dette opere, siccome riguardanti parti di proprietà esclusiva di taluni condomini (terrazzo e balconi di proprietà privata) esulavano dalle competenze ed attribuzioni dell'assemblea condominiale ed avrebbero dovuto essere deliberate con unanimità dei consensi.
Concludeva conseguentemente per la declaratoria di nullità, previa sospensione, della delibera impugnata e delle conseguenti delibere del 31 maggio 2024 e del 5 agosto 2024,
2 attuative della stessa, con condanna del convento Condominio al pagamento delle spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto
[...]
di Salerno deducendo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs.
4 marzo 2010 n. 28 e succ. modificazioni ed integrazioni e la decadenza dall'impugnazione giudiziale ex art. 1137 cod. civ..
Nel merito, contrastava la qualificazione degli asseriti vizi della delibera condominiale come integranti motivi di nullità, siccome da ricondursi, ad avviso del convenuto, ad ipotesi di annullabilità, e ne deduceva in ogni caso l'infondatezza, instando per il rigetto dell'impugnazione.
Depositate le memorie ex art. 171ter cod. proc. civ., svolta l'udienza di comparizione, la causa era rinviata per le conclusioni sull'eccezione preliminare formulata da parte convenuta ed, a seguito di rinvio, decisa all'udienza del 26 novembre 2025.
Assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda. Risulta infatti documentalmente provato che il tentativo di mediazione promosso dall'attrice non riguardò
la delibera oggetto del presente giudizio (e cioè quella adottata dal
[...]
di Salerno in data 26 aprile 2024) ma “Impugnazione delibera Controparte_1
assembleare del 28/04/2024”. Deve altresì rilevarsi che, in sede di primo incontro, l'attrice ebbe a precisare che “le contestazioni hanno ad oggetto il computo metrico e la relazione redatta dall'ing. , approvata nella delibera del 20 aprile 2024, ricevuta dall'Ing. CP_2 Pt_1
il 28 aprile”, in tal modo ulteriormente omettendo il riferimento alla delibera oggetto del presente giudizio adottata dal consesso condominiale in data 26 aprile 2024, dunque né il 28
aprile 2024, come indicato nell'invito a comparire, e nemmeno il 20 aprile 2024 come precisato in sede di primo incontro (cfr. verbale di mediazione dell'8 luglio 2024 depositato
3 telematicamente da parte attrice nonché invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art 5 bis D. Lgs 28/10 nel procedimento prot. n. 703/2024 del 20/05/2024,
depositato telematicamente dal convenuto . CP_1
Ciò premesso in fatto, deve rilevarsi in diritto che la domanda di mediazione deve rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere una chiara e precisa indicazione dell' “oggetto della pretesa e delle ragioni della domanda”.
Ne consegue che il Giudice, chiamato a valutare se la condizione di procedibilità sia stata assolta, dovrà verificare a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l'oggetto della mediazione.
L'istanza di mediazione, dunque, deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio (cfr., in tal senso,
ex multis, Tribunale di Roma, sentenza n. 259/2022).
Alla luce delle pregresse considerazioni, deve dunque evidenziarsi come, nella fattispecie, il procedimento di mediazione non sia stato correttamente espletato dall'attrice atteso che l'oggetto dell'istanza di mediazione, per come risultante dall'invito trasmesso al
Condominio, consisteva nell' "Impugnazione delibera assembleare del 28/04/2024", dicitura poi riportata nel verbale di primo incontro.
L'impugnazione deve conseguentemente essere dichiarata improcedibile, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata dal convenuto.
In ragione della particolarità della questione trattata, si reputano sussistenti gli estremi per una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
4 il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7153/2024 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA
l'improcedibilità della domanda introdotta da 2) COMPENSA le spese di Parte_1
giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7153/2024
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Parte_1
PE TA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Via
Roma, n. 6
– attrice –
CONTRO
– in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore –, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Aldo Nese e Lucio Di Brita ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Salerno alla Via Gaetano
Angrisani, n. 2
1 – convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 26 aprile 2024.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 26 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. nella qualità di condomina del Parte_1
, impugnava la delibera Controparte_1
assembleare del 26/04/2004 con cui era deliberata l'approvazione del computo metrico redatto dall'Ing. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria del Controparte_2
fabbricato, nonché le successive delibere del 31 maggio 2024 e del 5 agosto 2024, nelle parti in cui davano attuazione al deliberato approvato con il verbale del 26 aprile 2024.
Deduceva l'attrice che detta relazione, contenente il computo metrico delle opere ad eseguirsi, comportasse un'alterazione della facciata dell'edificio, siccome prevedente lavorazioni destinate ad incidere sensibilmente e negativamente sull'intonaco e finitura.
Eccepiva altresì che dette opere, siccome riguardanti parti di proprietà esclusiva di taluni condomini (terrazzo e balconi di proprietà privata) esulavano dalle competenze ed attribuzioni dell'assemblea condominiale ed avrebbero dovuto essere deliberate con unanimità dei consensi.
Concludeva conseguentemente per la declaratoria di nullità, previa sospensione, della delibera impugnata e delle conseguenti delibere del 31 maggio 2024 e del 5 agosto 2024,
2 attuative della stessa, con condanna del convento Condominio al pagamento delle spese di giudizio.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto
[...]
di Salerno deducendo preliminarmente l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs.
4 marzo 2010 n. 28 e succ. modificazioni ed integrazioni e la decadenza dall'impugnazione giudiziale ex art. 1137 cod. civ..
Nel merito, contrastava la qualificazione degli asseriti vizi della delibera condominiale come integranti motivi di nullità, siccome da ricondursi, ad avviso del convenuto, ad ipotesi di annullabilità, e ne deduceva in ogni caso l'infondatezza, instando per il rigetto dell'impugnazione.
Depositate le memorie ex art. 171ter cod. proc. civ., svolta l'udienza di comparizione, la causa era rinviata per le conclusioni sull'eccezione preliminare formulata da parte convenuta ed, a seguito di rinvio, decisa all'udienza del 26 novembre 2025.
Assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda. Risulta infatti documentalmente provato che il tentativo di mediazione promosso dall'attrice non riguardò
la delibera oggetto del presente giudizio (e cioè quella adottata dal
[...]
di Salerno in data 26 aprile 2024) ma “Impugnazione delibera Controparte_1
assembleare del 28/04/2024”. Deve altresì rilevarsi che, in sede di primo incontro, l'attrice ebbe a precisare che “le contestazioni hanno ad oggetto il computo metrico e la relazione redatta dall'ing. , approvata nella delibera del 20 aprile 2024, ricevuta dall'Ing. CP_2 Pt_1
il 28 aprile”, in tal modo ulteriormente omettendo il riferimento alla delibera oggetto del presente giudizio adottata dal consesso condominiale in data 26 aprile 2024, dunque né il 28
aprile 2024, come indicato nell'invito a comparire, e nemmeno il 20 aprile 2024 come precisato in sede di primo incontro (cfr. verbale di mediazione dell'8 luglio 2024 depositato
3 telematicamente da parte attrice nonché invito a partecipare al tentativo di mediazione ai sensi dell'art 5 bis D. Lgs 28/10 nel procedimento prot. n. 703/2024 del 20/05/2024,
depositato telematicamente dal convenuto . CP_1
Ciò premesso in fatto, deve rilevarsi in diritto che la domanda di mediazione deve rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 D.Lgs. 28/2010, tra i quali contenere una chiara e precisa indicazione dell' “oggetto della pretesa e delle ragioni della domanda”.
Ne consegue che il Giudice, chiamato a valutare se la condizione di procedibilità sia stata assolta, dovrà verificare a ritroso se vi sia stata simmetria tra la «causa petendi» del giudizio e le "ragioni della domanda” della mediazione e tra il petitum e l'oggetto della mediazione.
L'istanza di mediazione, dunque, deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio (cfr., in tal senso,
ex multis, Tribunale di Roma, sentenza n. 259/2022).
Alla luce delle pregresse considerazioni, deve dunque evidenziarsi come, nella fattispecie, il procedimento di mediazione non sia stato correttamente espletato dall'attrice atteso che l'oggetto dell'istanza di mediazione, per come risultante dall'invito trasmesso al
Condominio, consisteva nell' "Impugnazione delibera assembleare del 28/04/2024", dicitura poi riportata nel verbale di primo incontro.
L'impugnazione deve conseguentemente essere dichiarata improcedibile, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata dal convenuto.
In ragione della particolarità della questione trattata, si reputano sussistenti gli estremi per una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
4 il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 7153/2024 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede: 1) DICHIARA
l'improcedibilità della domanda introdotta da 2) COMPENSA le spese di Parte_1
giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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