TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 435
TAR
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 29 novembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri negativi della Soprintendenza ABAP e PNRR per mancata acquisizione preventiva del parere paesaggistico del Comune e istruttoria superficiale

    Il Tribunale ritiene che, sebbene il Comune non abbia preventivamente elaborato un parere paesaggistico, nell'ambito della conferenza di servizi ha potuto conoscere la posizione delle Soprintendenze e ha aderito ad esse. Si afferma che la partecipazione coordinata delle amministrazioni e l'acquisizione dei pareri sono avvenute nell'ambito della conferenza di servizi, assicurando la co-decisione. Inoltre, i pareri delle Soprintendenze sono ritenuti supportati da adeguata motivazione, descrivendo l'opera, il contesto paesaggistico vincolato e l'impatto negativo dell'infrastruttura, in linea con il PIT-PPR.

  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri negativi delle Soprintendenze per istruttoria superficiale e motivazione generica

    Il Tribunale ritiene che i pareri delle Soprintendenze siano supportati da adeguata motivazione, con una descrizione dettagliata dell'opera, del contesto paesaggistico vincolato (inclusa la strada medievale e la torre di Castruccio CA) e delle interferenze negative dell'infrastruttura. La motivazione è considerata coerente con gli obiettivi del PIT-PPR e le prescrizioni relative alle aree boscate. Si evidenzia che le criticità sono superabili con una diversa localizzazione, come indicato dalle Soprintendenze.

  • Rigettato
    Illegittimità dei pareri negativi delle Soprintendenze per istruttoria superficiale e motivazione generica

    Il Tribunale ritiene che i pareri delle Soprintendenze siano supportati da adeguata motivazione, con una descrizione dettagliata dell'opera, del contesto paesaggistico vincolato (inclusa la strada medievale e la torre di Castruccio CA) e delle interferenze negative dell'infrastruttura. La motivazione è considerata coerente con gli obiettivi del PIT-PPR e le prescrizioni relative alle aree boscate. Si evidenzia che le criticità sono superabili con una diversa localizzazione, come indicato dalle Soprintendenze.

  • Rigettato
    Legittimità dei pareri paesaggistici negativi posti a fondamento del diniego di autorizzazione

    Stante il rigetto delle censure relative alla illegittimità dei pareri paesaggistici negativi, la censura relativa agli atti presupposti, connessi e conseguenziali viene assorbita.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego per mancata convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona

    Il Tribunale ritiene che la convocazione della conferenza in modalità sincrona sia prevista solo quando i pareri negativi siano ritenuti potenzialmente superabili. Nel caso di specie, i pareri negativi sono stati considerati prevalenti e ostativi, pertanto non vi era la necessità di una ulteriore fase di confronto diretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 435
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 435
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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