Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Decreto presidenziale 29 novembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2681 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Cino Benelli in Firenze, corso Italia, n. 24;
contro
Comune di Montopoli in Val D'Arno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e LI, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Regione Toscana, Infratel Italia S.p.A., Invitalia S.p.A., Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale n. 320 del 25.6.2025 con la quale il SUAP del Comune di Montopoli Val d'Arno ha rigettato l'istanza presentata da WI e da Fibercop, ai sensi dell'art. 44 del d.lvo n. 259/03 e s.m., per l'installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale in via Uliveta snc, distinto al catasto terreni al foglio 25 part. 251 (nome sito WI PNRR - NIN4484; codice sito WI I489PI);
- del parere paesaggistico negativo della Soprintendenza PNRR del 18.6.2025 prot. 0017724-P,
nonché della relazione istruttoria della SABAP del 16.6.2025 prot. 0010476-P;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, laddove occorrer possa: la nota della SABAP del 7.5.2025 prot. n. 7907-P e la non conosciuta nota del consulente comunale geologo prot. n. 10855 del 20.6.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montopoli in Val D'Arno, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e LI e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa IL De IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. WI S.p.A. - operatore del settore delle comunicazioni elettroniche, specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture dedicate all’ospitalità di apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni dei gestori telefonici - ha partecipato, in r.t.i. con TIM e Vodafone, al bando Infratel del 2022 per la concessione di contributi pubblici PNRR nell’ambito del Piano “Italia 5G”, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili in aree a fallimento di mercato e si è aggiudicata il lotto n. 2 (Liguria, Sicilia e Toscana).
Tra le aree oggetto di intervento rientra anche una zona sita nel territorio del Comune di Montopoli in Val d’Arno.
Con nota protocollata dal Comune in data 22 aprile 2025, WI ha presentato domanda di autorizzazione all’installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale, in via Uliveta snc.
Alla stessa era allegata la relazione paesaggistica, corredata da fotografie e fotosimulazioni, finalizzata a dimostrare la compatibilità dell’intervento con il vincolo operante nell’area, imposto con d.m. n. 140 del 19 maggio 1960; in essa si indicavano, in particolare, le misure di mitigazione previste per limitare l’impatto dell’intervento sul paesaggio e preservare, al contempo, l’efficace funzionamento dell’impianto.
La conferenza di servizi in modalità asincrona prevista dall’art. 44, comma 7 del citato d.lgs. n. 259/2003 è stata tempestivamente attivata dal SUAP.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e LI (di seguito solo Soprintendenza ABAP) ha predisposto il proprio contributo istruttorio, esprimendo parere negativo all’intervento, prontamente trasmesso alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito solo Soprintendenza PNRR).
Con atto del 18 giugno 2025, la Soprintendenza PNRR si è espressa definitivamente, formulando parere paesaggistico negativo alla realizzazione dell’opera.
Con determinazione n. 320 del 25 giugno 2025, il SUAP ha richiamato i pareri espressi dalle Autorità statali preposte alla tutela del vincolo paesaggistico e, ritenendoli insuperabili, ha dato atto della conclusione negativa della conferenza di servizi, con la precisazione che, in assenza di osservazioni da parte dell’interessata, l’istanza si sarebbe considerata definitivamente rigettata.
Nessuna osservazione è stata presentata e il provvedimento di diniego è divenuto definitivo.
2. La Società insorge, lamentando l’illegittimità dei richiamati provvedimenti sotto molteplici profili.
3. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno, la Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e LI e la Soprintendenza speciale per il PNRR si sono costituiti in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, seppure ritualmente evocati in giudizio ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022, come convertito, e gli altri Enti intimati, non si sono costituiti.
4. Nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che, come eccepito dalla parte ricorrente, il rapporto informativo redatto dalla Soprintendenza PNRR è stato depositato tardivamente, in data 2 febbraio 2026, oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 3 c.p.a., dimidiato in ragione del rito applicabile alla controversia; dello stesso, pertanto, non si terrà conto ai fini del decidere.
2. Ciò chiarito, è possibile passare all’esame delle censure formulate da parte ricorrente.
2.1. Con la prima doglianza, la Società lamenta innanzi tutto che i pareri negativi della Soprintendenza ABAP e della Soprintendenza PNRR sono stati rilasciati senza avere preventivamente acquisito il parere paesaggistico e la proposta di provvedimento del Comune, come previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Gli stessi, inoltre, sarebbero stati adottati in base ad un’istruttoria superficiale, senza tener conto della conformazione dei luoghi, dell’effettiva portata del vincolo insistente sull’area, come declinato nel piano di indirizzo territoriale con valore di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT-PPR), e del reale impatto determinato dall’opera sul contesto di inserimento; la motivazione a sostegno dei pareri paesaggistici negativi sarebbe infine generica e priva di indicazioni utili al superamento delle criticità rilevate, in violazione del principio del così detto “dissenso costruttivo”, né attesterebbe l’avvenuto bilanciamento delle esigenze di tutela del paesaggio con quelle di capillare distribuzione della rete di comunicazione elettronica sul territorio nazionale.
La censura è priva di pregio.
Per quanto attiene al primo profilo, va rammentato che, per il rilascio delle autorizzazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, l’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 prevede l’espletamento di uno specifico iter procedimentale, scandito in ogni suo passaggio da tempistiche stringenti.
Al comma 7 della citata disposizione si prevede, in particolare, che “Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36”.
Il comma 8 stabilisce che “La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”.
Il comma 9 chiarisce che “Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14,14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10”.
In tal modo è assicurata - con evidente intento acceleratorio e di semplificazione - la partecipazione coordinata di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela dei molteplici interessi che possono essere incisi dalla realizzazione dell’opera e l’acquisizione, nell’ambito di un unico procedimento, di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie.
Nel caso di specie, la conferenza in modalità asincrona è stata regolarmente attivata dal SUAP (cfr. docc. 11 e 12 di parte ricorrente).
La Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e LI, in data 16 giugno 2025, ha trasmesso la propria relazione istruttoria, corredata dalla proposta di parere negativo, alla Soprintendenza speciale per il PNRR (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Quest’ultima ha quindi emesso il parere paesaggistico negativo definitivo, comunicato al Comune e al SUAP con nota del 18 giugno 2025 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
E’ dunque vero, come rilevato dalla ricorrente, che il Comune non ha preventivamente elaborato, per il tramite della commissione per il paesaggio, il parere sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento da sottoporre all’attenzione della Soprintendenza locale competente, secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 146, comma 7 del d.lgs. n. 42/2004; è altrettanto certo, tuttavia, che lo stesso, nell’ambito della conferenza di servizi attivata ai sensi del combinato disposto dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 14 bis della l. n. 241/1990, ha potuto conoscere, in modo pieno e tempestivo, la posizione assunta dalle due Soprintendenze e, cionostante, ha ritenuto di non dover prospettare l’esistenza di elementi istruttori e motivazionali ulteriori e confliggenti né, tanto meno, di pronunciarsi favorevolmente sulla compatibilità paesaggistica dell’opera.
Non va peraltro dimenticato che, in base alla previsione contenuta nell’art. 14 bis , comma 4 della l. n. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte del Comune, nel termine perentorio di cui al comma 2, lett. c), di una esplicita determinazione in punto di compatibilità paesaggistica equivale ad assenso senza condizioni.
Vi è stata dunque la piena adesione del Comune al contenuto del parere rilasciato dalla Soprintendenza ABAP e dalla Soprintendenza PNRR.
In ragione di ciò, si deve ritenere che, pur non essendosi pedissequamente rispettati i passaggi procedimentali ex art. 146 dl d.lgs. n. 42/2004, nell’ambito del peculiare procedimento ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e della conferenza di servizi asincrona attivata ai sensi dell’art. 14 bis della l. n. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis , si sia comunque realizzata la concreta co-decisione del Comune e delle Autorità statali sulla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico operante nell’area.
Per quanto attiene al secondo profilo di censura, si ritiene che nel caso in esame il parere della Soprintendenza ABAP e quello della Soprintendenza PNRR, che al primo si richiama, siano supportati da adeguata motivazione.
A tal riguardo occorre ricordare che le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali sono titolari di poteri connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 23 giugno 2025, n. 1175).
Invero, come evidenziato da altra recente sentenza di questa stessa sezione, la n. 36 del 12 gennaio 2026, “… le valutazioni di compatibilità paesaggistica di un intervento si caratterizzano per un ampio margine di opinabilità, costituendo il frutto dell’applicazione di cognizioni tecniche che fanno riferimento a differenti cognizioni specialistiche, tutte ascrivibili al novero delle scienze umane (antropologia, urbanistica, architettura, urbanistica, storia, storia dell’arte, agronomia, a titolo puramente esemplificativo) e non delle scienze esatte. Ed è altrettanto noto che il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni va condotto sul piano dell’attendibilità del giudizio tecnico opinabile dell’amministrazione, e, ancorché pieno, non può mai spingersi fino alla sostituzione di quest’ultimo, ove espresso nel rispetto delle regole tecnico-scientifiche applicabili nel caso concreto, con un diverso giudizio altrettanto opinabile: laddove, cioè, nessun profilo di inattendibilità emerga a carico dell’operato dell’amministrazione, e semplicemente restino sul campo a fronteggiarsi opinioni tecnico-scientifiche divergenti, ma tutte allo stesso modo plausibili, il giudice non può che dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione individuale dell’interessato (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836; id., sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4598; id., sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892; id., sez. VI, 5 dicembre 2022, n.10624; id., 23 settembre 2022, n. 8167).
Per censurare il giudizio contrario alla realizzazione dell’intervento proposto da INWIT, occorrerebbe perciò la prova dell’essere la Soprintendenza incorsa in travisamento ovvero in errore di fatto, o, ancora, nella violazione dei criteri tecnico-scientifici di riferimento…”.
Ciò detto, si osserva che, nel caso di specie, la relazione istruttoria predisposta dalla Soprintendenza locale, recepita dalla Soprintendenza PNRR, contiene una adeguata descrizione dell’opera da realizzare, costituita da un traliccio alto 31,5 metri.
Si richiama inoltre il contenuto del d.m. n. 140 del 19 maggio 1960 relativo all’abitato di Montopoli in Val d’Arno e ai terreni circostanti, che riconosce all’area “… un notevole interesse pubblico, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere di un magnifico e ampio panorama” (cfr. anche doc. 14 di parte ricorrente).
Sono ben rappresentati anche i luoghi interessati dal vincolo e dalla realizzazione dell’intervento, rispetto ai quali vengono messi in evidenza specifici elementi caratterizzanti, quali:
- la presenza della “strada medievale che dopo aver attraversato tutto l’abitato di Montopoli si snoda tortuosamente nelle campagne verso i borghi di Montebicchieri e di Stibbio”, con un impianto viario “immutato, almeno rispetto alla configurazione visibile nel catasto Leopoldino, ma apparentemente anche rispetto a documenti ben più antichi”;
- il paesaggio “prevalentemente agricolo e in parte boschivo… interamente omogeneo e, al momento, privo di criticità visive”;
- la presenza di importanti emergenze architettoniche del territorio di Montopoli in Val d’Arno, tra cui spiccano il nucleo urbano e la torre medievale di Castruccio CA.
Sono infine evidenziate le interferenze negative del bene sul contesto paesaggistico di inserimento.
Nel parere si legge infatti che “Già la sede sulla quale sorgerebbe l’impianto (il quale poi si eleva per altri 31.5 m.), è sufficientemente elevata da colloquiare percettivamente con le principali emergenze architettoniche e naturali del territorio di Montopoli in Val d’Arno, come il nucleo urbano con le sue architetture storiche e la campagna nelle sue articolazioni storiche morfologiche e infrastrutturali. Soprattutto, si deve sottolineare che da quel punto, abbracciando un vasto panorama, si apprezza la visione diretta della principale emergenza architettonica di Montopoli: la torre medievale di Castruccio CA, che del territorio, rappresenta anche il simbolo. Se realizzato, il traliccio si eleverebbe al punto da trasformare percettivamente tutto il panorama e divenire la vera emergenza paesaggistica”.
Lo stesso documento precisa, ancora, che “i valori meritevoli di tutela, rimasti perfettamente riconoscibili nei secoli, sarebbero completamente stravolti e cancellati nella loro consolidata armonia se questo intervento, di fortissimo impatto e su un’amplissima scala territoriale, venisse realizzato. Esso emergerebbe nel paesaggio e diverrebbe elemento catalizzatore delle visuali anche dalla torre di Castruccio. Inoltre sulla strada medievale sottostante il traliccio, addirittura, incomberebbe come un’emergenza assolutamente ipertrofica” (cfr. doc. 3 di parte ricorrente cit.).
Nel parere della Soprintendenza PNRR, dopo avere nuovamente richiamato il vincolo operante nell’area, si afferma che “allo stato attuale delle conoscenze, le opere in progetto non risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale interessato dalle stesse, in quanto determinerebbe l’introduzione di un traliccio di 31,5 metri all’interno di un contesto paesaggistico con forte carattere storico identitario e nell’ambito di visuali di non trascurabile qualità paesaggistica tutelate (con particolare riferimento all’interferenza con torre medievale di Castruccio CA, simbolo dello stesso centro di Montopoli in Val d’Arno) ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente cit.).
Nel complesso, pertanto, a differenza di quanto avvenuto nei casi presi in esame dai precedenti richiamati da parte ricorrente, i pareri paesaggistici negativi espressi per l’intervento di cui oggi si controverte forniscono una adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell’intervento da eseguire, mettendo in evidenza la concreta interazione negativa dell’infrastruttura con il contesto paesaggistico ed ambientale di inserimento.
A quanto precede si aggiunga che i pareri appaiono perfettamente coerenti con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni relative alle aree boscate contenuti nella scheda di vincolo relativa all’area di interesse, allegata al PIT-PPR (cfr. doc. 14 di parte ricorrente).
A titolo di esempio si cita la prescrizione 3.c.2., secondo cui “Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: - siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, manufatti che costituiscono valore storico-culturale; - siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines); - siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio; - siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale; - sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva”.
Altrettanto significativa appare la prescrizione 3.c.4., a tenore della quale “Gli interventi che interessano i percorsi della viabilità storica sono ammessi a condizione che: - non alterino o compromettano l’intorno territoriale, i tracciati di collegamento nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per l’eventuale messa in sicurezza, i cui interventi sono fatti salvi, sia privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nel rispetto dei caratteri tipologici, storici e paesaggistici; - siano conservate le opere d’arte (muri in pietrame a secco, ponticelli,…) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi,...) di valore storico-tradizionale; - sia conservato l’assetto figurativo e la consistenza delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale e dei filari alberati; - per la viabilità non asfaltata sia mantenuta l'attuale finitura del manto stradale; nella necessità di inserire nuove pavimentazioni stradali dovranno essere utilizzati materiali e tecniche coerenti con il carattere (di naturalità e di ruralità) del contesto; - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile; - la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri naturali (di ruralità) dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche”.
L’attenta valutazione delle caratteristiche dei luoghi e delle ripercussioni negative dell’intervento per cui si è chiesta l’autorizzazione disvela dunque le ragioni della prevalenza riconosciuta dall’Amministrazione ai valori della tutela paesaggistica operante nell’area, rispetto al diverso interesse alla capillare distribuzione della rete sul territorio nazionale, e della irrilevanza delle misure mitigative proposte da WI, che da sole non bastano ad eliminare l’interferenza negativa dell’opera sul paesaggio.
A quest’ultimo proposito va peraltro evidenziato che, in calce al parere della Soprintendenza PNRR, si è precisato anche che “Ai sensi dell’art. 48, c. 5-quater, del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 38, c. 11, del D.lgs. n. 36/2023, in accordo con la Soprintendenza ABAP per le Province di Pisa e LI, si specifica che, poiché le ragioni dell’incongruità della struttura rispetto al contesto paesaggistico tutelato, derivano da caratteristiche formali, dimensionali e dalla sua localizzazione in un contesto paesaggistico tutelato e di elevato pregio paesaggistico ed identitario, per il superamento del presente parere negativo dovrà essere proposta una diversa localizzazione che dimostri la non interferenza con le visuali panoramiche e con i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice. La Soprintendenza ABAP per le Province di Pisa e LI, che legge per conoscenza, si renderà comunque disponibile al fine di esaminare congiuntamente eventuali soluzioni alternative che prevedano una sua differente localizzazione”.
Le Autorità statali preposte alla protezione del vincolo paesaggistico, quindi, in un’ottica di leale collaborazione, hanno chiarito che le criticità evidenziate nei rispettivi pareri sono superabili solo individuando una diversa collocazione per l’opera e hanno quindi invitato la Società ricorrente – che sola possiede gli elementi conoscitivi necessari all’individuazione di localizzazioni alternative tecnicamente idonee – ad indicare siti alternativi.
Come affermato nel già citato precedente di questa Sezione “La circostanza, poi, che il dissenso “costruttivo”, nel parere della Soprintendenza A.B.A.P. recepito dalla Soprintendenza P.N.R.R., sia limitato al suggerimento di una differente ubicazione dell'impianto chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il diniego dell'assenso paesaggistico non discenda tanto dalle generali caratteristiche costruttive dell'impianto, quanto dal suo concreto posizionamento all'interno dell'area vincolata, dovendosi peraltro escludere che l'amministrazione procedente sia tenuta a individuare o indicare le possibili localizzazioni alternative, ancorché si tratti di opera oggetto di finanziamenti P.N.R.R.” (cfr. T.A.R. Toscana, sent. n. 36/2026 cit.).
2.2. Con la seconda censura, formulata in via subordinata, la ricorrente sostiene che il SUAP, una volta acquisiti i pareri negativi della Soprintendenza ABAP e della Soprintendenza PNRR, avrebbe dovuto provvedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, come previsto dall’art. 14 bis , comma 5 della l. n. 241/1990.
Anche questa doglianza è priva di pregio.
L’art. 14 bis , comma 5, nella versione applicabile ratione temporis , prevede espressamente che “Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza”.
La disposizione, per quanto di interesse, prosegue stabilendo che “Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda…”.
Il successivo comma 6 precisa che “Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter”.
Ebbene, dal tenore letterale delle disposizioni appena citate emerge che la convocazione della conferenza in modalità sincrona è disposta dall’Amministrazione quando i pareri negativi e gli altri atti di dissenso acquisiti nella conferenza di servizi in modalità asincrona siano ritenuti almeno potenzialmente superabili e non - come nel caso di specie - quando gli stessi siano considerati prevalenti e definitivamente ostativi al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Solo nel primo caso, infatti, ha senso attivare un ulteriore fase di confronto diretto tra le Amministrazioni coinvolte nel processo decisionale, per tentare di trovare soluzioni idonee al superamento delle criticità evidenziate.
2.3. Stante il rigetto delle censure che precedono e la conseguente legittimità dei pareri paesaggistici negativi posti a fondamento del diniego di autorizzazione, la terza censura formulata nel ricorso – con cui si lamenta la tardività e l’inutilità della richiesta di integrazioni alla relazione geologica allegata alla domanda di autorizzazione – può essere assorbita.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono perciò liquidate a favore delle Amministrazioni resistenti, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei riguardi del Comune di Montopoli in Val d’Arno e delle Amministrazioni statali, in solido tra loro, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri di legge a favore di ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 5 febbraio 2026 e 19 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IL La GU, Presidente
IL De IC, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De IC | IL La GU |
IL SEGRETARIO