Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2022, proposto da:
SPV JE 1806 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Rossetto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villapiana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di curatela RS RG s.r.l. in fallimento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Rosa Ciamillo, Luigi IA Pepe, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
di MB Finance s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Caratozzolo, Natale Carbone, Giulio Rossetto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota con cui è stato comunicato per conto e nell'interesse del Comune di Villapiana di non concedere la proroga del termine di giorni;
- dell'eventuale provvedimento implicito, se e in quanto configurabile, con cui il Comune di Villapiana ha respinto l'istanza avanzata da S.P.V. JE 1806 con nota datata 16.12.2021 volta a ottenere la proroga del termine;
- della delibera della Giunta comunale n. 198 del 23.12.2021 n
Nonché
per la condanna del Comune di Villapiana al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villapiana e della curatela RS RG;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- SPV JE agisce per l’annullamento della nota del 24.12.2021, con cui il Comune di Villapiana ha negato la proroga del termine per consentirle una valutazione sull’eventuale subentro nella convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di sette impianti fotovoltaici, stipulata con RS RG in qualità di finanziatore, chiedendo altresì il risarcimento dei danni;
- l’esponente, in particolare, nel 2019 è divenuta cessionaria di una serie di crediti, tra cui alcuni afferenti ad un contratto di finanziamento perfezionato da RS RG, operazione economica collegata alla convezione per la gestione degli impianti fotovoltaici poi conclusa con il Comune resistente;
- tale convenzione all’art. 17 prevede il diritto dei finanziatori di evitare la risoluzione del rapporto con l’affidatario mediante la nomina di un soggetto destinato a sostituire l’affidatario medesimo e a proseguire nel rapporto;
- con nota prot. 19596 del 20.09.2021 il Comune ha notificato a RS una diffida ad adempiere in relazione agli obblighi di pagamento derivanti dall’intesa e contestuale avvio della risoluzione della stessa, rappresentando al contempo a SPV JE la possibilità di impedire la risoluzione, comunicando entro i successivi novanta giorni all’Ente e all’affidatario la designazione di un sostituto ai fini del relativo subentro nel rapporto;
- attesa la complessità della vicenda, l’esponente ha quindi richiesto una proroga del termine ma con la nota avversata il Comune ha negato il differimento, comunicando inoltre che il 23.12.2021 si era determinato a risolvere la convenzione stipulata con RS RG in ragione dei gravi inadempimenti contestati;
- la deducente prospetta quindi la nullità e l’illegittimità del diniego di proroga per vizio di incompetenza, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali;
Premesso altresì che:
- l’intimato Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e concluso per il rigetto del ricorso;
- è intervenuta ad adiuvandum MB Finance in qualità di cessionaria dei crediti di SPV JE;
Rilevato che:
- con ordinanza n. 22550/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi su un regolamento di giurisdizione, hanno assegnato alla cognizione del giudice ordinario la controversia, incardinata innanzi al Tribunale Amministrativo, inerente alla risoluzione della convenzione tra il Comune di Villapiana e RS RG del 23.12.2021;
- il giudice del riparto ha evidenziato come l’applicazione della clausola risolutiva inclusa nella convenzione abbia riguardato la fase esecutiva della concessione, entrando così nell’area giurisdizionale del giudice ordinario, poiché in tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione, spettano al giudice ordinario, cui è affidato decidere sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario;
Ritenuto che:
- la controversia in esame, al pari di quella sopra descritta, involge la fase esecutiva della convenzione e, nello specifico, la corretta applicazione dell’art. 17 dell’intesa, nella parte in cui è previsto che il finanziatore possa evitare lo scioglimento del vincolo mediante l’indicazione entro novanta giorni, periodo di sospensione, di un sostituto dell’affidatario, risultando negata nella fattispecie una proroga di tale periodo in ragione dell’intervenuta risoluzione della medesima convenzione;
- nella fattispecie non è pertanto ravvisabile alcun esercizio di potestà autoritativa ad opera del Comune, poiché l’intervenuta risoluzione è strettamente correlata allo spirare del termine previsto nell’indicata prescrizione, cosicché, al più, la richiesta di proroga, afferendo comunque all’attuazione dell’intesa, riguarda l’ambito di operatività del canone di buona fede oggettiva che informa il rapporto giuridico paritetico tra le parti;
- il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale la controversia potrà essere riproposta entro il termine novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
- la pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente
IAgiovanna Amorizzo, Consigliere
UR TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | IA RA AL |
IL SEGRETARIO